Sentenza 30 gennaio 1992
Massime • 10
Ai sensi dell'art. 2 comma primo, lett. b, l. n. 34 del 1987 (misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo), nel caso di condanna che oltre ai delitti di porto e detenzione di armi riguardi anche quello di ricettazione, la diminuente della dissociazione va applicata nella misura di un terzo, come previsto dall'ultima parte di detta norma, e non in quella della metà, che si applicherebbe se la condanna avesse riguardo solo alle violazioni in materia di armi.
La circostanza aggravante della commissione del reato per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, prevista dall'art. 1, comma primo, d.l. n. 625 del 1979, conv. in l. n. 15 del 1980, può essere applicata in relazione al reato di banda armata, atteso che tali finalità non sono elemento costitutivo del suddetto reato. (Nella specie si è ritenuto che l'organizzazione denominata "Movimento Comunista Rivoluzionario" operasse appunto con finalità di eversione dell'ordinamento costituzionale).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 192 comma terzo cod. proc. pen. del 1930, che prevede che contro una sentenza contumaciale il difensore può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste, sollevata in relazione agli artt. 3 (principio di eguaglianza) e 24, comma secondo (principio del diritto inviolabile alla difesa) Cost.. La previsione suddetta, infatti, è stata introdotta dalla legge n. 22 del 1989 e mantenuta nel nuovo codice nell'art. 571 proprio nell'interesse dell'imputato contumace e per meglio tutelare la sua difesa, come si evince anche da quanto esposto nella relazione al progetto preliminare del nuovo codice di rito. (La Cassazione ha evidenziato come nella predetta relazione si precisa, tra l'altro, che la ragion d'essere della previsione in questione risiede nel fatto che l'impugnazione proposta dal difensore esaurisce, per l'imputato, la possibilità di ottenere, se contumace, la restituzione in termini, sicché è sembrato necessario limitare la legittimazione del difensore nel caso di sentenza contumaciale allo scopo di impedire gli effetti preclusivi che scaturirebbero da un'impugnazione proposta frettolosamente da un difensore il quale è ben possibile non abbia potuto prendere contatto con l'imputato nel breve termine previsto per la proposizione del gravame). (V. C. Cost. 5 luglio 1990 n. 315).
Il giudice di merito che ritenga la continuazione tra i fatti sui quali è chiamato a giudicare con altri per i quali è già intervenuto giudicato ed aumenti la pena inflitta per questi ultimi, vertendo il suo giudizio solo sull'aumento di pena da infliggere per la continuazione, non può compiere una nuova valutazione circa l'applicabilità o meno di una pena accessoria in relazione alla misura della pena base inflitta dall'altro giudice con la decisione per la quale è intervenuto il giudicato, atteso l'ostacolo costituito da questo e trattandosi di questione sottratta al suo giudizio. (Fattispecie in cui con la sentenza per la quale era intervenuto il giudicato era stata applicata la interdizione temporanea dai pubblici uffici benché fosse stata inflitta una pena di entità tale da importare l'applicazione della interdizione perpetua; successivamente il giudice che aveva provveduto ad aumentare la pena inflitta con tale sentenza in virtù della riconosciuta continuazione, aveva altresì disposto l'applicazione della interdizione perpetua dai pubblici uffici; la cassazione ha ritenuto illegittima tale ultima statuizione, affermando il principio di cui in massima).
In tema di banda armata deve essere considerato organizzatore e non semplice partecipe colui che svolga funzioni di raccordo tra i vari gruppi eversivi ed abbia, quindi, un ruolo rilevante nella vita e nell'attività dell'organizzazione clandestina, non potendosi riconoscere nella sua attività il carattere della fungibilità, proprio dell'ipotesi criminosa della semplice partecipazione alla banda.
Tra i motivi di particolare valore morale o sociale previsti dall'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 1 cod. pen., non rientra quello di terrorismo. La norma suddetta, invero, conferisce rilevo unicamente a valori obiettivamente riconosciuti dalla coscienza etica della collettività e detta, dunque, un parametro socio-morale, fondato sul consenso, palesemente inadatto al fenomeno del terrorismo, che la società civile ha rifiutato.
Il reato di cui all'art. 306 cod. pen. si qualifica per il dolo specifico, costituito dallo scopo di commettere delitti contro la personalità interna o internazionale dello Stato, nonché per la organizzazione in banda e la disponibilità di armi; non è però richiesto che la gerarchia interna sia di tipo militare burocraticamente concepito e che ciascun compartecipe sia effettivamente armato, essendo sufficiente la disponibilità e, quindi, la concreta possibilità di utilizzare le armi da parte degli associati.
Ai fini della valutazione della prova ai sensi del comma terzo dell'art. 192 cod. proc. pen. (disposizione di immediata applicazione anche nei procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice di rito, giusto quanto previsto dall'art. 245 delle disposizioni transitorie), qualora vi siano molteplici chiamate in correità, ognuna può costituire valido riscontro a ciascuna delle altre.
In tema di diniego della diminuente di cui all'art. 5 l. n. 895 del 1967, il fatto può esser ritenuto non di lieve entità anche per l'uso che dell'arma è fatto. (Nella specie i giudici di merito avevano negato la concessione dell'attenuante in questione in considerazione delle circostanze del fatto e dell'impiego dell'arma in un'azione avente finalità eversive dell'ordinamento costituzionale e la Cassazione ha ritenuto corretto tale diniego enunciando il principio di cui in massima).
In tema di distruzione o sabotaggio di opere militari, devono ritenersi "opere adibite al servizio delle forze armate" quelle opere che, nate per una diversa destinazione, sono adoperate nell'interesse primario e per fini istituzionali delle forze armate e ricevono la tutela penale perché raccolte nei depositi militari. (Nella specie la cassazione ha ritenuto che rientrasse nella categoria suddetta un elaboratore dati del Comando territoriale di Roma, utilizzato per il censimento degli iscritti nelle liste di leva, trattandosi di un bene impiegato direttamente per gli scopi primari delle forze armate dello Stato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/1992, n. 3744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3744 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 1992 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA Al ASnvaris
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO (#
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AM A LIT (EN Udienza pubblica SEZIONE PRIMA PENALE s ots (ar del 30.1.1992 Composta dagli Ill.mi sig.
(ff ( Jobroto ns or s of V
Dott. IU VITALE Presidenteria SENTENZA.
N. 82 (OPMonott MA B O VALTANTE Consigliere
Pasquale . Iklima (en REGISTRO GENERALE
0 (05) sid e I c o 6 other EAD 11 AV N.24.046/91 3. 11 Vincenzo TRICOMI soted 009 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE If smo s dmovon
UFFICIO COPIE 11 BR SACCUCCI I s o S 0.60
Rilasciata copia studio ha pronunciata la seguente al SIG. 16000 per diri UG. 1992 efigge SENTENZA
sui ricorsi proposti dan fo, IL CANCELLIERE
| 1) RE ES, nato a [...] il [...];
2) VO RL nato a [...] il 24 settem ле bre 1951;
CORTE SUPREMA DE CASSALIQUA 3) EN AO nata a [...] il [...]; UFFICIO COPIE
364) DI NI nato a [...] il [...]; Rilasciata copia SIG. Уша 5) AV AU nato ad: Aprilia(LT) il 4 marzo per diritti 0000 61954 ;) a dmooi v al a nd oagovo
IL CANCELLIERE 6) DI TT AU nato Romalil i marzo 1960;
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IB NI nato a [...] al, 19 maggio 1961; CORTE SUPREMA DI CASSAZIO
80) RD LE nato a [...] il [...]; UFFICIO COPIE Rilasciata copia studi1
9) ET RU mato a Roma il 31 ottobre 1953; al SIG. BENTOMINI
10) NI US nato a [...] il [...]%; per diritti L16000
u 5 NOV. 1992
11) LA ND nato a [...] il [...]; IL CANCELLIER
12) ON TE nato a [...] 1'11
marzo 1958;
TE SUPREMA DI CASSAZIONE 14) NT AU nato a [...] il [...]; UFFICIO COPIE
15) SC MA ñata a Teramo il 19 dicembre 1954; sciata coola studio
SIG. CATARELLA 16) IA EN nato a [...] il 15 di C diritti cembre 1957; | : 6 FEB 199
IL CANCELLIERE 17) PO IO nato a [...] il 5
giugno 1960- 15500
18) D'NO AU nato a [...] il [...];
19) NI EL nato a [...] il [...];
20) RA RL nato a [...] il [...];
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21) RR AR nato a [...] il [...];
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22) RR IO nato a [...] il [...];
23) NG EP nato a [...] (U.S.A.) in 19.
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24 ER UN nato a [...] il [...];
25) AN FR nato a [...] il [...]; OC
BE SUPREMA DI CASSAZIO 26) SE LV nato a [...] il 5 giugno UFFICIO COPIE
1952;
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-27) IT EP nato a [...] il [...]; L. 96000913 diritti 28) AO BE nato a [...] il [...];
IL GANCELLERE29) TU NE nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 12 dicembre 1990: della
Corte di Assise dis Appello di Roma, quarta sezione. 28
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Visti gli atti, la sentenza denunIAta ed i ricorsi UFFICIO COPIE "
Richiesta copia studio Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal fal Sig. IN er diritti € 12.39; Consigliere dr. BR Saccucci.
15 APR. 2004. Udito per le parti civili l'avv.to dello Stato Enri
IL CANCELLIERE co De Giovanni.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostitu 3. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE to Procuratore Generale dr. Umberto Toscani che ha Richiesta copia studió dal Sig. VOL .Vo concluse. - per la dichiarazione di inammissibilità
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04.000 per diritti per emessa presentazione dei motivi dei ricorsi di
2 MAG 2000 ER NE, GI DA, LL CO, o IL CANCELLIERE
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mer LS EN, AU VA e AU FA:
per la dichiarazione di inammissibilità, perchè pra-
posti da difensori non provvisti di specifico manda to dei ricorsi di CE NN, RI AN e
IU MI:per la dichiarazione di inammissi bilità, per genericità del motivo,del ricorso di fian' arlo faravaglia:per l'annullamento senza rinvio: 1) LIRE 2000
\nei confronti di AU D'AN e BE C' CANCELLERIA
ci nel punto concernente Maggravante ex art.1 D L
n.625/79,convertito in L-6 febbraio 1980 m.11 in re lazione al reato di cui all'art.270 bis c.p- ed eli- BD352304 minazione dell'aumento di pena correlato a detta cir= LIKE 2000 costanza aggravante e per il rigetto, nel resto,dei picorsi del D'AN e del PA:?) nei confronti di MA UE perchè estinti i reati di ricettazio=
BD952305 ne porto e detenzione di, armal da guerra, in concorso delle riconosciutes attenuanti generiche prevalenti LIRE 2000 CANCELLERIA e della diminuente ex art.3 12915-1982 n 304, per prescrizione: 3) nei confronti di MA UE e Giu
seppe IN capo concernente la pena, accessoria
BD952322 della interdizione perpetua dai pubblici uffici ed
LIRE 2000 eliminazione di detta pena con rigetto, nel resto,dei CANCELLERIA ricorsi di MA UE e dell'TI per il rigetto iei ricorsi di: BOre, NI, ST,Di VE,Li-
berati,BI, GreIAni, SC. Pintoni DI. 4
Uditi i difensori: avv.V.bammartino per arbore, avv.
Montanini per MA UE e TI;
avv.Nicoles pen ghonno e PA;
avy. .Mancini per ourdi, nonchè avv.Gutteres per MI e TA, avv.Gentile (!) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO BI.
Dalle indagini svolte in ordine alle attività di al м
е cuni gruppi eversivi operanti in Roma e nell'Italia
centrale alla fine degli anni 1970 ed, in particola=
_re, dalle dichiarazioni auto ed etero-accusatorie dei partecipanti alla lotta armata risultavano numerosi fatti penalmente rilevanti dei quali, per quanto qui interessa gli attuali ricorrenti,si fa sintetica espo sizione distinguendo tra le varie formazioni eversi
Aret ve.
COMITATI COMUNISTI IV ART
m (Capi di imputazione 1,2,3,4,7 del procedimento no
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- 61/82 R.G.).
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Secondo quanto dichiarato da AR AD, nei e
primi mesi del 1978 si erano costituiti in Roma i
"CO.CO.RI.",derivazione' dall'omonima organizzazione eversiva promossa da ES LZ ed operante su due livelli:uno"legale a orizzontale",con obiettivi concreti e determinati, come il problema della casa,
e l'altro "illegale e verticale", volto alla formazio ne di un apparato militare,con reperimento di mezzi finanIAri, armi e basi logistiche.L'organizzazione, LIRE 2000
CANCELLERIA strutturata anche territorialmente escoordinata da
GI DA, era in contatto con i "Comitati"-
milanesi, i quali fornivano a quelli romani mezzi fi
BD952303 nanIAri e di addestramento alle pratiche di autofi
LIRE 2000 nanIAmento.Nell'ambito di tale attività era avvenu to l'acquisto, nel settembre del 1978, di uno "stock" di armi,importate dal Libano tramite: IZ Foli=
BD352310 کیا
ni ed EA OR.A seguito di un incontro orga nizzativo avvenuto in Lanuvio, nella villa di Miche
le DI nel luglio 1978, al quale avevano parteci=
pato, tra gli altri, gli attuali ricorrenti IU
LIRE 2000 IT, RE BI, FR NN e CE BO CANCELLERIA fre,ora stata decisa la riconversione della struttu are legale in organizzazione clandestina la quale ayrebbe impiegato,per il compimento di azioni crimi BD352319 noses er pendladdestramento de armir die cui, già dispo LIRE 2000 neva Horganizzazione, nonchè altre acquistate trami te scambi e contatti con altri gruppi eversivi, anche idi destrage con esponenti della criminalità comune
Secondo le dichiarazioni di AO Grazioni, in tale BD952320
contesto aveva svolto un ruolo rilevante, gestendo
Hirapporti tra gruppi di estrema destra e gruppi eversivi di sinistra per l'acquisizione di armie (LI
. u documenti falsi, EG , già estremista di destra. e
Per. tali fatti venivano contestati, tra gli altri,
a: CE BOre;
ER NE, GI DA,
RE BI, FR NN, IU MI, RI
zio PA,OR OC ET, IC DI
en LL Turso i reati di associazione sovversiva LIRE 2000
CANCELLERIA e banda armata;
inoltre ai predetti DA, BI,
NN, AN al DI, oltre che a AR Squadra
ni attualmente non ricorrente, i reati di importazio
BD952314. me, detenzione e porto illegali di armi da guerra;
LIRE 2000 a AN, AD, NN, DI, DA e BI CANCELLERIA
i reati di ricettazione di denaro e armi.
I singoli fatti-reato attribuiti ai "CO.CO.RI" roma
15 6
be a) Tentata rapina ai danni di un grossista di caffè.
Capi di imputazione 5 e 6. proc.n.61/82 R.G ef
Nel maggio-giugno 1978, secondo le indicazioni, dell
AD, era stata progettata una rapina da eseguir si nelle vicinanze di via Latina ai danni di the gros sista di caffè e destinata a finanIAre il progetto politico organizzativo dei "CO.CO.RI."Affermáværlo
1 AD che egli stesso con NN, ANə çəMar-
itelli, armati di pistole, avevano atteso im istrada la vittima designata senza, tuttavia, riuscire ad in-
contraria.Il fatto veniva addebitato a OL NN чк é AN, attuali ricorrenti, oltre che, naturalmen о te, allo AD T
b) Tentata rapina ai danni di un libero professioni sta.
(capi di imputazione 8,9 e. 10 proc. n.61/82 R.G.).
Il 15 maggio 1981 lo AD dichiarava al P.M.
. di avere appreso, di un tentativo di rapina armata avvenuto intorno al maggio 1978 ad opera di ZI = LIRE 2000 ri e NN, oltre a tali ER e MA, attual mente non ricorrenti, ai danni di un dibero profes'
sionista abitante nelle vicinanze di via Veneto.La
impresa era fallita per l'improvvisal avaria meccani BD352324
ca dell'auto impiegata, che era stata parcheggiata LIRE 2000
ANCELLI nella zona in anticipo ma non si era messa in moto all'inizio della operazione.Dell'episodio venivano imputati AN, NN e ER.
(c) Rapina ai danni dell'Istituto Parificato "Gabrie BD952325 7
Te D'Annunzio".
(Capildi imputazione 11,12 e 13 proc.n.61/82/RG).
3. Con rapporto del 3 febbraio 1979 il Commissariato
di P.S. Salario-Parioli denunciava che il 4 dicembre
1978 due giovani armati di pistola erano entrati ne gli uffici dell'Istituto parificato "Gabriele d'An- nunzio" cerdopo avere aggradito il direttore ammini=
strativo, GioGiovanni Mezzogori,lo avevano costrettoja consegnare le chiavi del cassetto della scrivania o dal quale avevano prelevatoŀla somma dilcirca quindi
Hci milioni dandosi, quindi, alla fuga.Delsfatto nende va confessione al P:M.,nell'interrogatorio resoril
48 maggio 1981, 1o. AD il quale descriveva le fasi esecutive dell'azione criminosa chiamando ing correità;oltre al pon ricorrente MAçiləNN
e il AN,il quale último aveva partecipatocal'
le riunioni preparatorie ed aveva agevolato l'opera e zione telefonando ad un orario concordato alla segre teria della scuola per distrarre l'attenzione dele personale.La rapina e i reati connessi venivano con testati,oltre che al non ricorrente AD,a Man ニナ
nice AN.
d) Assalto a "Radio Radicale" woo d b oro b D
(Capi di imputazione 14,15,16,17 proc.n.61/82 R.G.)
