Sentenza 21 maggio 2013
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello, quando la stessa non abbia impugnato la decisione assolutoria di primo grado, confermata dalla Corte d'appello a seguito di impugnazione proposta dal solo P.M.
Commentario • 1
- 1. Concussione: sulla condotta di abuso costrittivo commessa dall’incaricato di pubblico servizioAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023
La massima In tema di concussione, la condotta di abuso costrittivo commessa dall'incaricato di pubblico servizio prima dell'entrata in vigore della l. 6 novembre 2012, n. 190 non integra il reato neanche a seguito della modifica dell' art. 317 c.p. ad opera dell' art. 3 l. 27 maggio 2015, n. 69, che ha reinserito tale figura nel novero dei soggetti attivi, in quanto ciò comporterebbe una violazione dei principi che regolano la successione delle leggi penali nel tempo (Cassazione penale , sez. VI , 30/04/2019 , n. 4110). Fonte: CED Cassazione Penale 2021 Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze ha …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2013, n. 35513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35513 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 21/05/2013
Dott. CARCANO Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDEBO Giorgio - Consigliere - N. 958
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 8450/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA CO N. IL 19/02/1941;
DE DI US N. IL 09/04/1945;
DE IA AN N. IL 27/04/1962;
nei confronti di:
ER CE N. IL 13/08/1954;
ER LE N. IL 05/05/1961;
ER US N. IL 20/09/1956;
inoltre:
DE SO OL;
VE CE;
NI CE;
avverso la sentenza n. 1168/2005 CORTE APPELLO di BARI, del 04/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, Avv. Tritta Vincenzo, per DA, De IA, De CE;
udito il difensore avv. Iammone DO, per ER CE, ER DO e ER PE.
RITENUTO IN FATTO
1. Le parti civili costituite DA LA, De IA PE, De CE RO, PI EL RO e IV CE impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bari che ha confermato la pronuncia di assoluzione di ER CE, ER DO e ER PE dal delitto di concussione, resa in primo grado e impugnata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani e dal Procuratore Generale presso la locale Corte d'appello.
A ER CE, ER DO e ER PE è ascritto il delitto di concussione per avere - il primo quale titolare dell'omonima impresa di costruzione e gli altri due interessati nella gestione dell'attività imprenditoriale - preteso ulteriore danaro "in nero" rispetto a quello stabilito per la vendita di immobili in attuazione della Convenzione con il comune di Molfetta per la realizzazione di abitazioni in regime di edilizia popolare, mediante la minaccia di non sottoscrivere il contratto preliminare di vendita con gli acquirenti, odierni ricorrenti.
La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione del pubblico ministero e, in tal modo, condiviso e fatto proprie le conclusioni del Tribunale di Trani che ha assolto gli imputati dal delitto di concussione perché il fatto non sussiste.
2. I difensori delle parti civili propongono ricorso per cassazione e deducono:
- violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art.317 c.p. e vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza e manifesta illogicità, non essendo state adeguatamente valutate le fonti di prova e non avendo reso una motivazione esaustiva delle ragioni della conferma della pronuncia di assoluzione resa dal giudice di primo grado.
3. La difesa degli imputati, con memoria ritualmente depositata, deduce l'inammissibilità dei ricorsi contro la sentenza d'appello che ha confermato l'assoluzione pronunciata dal giudice di primo grado contro la quale le stesse parti civili non avevano proposto appello.
In tal senso, ad avviso della difesa, si è più volte pronunciata la giurisprudenza di legittimità.
La difesa rileva che, in applicazione del principio di immanenza, la parte civile può giovarsi dell'appello proposto dal pubblico ministero contro la sentenza di assoluzione di primo grado, ma non può proporre ricorso per cassazione avverso la decisione resa dal giudice d'appello che abbia confermato la pronuncia di assoluzione contro la quale non abbia proposto impugnazione.