11 9 marzo 1978 due giovani, un uomo e una donna;
en'
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travano nei locali di "Radio Radicale" in via Villa
Pamphili dichiarando di volere versare una sommara titolo di contributo;
subito, dopo, sotto la minaccia di una pistola e con l'aiuto di due individuidtravi 15 8
sati da passamontagna, nel frattempo sopraggiunti,im mobilizzavano RL TA Convert, tecnico dell'e=
mittente e, condottolo inisala regia, lo costringevano a dare indicazioni per la messa in onda di una cas setta magnetica e lo rinchiudevano, poi, in una stan
-za portando via le chiavi;
tresmettevano, quindi, uti- lizzando gli apparati dell'emittente, un messaggio !
di solidarietà agli appartenenti alle BIR.oneicqui confronti silera iniIAto un processo a Torine albo testo dattiloscritto dictale messaggio veniva rinve nuto più tardi.incuna cabina telefonica in piazza di
Porta Pia a seguito di una telefonata anonima perve nuta al quotidiano "Paese Sera" AD AR
h dichiarava al P.M.iche autori di detta azione crimi c
e nosa erano stati la sua ragazza, AO AN,at'
-tualmente non ricorrente, il di lei fratello ZO e la loro amica IA SC i quali, interrogati, am
1 mettevano l'addebito.
e) Aiuti prestati a MA e AN.
(Capi di imputazione da 32 a 47 proc.n.61/82 R.G.)
RI AN e il non ricorrente BE AR
1
telli, costretti a riparare all'estero dopo la scoper ta del covo di Vescovio, avevano ricevuto da Marcel
lo. AD. e da AO, AN carte di identità
false fornite da EG LI e successivamente,
durante la latitanza, avevano tenuto contatti, venendo in vario modo aiutati da vari coimputati attualmente non ricorrenti;
costoro,interrogati,respingevano lo addebito Ai sopra nominati attuali ricorrenti NN д
Te AN, oltre che a AD, LI, BI,
DI,AN(AO) venivano, altresì,contestati
Hicreatiidi ricettazione,detenzione e porto illegali
Editarmisspecificati ai'capi 22-31 del procedimento
±n:61/82 R.G. te onfch
MOVIMENTO COMUNISTA IVARIO
Capi disimputazione I, II¡III) on rued a.or
Prima di elencare i singoli fatti attribuiti al det
Eto movimentosoccorre premettere quanto segue: dopo
SI allontanafiidallesB.RayValerio RUzeds
DR AN si attivavano perola costituzione- e
Edi una nuova organizzazione avente come finalitàr
"Iossvolgimento di un'attività politica-basata anche sull'uso delle armi" denominata iniIAlmente "Movi=
mento Comunista Combattente" e successivamente "Mo
vimento Comunista Rivoluzionario", caratterizzato da
1 una struttura meno rigida è centralizzata rispetto alle B.R. ed articolataça diretto contatto con le problematiche territoriali, in interventi politici
_di quartiere ed in interventi più propriamente mili tari.Secondo le affermazioni del RU, il progetto era ancora in una fase di elaborazione e discussio=
ne quando egli stesso e la AN erano stati arre stati nel maggio 1979.Sulla struttura di detto movi
-mento "M.C.R." AS LL, attualmente non ricorrente',riferiva che della direzione facevano par te, iniIAlmente, RU, AN, nonchè gli attuali ricorrenti DA, MI e CO e che al di sotto della direzione si erano costituiti due nuclei, for e c
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Tra i singoli fatti attribuiti al "Movimento Comuni
ista' Rivoluzionario" quelli che qui interessano, aven dovi partecipato alcuni degli attuali ricorrenti, so
Isino i seguenti:o sis b y dur
(a) Sequestro di persone ai danni di MI Imperi
ed altri e reati connessi
1(Capi di imputazione. XI, XIL XIII, XIV
Secondo i riferimenti di LL, anche questa azione, alla pari di altre, precedenti che qui non in teressano,ère stata deliberata e preparata collegial imente: Materialmente avevano agito lo stesso Cianfa
o nelli, Ikattuale ricorrente IO D'AN nonchè
NA GE e tale VA:quest'ultimo era rimasto ad attendere armato davanti al portone,men e tre gli altri, impugnando le armi, erano entrati nei
1 locali dell'Impresa edile Imperi, avevano immobiliz
I zato gli astanti e legato ad una sedia il titolare,
MI Imperi, contro il quale il GE, successi arvamente deceduto, aveva sparato alle gambe. Avevano,
quindi, scritto slogans sui muri e sulle suppelletti
Ali dell'ufficio e si erano allontanati raggiungendo cith ON che era in attesa nelle vicinanze di piaz noza (Pio XI.Le modalità del fatto trovavano riscontro nel rapporto di P.G. del 22 dicembre 1979 con il oquale si riferiva, altresì che la stessa sera del 21,
era pervenuta al quotidiane "La Repubblica" una te lefonata anonima di rivendicazione dell'attentato
_ da parte del "Movimento Comunista Rivoluzionario" 0°
CE BOre,noto come "VA",confermava la 12
propria partecipazione al fatto e il ruolo svolto,
mentre AU D'AN, dopo avere respinto l'accu se in istruttoria, in dibattimento ammetteva la pro=
pria responsabilità, pur evidenIAndo: di avere iniIAl
mente espresso il proprio dissenso sull'impiego del le armi nell'impresa progettata.
(b) Sequestro di persona ai danni di LO AS ed altri e reati connessi obm ost
(Capi di imputazione XVI, XVII, XVIII, XIX, X XXI).
Dichiarava ancora il LL che nel gennaio
1980 era stata anche decisa, dall'organismo di gestio ne collegiale del "Movimento", un'azione control ind
. N struttore LO AS eseguita materialmente da lui. по dagli attuali ricorrenti NE, CO, MI e
RA,nonchè dal GE e da tale FA:lui,
GE,il NE e FA erano rimasti in stra da mentre gli altri, entrati armati negli uffici del
1'Impresa, avevano immobilizzato il AS,lo avevano cosparso di vernice rossa e fotografato.La versione del FA, che aveva affermato di ignorare se nella circostanza fosse stato sottratto danaro o al tro ma di sapere che nei locali era stato lasciato un candelotto di esplosivo, trovava conferma nel rap porto di P.G. del 30 gennaio 1980, col quale veniva riferito che i malviventi, dopo avere immobilizzato ES il AS e le due segretarie IA AR e IN IA NI, avevano asportato la somma di £ 580,000
⚫e vari documenti, scritto "slogans" sulle pareti e la "
sciato su un tavolo, prima di allontanarsi, un ordigno 43
non esploso per il cattivo funzionamento della mic cia.L'attentato era stato, poi, rivendicato con una telefonata all'agenIA ANSA a nome del "Movimento
Comunista Rivoluzionario"..
cc) Rapine ai danni di EN De LU e di MI
་་“ Elia
1 (Capi di imputazione XXVI, XXVII, XXVII XXIX). (D
Con rapporti di P.G. del 24 giugno e del 5 settem bre 1980 venivano denunciate due rapine commesse de ignoti,la prima nell'appartamento di EN De LU
in via del Forte Trionfale è la seconda nella abita zione di MI Elia, in via Urbana,nel corso delle
\quali erano stati sottratti, rispettivamente, franco- bolli, oggetti d'oro e gioieldi, e una collezione di francobolli,monete antiche, la somma di € 130.000 é
(ún blocchetto di assegni.Su tali azioni criminose rendeva confessione nell'interrogatorio del 10 giu
☐ gno 1981, il LL,il quale chiariva che per le rapine in appartamenti o, comunque, di minore im=
¡portanza, veniva lasciata una certa autonomia ai com ponenti dei singoli nuclei del "Movimento", tenutis,
comunque, ad informare almeno un membro della dire=
_zione, la quale, invece, al completo, decideva, dopo op= ;
portuna valutazione, la rapina in banca o, comunque,
di maggiore impegno.Aggiungeva il LL che autori materiali delle suddetter due rapine eranoar stati, con lui, gli attuali ricorrenti CO e Benedet
ti, nonchè un tale NR, successivamente identifica to in NR ZA, attualmente non ricorrente, 14
il quale aveva suggerito le azioni criminose essen do un esperto di francobolli e, successivamente inter rogato, ammetteva la propria responsabilità, conferman do le modalità dei fatti ed aggiungendo di essersi,
poi, incaricato di vendere a Porta Porteses i franco=
bolli rapinati.
d) Rapina alla "Banca del Cimino" di Cura di Vetral
la Ish e ormat Ish Ab o
(Capi di imputazione: XXX,XXXL,XXXI) sc
Il 30 giugno 1980 ignoti, armati e travisati,entrava no negli uffici della "Banca del Cimino "Idi Cura di
Vetralla er sd, impossessavano della somma di circa u
£ 16.000.000,asportandola dai cassetti e dalla cassa по
.
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forte dell'Istituto, nonchè die altric circa dieci mi= i l
e lioni. sottratti ai presenti.LL confessava B
il fatto,commesso materialmente insieme all'attuale ricorrente NE, nonchè col GE, ON e tali LI e FA;
gli ultimi tre erano entrati nel la banca,mentre gli altri li avevano attesi nelle due auto adoperate per arrivare sul posto.
e) Rapina alla "Banca del Cimino" di Canepina.
(Capi di imputazione XXXIII,XXXIV e XXXV)."
Questa rapina si, svolgeva con modalità analoghe al- la precedente e fruttava la somma di circa ventisei milioni di lire, sottratta dalla cassaforte da due rapinatori armati, i quali erano attesi in strada da due complici su un'auto che risultava rubata, nei giorni precedenti.Del fatto rendeva confessione, il
LL, indicando come, correi gli attuali ricor 15
grenti MI e D'AN, nonchè LI;
il D'AG ino, a sua volta, ammetteva l'addebito ator f) Rapinavai danni di un ignoto e di un'agenIA di ejassicurazione t s ecr
Capi di imputazione XXXVI, XXXVII, XXXV X XXXXX
111 LL riferiva, ancora, di una rapina di cir bea £900,000 commessa nell'ottobre 1980 iau un picco
16 paese dell'Umbria in danno di un ignoto dall'at±
tualei ricorrente MA UEs sil quale, interroga=
to negava addebito nonchè davAU ON e da un'altra persona e di un'altra analoga azione cri
Sminosa al danni di un'agenIA di assicurazione, sita
Sinsial Ostiense, compiuta insieme agli attuali ricor
EN NE e CO, nonchè constale RL,nel corso della quale erano stati sottratti contrassegni assicurativi e una piccola somma di denaro.
'g)' Rapina ai danni della "Cassa Rurale ed Artigiana"
di EL Alfedena.
(Capi di imputazione da XL a L).
Il 13 novembre 1980 tre individui, successivamente identificati per AU ON, FA GE, non chè l'attuale ricorrente IU TI, armati e travisati entravano negli uffici della "Cassa Rura=
le ed Artigiana" di EL Alfedena asportando.
danaro, assegni e libretti per circa trenta milioni e si allontanavano, quindi, a mezzo di un'auto, risulta
- ta rubata,sulla quale era rimasto ad attenderli lo attuale ricorrente MA UE.Abbandonata la vet'
tura nelle vicinanze di Opi,i quattro raggiungevano 16
a piedi la località "Canneto" di' Settefrati, ove ave vano lasciato in precedenza l'auto di proprietà del
:padre del ONs con la quale si dirigevano verso
Roma.Imbattutisi in un posto di blocco dei carabinie
¡ri,dopo essersi fermati, iniIAvano con i militi un conflitto a fuoco;
a seguito del quale il ON ri a maneva ucciso, UE e GE venivano feritiam ed il' secondo poi decedeva mentre l'TIeriusciva
a fuggire, ma veniva arrestato dopo due giornis Suc'|
cessivamenter venivano rinvenuti gli esplosiviale ar mises les munizioni, che erano state nascoste dai ra=
pinatori in una terrenor vicinored;
una villette opper
.
tenente al padre del ON.L'TI ed il UE
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dichiaravanol che l'azione era stata realizzata auto e
(nomamente, senza alcuni collegamento con la direzione del "Movimento Comunista Rivoluzionario",mentre il
AN sosteneva che era stata decisa dall'or=
ganismo direttivo del Movimento.I predetti Ingrați
e UE venivano condannati, con sentenza della Cor
te di Assise di Appello di Roma per i reati di ten
1 tato omicidio dal quale erano stati assolti in primo grado per insufficienza di prove - nonchè ra pina,detenzione e porto illegali di armi e ricetta
$.
zione.
| BA ES
(Capi di imputazione a,b).
Prima di elencare i singoli fatti attribuiti al det'
to organismo criminoso occorre premettere quanto segue: dopo la scissione determinata all'interno del 17
le B.Radalla uscita del RU e della AN,
IO INestra,a sua volta allontanatosi dalla me desima organizzazione eversiva, si era attivato per aggregare sub progetto iniIAle di costituzione del
"Movimento Comunista Rivoluzionario";elabobato in
Seun documento del RU della AN, soggetti appartenentis a formazioni) armate non più operanti,
anche provenienti da esperienze politiche di estre mas destra,ed aveva preso iniIAlmentes contatti con exe militanti delle BLR. qualis gli attuali ricorrenti
TA e NT, nonchè ZI, OG, AN,
AJ tale contestorsi erano svolti incontri,neis quali era emerso dissenso sugli aspetti logisticized organizzativi ed, in particolare, sulla ripartizione delle armi.L'arresto del RU e della AN ave T
va,infine, compromesso sul nascere la riuscita del:
progetto di costituzione della nuova formazione.Ai
fini di dare prova di efficienza il gruppo facente capo al INestra, poneva in essere alcune azioni con l'impiego di armi, in parte fornite da ZI e Maj,
in parte acquistate illegalmente ed altre fornite da EG LIzed: UG AS,non ricorren ti,nonchè dall'attuale ricorrente AN NI.
La suddetta: versione dell'attività della c.d "Bán'
da INestra" veniva fornita dallo stesso IO Gi
hestra'e confermata dall'attuale ricorrenteo MAs
UE mentre il AN, già militante di estrema dėstra,confermává,a súal völta,di avere fornito armi al"INestra, col quale era stato messo" in contatto da 16
UG AS.Per tali fatti venivano contestati i reati di associazione sovversiva e banda armata,
oltre ad IO INestra, tra gli altri anche agli
☐
attuali ricorrenti IO AR, BE PA,
IO ER, AO EN, ER TA, Clau
dio NT, AU Di VE, AN NI MA
UE, BR ASe AU FA ÐTÍS
I singoli fatti-reato attribuiti allai "banda INe=
stra", per quelli che qui interessano avendovi parte cipato alcuni degli attuali. ricorrenti, sono i seguen
S I CS.
a) Sequestro di persona ai danni di MO RA r o e reati connessi. тf
(Capi di imputazione c, d, e, f, g).
е
Il 15 dicembre 1979 due individui, un homore una don ná,si presentavano a MO RA, incaricato delle vendite di appartamenti presso il cantiere della.
società "Gabetti" in via Prenestina,con il pretesto di visitare alcuni appartamenti e, appena entrati nell'edificio, estratta la pistola;
lo immobilizzavano legandogli mani e piedi dietro la schiena e gli sot traevano la, patente di guida;
scrivevano, quindi, sul le pareti disuna stanza frasi intimidatorie e,con l'aiuto. di un complice nel frattempo sopraggiunto,
Atrascinavano il RA sotto la parëte stessa eblo fotografavano Nella stessa mattinata l'atten'
tato veniva rivendicato, con una telefonata anonima
Nal quotidiano "Vita serä" dai nuclei per la, costi=
tuzione del "Movimento Comunista Rivoluzionario".. 19
IO INestra indicava sè stesso come uno degli
-
ideatori dell'azione, materialmente eseguita dall'at
.00 10
tuale ricorrente ȚA, insieme al Maj, a tale Eu= 03
genio ed altre persone arrestate successivamente col 91 BV 2 000 0 7:
Maj che ammetteva l'addebito alla pari di NI C cve
CE e dell'altro attuale ricorrente IO 2 0 0 30 SUJOV
AR.Per tale fatto venivano contestati i reati di sequestro di persona, violenza privata, rapina, dan beggiamento, detenzione e porto illegali di armi a 6 GT CHIA
2
tuțti tali imputati in concorso con gli altri attua li ricorrenti BE PA, AO EN, AU S SC B IC
NT e AU FA, oltre altri che qui non in SD SUI e teressano, perchè non ricorrenti. T
b.) Rapina in danno di ignoti. sisset
(Capi di imputazione g 1 eg 2).
Il 30 aprile 1981 AU LA dichiarava al P.M. 103 di avere appreso da EG di una rapina di macchine :
fotografiche effettuata ai danni, di un fotografo dal non attuale ricorrente UG AS con il grup= E
po di MA, in aderente alle Unità Comuniste Combat FOUC
tenti.BE PA ammetteva la propria respon'
sabilità e così anche l'altra attuale ricorrente 9 9.
AO EN la quale indicava come correi il Pao=
lucci stesso e sia pure in forma dubitativa,la non 3:27 G
ricorrente NI CE. Per tale fatto veniva=
no contestati ai predetti imputati, al INestra,al
Maja ZI, nonchè agli attuali ricorrenti AR di, NT, TA e FA,i reati di rapina,deten zione e porto illegali di armi. 30
Tentato danneggiamento delle auto dei carabinieri e reati connessi.one belon 911 '
(Capi di imputazione h, 1, 1, m).
ER dichiarava che il suo gruppo,del UG AS
1 quale facevano parte gli attuali ricorrenti AU
a rota afe Di VE ed IO ER, oltre a IZ INe= : : stra e ad altri,d'accordo con il gruppo di IO
T i ving sa fely, b INestra, aveva progettato di incendiare due autovet ture dei carabinieri depositate in un officina di via
T ICC C 00000
Casilina; il gruppo si era portato sul posto con una
6100 auto in precedenza rubata dal PA e con le armi й fornite da IO INestra ma aveva, poi, desistito а
.
в
n dall'impresa giudicata troppo rischiosa. Il Di vettà
i e
з confermava l'episodio indicando i correi in UG
AS, IO INestra, nonché gli attuali renti ER, PA e tale AO;
affermava che le armi erano state portate da IO INestra
restituite ,poi, all'attuale ricorrente AN Colan
toni.ER ammetteva la propria responsabilità,
mentre AO EN riferiva di avere partecipato alle fasi preparatorie dell'impresa.
d) Detenzione e porto di armi.
(Capo p).
Il 22 novembre 1979 una pattuglia dei carabinieri fermava nella zona dell'EUR NA Maj, nonchè gli attuali ricorrenti AU FA e IO AR,
i quali erano in possesso di cartucce e di documenti riguardanti un progetto di attentato ai danni di un assessore del comune di Aprilia, successivamente iden 21
tificato in IG Martini.I tre predetti dichiarava nos al magistrato di avere progettato l'aggressione utilizzando le armi fornite da tale Diego, mentre
IO INestra ammetteva di avere partecipato al l'a ideazione dell'azione be AN (d
In relazione all'attività criminosa svolta dalla ed handa INestra" venivano, altresì,contestati is reatindiricettazione, detensione e porto illegali dicarmi comuni e da guerra,tra gli altri, agli attua di ricorrenti BR AS, MA (UE, AN
MI, AU NT, BE PA, AO
ENste ER TA sanliboonri,
FATTI REATO OGGETTO DEL PROCEDIMENTO N 58/82 R.G.
Venendo,infine, alla esposizione dei fatti-reato og=
getto di tale ultima procedimento, si osserva che quelli che qui interessano avendovi partecipato al cuni degli attuali ricorrenti sono i seguenti:
a) Detenzione e porto di ordigni incendiari.
(Capo di imputazione 13).
In ordine all'attività dei c.d. "autonomi", IO
INestra dichiarava di avere partecipato,con l'at'
tuale ricorrente BE PA ed altri, agli at tentati ai danni del magazzino di rappresentanza
"Bosch" in via dei Cessati Spiriti, del negozio di o rappresentanza della "Eletrolux", in via Appia Nuova,
to dell'officina di riparazione della "Westinghouse" in via dei Golli Albani, effettuati mediante lancio di bottiglie incendiarie all'interno dei locali;
pre cisava che il terzo attentato, ai danni della "Westin 12
ghouse ", era fallito per la mancata esplosione del-
l'ordigno.La versione dei fatti resa dall'imputato trovava riscontro nel rapporto di P.G. neliel depo sizioni dei testimoni esaminati otro b) Incendio ed altri reati ai danni dello “SNALD".
(Capi di imputazione 19,20,21 e 22)
Sempre il INestra dichiarava di avere partecipato
" con 1'attuale ricorrente PA all'attentatur ad-
10 "SNA. Sindacato Nazionale Autonomo Lavora=
tori Domestici) svolgendo am ruolo di copertura men tre un gruppo di compagni entravano nei locali del
Sindacato, immobilizzavano i presenti e devastavano gli uffici, lanciando bottiglie incendiarie. ITAL
.
t c) Tentata distruzione di opere militaril oben s
e
(Capi di imputazione 26,26 bis, 26 ter,e27).
Il 28 maggio 1978 quattro individui, uno dei quali vestito con la divisa di ufficiale dell'Esercito,
riuscivano con un pretesto ad entrare nella sede dell'Ufficio Statistica e meccanografica dell'8° Co
mando militare territoriale di Roma in Piazza Zama
e, neutralizzati con la minaccia delle armi due mili tari, collocavano materiale incendiario e cariche esplosive accendendo micce;
quindi, dopo avere avver tito gli stessi due militari di fuggire, si allonta
¨navano.L'esplosione non si verificava per un difetto di funzionamento dell'ordigno.Responsabili del fat to, riferito da IO INestra, si riconoscevano,
☐ oltre all'attuale ricorrente VA,i coimputati
ZI,OG, MA, AN e LA,i qua= 23
li descrivevano la dinamica dell'azione e il ruolo svolto da ciascuno mentre LO ST, chiamatos in correità, si avvaleva della facoltàudi non rispon
[dere. otcoms d) Rapina aisdauni dinduec guardie giurate. Tentato
omicidio di CEs RD o f f izer qu
(Gapisdisimputazione 29,30s (31) stu e,"osition
5 novembre 1980 nella stazione della metropolita nas"Arco di Travertino due giovani armati éd átvi=
.so scoperto immobilizzavano due guardie giurate,al' lesquali sottraévano le spistole di ordinanza;
prima di allontanarsi uno dei due malviventi sparava-un colpo di pístola che attingeva all'inguine la guar=
dia giurata FR Giardini.Llazione veniva attribui ta dal INestra a MA UE, attuale ricorrente,
eva IL LE i quali respingevano l'accusa.
e) Rapina ai danni di ES IÉ e GI RE.
(Capi di imputazione 33,34 e 35).
11 26 novembre 1980 tre individui armati entravano nell'appartamento di ES ET e,mediante violen
Iza e minacce,si impossessavano della somma di £ 500.000
e di oggetti preziosi. IO INestra dichiarava che autori della rapina erano stati gli attuali ri= correnti TA e ER, nonchè il coimputato Lau
denzi,con la complicità della fidanzata di quest'ul' timo, IA EL LL, che abitava nello stesso stabile e aveva dato le informazioni, fornendo anche la chiave del portone.Il ZI e il TA am=
mettevano le proprie responsabilità, pur escludendo il primo la complicità della LL, mentre questa 24
ultima e il NT si protestavano innocenti.
e) Detenzione e portos di ordignia oslo sb ofiova
(Capi di imputazione 38 @ 40).
IO INestra ammetteva, altresì, di avere parte cipato con l'attuale ricorrente PA alla vioe lenta manifestazione degli "autonomi" per il se c politico", avvenuta nella zona di Tor Pignattarashèl febbraio 1978 durante la quale erano stativlanciáti
ordigni incendiari,era stato aggredito un vigilecur bano ed erano state assaltatesla sezione del MaSal
di via Pietro Rovetticeaquella della D-6. disviasi della Rocca.Precisava lo stesso imputato di averėt
fatto parte del gruppo che aveva bloccato il traffi
к
й
co in via Prenestina,dando alle fiamme molti coper
е
toni e usando bottiglie incendiarie. thanh). Inp
EşauRI la formale istruzione, gli imputati veniva no rinviati a giudizio dinanzi alla Corte di Assise
di Roma,che dispoņeva la riunione dei procedimenti n.58/82
contro
RM AN ed altri, n.61/82 con tro UR NE BB ed altri e n.72/82 con tro IA EL LL e,contestualmente, lo stral cio delle posizioni relative a diciassette imputa=||
ti,già compresi tra quelli del processo n.58/82, per i quali si procedeva con separato giudizio, definito con sentenza del 18 dicembre 1986.
Si costituivano parte civile la Presidenza del Con
siglio dei Ministri e il Ministero della Difesa.
Il procedimento principale e quelli riuniti veniva no definiti con sentenza, della detta Corte di Assise, 25 in data 27 marzo 1988, con la quale la Corte emette vale pronunce di seguito analiticamente riportate 0000 limitatamente alle posizioni degli imputati ritual mente ricorrenti: ne ft (
1) NI EL: per i reati di associazione sov 00 9 9
versiva (capo 1), banda armata (capo 2), ricettazione, detenzione e porto illegale di armi (capi 25,26 e 31),
esclusa l'aggravante di cui all'art. 1 P.J. 1.625/79, con.ba diminuente della dissociazione e ritenuta la continuazione, condanna ad anti quattro di reclusione;
0085 INC
Lassoluzione dal reato di cui all'art.270 bis c.p. 0
(capo 3) perchè il6 il fatto non costituisce reato e per insufficienza di prove per i reati di importazione
(capo 3), ricettazione, detenzione e porto illegali di armi(capo 7). e ) e
2) IA EN: per i reati di sequestro di perso 2
na(capo 14), ricettazione, detenzione e porto illegali
「
di armi (capo 47), unificati dalla continuazione ed in concorso di circostanze attenuanti generiche pre ivalenti, condanna ad anni due di reclusione a £400.000
di multa م
assoluzione dai reati di cospirazione politica median te associazione, così definite le imputazioni di cui ai capi 1 e 2,e apologia (capo 16) per insufficienza е..
di prove e proscioglimento per prescrizione concesse le circostanze attenuantig generiche, dal reato di vio lazione di domicilio. o A ot s (
3) AN FR: per i reati di associazione sovver siva(capo 1) e banda armata (capo 2), esclusa la cir costanza aggravante di cui all'art.1 D.L. n.625/79 25
detenzione e porto illegali di armi (capo 6), rapina
(capo 11), sequestro di persona(capo 12), detenzione porto illegali di armi(capo 13), rapina (capo 18),
furto (capo 19)%;B porto illegale di armi (capo 20), deten zione e porto illegali di armi (capo 27), ritenuta la continuazione e ( in concorsoconcorso di circostanze attenuan ti generiche prevalenti, condanna ad anni tre e mosi sei di reclusione, 'Ife i n ' saufoas assoluzione dal reato di cui all'art.270 bis c.p odi
Grotenfo r cui al capo 1 perché il fatto non costituisce reato e per insufficienza di prove dai reati di importazio ne illegale di armi (capo 3), tentata rapina (capo 5), ricettazione, detenzione e porto illegali di armi(ca po 7), tentata rapina (capo 8); furto (capo 9), porto il legale di armi(capo 10).
.
h c
4) AN IO: per i reati di associazioné
e sovversiva (capo 1), banda armata(capo 2), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art.1 D.L. n.625/79,
detenzione e porto illegali di armi (capo 6), furto
(capo 9); porto-illegale di armi (capo 10), rapina(ca- po 11), sequestro di persona(capo 12), detenzione e porto illegali di armi(capo 13), ricettazione (capo 35),
ritenuta la continuazione tra gli stessi é quelli
'di cui alla sentenza della Corte di Assise di Appello
di Roma del 29 giugno 1984, aumento della pena inflit ta con la stessa sentenza di anni due di reclusione;
assoluzione dal reato di cui all'art.270 bis cip.
1 (capo 1) perchè il fatto non costituisce reato e per insufficienza di prove dai reati di importazione,de= 27
tenzione e porto illegali di armi(capo 3),tentata rapina(capo 5), ricettazione, detenzione e porto ille
(capo gale di armi 7), tentata rapina (capo 8), ricettazione,
detenzione e porto illegali di armi(capo 28),ricet'
tazione (capo 37).
5) SC IA: per i reati di sequestro di perso na(capo 14); ricettazione, detenzione e porto illega=
li di armi(capo 17),ritenuta la continuazione ed in concorso di circostanze attenuanti generiche e della diminuente della dissociazione, condanna ad anni uno di reclusione e £ 400.000 di multa;
assoluzione per insufficienza di prove dai reati di associazione sovversiva(eapo 1), banda armata(capo 2);
ed apologia(capo 16) e proscioglimento per prescri=
zione, concesse le circostanze attenuanti generiche,
per il reato di violazione di domicilio(capo 15);
6) RD LE: per i reati di associazione sovver siva (capo 1), banda armata(capo 2), esclusa la circo=
stanza aggravante speciale, ricettazione,detenzione e porto illegali di armi(capo 26), uniti dalla conti=
nuazione, in concorso delle circostanze attenuanti generiche prevalenti e della diminuente della disso ciazione, condanna ad anni uno e mesi dieci di reclu=
sione;
assoluzione dal reato di cui all fart.270 bis c.p.
(capo 1) perchè il fatto non costituisce reato e per insufficienza di prove dai reati di importazione,de=
tenzione e porto illegali, ricettazione di armi(capi
3e7) ▼
7) RE ES: per i reati di banda armata(capo 2). 28
esclusa la circostanza aggravante speciale, associa
- zione sovversiva(capo I), banda armata(capo II),ricet'
tazione, detenzione e porto illegali di armi(capo III),
sequestro di persona(capo XI), lesioni aggravate, così
modificata l'imputazione di tentato omicidio di cui al capo YII detenzione e porto illegali di armi(capo
XIV), apologia(capo XV), ritenuta la continuazione ed in concorso di circostanze attenuanti generiche pre=
valenti e della diminuente di cui all'art.3 della
T. n.304/1982, condanna ad anni tre di reclusione;
assoluzione dal reato di cui all'art. 270 bis c.p.
(capo 1) perchè il fatto non costituisce reato e per ч то non avere commesso il fatto dai reati di sequestro di persona(capo VI),rapina (capo VII), porto illegale
х
е
с
di armi (capo IX), apologia(capo X), incendio(capo XXIV), detenzione e porto illegali di armi(capo XXV); proscio=
glimento per prescrizione, concesse le circostanze at'
tenuanti generiche, dal reato di danneggiamento(capo
XIII) e per amnistia dal reato di cui all'art.270
c.p.(capo 1).
8) ET RU: per i reati di associazione sovversiva(capo I), banda armata (capo II), ritenuta l'ipotesi della partecipazione, ricettazione, detenzio=
ne e porto illegali di armi(capi III,XX,XXVII,XXIX,
XXXI,XXXIV,LII, LIV), sequestro di persona(capo XVI), rapina (capi XVII,XXVI, XXVIII, XXX, XXXVIII), apologia
(capo XXI),riuniti dal vincolo della continuazione,
in concorso di circostanze attenuanti generiche e della diminuente della dissociazione, condanna ad an' да
ni due,mesi otto di reclusione e £400.000 di multa:
proscioglimento ed assoluzione con varie formule da tutte le altre imputazioni;
9) VO RL: per i reati di associazione sov=
versiva (capo 1), banda armata (capo 2), esclusi la cir=
costanza aggravante speciale e il reato di cui allo art.270 bis c.p.,importazione, detenzione e porto il'
legali di armi(capo 3), associazione sovversiva(capo
I), banda armata(capo II), ricettazione, detenzione e porto illegali di armi (capo III), con la diminuente della dissociazione, ritenuta la continuazione tra tali reati e quelli di cui alla sentenza della Corte
di Assise di Appello di Roma del 27 febbraio 1987,
aumento della pena inflitta con detta sentenza di anni uno di reclusione;
assoluzione con varie formule da tutti gli altri rea=
ti.
10) IT EP: per i reati di associazione
¨sovversiva(capo 1), banda armata(capo 2), esclusi la
.circostanza aggravante speciale e il reato di cui all'art.270 bis c.p.,associazione sovversiva(capo I),
banda armata(capo II),ricettazione, detenzione e por=
to illegali di armi(capo III), uniti dal vincolo del'
la continuazione ed in concorso delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, condanna ad anni cinque,mesi quattro di reclusione:
proscioglimento ed assoluzione con verie formule da tutti gli altri reati.
11) TU NE: per i reati di banda armata(capo 2), Zo
esclusa la circostanza aggravante speciale, associa=
zione sovversiva(capo I), banda armata(capo II), ricet tazione, detenzione e porto illegali di armi(capo III), sequestro di persona(capo XVI), apologia(capo XXI) art
.
5. L.n.152/1975 (capo XII) plurimi episodi di rapina =
(capi XVIII, XXVI, XXVIII, XXXVIII,XL): e di porto ille=
gale di armi(capi XX.XXVII,XXVIII,XXIX,XXXIV), con la concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti ad eccezione di quella prevista dall'art.1 D.L- n.625/1979.condan na ad anni cinque e mesi tre di reclusione:
proscioglimento e assoluzione con varie formule da
ч tutte le altre imputazioni. то 12) SE LV OC: proscioglimento dal rea=
to di associazione sovversiva(capo 1) per amnistia;
assoluzione dai reati di banda armata(capo 2), esclu= sa l'aggravante speciale, associazione sovversiva(ca=
po I).banda armata(capo II), detenzione e porto ille=
gali di armi(capo III) per insufficienza di prove, dal delitto di cui all'art.270 his c.p₁(capo I) per=
chè il fatto non costituisce reato e da tutte le al'
tre imputazioni (capi da VI a T.I) per non avere com=
messo il fatto.
13) D'NO CT.AUDIO: per i reati di associazione sovversiva(capo I), banda armata(capo II),ricettazio= ne, detenzione e porto illegali di armi(capo III),se= questro di persona(capo XI), lesioni aggravate, così
modificata l'imputazione di tentato omicidio di cui al capo VII, porto illegale di armi(capo XIV), apolo= 31
gia (capo XV) rapina (capo XXXIII), porto illegale di armi(capo, XXXIV), uniti dal vincolo della continua=
zione,in concorso delle circostanze attenuanti gene=
riche prevalenti sulle circostanze aggravanti con'
- Itestate, ad eccezione di quella prevista dall'art.1|
D.LC n 625/1979 e della diminuento della dissocia
\zione,condanna ad anni tre e mesi sei di reclusio=
sffeb sancomes offo c
Iproscioglimento e assoluzione con varie formule da=
"gli altri reati.