3.1 Inammissibilità del ricorso delle parti civili DA LA, PE De IA e SS De CE anzitutto per non avere precisato ex art. 581 c.p.p., lett. b) che l'impugnazione è stata proposta per i soli affetti civili e, in secondo luogo, per avere dedotto censure non consentite in sede di legittimità e manifestamente infondate.
3.2.Inammissibilità del ricorso proposto dalle parti civili EL RO PI, CE ER e IV CE per manifesta infondatezza di ciascuno dei tre motivi.
4. Le parti civili ricorrenti contestano l'eccepita inammissibilità del ricorso, richiamando altra decisione di questa Corte che, evocando i principi affermati dalle Sezioni unite n. 3027 del 2002, si sono espresse per l'ammissibilità del ricorso della parte civile contro la sentenza d'appello che abbia confermato la sentenza di assoluzione di primo grado, nonostante tale sentenza sia stata appellata dal pubblico ministero e non anche dalla parte civile. Non vi può essere un indebolimento del principio di immanenza della parte civile, nel caso abbia impugnato la sentenza di assoluzione rispetto alla quale non vi può essere acquiescenza se il giudizio prosegue per impugnazione presentata dal pubblico ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Questione preliminare è la legittimazione della parte civile a proporre ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che abbia confermato l'assoluzione pronunciata dal giudice di primo grado e appellata dal solo pubblico ministero.
Questa Corte si è espressa nel senso, condiviso e fatto proprio dal Collegio, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello, quando la stessa non abbia impugnato la decisione assolutoria di primo grado, confermata dalla Corte d'appello a seguito di impugnazione proposta dal solo pubblico ministero (Sez. 6, 13 ottobre 2009, dep. 23 dicembre 2009, n. 49497; Sez. 5, 10 novembre 2010, dep. 19 gennaio 2011, n. 1461). Il principio diritto enunciato non ha alcuna attinenza con quello di "immanenza" della costituzione della parte civile là dove il giudizio prosegua per l'impugnazione ritualmente proposta da altri soggetti legittimati.
EL resto, le Sezioni unite cui la difesa fa riferimento riaffermano tale regola iuris là dove ribadiscono che "la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo" (art. 76, comma 2), che il giudice di appello è tenuto a citare la parte civile (art. 601, comma 4) e che se l'appello è stato proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento il giudice di appello può pronunciare condanna e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge" (art. 597, comma 2, lett. b) e b), appare corretta l'affermazione che, "quando pronuncia sentenza di condanna", il giudice di appello deve decidere "sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno", anche se la parte civile non ha proposto impugnazione (art. 538 c.p.p., comma 1 e art. 598 c.p.p.). Argomento condivisibile e incontestabile quest'ultimo, ma del tutto diverso rispetto a quello relativo alla legittimazione ad impugnare riconosciuto a una parte del processo che non ha impugnato la sentenza che abbia disatteso la pretesa vantata in giudizio. In tal modo, la parte legittimata da norma processuale a impugnare una decisione a lei sfavorevole dimostra di non avere interesse a ottenere dal giudice dell'impugnazione il diritto negatogli nel precedente grado di giudizio.
Similmente, dall'effetto estensivo delle impugnazioni, ex art. 587 c.p.p., non consegue l'abilitazione dell'imputato non impugnante a reagire contro la sentenza di appello o di rinvio che non abbia accolto le ragioni del coimputato impugnante, potendo egli solo beneficiare degli effetti eventualmente favorevoli, a lui estensibili, della decisione assunta sulla base della impugnazione del coimputato (Sez. 5, 29 settembre 2000, dep. 29 settembre 2000, n. 11959; Sez. 6, 19 dicembre 1994, dep. 16 marzo 1995, n. 2767). Alla inammissibilità del ricorso consegue a norma dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 1000 in favore della cassa delle ammende e altresì al rimborso in solido delle spese processuali in favore dei tre imputati, liquidate in Euro 1.000,00 per ciascuno di essi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a quello di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Condanna altresì i ricorrenti a rimborsare in solido agli imputati la somma di Euro 1000,00 per ciascuno di essi.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2013