14) RA RL: per i reati di associazione
+sovversiva(capo I), banda armata(capo II), ricettazio= ne, detenzione e porto illegali di armi(capo III), se- questro di persona (wapo XVI), violenza privata(capo
·I-XVII), apologia(capo XXI), plurimi episodi di furto
(capi XXXII e XXXV), di rapina (capi XVIII,XXX,XXXIII,
XXXVIII) e di porto illegale di armi (XX,XXXI,XXXIV
XXXIX,TI), unificati dal vincolo della continuazione,
condanna ad anni otto di reclusione:
proscioglimento ed assoluzione con varie formule da tutti gli altri reati.
15) RR AR: per il reato di ricettazionė, ,de=
tenzione e porto illegali di armi(capo n), in concor=
so di circostanze attenuanti generiche. prevamenti e della diminuente della dissociazione, condanna ad anni uno di reclusione e £ 200.000 di multa: ¨
assoluzione da tutti gli altri reati per insufficien-
za di prove.
16) RR IO: per i reati di associazione sövver= 32
siva (capo I), banda armata(capo II), ricettazione, deten zione e porto illegali, di armi (capo III), portofille=
gale di armi(capo LIV), in concorso di circostanzės at'
tenuanti generiche prevalenti sulle contestate circo=
stanze aggravanti, ad eccezione di quella prevista dal'
l'art 1 D.Lin 625/1979,e della diminuente della dis'
sociazione,ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza della Corte di Assise di Appello
di Roma dels 9 ottobre 1985, äumento della penascono la stessa inflitta di anni uno e mesi sei di reclusio=
ne;
assolusione con varie formule dalle altre imputazio-
n e
17) NG EP: per i reati di cui ai capi I,
II,III,in concorso di circostanze attenuanti generi=
che prevalenti sulle contestate circostanze aggravan'
ti, ad eccezione di quella prevista dall'art.1 D.L.
n.625/1979,nonchè della diminuente della dissociazio=
ne, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza della Corte di Assise di appello di Roma
del 9 ottobre 1985, aumento della pena con la stessa inflitta di anni uno e mesi sei di reclusione:
assoluzione dagli altri reati per non avere commes'
so il fatto.
18) DI, NI: per i reati di associazione sov=
versiva(cape a.), banda armata (capo b), sequestro di
\ persona (capo c),rapina(capo e);detenzione e porto illegali di armi(capi ge p), unificati dal vincolo della continuazione, in concorso di circostanze atte= 33
nuanti generiche prevalenti sulle circostanze aggra tanti contestate, ad eccezione di quella prevista dal
P art.1 D.L.on.625/1979 e della diminuente della dis sociazione.condanna ad anni tre e mesi sei di reclu=
proscioglimento ed assoluzione per insufficienza.di prove dagli altri reatio
$9)IBE TT, AU: per i reati di associazione sov
- versiva(capo a) banda armata (caposb) detenzione e por to illegali di armi(capi i,l), unificati dal vincolo della continuazione, in concorso di circostanze atte=
quenti generiche prevalenti sulle circostanzeraggra=
vanti contestate ad eccezione di quella prevista dal
-
.
l'art 1 D-L- n:625/1979 e della diminuente della dissociazione condanna ad anni due e mesi due di re=
clusione:
proscioglimento per prescrizione dai reați sub h) e m); concesse le circostanze attenuanti generiche -
20) AV AU: per il reato di detenzione e por=
to illegali di armi(capo p).in concorso di circostan'
że attenuanti generiche prevalenti, condanna ad anni uno.mesi dieci di reclusione e £ 600.000 di multa:
assoluzione con varie formule dalle altre imputazio=
ni
21) ER UN: per il reato di ricettazione,de=
tenzione e porto illegali di armi (capo n), in concor= م
so di circostanze attenuanti generiche prevalenti e della diminuente di cui all'art.3 della L. n. .304/1982.
condanna ad anni uno di reclusione e £ 200.000 di mul' 34
te:
assoluzione per insufficienza di prove dai reati di associazione sovversiva (capo a) e banda, armata (capo b).
22) IB NI: per i reati di cui ai capi a)
b),1),1),unificati dal vincolo della continuazione ed in concorso di circostanze attenuanti generiche prevalenti sullebaggravantiscontestate, ad eccezione jdi quella prevista dall'art.1 D.L. n.625/1929,condan-
na ad anni due di reclusione;
こ
proscioglimento per prescrizione dai reati sub h),
(m), concesse le circostanze attenuanti generiche pre valenti.
23) AO BE: Iperci reati di associazione sovversiva(capo a), banda armata(capo b),derubricati
Hin partecipazione, sequestro di persona(capo c),rapi)=
na(capo e), detenzione e porto illegali di armi(capo g), rapina(capo g 1), detenzione e porto illegali di armi(capi g 2,1,1), ricettazione,detenzione e porto illegali di armi(capo o), unificati dal vincolo della continuazione, in concorso di circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, ad eccezione di quella prevista dall'art.1 D.L.n.625
del 1979,e della diminuente della dissociazione,con'
danna ad anni due e mesi quattro:di reclusione: proscioglimento per i reati sub d), f),m), h) per pre=
scrizione,concesse le circostanze attenuanti generi=
(che prevalenti ed assoluzione per insufficienza di prove dalle altre imputazioni(capi 12.14.15.18,19, 35
20,21,22 del procedimento n.58/82 R.G.).
24) EN AO: per i reati di associazione sov-
versiva(capo a), banda armata(capo b.), depubricati in partecipazione, rapina (capo g 1); detenzione e porto allegali di armi(g 2,1,1), ricettazione, detenzione e porto illegali di armi(o), unificati dal vincolo della continuazione,in concorso di circostanze at'
tenuanti generiche prevalenti sulle contestate ag=
gravanti,ad eccezione di quella prevista dall'art. 1 D.L. n.625/1979,e della diminuente della dissocia=
zione, condanna, ad anni due e mesi quattro di reclu-
sioner proscioglimento dai reati sub h),m) per prescrizio=
ne,concesse le circostanze attenuanti generiche ed assoluzione dagli altri reati per insufficienza di prove :
25) LA. ND: per i reati di detenzione e porto illegali di armi(capi i,1)ricettazione,deten.
zione e porto illegale di armi(n), unificati dal vin'
colo della continuazione, in concorso di circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate ag=
gravanti, ad eccezione di quella prevista dall'art. 1 DL n.625/1979,e della diminuente della dissocia zione, condanna ad anni due mesi due di reclusione e £ 600.000 di multa;
:
proscioglimento dal reato sub h) per prescrizione concesse le circostanze attenuanti generiche e asso=
luzione per insufficienza di prove dagli altri rea-
ti- 36
26) PO-IO: per i reati di associazione sovversiva(capo a), banda armata (capo b),ricettazione, (capo detenzione porto illegali di armi o),tentata distru=
zione di opere militari(capo. 26), fabbricazione.deten'
zione e porto di ordigni(capo, 26 ter), detenzione e porto illegali di armi(capo 27) rapina(capo 28),ra pina(capo 33), detenzione e porto illegali di armi(ca=
po 35), unificati dal vincolo della continuazione in concorso di circostanze attenuanti generiche preva=
lenti sulle circostanze aggravanti contestate, ad ec cezione di quella prevista dall'art-1 D... n_62571979,
e della diminuente della dissociazione condanna ad onni tre e mesi cinque di reclusione:
proscioglimento per prescrizione e assoluzione per
10 insufficienza di prove dagli altri reati.
27) NT AU: per i reati di associazione sov=
versiva(capo a),banda armata(capo b).ricettazione.
detenzione e porto illegali di armi(capo o),rapina
1 (capo 33).detenzione e porto illegali di armi (35),.
unificati, dal vincolo della continuazione, in concor=
so di circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle circostanze aggravanti contestate, ad eccezione
Idi quella prevista dall'art. 1 D.L. n.625/1979,con'
danna ad anni cinque e mesi due di reclusione:
proscioglimento per prescrizione,con le concesse cir=
costanze attenuanti generiche prevalenti, per il rea= to di violazione di domicilio(capo 54).
(28) ON TE: per i reati sub 25,26 ter e 27 sopra indicati, unificati dal vincolo della continua= 28
il fatto;
ZO AN ad anni uno e mesi dieci di reclusione ,pena sospesa e non menzione e lo assolve va dai reati di cospirazione politica mediante asso ciazione e di apologia di reato per non avere commès'
So il fatto: ritenuta la continuazione tra i reati di cui al presente procedimento e quelli di cui alla sentenza della medesima, Corte di Assise di Appello
di Roma del 24 novembre 1988, divenuta irrevocabiles aumentava nei confronti di FR NN la pena in'
flitta con detta sentenza di anni due di reclusione e lo. assolveva dai reati di cui ai capi 3,5,7,8,9,10
per non avere: commesso, il fatto;
confermava,nel resto,
la impugnata sentenza nei confronti dei predetti:00-
lantoni, FA, AN e NN;
in parIAle riforma della sentenza di primo grado assolveva per non ave=
n i
e e
b re commesso il fatto: IO AR dai: reati di cui ai capig 1 e g 2: ER NE dal reato di cui al capo XIX;
AU D'AN dai resti di cui ai capi VI.VII, VIII, IX,Y;GI DA dei reati di cui ai capi 5,6,7,nonchè VI e II;
-urelio BI
dai reati di cui ai capi 3,7:RL RA dai reati di cui ai capi XIX, XXVI.X VII,XXVIII.XXIX, XXXVI.
XXXVII,XT, XT.II. TIII.XTIV, XLVI.XIVII.XLVIII,XLIX,LI:
MA UE dai reati: di cui ai capi a),b),89.30.
31; MA UE dai reati di cui ai capi XXXVI,XXXVII,
LI; BR AS dai reati di cui ai capi a) e b);
IU MI dai reati di cui ai capi VI, VII,VȚII. I
IV,V,XI.XII, XIII,XIV,XV, XVI.XIX,XVII, XXIII, XXIV, XXV,
XVI.XXVII, AAVIII, XIX, XXX, XXXI, XXXII, XYXVI.XXXVII! 34
XXXVIII.XXXIV, XL, XII,XLII,XLIII.XLIV.XIV.XIVI.XLVII.
XLVIII, L;
BE PA: dai reati di cui ai capi
13,14,15,18,19,20,21,22; AO EN dai reati di :
cui ai capi c), d), e), f),g); AU NT dai reati di cui ai capi c), d), e), f), g)g 1), g 2): IA IA
ra dai reati di cui ai capi 1,2,16: OR OC
ET dai reati di cui ai capi 2,I,II,III: IC
DA reati di cui ai capi 3,7; LL CO
dai reati di cui ai capi VI, VII, VIII, IX,X,XL,XII,
XIII“,XIV,WV,XVII, XIX, XXII, XXIII,XXIV,XXV,XXX,XXXI,
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV,XXXVI, XXXVII, XLIII, XLIV,XIV,
XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX,L, LI;
confermava, nel resto,
la impugnata sentenza nei confronti di tutti i pre=
detti imputati: visto l'art.90 c.p.p.,dichiarava non doversi procedere nei confronti di ER TA
in ordine ai reati di cui ai capi 26,26 ter e 27
per precedente giudicato e,per l'effetto, riducava la pena inflittagli ad anni tre,mesi quattro,gior-
ni dieci di reclusione;
lo assolveva dai reati di cui ai capi c),d),e),f),g),g 1),g 2) per non avere commesso il fatto e confermava,nel resto, nei suoi confronti l'impugnata sentenza: confermava,infine,
l'impugnata sentenza nei confronti di CE BOre, :
AU VA, LO ST, AU Di VE, Giu=
seppe TI, IO ER.
Avverso la predetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione CE BOre esponendo,tra mite il difensore, due motivi con i quali ha dedot'
to: 1) violazione dell'art.474 n.4 c.p.p. 1930 per но
mancato accoglimento della richiesta di modifica della originaria imputazione di organizzatore a quel'
la di mero partecipe sia del M.C.R., che dei CO-CO-RI:
2) violazione dell'art 474, n.4 c.p.p. del 1930, in re=
lazione all'art. 116 c.p- per erroneo diniego della relativa circostanza attenuante
Avverso la predetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione anche AN NI espo=
nendo, tramite il difensore due motivi con i qualin ha dedotto: 1) nullità della sentenza ai sensi del l'art. 475 n.5 in relazione all'art-524 c-p-p- del
1930:difetto di motivazione e travisamento dei fat'
ti in relazione alla affermazione di responsabilità
per i reati di cui ai capi H),I) ed L) della imputa=
ь
с
о
е
zione:2) violazione dell'art.?,lettera b.) In 18 feb=
braio 1987 n.34; mancata riduzione della pena nella misura della metà in virtù della diminuente della dissociazione dal terrorismo.
Avverso la predetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione anche LO ST esponen'
do tramite il difensore, un motivo col quale ha de=
dotto:violazione ed erronea applicazione dell'art. 255, in relazione all'art.635 c.p. per avere la Corte di Assise di Appello,confermando integralmente la sentenza di primo grado, mantenuto al fatto, di cui resso imputato è stato ritenuto responsabile,la qua=
lificazione giuridica originaria, anzichè quella.esat'
ta,di tentato danneggiamento aggravato, ormai estin'
to per intervenuta amnistia o prescrizione. не
Avverso la predetta sentenza di appello ha proposto,
altresi ricorso per cassazione AU D'AN
esponendo,tramite il difensore, otto motivi con i quali ha dedotto: 1) violazione dell'art.1 D.L. n.
625779 in relazione all'art.606, lettere b) ed e),
c.p.p. per erronea applicazione della circostanza aggravante della finalità di terrorismo e di eversio-
ne dell'ordine democratico;
2) violazione dell'art.
-=
270 bis c.p. in rapporto all'art.606,lettere b) ed
●) c.p.p. per l'erroneo convincimento dei giudici dicappello della sussistenza della finalità di ter-
rorismo e di eversione dell'ordine democratico quale elemento costitutivo della contestata fattispecie criminosa di cui al citato art. 270 bis: 3) violazione dell'art.1 D. . n.625/79, in relazione all'art.606,
lettera b),c-pop., nella parte in cui esclude che, co= me hanno fatto i giudici di appello, possa essere con testata la finalità di terrorismo e di eversione del'
l'ordine democratico come circostanza aggravante.quan'
do. già è stata ritenute sussistente, come nel caso in esame, in qualità di elemento costitutivo del reato%;B
4) violazione dell'art.43 c.p., in relazione sia alla legge sulle armi che all'art.606,lettera b),c.p.p.
per difetto di prova della sussistenza del dolo in ordine ai reati concernenti le armi%3B 5) violazione dell'art.306, comma 1,c.p.,in relazione all'art.506,
lettera b),c.p.p., per avere erroneamente ritenuta sussistente la sua qualifica di dirigente-organizza=
tore; 6.) violazione dell'art.62 n.1 c.p., in relazio= ونا
ne all'art.606,lettera b),c.p.D. per erroneo diniego della relativa circostanza attenuante;
7) violazione dell'art.133. c.p., in relazione all'art.606,lettere b) ed e),c.p.p. per eccessiva valutazione, nella de=
terminazione della pena, della entità criminologica dei fatti ed inosservanza degli altri criteri di cui al citato art. 133,quale la capacità a delinquere,nel'
la detta determinazione;
8) mancata applicazione,que= le "jus superveniens" dell'indulto di qui al D.P.R.
22 dicembre 1990 n.394, artt. e 2 (s 2.
Avverso la predetta sentenza di appello hanno, inol '
¡tre, proposto ricorso per cassazione AU Di VE чт ed IO ER esponendo, tramite il difensore, о quattro motivi con i quali hanno dedotto: 1) erronea interpretazione della legge penale: art.306 c.p., ,in
relazione all'art.524,comma 1, n.
1.c.p_p. del 1930
¡ per non avere i giudici di appello rilevato che nel'
la c.d. "banda INestra" erano carenti tutti gli ele=
menti costitutivi del reato di cui all'art. 306(banda armata); 2) omesso esame di un motivo di gravame,inos' servanza della legge penale;
art.524.comma 1.n.5,in relazione all'art-475, comma 1.n.5 c.p.p. del 1930
ed in relazione all'art.306 c.p.; 3) omesso esame di un motivo di gravame, motivazione apparente: art.524
comma 1,n.3, in relazione all'art.475.comma 1, n.3
c.p.p. del 1930 sulla misura delle pena:4) erronea- applicazione della legge penale in ordine alla denę= gata concessione dei doppi benefici di legge allo T
imputato AU Di VE: art.524, comma 1, n.3 c.p-p- 43
del 1930 in relazione all'art.163.comma 3,c.p. dato che i fatti per i quali è processo, relativi al grup= po INestra, rientrano pacificamente in un arco di tempo che va dalla fine del 1979 agli inizi dell'an'
-no 1980 ed il Di VE,essendo nato il [...],
può beneficiare per i reati commessi fino a tutto il 6 marzo 1981 della sospensione e della non menzio=
ne della pena nella misura massima di anni due e me=
si sei, superiore alla pena,in concreto,inflittagli di anni due e mesi (due di reclusione. tame
| Avverso la predetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione anche RE BI espo=|
|nendo,tramite il difensore due motivi con i quali ha dedotto: 1) nullità della sentenza impugnata per insufficiente e contraddittoria motivazione sia in ordine alla sussistenza del fatto contestatogli, di costituzione di banda armata,sia, in subordine, in or=
dine alla qualificazione giuridica anche con rife=
rimento al ruolo di spicco,ad esso 'BI attribui=
to, che avrebbe dovuto sorreggere l'imputazione di costituzione, anzichè quella minore di partecipazio=
ne; 2) nullità della sentenza per motivazione insuf=
ficiente ed inadeguata in ordine al mancato ricono=
scimento delle circostanze attenuanti generiche.
Avverso la predetta sentenza di appello ha proposto.
altresì, ricorso per cassazione RL RA de=
nunciandone la nullità per averlo,i giudici di appel'
lo, ritenuto responsabile delle imputazioni ascritte=
gli sulla base delle sole dichiarazioni di correità НН
senza la considerazione di altri elementi di prova i quali, valutati, unitamente,ne confermassero l'atten'
dibilità.
Avverso la predetta sentenza di appello hanno propo=
sto ricorso per cassazione anche ZO AN e Ma-
ria SC esponendo, tramite il difensore, due moti vi con i quali hanno dedotto:1) violazione di legge per difetto di motivazione in ordine alla riaffermata responsabilità di essi imputati in ordine ai reatin di detenzione e porto di arma;
2) violazione ed erno-
nea applicazione dell'art.5 L.n-895/67 per avere la
Corte di secondo grado immotivatamente respinto lar richiesta difensiva di applicazione della diminuente del fatto lieve,con conseguente declaratoria di amni-
stia.
Avverso la predetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione anche MA UE deducendo,
con motivi contestuali, redatti personalmente: 1) la violazione dell'art.524 n.1 c.p.p..in relazione allo art.157 n.4 c.p. per mancata declaratoria della pre= scrizione del reato;
2) violazione dell'art.524 n.1
c.p.p.,in relazione all'art.90 del medesimo codice :
L
del 1930 e,comunque, all'art.81 c.p. per mancato acco=
glimento,da parte dei giudici di appello, dell'apposi=
to motivo di gravame col quale, in data 22 luglio 1988, aveva richiesto la declaratoria di improcedibilità
per inammissibilità di un secondo giudizio per porto e detenzione di armi essendo il procedimento,per i medesimi reati, ancora in corso e relativo ad una sen' 45
Itenza della Corte di Assise di Roma,terza sezione,
del 13 maggio 1987, divenuta irrevocabile prima, del secondo grado del presente giudizio, a seguito della i sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma,
seconda sezione,in data 9 giugno 1989. Aggiungeva il ricorrente che, con la detta sentenza divenuta irre-
vocabile,egli era stato giudicato, oltre che per al'
tri reati di rapina, anche per, porta e detenzione di نت
armi da guerra fino al maggio 1981;data deli sub ar=
resto,e che quei giudici, concesse le circostanzela attenuanti generiche prevalenti e in concorsa della diminuente speciale, aveva dichiarato la prescrizio= ne di detti reati concernenti le armi riteneva,per-
tanto, ultroneo invocare l'art.90 c.p.p- qualora ve=
nisse dichiarata la prescrizione dei reati oggetto del presente procedimento in accoglimento del pri=
mo motivo;
chiedeva,in subordine, ritenere la continua=
zione tra questi e quelli già dichiarati prescritti con la citata sentenza divenuta irrevocabile ed ap=
plicare.per il residuo rideterminato, ancora la pre=
scrizione.
Avverso la predetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione anche MA UE esponendo,
tramite il difensore, tre motivi con i quali ha de=
dotto: (1) inammissibile valutazione della pena-base
Hirrogata con la sentenza del 9 ottobre 1985 della
Corte di Appello di Roma come impeditiva della richie=
sta della difesa di eliminazione della pena accesso ria della interdizione perpetua dai pubblici uffici: 46
(?) mancanza assoluta di motivazione circa la richie=
sta avanzata dalla difesa, di derubricazione del rea=
to contestato nella minore figura criminosa della partecipazione a banda armata: 3) difetto di motiva=
zione sulla sproporzione della condanna inflitta ri=
spetto al suo ruolo marginale nella organizzazione criminosa.nonchè. rispetto alle pene inflitte ai coim=
putati dato che egli, solo per la circostanza di ave=
re subito due processi separati per il tentato omi-
-
cidio e per la rapina, l'uno, e per i reativassocia=
tivi,l'altro, ha avuto una pena complessiva quasi-
doppia rispetto agli stessa capi dell'organizzazio=
ne Chiedeva, infine, l'applicazione dell'indulto di cui al D-P. 27 dicembre 1990 n...394.
Avverso la predetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione anche IU TI espo=
nendo, tramite il difensore quattro motivi con i qua=
li ha dedotto:1) mancata assoluzione dell'imputato'
per non avere commesso il fatto sia sotto il profi=
lo oggettivo che soggettivo sulla base delle affer=
mazioni di esso imputato;
2) erroneo rigetto della richiesta, avanzata dalla difesa, di riforma della sentenza di primo grado sulla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici%3B 3) mancan za assoluta di motivazione sulla richiesta, della di=
fesa,di derubricazione del reato in quello di parte=
cipazione a banda armata;
4) difetto di motivazione sulla richiesta, avanzata dalla difesa nei motivi di appello di diminuzione della pena e fondata, oltre 47
che sul ruolo marginale svolto da esso TI nel'
la organizzazione criminosa, sulla evidente spropor=
zione tra la pena complessivamente inflittagli e :
quelle riportate dai coimputati, cosicchè era stato danneggiato dalla circostanza di avere subito due processi
Avverso la predetta sentenza di appello ha proposto,
altresì,ricorso per cassazione NC, NN esponen'
do, tramite il difensore, tre motivi con i quali ha dedotto: 1) illegittimità costituzionale dell'art. 192.comma 3.c.p.p. del 1930 in relazione agli artt
3 e 24, comma 2, della Costituzione;
2) violazione della L.18 febbraio 1988 n.34 per la mancata conces'
sione ad esso NN della relativa diminuente: 3)
violazione dell'art.135 c-p- per non avere tenuto.
conto i giudici di appello,ai sensi del comma 2,n.4.
di detto articolo, della circostanza che esso impu=
tato, durante l'adolescenza, aveva subito il trauma
⠀ della uccisione della madre, che lo aveva profonda=
mente sconvolto.
Avverso la predetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione anche IU MI espo-
nendo,tramite il difensore, tre motivi con i quali م
ha dedotto: 1) violazione degli artt. 474 n.4 e 475
n.
3.c.p.p. del 1950, in relazione agli artt.81 e 11
c.p. e 10,12,14 T. 14 ottobre 1974 n.497 per avere immotivatamente ritenuto esistente la prova della sua colpevolezza in ordine ai reati concernenti le armi;
2) violazione dei medesimi articoli di legge 45
in relazione all'art.106 c.p. per avere immotivata=
mente ritenuto a suo carico, oltre alla partecipazione alla banda armata anche un "quid pluris", costituito dall'avere ricevuto, detenuto e portato in luogo pub=
blico armi comuni e da guerra sulla base delle sole incerte dichiarazioni del LL;
3) violazione degli stessi articoli di legge sotto l'altro profilo che,per quanto riguarda il mitra "Kalashnikov",ġli
stata contestata la detenzione alla stregua delle sole incerte dichiarazioni del LL ed aven'
do,per giunta,la Corte di secondo grado tralasciato ogni argomentazione sulla censura mossa dall'appel'
lante
Avverso la predetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione anche RI AN espo=
и
е
r e
h
T
nendo, tramite il difensore, un motivo col quale ha dedotto:violazione di legge per difetto e contraddit'
torietà di motivazione in ordine alla confermata qualifica di dirigente della banda armata "CO.CO.RI"
attribuita ad esso ricorrente-
Avverso la predetta sentenza di appello ha proposto.
altresì, ricorso per cassazione BE PA espo=
nendo, tramite il difensore, cinque motivi con i qua= li ha dedotto: 1) violazione degli artt. 475 e 524
c.p-p. del 1930, in relazione all'art.306 c-p-.per difetto di motivazione e di interpretazione della legge in ordine alla qualificazione giuridica della c.d. "banda armata" INestra: ?) violazione degli artt. 475 e 524 c.p.p. del 1930,in relazione: allo 49
hart.1 D.L. n.625/79 per erronea applicazione della circostanza aggravante della finalità di terrorismo pe diceversione dell'ordine democratico;
3) violazio=
ne degli artt. 475 e 524 c.p.p. del 1930.in relazione all'art.62 n.1c.p. per erroneo diniego della rela=
tiva circostanza attenuante;
4) violazione degli artt-475 e 524 c.p.pa del 1930, in relazione all'art. 162 n.4 csp. per non avere rilevato la speciale tenui= ità del valore delle macchine fotografiche oggetto
- della rapina: 5) violazione degli artt. 475 se 524
c_p-p del 1930.in relazione agli artt. 270 e 270
bis c.p., sempre per avere,i giudici di appello,erro neamente ritenuto la sussistenza della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico icome elemento costitutivo del delitto p. e p. dal detto art.270 bis.
Avverso la predetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione anche AU NT esponen'
do, tramite il difensore, tre motivi con i quali ha dedotto: 1) violazione di legge,difetto e contraddit'
torietà di motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo, alla sua qualificazione giuri=
diva, nonchè alla natura della partecipazione di esso imputato: 2) violazione di legge per assoluto difetto di motivazione in ordine alla confermata responsabili=
tà di esso NT per la rapina ET;
3) violazione ed erronea applicazione dell'art.62 n.6 cop-in rela=
zione all'art.628 dello stesso codice, per avere la
Corte di secondo grado respinto la richiesta subordi= 50
nata di applicazione della circostanza attenuante del danno risarcito.
Avverso la predetta sentenza di appello ha proposto altresì,ricorso per cassazione ER TA espo=
nendo,tramite un primo difensore, due motivi con 1
quali ha dedotto: 1) violazione ed erronea applica-
zione dell'art.306 c.p. per avere,la Corte di Assise
di Appello,ravvisato la sussistenza del reato di ban'
da armata relativamente al gruppo di imputati,trai quali esso TA, sulla scorta esclusiva delle adi-
chiarazioni del chiamante in correità INestra;
2)
violazione ed erronea applicazione della normativa di legge in materia di dissociazione per avere, læs
Corte di Assise di Appello, confermato la affermazione di responsabilità di esso TA per il reato asso=
ciativo, non applicando la causa di non punibilità
prevista dalla legge del 1982 ed anche applicando, er=
roneamente la riduzione di pena prevista dalla legge del 1987 e,tramite un secondo difensore, altri tre motivi con i quali ha dedotto: 1) violazione dell'art. 474 n.4 e 475 n. c.p.p. del 1930, in relazione agli artt. 81 e 306 c.p.,per motivazione manifestamente manchevole ed erronea per quel che riguarda la, man'
cata applicazione dell'art.81 citato,richiesta espres'
samente nelle conclusioni orali;
?) violazione degli stessi articoli di legge in relazione all'art.306.com ma 1,c.p.,per, non avere tenuto conto della sentenza della Corte di Assise di Roma, seconda sezione (proc
*n.64/84) con la quale esso TA era stato assol' 51
to dall'accusa di avere fatto parte della organizzą zione delle "Brigate: Rosse"; 3) violazione degli artt. 474 numeri 3,4 e 475 n-3 cp.p. del 1930,in relazione agli artt. 306 e 110 c.p. per avere,i giu=
dici di appello ritenuto attendibili le dichiarazio=
ni accusatorie.nei confronti di esso TA del
INestra pur essendo queste prive di riscontri che ne confermassero l'attendibilità nu neral, eve.
Avverso la predetta sentenza di appello ha infine.
proposto ricorso per cassazione anche IC. DI
esponendo tramite, il difensore quattro, motivi con i quali ha dedotto: 1) violazione dell'art 2 lette ra G) della L. 18 febbraio 1987 n.34:difetto di, mo tivazione in ordine alla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato addebitato al capo 26: 2) violazione e falsa applicazione del l'art.157 c.p.: difetto di motivazione per mancata declaratoria,da parte dei giudici di appello,di estinzione del reato di porto di arma per interve=
nuta prescrizione pur applicandosi la diminuzione.
non della metà, ma di un terzo della pena,quale ef=
fetto della dissociazione e ciò perchè trattasi di:
arma comune da, sparo,tale dovendo qualificarsi la
"Beretta mod:90",come è stato dato esplicitamente atto nel capo di imputazione ove è contestato l'art
14 della L-n.497/74: 3) difetto di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato per il reato di costituzione di banda armata per avere i giudici di appello, fondato l'affermazione di respon' 52
sabilità sulle dichiarazioni di BOre, sulle ammis'
sioni di esso. DI e sulla circostanza, mai contesta=
ta della riunione nella abitazione di lui;
4) difet'
to assoluto di motivazione in ordine alla richiesta derubricazione dal reato di costituzione a quello di partecipaziones a banda armata. ..
cel & MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, innanzitutto, essere dichiarata la manifesta in'
fondatezza della eccezione di legittimità costituzio=
nale, sollevata da FR NN, col primo motivo del suo ricorso, dell'art 192,comma 3,c-p-p- del 1930 in relazione agli artt. 3(principio di uguaglianza) e
24, comma 2(principio del diritto inviolabile alla difesa) della Costituzione Come è noto, il secondo inciso del terzo comma del citato articolo del seguen te tenore: "tuttavia, contro una sentenza contumaciale il difensore può proporre impugnazione solo se muni-
to di specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previ=
iste" è stato introdotto dalla 1.23 gennaio 1989 n.22,
che ha predisposto la nuova disciplina della contu=
macia, proprio nell'interesse dell'imputato contumace e per meglio tutelare la sua difesa, onde è evidente che non può avere violato i richiamati principi co=
stituzionali.Tanto è vero che la norma è stata ripor= tata nei medesimi identici termini, anche nel nuovo codice di procedura penale del 1988, costituendo, ap= punto, il secondo inciso del comme 3 dell'art-571
di detto codice.E le ragioni alla stregua delle qua= er 53
Spe deve intendersi essere li la norma in esame stata introdotta dalla ci=
tata L.n.22 del 1989 e mantenuta nel nuovo codice di rito proprio nell'interesse dell'imputato contu mace e ai fini di meglio tutelare la sua difesa e,
quindi,non in contrasto con i ricordati principi co- RTE AL A stituzionali, sono esposte nella relazione al Proget' 10.30
to preliminare del nuovo codice di rito laddove te-
estualmente si precisa:"innovativa è la disciplina :
che regola la legittimazione del difensore a propor=
re impugnazione avverso una sentenza contumaciale:
si è previsto, infatti, che in tal caso il difensore deve essere munito di specifico mandato, rilasciato con l'atto di nomina o anche successivamente. La ra=
gion d'essere di tale previsione risiede nel fatto che l'impugnazione proposta dal difensore esaurisce,
per l'imputato, la possibilità di ottenere, se contu=
mace,la restituzione in termini, istituto,quest'ulti=
mo, che ha ricevuto una disciplina particolarmente ampia nell'art-175.Conseguentemente è sembrato ne=
cessario limitare la legittimazione del difensore nel caso di sentenza contumaciale allo scopo di im=
pedire gli effetti preclusivi che scaturirebbero da una impugnazione proposta frettolosamente da un di=
fensore il quale sia esso legato a meno da rapporto fiduciario.è ben possibile non abbia potuto prende=
re contatto con l'imputato nel breve termine previ sto per la proposizione del gravame La previsione.
di uno specifico mandato consente invece di presu=
mere che l'imputato abbia effettuato una preventive 54
valutazione circa le conseguenze dell'attività che il difensore potrà compiere nel suo interesse.ivi compreso.quindi, l'eventuale effetto preclusivo di cui prime si è detto. "Ta proposta eccezione è stata,
del resto,gia più volte sottoposta all'esame della
Corte Costituzionale e dichiarata manifestamente fondata con sentenza della detta Corte n.315 del 5
luglio 1990, nonchè con le ordinanze, sempre della Cor=
te medesima,n-84 der 15 febbraio 1991 en 242 del 30
maggio 1991- 1 000
Conseguentemente dichiarata la manifesta infondatezza della dedotta eccezione di legittimità costituzionale della norma citata di cui all'art.192.comma 4,e pp del 1930, proprio in virtù di tale nomma devono esse.
re dichiarati inammissibili i ricorsi di FR N'
hi, IU MI e RI AN, tutti contu maci nel giudizio di secondo grado.perchè proposti da difensore sprovvisto di specifico mandato.
Deveno,altresì, essere dichiarati inammissibili i ri=
corsi di ER NE, GI DA, LL
CO, OR OC ET, IO AR, BR
AS, AO EN. AU VA e AU Fava=
le per omessa presentazione dei motivi,come da certi=
ficato, agli atti,del direttore della cancelleria del'
la Corte di Assise di Appello di Roma in data 16 otto=
bre 1991.
Procedendo, a questo punto, all'esame dei capi della impugnata sentenza che devono essere annullati senza rinvio perchè relativi a reati che devono essere di= 55
chiarati estinti per prescrizione, deve essere, innan'
žitutto, esaminata: la posizione del ricorrente Mar-
cos UE: il primo motivo del suo ricorso è fonda=
to.
Si desume, infatti, dalla sentenza di primo grado(ve= do pog.92) che egli è stato riconosciuto responsa= bile del reato di cui al capo n) della rubrica (ri réattazione, detenzione e porto illegali di armi ama che da guerra) e, in concorso delle circostanze at-
Iktenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti con- testate e della diminuente dell'art.3 L.n.304 del
1982, condannato alla pena di un anno di reclusione fer £200,000 di multa (pona base per il reato più grave di porto d'armi:anni due di reclusione e
£400.000 di multa, esclusa l'aggravante speciale di cui all'art. 1 D.L. n.625/79 ai sensi dell'ultimo comma dell'art. della citata L.n.304/82,diminuita,
di un terzo,per le circostanze attenuanti generiche,
ad anni uno,mesi quattro di reclusione, oltre la mul'
ta, ulteriormente diminuita, della metà, per la dimi=
Inuente speciale di cui alla citata L.n.304/82 a me=
si otto di reclusione, oltre la multa e di nuovo au=
mentata,per la continuazione, alla detta misura di un anno di reclusione e £ 200.000 di multa).Orbene
calcolando il massimo della pena edittale irrogabile
- per determinare il termine di prescrizione al sensi dell'art.157 c.p. va rilevato che per il reato di '
porto d'arma da guerra la pena edittale massima è
di dieci anni e che qualsiasi ulteriore aumento di 56
pena deve essere escluso in virtù del giudizio, effet'
tuato dai giudici di primo grado,di prevalenza delle circostanze attenuanti su quelle aggravanti erdella esclusione, effettuata dall'art.3, ultimo comma, L.n:
304/82,della, aggravante speciale, onde la pena massima irrogabile in concreto rimane di dieci anni di reclu-
sione che,per effetto della diminuente speciale di cui al più volte citato art.3 I.n.304/82, viene ridat'
ta della metà ad anni cinque ed ulteriormente pridat'
.
ta,sia pure nel minimo (di un giorno), per effetto del concorso delle circostanze attenuanti generiche Trat'
tandosi, pertanto, di reati punibili, nel massimo,con pena inferiore ad anni cinque di reclusione il ter mine di prescrizione ai sensi dell'art.157n.4 c.p.,
di cinque anni, aumentato a sette anni e mezzo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 160 del medesimo codice Trattandosi di reati commessi nell'anno 1980
tale termine alla data odierna è ampiamente decorso per intero-Deve, pertanto, essere annullata senza rin'
vio la sentenza impugnata limitatamente alla condan'
ne di MA UE per essere i detti reati ascritti=
gli estinti per prescrizione e- poichè, come si è vi=
sto, il detto UE è stato condannato soltanto per tali reati deve essere eliminata la relativa pena
-
come sopra inflittagli.
Il secondo motivo di ricorso di MA UE è, inve=
ce, infondato.
Come, infatti, hanno giustamente rilevato i giudici di appello,non vi è alcuna prova della sussistenza dei 57
presupposti di applicazione del principio "ne bis in idem" che postula la identità
- e non la semplice analogia - di tutti gli elementi della fattispecie rispetto al giudicato..
Nel resto il ricorso di MA UE deve pertanto.
essere rigettato.
Per quanto riguarda, in secondo. Inogo la posizione del ricorrente IC DI, si esserva che il SECON' bo motivo del suo ricorso è fondato -
Si desume, infatti dalla sentenza di primo grado(vedi foglio 53) che il DI è stato dichiarato responsa=
bile dei reati contestati ai capi di imputazione 1)
e ?) (associazione sovversiva e banda armata), esclu=
so l'art.270 bis c.p. e l'aggravante dell'art.1 D.L.
n.625/1979,nonchè del reato di cui al capo 26(ricet'
tazione,detenzione e ponto in luogo pubblico di una pistola "Beretta" mod.90: artt.110,548,81 c.p.:10,12
14 .14 ottobre 1974 n.497: sulla strada statale brac'
cianese.primi mesi del 1979), unificati dalla conti=
nuazione e in concorso delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate e la diminuente della dissociazione, condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione.
Orbene, calcolando il massimo della pena edittale ir-
rogabile per determinare il termine di prescizione ai sensi dell'art.157 c.p.,va rilevato che per il più grave reato di porto d'arma la pena edittale mas'
sima è di dieci anni e che qualsiasi ulteriore aumen'
to di pena deve essere escluso in virtù del giudizio, جود
effettuato in primo grado,di prevalenza delle circo=
stanze attenuanti su quelle aggravanti, onde clä pena massima irrogabile in concreto rimane di dieci anni che deve essere ridotta di un terzo, trattandosi di arma comune da sparo e ciò sia perchè nel capo di
--
imputazione è stato esplicitamente richiamato l'art. 14 della citaţa Len.497 del 1974, che ha sostituito
14art.7 della b.n.895 del 1967 prevedente tale di=
minuente, sia perchè l'arma è stata indicata generi camente come mod 90, senza neppure l'indicazione del calibro, cosicchè, attesi anche i recenti aggiornamen'
ti del catalogo nazionale delle armi comuni da spa ro riguardanti le pistole "Beretta"(vedi, ad esempio, la "Beretta" mod. 34, calibro 380 e la "Beretta" mod.
86, calibro nove corto), deve essere considerata arma comune da sparo e,quindi, a sei anni e otto mesi e di nuovo ridotta di un terzo, per la diminuente della dissociazione, ad anni quattro,mesi cinque e giorni dieci di reclusione Trattandosi, pertanto, di reati punibili,nel massimo, con pena inferiore ad an'
ni cinque di reclusione, il termine di prescrizione ai sensi dell'art.157 n.4 c.p.,è di cinque anni, aus mentato a sette anni e mezzo ai sensi dell'ultimo
.comma dell'art.160 del medesimo codice. Trattandosi
di reati commessi, come si è visto, nei primi mesi del
1979,tale termine alla data odierna è ampiamente trascorso per intero. Deve, pertanto, essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al'
la condanna di IC BU per i reati di ricet' 59
tazione, porto e detenzione di pistola perchè cestin'
ti per prescrizione.Tenuto conto dell'aumento di pena a titolo di continuazione, che, in considerazio=
ne di tali reati,dichiarati estinti con la presente pronuncia,è stato applicato sulla pena-base dai pri-
mi giudici, deve essere eliminata la pena di mesi quattro di reclusione.
Il primo motivo del ricorso del DI,concernenté,
anche esso, la prescrizione dei reati di cui al capo
26,rimane assorbito dato che come si è visto i tea ti sono stati,comunque,dichiarati prescritti in ac coglimento del secondo motivo, Non è, comunque, super=
fluo aggiungere ai fini della disamina della esattėz= za giuridica o meno delle tesi sostenute che esso,
in caso contrario, avrebbe dovuto essere respinto sic'
come infondato giacchè è certo che nel caso in esa :
me dato il chiaro tenore letterale dell'art.?.comma
1.lettera b) della T. 18 febbraio 1987 n-34.la dimi=
nuente della dissociazione va applicata nella misura di un terzo, ai sensi dell'ultima parte di detta let-
tera laddove si precisa:di un terzo in ogni altro
- e non nella misura della metà come sostenuto caso dal ricorrente perchè, come si è visto, la condanna non ha riguardato soltanto i delitti di detenzione e porto di armi ma anche quello di ricettazione:nè
può avere alcun rilievo, al riguardo, la circostanza che i primi giudici abbiano applicato, per errore.la detta diminuente nella misura della metà: ciò comporta soltanto che tale errore, in assenza di appello da par= 60 te del P.M.,non può essere corretto per il rispetto del principio del divieto della "reformatio in peius"
e perchè si è formato il giudicato, ma nè tale prin'
cipio nè il giudicato possono escludere che, ai fini del calcolo della pena massima irrogabile per stabi=
line quale numero dell'art. 157, comma 1,c.p. debba essere applicato nel determinare il tempo necessario al maturarsi della prescrizione, la diminuente in esa=
me debba essere calcolata nella misura corretta di un terzo.
Il terzo motivo del ricorso del DI è infondato.
Non sussiste infatti, il denunciato difetto di moti=
vazione avendo, al contrario, i giudici di appello,in ordine alla conferma della affermata responsabilità
del DI per il reato di costituzione di banda ar=
-
-
mata,congruamente ed esaurientemente rilevato che
"la sentenza di primo grado con esauriente motivazio=
ne ancora la responsabilità dell'imputato in ordine al reato associativo alle dichiarazioni di BOre,
alle parIAli ammissioni dello stesso BU e alla obiettiva circostanza che in una villa di proprietà
di costui fu tenuta la c.d. "conferenza di Lanuvio",
nella quale furono assunte rilevanti decisioni per l'organizzazione eversiva,con la partecipazione an' che di noti esponenti dei "Comitati" di Milano e di
Padova".Del resto col motivo in esame il ricorrente,
più che evidenIAre vizi di legittimità in ordine la tale valutazione effettuata dai giudici di appello,
si è limitato a muovere rilievi di merito avverso tale valutazione che invece non è sindacabile in que= 61
sta sede essendo, come si è visto, sorretta da congrua motivazione,aderente alle ricordate emergenze proces'
suali ed immune da vizi logici o giuridici.
Anche il quarto motivo di ricorso è infondato non sussistendo il denunciato difetto di motivazione dạ=
to che Ta richiesta derubricazione della imputazione di costituzione di banda armata nella minore figura criminosa di partecipazione alla medesima è stata,
con motivazione implicita,ma congrua, rigettata dai giudicio di appello laddove, come si è visto a proposi=
to del motivo che precede, essi hanno valorizzato "la obiettiva circostanza che in unauna villa di proprietà
délo DI fu tenuta la c.d. conferenza di Lanuvio".
è chiaro,infatti, che il fatto stesso di avere ospi=
tato i partecipanti alla associazione sovversiva e alla banda armata nella propria villa, ove tra l'altro vennero assunte rilevanti decisioni per l'organizza=
zione eversiva,lo pone automaticamente tra gli orga=
nizzatori della organizzazione medesima
Nel resto il ricorso del surdi deve essere, pertento,
rigettato.
Procedendo, a questo punto, all'esame degli altri capi della impugnata sentenza che devono essere annullati senza rinvio.si osserva che il primo motivo del ricor=
so di MA UE ed il secondo di quello di Giusep=
pe TI i quali vanno esaminati congiuntamente perchè riguardano una identica questione: quella rela=
tiva alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici - sono fondati. 62
Entrambi questi ricorrenti sono stati condannati.in'
fatti, una prima volta,con sentenza della Corte,dim
Assise di Appello di Roma del 9 ottobre 1985. passa ta in giudicato per i reati di tentato omicidio e rapina: successivamente sono stati tratti a giudizio,
nel presente procedimento dinanzi alla Corte di Assi-
se di Roma per rispondere del reato di banda armata,
nel cui ambito erano stati commessi la rapina ei tentato omicidio per i quali si è formato il giudi cato La Corte di Assise di Appello di Roma.con la чт citata sentenza passata in giudicato aveva condanna=
о :
to i detti ricorrenti, oltre alle pene ritenute dito giustiIA per i delitti di rapina e di tentato omis cidio, anche alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici che aveva dichiarato interamente condonata ai sensi dell'art. 9 del D.P.R.
18 dicembre 1981 n.744.Nel presente procedimento la
Corte di primo grado, ritenuta la conținuazione tra i reati ascritti ai detti ricorrenti e quelli oggetto del giudicato aveva, per ciascuno, aumentata la pena inflitta da quei giudici di anni uno e meși sei di̟ reclusione irrogando, inoltre, ad essi la pena acces' soria della interdizione perpetua dai pubblici uffi=
ci.Nei motivi di appello gli attuali ricorrenti ave=
vano richiesto la riforma di tale ultima statuizione argomentando che la Corte di primo grado, nel condan-
nare ciascuno di essi ad ulteriori anni uno e mesi sei di reclusione in continuazione con i reati ogget'
to della precedente citata sentenza passata in giudi 53
cato non avrebbe dovuto infliggere la pena accesso=
ria della interdizione in quanto, ai fini della pena accessoria si doveva fare riferimento soltanto alla pena-base e questa era rimasta, ovviamente, invaria-
ta La Corte di secondo grado,con la impugnata sen'
tenza, ha respinto tale motivo di appello affermando che se è vero che, ai fini della applicazione della pena accessoria, deve essere considerata soltanto la pena-base, senza considerare 1 'aumento per la con-
tinuazione, tuttavia, essendo stata inflitta dalla sentenza del 9 ottobre 1985 la pena di anni sette.
superiore al limite previsto dalla legge per l'ap=
plicazione della interdizione perpetua.questa era stata legittimamente inflitta dalla Corte di primo grado Tale motivazione è errata e non può essere condivisa La questione della pena accessoria.come si è detto.era già stata affrontato e risolto, anche se in modo errato,dalla Corte di Assise di Appello.
di Roma la quale,come si è detto, nell'irrogare la pena per i delitti di rapina e di tentato omicidio.
aveva anche irrogato la pena accessoria della inter=
dizione temporanea poi dichiarata condonata -Nel pre=
sente procedimento viene in considerazione soltanto
:l'aumento di pena inflitto dai giudici di merito ai detti ricorrenti per la ritenuta continuazione dei reati loro ascritti con quelli oggetto del giu=
dicato il problema della pena accessoria non si do=
veva più porre perchè già affrontato e risolto con la sentenza che aveva irrogato la pena-base. Pertanto 6H
sia la Morte di primo grado che quella di secondo grado non potevano valutare e decidere sulla pena ac'
cessoria in quanto vertendo il loro giudizio soltan'
to sull'aumento di pena da infliggere per la continua=
zione,non modificavano la pena-base, alla quale deve farsi riferimento per determinare il tipo della pena accessoria:nè potevano, per l'ostacolo costituito dal giudicato e perchè trattavasi di questione sottratta al loro giudizio, compiere una nuova valutazione circa l'applicabilità, o meno, della pena accessoria in rela=
zione alla misura della pena-base inflitta da altro giudice, per altro reato, in altro procedimento con
к
sentenza passata in giudicato. L'impugnata sentenza.
е
deve,pertanto, essere annullata senza rinvio limitata=
mente alle condanne di MA UE e di IU N'
AT alla interdizione perpetua dai pubblici uffi=
ci.
Procedendo, quindi, all'esame degli altri motivi del ricorso di MA UE,si osserva che il secondo mo=
tivo è infondato -
Non sussiste,infatti,il denunciato difetto di moti=
vazione avendo la Corte di secondo grado sintetica=
mente ma congruamente, osservato che il motivo di im=
pugnazione concernente la qualificazione giuridica:
del reato associativo ritenuto per detto ricorrente.
non poteva essere accolto in quanto la prova del ruo=
lo eminente da lui svolto.con funzioni logistiche e finanIArie, risultava dalle dichiarazioni del Cianfa=
nelli oltre che dalle ammissioni parIAli dello stes' so MA UE che solo labialmente ne ha contesta=
to i contenuti. G
Anche il terzo motivo del ricorso è infondato in quan'
to è evidente che la sproporzione tra la misura del' la pena e il preteso ruolo marginale svolto dall'at tuale ricorrente.è stata implicitamente esclusa dai giudici di appello laddove come si è visto, hanno di= mostrato che il ruolo di lui,nell'ambito della orga nizzazione eversiva, non è stato affatto marginale..
D'altra parte, è inammissibile ogni confronto con la posizione di altri coimputati dato che per ciascuno la pena è stata commisurata dai giudici di merito alla gravità dei fatti commessi e all'entità del ruolo svolto da ciascuno di essi nella associazione eversiva.
Il ricorso di MA UE deve, pertanto,nel resto,
essere rigettato.
Anche il primo motivo del ricorso di IU Ingra
ti è infondato non sussistendo il denunciato difet'
to di motivazione dato che i giudici di appello han'
no congruamente spiegato le ragioni alla stregua del'
le quali sono pervenuti alla conferma della afferma=
zione della di lui colpevolezza in ordine ai reati ascrittigli osservando che egli ha ammesso la propria partecipazione alla rapina di EL Alfedena, pro=
grammata e predisposta dal M.C.R.,cosicchè risulta riscontrata sul punto la dichiarazione accusatoria resa,nei suoi confronti,dal Cianfänelli. f
Anche il terzo motivo del ricorso di IU NG 66
ti è infondato non sussistendo il denunciato difetto di motivazione neppure in ordine al rigetto della richiesta della derubricazione del reato di organiz=
zazione nella minore figura criminosa della semplice partecipazione a banda armata avendo, in proposito,
i giudici di appello osservato, analogamente a quanto già precisato a proposito di MA UE, che la po= sizione dell'TI era identica e che la prova del ruolo eminente dall'TI svolto, con funzioni logi=
stiche e finanIArie, nella organizzazione eversiva, чт si desumeva dalle dichiarazioni del LL, oltre
о che dalle ammissioni parIAli dello stesso TI.
Infine anche il quarto motivo del ricorso dell'TI
è infondato non sussistendo, neppure in tema della mi- sura della pena inflitta,il denunciato difetto di motivazione:è, infatti, evidente che i giudici di ap=
pello hanno implicitamente motivato, nel rigettarla,
la manifesta infondatezza della richiesta di riduzio=
ne dalla pena inflitta dai primi giudici,richiesta basata su una presunta sproporzione di detta pena ri=
(preteso spetto al ruolo marginale che avrebbe svolto l'NG
ti e in confronto alle pene inflitte ai coimputati.
Quanto al presunto ruolo marginale svolto dall'NG
ti,i giudici di appello hanno implicitamente dimostra=
to l'infondatezza di tale assunto laddove, come si
è visto, hanno spiegato le ragioni alla stregua delle quali l'TI doveva essere considerato organizza=
tore, e non semplice partecipante, alla banda armatal
Per quanto riguarda l'altro rilievo, è evidente che 67
(non si possono fare confronti con gli altri coimpu=
Oltati data la diversità delle posizioni e i diversi
Ireati a ciascuno ascritti: è, comunque chiaro,contra=
riamente a quanto assunto dal ricorrente.che la se parazione dei procedimenti non ha danneggiato l'Int
AT il quale ha visto riconosciuto il vincolo del la continuasione tra i reati oggetto del presente
(procedimento e quelli di cui alla precedente conɗan'
ac che conseguentemente non ha subita una penas autonomia oma soltanto un aumento della precedente icondanna.n
Anche il ricorso di IU TI deve,pertanto nel resto essere rigettato..
Procedendo a questo punto, all'esame degli altri ri-
corsi,si osserva che il primo motivo del ricorso di CE BOre è infondato.
Non sussiste.infatti,il denunciato difetto di moti=
vazione in ordine al rigetto della richiesta di de=
rubricazione della imputazione di organizzatore del
" CR in quella minore figura criminosa di sem=
plice partecipante, avendo,in proposito,i giudici di appello congruamente ed esaurientemente osservato che l'attività svolta dall'BOre in senso al movi=
mento non ha avuto il carattere della fungibilità.
proprio della ipotesi criminosa della semplice par=
tecipazione,in quanto risulta provato dalle sue stes'
se ammissioni e dalle dichiarazioni dei coimputati
AR AD e AS LL che egli.
qualificato dall'esperienza maturata nei "CO.CO.RI.", 58
svolgeva funzioni di raccordo con i gruppi di Cento= celle e Villa Gordianised aveva,quindi, un ruolo rile=
vante nella vita e nella: attività della organizzazio=:
ne clancestina.
Anche il secondo motivo del ricorso dell'BOre è
infondato non sussistendo il denunciato vizio di mo tivazione neppure relativamente al confermato diniego della circostanza attenuante di cui all'art.116 c.p.
(concorso anomalo) dato che i giudici dicappello chan'
no congruamente spiegato che le affermazioni rese, in proposito, dall'imputato erano del tutto apodittiche,
.
mentre la sua sicura consapevolezza che i correi era-
h c
no armati implica ineludibilmente la previsione e e
l'accettazione e quindi, la volontà dell'impiego del'
_le armi per la natura,comunque violenta, dell'azione concordata ed in relazione alla emergente probabili=
tà di dovere, quantomeno, vincere la resistenza della vittima designata.Trattasi, come è evidente, di una valutazione di merito - quella relativa alla sussi=
stenza della volontà dell'impiego delle armi che giustifica il concorso nel reato ai sensi dell'art.
che,essendo, come si è visto, congruamente 110 c.p.
-
motivata, aderente alle emergenze processuali ed im= mune da vizi logici o giuridici, non è censurabile in questa sede di legittimità.
Il ricorso dell'BOre deve, pertanto, essere rigetta=
to.
Anche il primo motivo del ricorso di AN Colanto=
ni è infondato. Non sussistono,infatti, i denunciati vizi della moti-
vazione avendo, al contrario,i giudici di appello,
con ferrea conseguenIAlità logica e stretta aderen'
za alle emergenze processuali, respinto la tesi difen'
siva circa la pretesa mancanza di una prova certa della consapevolezza del NI circa la destina-
zione delle armi cedute al INestra,relativamente ai reati di cui ai capi h),i) ed 1), concernenti il fallito attentato alle auto dei carabinieri,congrua=
mente osservando che, come rilevato dai primi giudi=
ci,i puntuali riferimenti di INestra, ER e
Di VE concordanti sulle modalità del fatto e,in particolare, sulla restituzione immediata delle armi el NI dopo il fallimento dell'impresa, rendono del tutto inattendibile la protesta di innocenza del'
l'imputato in relazione all'elemento soggettivo de=
gli illeciti contestati.Trattasi,come è evidente,di una valutazione di merito, che è insindacabile in que=
sta sede per le ragioni già spiegate & proposito del secondo motivo del ricorso dell'BOre.
Anche il secondo motivo del ricorso del NI
è infondato per le stesse ragioni indicate a propo=
sito del primo motivo del ricorso del DI:la 'let'
tera dell'art.? lettera b) della T. 18 febbraio 1987
n.34 è chiarissima: la riduzione di pena nella misura della metà deve applicarsi solo nel caso di imputa=
zioni relative alla violazione della legge delle ar=
mi(porto e detenzione); poichè al NI è stata contestata anche la ricettazione, il suo caso.cone 70
[giustamente hanno ritenuto i giudici di appello,rien'
.tra nell'ultima ipotesi formulata dalla citata lette=
ra b) laddove è sancito: "di un terzo in ogni altro caso"
Il ricorso del NI deve, pertanto, essere riget'
Itato.
Anche l'unico motivo del ricorso di LO ST
è infondato. 0,00 be (4,
La tesi oggetto del presente motivo che.cioè,il centro di elaborazione dati del Comando territoriale di Roma, in quanto utilizzato per il censimento degli iscritti nelle liste di leva, sarebbe semplicemente un bene destinato ad uso pubblico, sicche 11 Tatto
commesso dal ST integrerebbe gli estremi del
-
danneggiamento aggravato e non del sabotaggio di cui t all'art.253 c.p. ritenuto dai giudici di primo grado
-
è stata già esaurientemente confutata dai giudici di appello i quali, riportandosi a quanto già osserva=
to a proposito della identica eccezione sollevata del coimputato AU VA, hanno affermato che il suddetto elaboratore non poteva considerarsi come de=
stinato in modo indiretto e strumentale all'attività
dell'amministrazione militare, alla stregua,cioè,dei materiali c.d. di casermaggio,come gli arredi delle camerate,le attrezzature di cucina, ecc.ma che tratta=
vasi di un bene impiegato direttamente per gli scopi primari delle forze armate dello Stato, la cui tutela materiale trascende l'interesse patrimoniale (che è il bene giuridico protetto dall'art.635 c.p.),inve= #1
stendo un interesse diverso, costituito dalla integri= tà ed efficienza dell'apparato militare e dunque,
rientrante nell'ampia previsione dell'art.253 c p.
Tale assunto è esatto e deve essere condiviso in quan'
to corrisponde pienamente alla "tatio" e alla lette=
ra del citato art.253.1'elaboratore in questione rien'
tra,infatti,sicuramente nell'ultima delle categorie tassativamente indicate nella citata norma e ppreci samente tra le "opere adibite al servizio delle for=
- ze armate" che, giusta quanto costantemente ritenuto dalla più autorevole dottrina, sono quelle opere che come, appunto, nel caso in esame, l'elaboratore elettro=
nico,nate per una diversa destinazione, sono adopera-
te nell'interesse primario e per i fini istituzionar li delle forze armate e ricevono la tutela penale”-
perchè raccolte nei depositi militari. C
Il ricorso del ST deve, pertanto, essere rigetta±
τον
Procedendo all'esame dei motivi di ricorso di AU
D'AN,si osserva che i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente concernendo una iden'
tica questione:la sussistenza, o meno,nelle azioni criminose poste in essere dal ricorrente, delle fina=
lità di terrorismo e di eversione dell'ordine democra=
tico costituente circostanza aggravante del delitto di bənda armata (primo motivo) ed elemento costitutivo del delitto di associazione sovversiva con finalità.
di terrorismo ed eversione di cui all'art.270 bis c.p.(secondo motivo). 72
Entrambi i motivi sono infondati.
Con esatta applicazione della norma di cui all'art. 1 D.L. n.625/79 e stretta aderenza alle emergenze processuali i giudici di appello, infatti, nel respin'
gere l'identica doglianza proposta contro la senten'
za di primo grado, hanno congruamente ed esauriente=
[mente osservato che, premessa la compatibilità tra l'anzidetta aggravante e lo schema legale del delit'
to di-banda armata,non poteva ragionevolmente essere 1
posto in dubbio che il Movimento Comunista Rivoluzio=
nario. operava con- finalità di eversione dell'ordine costituito:come univocamente dimostrato dalle dichia=
razioni confessorie di numerosi imputati,tra i quali
RU, AN, NE, DA, LL, nonchè
и
с
Idalla natura e dalle modalità delle azioni crimino=
se poste in essere, come le rapine per "autofinanIAr=
si",o quelle connesse al problema della casa,per le quali la finalità sociale costituiva soltanto un.
obiettivo strumentale e contingente, idoneo ad aggre=
gare consensi, rispetto ad una più vasta strategia rivoluzionaria.Per le stesse ragioni i giudici di appello, avendo ritenuto sussistente la finalità di:
terrorismo e di eversione dell'ordine democratico,:
come hanno respinto la richiesta di escludere la
.
relativa aggravante per il delitto di banda armata,
così,relativamente alla seconda imputazione conte=
stata al D'AN, hanno respinto la richiesta di derubricare il reato di cui all'art.270 bis in quel'
lo di cui all'art. 70 c.p. 73
Anche il terzo motivo del ricorso del D'AN è
infondato:
Come infatti, si è ricordato nella parte espositiva.
con questo motivo è stata dal ricorrente denunciata la violazione che sarebbe stata commessa, da parte dei giudici di merito - quelli di primo grado per-
avere ritenuto la circostanza aggravante e quelli di
Secondo grado, per avere confermato la pronuncia di primo grado rigettando l'eccezione della difesa della disposizione del capoverso dell'art.1 del D.L.
15 dicembre 1979 n-625 per avere ritenuto Contempora= neamente la finalità di terrorismo e di eversione circostanza aggravante ed elemento costitutivo del reato di cui all'art.270 bis c-p.Il riferimento legi= slativo è innanzitutto errato in quanto non è il poverso, bensì.il comma 1 dell'art-1 di detto D.L. n.
325 del 1979 che testualmente dispone:"per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.punibili con pena diverse dall'ergastolo,la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del rea=
to".Non sussiste, comunque, la denunciata violazione dato che risulta dalla sentenza di primo grado(vedi pagine: 28 e 68) che la circostanza aggravante in esa=
me è stata correttamente contestata ed applicata dei primi giudici unicamente in relazione al reato di cui al capo II(banda armata: art.306 c.p.:ove ciò era consentito non essendo la ricordata finalità di terro=
rismo ed eversione dell'ordine democratico elemento :
costitutivo del reato) ma non anche, proprio in ottem=
peranza della richiamata norma dell'art.1, comma 1
del D.L. n-625 del 1979, per il delitto di cui al ca po I(art.270 bis) per il quale la detta finalità in-
tegravaill elemento costitutivo di quel reato. S
Anche il quarto motivo del ricorso è infondato non sussistendo il denunciato difetto di motivazione.
in ordine alla sussistenza del dolo per i reati con-
cernenti le armi dato che i giudici di appello,lun'
gi dall'applicare l'abusato espediente del "dolus in re ipsa",come infondatamente sostenuto dal ricor=
rente, hanno,con ferres conseguenIAlità logica e stretta aderenza alle emergenze processuali, desunto
... w la sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati
й
е
concernenti le armi dalla partecipazione del ricor-
rente all'associazione -sovversiva ex art.270 bis e soprattutto, alla banda armata con il ruolo di diri=
programmazione gente-organizzatore e dalla avvenuta di partecipare ad azioni armate.
Anche il quinto motivo del ricorso è infondato non sussistendo il denunciato vizio della motivazione neppure in tema della qualifica di dirigente-organiz=
zatore dell'associazione sovversiva e della banda armata attribuita al D'AN dato che i giudici di appello hanno, in proposito, congruamente ed esauriente=
mente osservato che tale qualifica è stata riconosciu= ta all'attuale ricorrente "sulla base di precise,
dettagliate e circostanIAte dichiarazioni rese dal coimputato LL e delle parIAli ammissioni 75
anche se interessatamente riduttive.dello stesso
D'AN Hanno altresì, aggiunto i giudici di appel'
•
lo essere provato da tali emergenze che il D'AG'
no,dopo avere fatto parte di una delle due struttu=
re di apparato del "Movimento", entrò nella gestione collegiale della banda, amministrando somme nell'in'
teresse della stessa.stilando un volantino propagan'
distico e partecipando a riunioni con esponenti del'
la banda P.L. ed assumendo così, manifestamente, un ruolo rappresentativo ed esponenIAle.
Anche il sesto motivo del ricorso è infondato non sussistendo,neppure in tema di diniego della circo=
stanza attenuante di cui all'art.62 n.1 c.p.,il de=
nunciato difetto di motivazione dato che la Corte.
di secondo grado ha,in proposito, esaurientemente e congruamente osservato essere: "invero del tutto improprio il richiamo a detta norma, che conferisce rilievo unicamente a valori obiettivamente ricono=
sciuti dalla coscienza etica della collettività e detta,dunque, un parametro socio-morale, fondato sul
\ consenso, palesemente inadatto al fenomeno del terro=
rismo, che la società civile ha risolutamente rifiu=
tato.In tal senso è, del resto,la costante giurispru=
denza di questa Corte Suprema.
Anche il settimo motivo del ricorso del D'AN
è infondato.
Come,infatti, è stato ricordato nella parte esposi=
tiva della presente sentenza,il D'AN con tale motivo ha sollevato.contro l'impugnata sentenza.due 76
rilievi: avere, nella determinazione della pena, dato eccessiva valutazione alla entità criminologica dei fatti non avere osservato, sempre nella determinazio=
ne della pena, gli altri parametri indicati dall'art. 133 c.p.,quali, ad esempio,la capacità a delinquere del reo.Orbene il primo rilievo è inammissibile ri-
solvendosi in una censura alla valutazione, di merito,
effettuata dai giudici di primo e secondo grado.
Il secondo è infondato, non essendo vero che i giudi=
ci di appello abbiano trascurato i predetti altri criteri, quali la capacità a delinquere del resto
-
notevole,come dimostrato dai fatti commessi
- ma es'
sendo evidente, dalla motivazione della impugnata sentenza, che, rispetto ad essi, hanno privilegiato,
conferendole un valore prevalente ed assorbente ai fini della determinazione della pena, k'entità cri=
minologica dei fatti.
Infine neppure l'ottavo motivo del D'AN,col quale è stata invocata l'applicazione,quale "jus superveniens" dell'indulto di cui al D.F.R. 22 di=
cembre 1990 n.394,va accolto: trattasi, infatti, di
una richiesta avanzata, per la prima volta,in cassa=
zione e alla quale si potrà provvedere in sede ese cutiva
Il ricorso del D'AN deve, pertanto, essere riget'
tato.
Anche i primi due motivi dei ricorsi di AU Di
VE ed IO ER motivi che possono es'
-
sere trattati congiuntamente rivolgendo sostanziəl' 77
I mente una identica doglianza avverso la sentenza sono infondati.
Non sussistono, infatti,i vizi della motivazione del'
la impugnata sentenza denunciati dai ricorrenti con tali motivi avendo, al contrario,i giudici di appello esaurientemente e congruamente spiegato le ragioni alla stregua delle quali hanno ritenuto di dover confermare la pronuncia di colpevolezza,emessa dai primi giudici a carico dei detti ricorrenti, in ordi=
ne al delitto di banda armata, riconoscendo l'esattez=
za di tale qualifica per la c.d. "banda INestra".
I giudici di appello.infatti, dopo avere esattamente ricordato, alla stregua della costante giurisprudenza
Idi questa Corte Suprema, che il reato di cui all'art .
306 c.p. si qualifica per il dolo specifico, costitui-
to dallo scopo di commettere delitti contro la per=
sonalità interna o internazionale dello Stato, nonchè
per la organizzazione in banda e la disponibilità
di armi che non è richiesto che la gerarchia interna sia di tipo militare burocraticamente concepito e che ciascun compartecipe sia effettivamente armato.
essendo sufficiente le disponibilità e.quindi,la con'
creta possibilità di utilizzare le armi da parte de= gli associati.hanno, in particolare osservato,a pro=
.
11 posito della c.d. "banda INestra", che il reperimen'
'to delle armi e il loro impiego in imprese criminose
è un dato centrale e probatoriamente incontestabile nella attività illegale di detta "Banda INestra",
tanto da costituire il vero e proprio polo di rife= 78 rimento operativo di queste singolare aggregazione.
eterogenea nei connotati ideologici dei partecipan'
ti e genericamente orientata da progetti di sovver sione armata".Ha, altresì, in proposito.rilevato la
Corte di secondo grado che la fornitura di armi.se=
condo le dichiarazioni del INestra, è all'origine dei rapporti intrecciati con NI, LI ed
UG AS, elementi notoriamente di estrema destra,dei quali era stata, poi, saggiata la disponi.
bilità ad un confronto politico inteso ad approfon'
dire le tematiche della lotta armata.come risulta dalle dichiarazioni di MA UE e NI.
Hanno rilevato, infine, a tal proposito.i giudici di appello che la struttura della c.d. "banda INestra"
h c
non era,d'altra parte, priva di una sua, sia pure ru=
e dimentale organizzazione, essendo devoluta al livello dirigente la individuazione e la progettazione delle azioni "militari" da compiere, come l'attentato alla
TI e quelli programmati all'autoparco dei carabinieri e ai danni dell'assessore di Aprilia, Mar-
tini.Come si vede, trattasi di una valutazione delle complessive emergenze probatorie che,essendo congrua=
mente motivata ad esse strettamente aderente ed im=
mune da vizi logici o giuridici, non è sindacabile in questa sede di legittimità.
Anche il terzo motivo del ricorso del Di VE e del ER è infondato non sussistendo il denuncia=
to difetto di motivazione neppure in tema di misura della pena dato che, tal fine, è sufficiente il giu= 39
dizio di adeguatezza espresso della Corte di secon do grado tenuto anche conto del fatto che le pene irrogate dai primi giudici sono molto vicine al mis nimo edittale.
Infine anche il quarto motivo del ricorso di AU
Di VE riguardante, come si è detto,la mancata con'
cessione al predetto dei benefici di legge non ostan'
dovi la misura della pena irrogata dato che nella specie, il limite di legge sarebbe di due anni e sei mesi di reclusione, ai sensi dell'art.163,comma 3.c.p.
perchè il Di VE al momento della commissione del reato non aveva superato gli anni ventuno, è infonda=
to
Si desume,infatti,dalla sentenza di primo grado(vedi pagine 83 e 39 che tra le imputazioni del Di VE
è compresa quella,di banda armata, di cui al capo b)
commessa dell'anno 1978 al maggio 1901.Trattasi di reato permanente e la permanznze deve ritenersi ces'
sata nel maggio e quando il Di VE, nato il 6
marzo 1960,avevo,ormei,superato gli anni ventuno.
Esattamente, quindi, applicandosi nei suci confronti,
ai fini della concessione dei richiesti benefici, il limite di pena stabilito dall'art.163, comma 1, c-p-
(due anni di reclusione),i giudici di appello glieli hanno negati dato che egli ha riportato la condanna complessiva ad enni due e mesi due di reclusione.
I ricorsi del Di VE e del RA devono, pertanto,
essere rigettati.
Anche il primo motivo del ricorso di LI BI во
è infondato.
Non sussiste, infatti,il denunciato difetto di moti=
vazione avendo i giudici di appello sinteticamente ma congruamente spiegato che, per quanto attiene alla definizione giuridica del reato associativo attribui=
to a detto ricorrente, essi aderivano ai rilievi espres'
si dai primi giudici circa il ruolo di spicco svolto dal BI in seno all'organizzazione clandestina.
come si desume dalle sue stesse dichiarazioni in or=
dine ai rapporti con i coimputati e all'attività pre=
stata.
m Anche il secondo motivo del ricorso del BI è
infondato non sussistendo il denunciato difetto di motivazione neppure in tema di diniego delle circo=
stanze attenuanti generiche dato che i giudici di appello hanno ampiamente giustificato tale diniego
I ricordando il ruolo rilevante assunto dal BI
anche in altre associazioni eversive.oggetto di con-
comitanti ed omologhe vicende processuali ed espri=
mendo.quindi, un giudizio negativo sulla sua persona=
lità.incompatibile con la concessione delle dette circostanze attenuanti.
Il ricorso del BI deve, pertanto essere rigetta-
to.
-Anche l'unico motivo del ricorso di RL(o AN
10) RA è infondato giacchè non è vero che i giudici di appello.nel confermare la sentenza di con'
danna pronunciata nei suoi confronti dai primi giu-
dici, abbiano ritenuto la sua responsabilità, in ordi- 81
ne alle imputazioni ascrittegli, solo sulla base del'
le dichiarazioni di correità, senza altri elementi di prova i quali',valutati unitamente,ne confermas-
sero l'attendibilità, dato che come hanno bene pre-
cisato dai giudici di appello,le chiamate di correi- tà nei suoi confronti sono state molteplici(del Cian'
7 fanelli,del NE è del D'AN) e,quindi.il disposto dell'art.192.comma 3.c.p.p. del 1988.di immediata applicazione anche nel presente procedi= mento (vedi art.245 delle disposizioni transitorie)
e richiamato nel presente ricorso.deve ritenersi es'
sere stato rispettato dalla Corte di secondo grado dato che giusta la costante giurisprudenza di questa
Corte Suprema, qualora be chiamate in correità siano molteplici, ognuna può costituire valido riscontro a ciascuna delle altre.
Il ricorso del RA deve, pertanto, essere ri-
gettato.
Anche il primo motivo del ricorso di ZO GraIAri
e di AR CI è infondato.
Non sussiste, infatti, il denunciato difetto di moti=
vazione avendo i giudici di appello,nel confermare la responsabilità di tali ricorrenti, affermata dai primi giudici,in ordine ai reati di detenzione e porto di arma.essurientemente spiegato che era pro=
vato dalla deposizione della parte offesa Convert,
che gli aggressori, penetrati nei locali di "Radio
radicale", erano armati di pistola.
Anche il secondo motivo del ricorso del AN e 82
della SC è infondato, non sussistendo il denun'
ciato difetto di motivazione neppure in tema di di=
niego della diminuente di cui all'art.5 L.n.895 del
1967 dato che i giudici di appello hanno esauriente=
mente e congruamente spiegato il detto diniego con l'osservazione che "le circostanze tutte del fatto e l'impiego dell'arma in un'azione avente finalità
clamorosamente eversiva precludono la concessione
°
della attenuante".E che il fatto possa essere rite=
nuto non di lieve entità anche per l'uso che dell'ar=
ma è fatto,è giurisprudenza costante di questa Corte
Suprema.
Anche i ricorsi del AN e della ṚR devono,
7 pertanto, essere rigettati.
u e
Anche il primo motivo del ricorso di BE PA
è infondato non sussistendo il denunciato vizio del'
la motivazione in ordine alla qualificazione giuridi=
ca, come benda armata,della c.d. "banda INestra" da=
to che i giudici di appello hanno, in proposito,fatto rinvio all'ampia motivazione da loro svolta nella parte generale motivazione che è stata già ricordata a proposito dei ricorsi del Di VE e del ER
in occasione dei quali si sono già spiegate le ragio= ni alla stregua delle quali tale valutazione dei.
giudici di merito debba ritenersi non sindacabile in questa sede di legittimità: onde valgono anche a pro=
posito del motivo in esame le argomentazioni svolte in precedenza-
Il secondo motivo del ricorso del CC è identi 83
co al terzo motivo del D'Aguenno: onde deve essere ri=
tenuto infondato per le stesse ragioni già spiegate a proposito del terzo motivo del ricorso del D'AG
no.
Il terzo motivo del ricorso del PA è identico al sesto motivo del ricorso del D'AN(diniego della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.1
c.p.), onde deve essere ritenuto infondato per le stesse ragioni già spiegate a proposito di tale se=
sto motivo.
Anche il quarto motivo del ricorso del PA è
infondato non sussistendo il denunciato difetto di motivazione neppure in tema di diniego della circo=
stanza attenuante, di cui all'art.62 n.4 c.p-.in re=
lazione alle macchine fotografiche oggetto della ra=
pina dato che i giudici di appello hanno congruamen'
te ed esaurientemente giustificato tale diniego con l'osservazione che "nessun dato processuale autoriz=
a ritenere la speciale tenuità,cioè la irrisorie= za tà del danno patrimoniale che non può desumersi dal'
la marcata denuncia del fatto, astrattamente ricondu-
cibile a tutt'altra spiegazione.come il timore di rappresaglie.la diffidenza o la sfiducia verso le istituzioni giudiIArie".
Il quinto motivo del ricorso del PA è identico ai primi due motivi del ricorso del D'AN onde deve essere ritenuto infondato per le stesse regioni già esposte a proposito dei detti due motivi.
Il ricorso del CC deve, pertanto, essere rigette= بالا
Il primo motivo del ricorso di AU NT è in'
fondato.
Per quanto,infatti, riguarda la qualifica di banda armata della c-d- "banda INestra",i giudici di ap=
pello hanno fatto congruo riferimento alle conside-
razioni da loro svolte nella parte generale della impugnata sentenza, considerazioni già più volte ri chiamate in precedenza e delle quali si è già spiet gata la non sindacabilità in questa sede di legitti=
mità.Per quanto, poi, riguarda la natura della parte-
cipazione dell'attuale ricorrente a tale associazio=
ne criminosa, neppure in ordine a tale capo della im-
h l
pugnaţa sentenza sussiste il denunciato difetto di l
l i
e motivazione, avendo i giudici di appello esaurientemen'
te e congruamente spiegato risultare dalle dichia=
razioni di INestra e TA che il ricorrente pre=
se parte, con ruolo rappresentativo, a numerosi incon'
tri di discussione ed organizzazione.nonchè alla pre=
parazione di un programma di rapine per auto-finan'
IAmento e. tenne contatti con esponenti dell'estre=
nismo di destra(in particolare con NI) per ottenere forniture di armi alla stregua di tali com=
plessive risultanze ha ritenuto la Corte di secondo grado che non meRIsse censura la pronuncia di pri-
mo grado che ha riconosciuto al NT la funzione di dirigente-organizzatore in seno alla "banda INe-
stra".Trattasi, anche in questo caso,di una valuta=|
zione di merito, che non è sindacabile in questa sede 85
di legittimità per le ragioni più volte spiegate.
Anche il secondo motivo del ricorso del NT è
infondato non sussistendo il denunciato difetto di motivazione neppure in ordine alla confermata respon'
sabilità di detto ricorrente per la rapina ET
dato che i giudici di appello hanno congruamente ed esaurientemente spiegato che "in ordine alla rapina ai danni di ET e RE,come esattamente rilevato dai primi giudici, costituiscono prova sufficiente le dichiarazioni del INestra,non contraddette dal
TA e dal ZI,i quali hanno reso confes'
sione sul fatto ma si sono rifiutati di fare il no me del complice." La Corte di secondo grado ha con argomentazione ineccepibile dal punto di vista lo=
gico e conforme all'"id quod plerumque accidit", va÷
lutato, altresì, irrilevante il documento prodotto del'
la difesa,facente generico riferimento al servizio militare prestato dal NT nello stesso periodo,
perchè non dove prove, sicura e circoscritte nel tem=
po,di una contestuale attività incompatibile con la partecipazione dell'imputato alla rapina.In altri termini i giudici di appello nel valutare, in ordine alle rapine in esame, le dichiarazioni accusatorie del INestra,non contraddette dalle dichiarazioni del TA e del ZI, i quali pur rendendo confessione del fetto si sono rifiutati di fare il nome del complice e neppure dalla generica documen'
tazione prodotta dalla difesa, hanno implicitamente considerato come riscontro estrinseco, alla suddetta 86
chiamata in correità effettuata dal INestra,il fat'
to stesso della partecipazione del NT alla ban'
da armata che aveva, tra gli altri scopi, anche quello di compiere rapine per autofinanIAri;
essi hanno,co=
si, rispettato il disposto dell'art. 192, comma 3,c.p.p.
del 1988-
Anche il terzo motivo del ricorso del NT è in'
fondato avendo la Corte di secondo grado esauriente=
mente spiegato le ragioni del diniego, da loro confer-
mato, della circostanza attenuante del risarcito dan'
no,di cui all'art.62 n.6 c.p. precisando risultare che era stata versata la somma di £ 3.000.000 in fa=
vore delle parti offese il 20 maggio 1987 e, quindi,
dopo la scadenza del termine previsto dall'art-62
n.б c-p.Non è, comunque.superfluo aggiungere che il presente rilievo relativo alla mancata concessione di detta circostanza attenuante non ha pratica in'
fluenza sulla determinazione della pena.trattandosi di un reato non preso in considerazione per determi=
nare la pena-base ma di un reato c.d. "satellite"
per il quale i giudici di merito manno stabilito l'aumento ex art.81 c-p..nel loro discrezionale ap=
prezzamento.in misura proporzionale all'effettiva entità del fatto-reato.
Anche il ricorso del NT deve, pertanto, essere rigettato
Anche il primo motivo del ricorso di ER PO
RI è infondato non sussistendo il denunciato di=
fetto di motivazione in ordine alla sussistenza del 87
delitto di banda armata dato che i giudici di appel-
:lo,dopo avere fatto riferimento alle valutazionė
espresse nella parte generale,che sopra sono state richiamate e delle quali si è già dimostrata la con'
gruità e la pertinenza ai fini della dimostrazione della sussistenza del reato in esame hanno, in parti-
colare, relativamente alla posizione dell'attuale ri=
corrente, osservato che il suo ruolo in seno alla e.d.
"banda INestra" e la sua responsabilità in ordine al reato concernente le armi, capo o), sono sufficien'
itemente provati dalle dichiarazioni del INestra e dalle parIAli ammissioni dello stesso imputato.
finche il secondo motivo del ricorso del TA è
infondato avendo esattamente i giudici di appello confermato la sua affermazione di responsabilità
per il reato associativo, non applicando, quindi, la
: causa di non punibilità prevista dalla legge del
1982 giacchè, come sostanIAlmente riconosce lo sres'
so difensore nel motivo in esame non vi è stata una completa ammissione di responsabilità, da parte del
TA,specie per quel che riguarda la sua parte=
cipazione al reato associativo, indice di un pentimen'
to e di una revisione del suo precedente comporta=
mento che sono presupposti della invocata norma la quale,quindi,non può trovare applicazione. Anche la diminuzione di pena ai sensi dell'art.? lettera b)
della citata L.n.34 del 1987 è stata correttamente.
applicata dai giudici di appello nella misura di un terzo(come previsto dall'ultima parte di detta let' 88
itors) perchè il sapoRI è stato riconosciuto colpe=
vole è condannato, non soltanto per le violazioni al:
la legge sulle armi, ma anche per i delitti di ricet'
tazione e repine.
Il rimo motivo formulato dal secondo difensore del
TA introduce una doglianza - relativa alla man-
icata applicazione dell'art.81 c.p. riconoscendo il vincolo della continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e quelli oggetto di stralcio perchè commessi in minore età e giudicati con senten'
za del Tribunale per i minorenni confermata in appel'
lo il 15 gennaio 1988 e passata in giudicato che
è inammissibile in quanto non proposta con i motivi di appello e che è,comunque, ,infondata, non sussisten' do il denunciato difetto di motivazione e di pronun'
cia,in quanto i giudici di appello, nel prendere in considerazione la documentazione prodotta dal difen'
sore ai soli fini di dichiarare l'improcedibilità
dell'azione penale limitatamente ai reati contesta=
ti ai capi 26),26) ter e 27) delle rubrica in quanto gli stessi avevano costituito oggetto del sopra ri=
cordato procedimento davanti al Tribunale dei minori definito con sentenza irrevocabile della Corte di
Appello, sezione minorenni,di Roma del 13 gennaio
1988, hanno implicitamente rigettato l'ulteriore mi chiesta, avanzata dal difensore con le conclusioni orali, di riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati del presente procedimento e quelli og=
getto del precedente giudicato sopra ricordato non 89
riconoscendo la unitarietà del disegno criminoso com apprezzamento di merito che non è sindacabile in questa sede di legittimità,
Anche il secondo motivo dedotto dal secondo difenso=
re è infondato essendo evidente che i giudici di ap=
pello,data la diversità delle relative associazio=
| ni criminose hanno tenuto conto delle ricordate emer=
genze probatorie per confermare la responsabilità
00
| del TA in ordine alla partecipazione alla c.d-
"banda INestra" senza giustamente accordare alcun rilievo,in contrario, proprio appunto per la diversi=
tà predette tra le due organizzazioni eversive alla sentenza della seconda sezione della Corte di Assi=
se(proc.n.64/84) con la quale il TA era sta- to assolto dalla imputazione di avere fatto parte delle "Brigate Rosse".
Il terzo motivo proposto dal secondo difensore è,
infine, identico al primo motivo del primo difenso=
re e valgono, quindi, per dimostrarne l'infondatezza,
le stesse argomentazioni già svolte a proposito di quest'ultimo.
Tutti i sopra ricordati ricorrenti, i cui ricorsi sono stati rigettati per intero,e,cioè ; CE BO= re, AN NI, LO ST, AU D'AG
no,AU Di VE, IO ER, RE Gambi=
ni, GI RA, ZO AN, IA SC,
BE PA, AU NT e ER TA,
nonchè tutti quei ricorrenti i cui ricorsi sono sta=
ti dichiarati inammissibili e cioè: ER ET, GI DA, LL CO, OR OC Secre=
to, IO AR.BR AS, AO EN, Au=
gusto VA, AU FA, FR NN, IU
.
t i MI e RI AN vanno condannati, in soli= e
1 sempre in solido tra loro e con i due UE, DI ed TI do, al pagamento delle spese del procedimento eval rimborso delle spese sostenute in questa sede dalle parti civili costituite Presidenza del Consiglio dei
Ministri e Ministero dell'interno,liquidate in com= esclusi i due UE. DI ed TI plessive £ 1.500.000, e ciascuno al versamento della
. t somma di € 300.000 in favore della cassa delle ammen' s e de.
M.
la Corte,
visti gli artt.524,534,537,559 e 549 c-p-p- del 1930,
dichiara manifestamente infondata l'eccezione di le=
gittimità costituzionale sollevata in ordine all'art. 192, comma 3,c.p.p. del 1930: dichiara inammissibili i ricorsi di:ET ER,DA GI,Tur=
co LL, Decreto OR OC, AR IO,
AS BR, TE AO, VE ST, FA
AU,NN FR, MI IU e AN
EB Annulla senza rinvio la sentenza impugnata m limitatamente alle condanne:di UE MA per i y reati di ricettazione, porto e detenzione di arma ed (dia mo di reclusione e $ 200.000 d: multa / ч
s то elimina la relativa pena;
di BU IC per gli stessi reati di ricettazione, porto e detenzione di f :
pistola ed elimina la pena di mesi quattro di reclu=
sione reati tutti estinti per prescrizione:e di R=
ra RI e di TI IU sul punto:interdizio= 91
ne perpetua dai pubblici uffici;
rigetta, nel resto,
i ricorsi dei suddetti UE MA, DI Miche=
le, UE MA ed TI IU Rigetta i ricor=
si di BOre CE, NI AN, ST EL
lo,D' AN AU, Di VE AU,I, RA AN
TO, IH RE, RA GI, AN
ZO,SC IA, PA BE, NT AU,
TA ER;
condanna tutti questi ultimi ricor=
renti nonchè tutti quelli i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, in solido, al pagamento del-
le spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di £ 500.000 a favore della cassa delle ammende ed, inoltre, condanna tutti i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese sostenute in questa sede dalle parti civili costituite, Presidenza del
Consiglio dei Ministri e Ministero dell'interno,li=
quidate in complessive £ 1.500.000.
Così deciso in Rome il 30 gennaio 1992.
IL CONSIGTI
(Dr. BR Soccucci) (Ecc.Dr.IU Vitele)
u ppe IT تكل كل امسسلام
317 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA ELL
Battista accenzo
27 2
IL COLLABORATERS DI CANCELLERIA Battista nocenzo