Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/1992, n. 3744
CASS
Sentenza 30 gennaio 1992

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime10

Ai sensi dell'art. 2 comma primo, lett. b, l. n. 34 del 1987 (misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo), nel caso di condanna che oltre ai delitti di porto e detenzione di armi riguardi anche quello di ricettazione, la diminuente della dissociazione va applicata nella misura di un terzo, come previsto dall'ultima parte di detta norma, e non in quella della metà, che si applicherebbe se la condanna avesse riguardo solo alle violazioni in materia di armi.

La circostanza aggravante della commissione del reato per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, prevista dall'art. 1, comma primo, d.l. n. 625 del 1979, conv. in l. n. 15 del 1980, può essere applicata in relazione al reato di banda armata, atteso che tali finalità non sono elemento costitutivo del suddetto reato. (Nella specie si è ritenuto che l'organizzazione denominata "Movimento Comunista Rivoluzionario" operasse appunto con finalità di eversione dell'ordinamento costituzionale).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 192 comma terzo cod. proc. pen. del 1930, che prevede che contro una sentenza contumaciale il difensore può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste, sollevata in relazione agli artt. 3 (principio di eguaglianza) e 24, comma secondo (principio del diritto inviolabile alla difesa) Cost.. La previsione suddetta, infatti, è stata introdotta dalla legge n. 22 del 1989 e mantenuta nel nuovo codice nell'art. 571 proprio nell'interesse dell'imputato contumace e per meglio tutelare la sua difesa, come si evince anche da quanto esposto nella relazione al progetto preliminare del nuovo codice di rito. (La Cassazione ha evidenziato come nella predetta relazione si precisa, tra l'altro, che la ragion d'essere della previsione in questione risiede nel fatto che l'impugnazione proposta dal difensore esaurisce, per l'imputato, la possibilità di ottenere, se contumace, la restituzione in termini, sicché è sembrato necessario limitare la legittimazione del difensore nel caso di sentenza contumaciale allo scopo di impedire gli effetti preclusivi che scaturirebbero da un'impugnazione proposta frettolosamente da un difensore il quale è ben possibile non abbia potuto prendere contatto con l'imputato nel breve termine previsto per la proposizione del gravame). (V. C. Cost. 5 luglio 1990 n. 315).

Il giudice di merito che ritenga la continuazione tra i fatti sui quali è chiamato a giudicare con altri per i quali è già intervenuto giudicato ed aumenti la pena inflitta per questi ultimi, vertendo il suo giudizio solo sull'aumento di pena da infliggere per la continuazione, non può compiere una nuova valutazione circa l'applicabilità o meno di una pena accessoria in relazione alla misura della pena base inflitta dall'altro giudice con la decisione per la quale è intervenuto il giudicato, atteso l'ostacolo costituito da questo e trattandosi di questione sottratta al suo giudizio. (Fattispecie in cui con la sentenza per la quale era intervenuto il giudicato era stata applicata la interdizione temporanea dai pubblici uffici benché fosse stata inflitta una pena di entità tale da importare l'applicazione della interdizione perpetua; successivamente il giudice che aveva provveduto ad aumentare la pena inflitta con tale sentenza in virtù della riconosciuta continuazione, aveva altresì disposto l'applicazione della interdizione perpetua dai pubblici uffici; la cassazione ha ritenuto illegittima tale ultima statuizione, affermando il principio di cui in massima).

In tema di banda armata deve essere considerato organizzatore e non semplice partecipe colui che svolga funzioni di raccordo tra i vari gruppi eversivi ed abbia, quindi, un ruolo rilevante nella vita e nell'attività dell'organizzazione clandestina, non potendosi riconoscere nella sua attività il carattere della fungibilità, proprio dell'ipotesi criminosa della semplice partecipazione alla banda.

Tra i motivi di particolare valore morale o sociale previsti dall'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 1 cod. pen., non rientra quello di terrorismo. La norma suddetta, invero, conferisce rilevo unicamente a valori obiettivamente riconosciuti dalla coscienza etica della collettività e detta, dunque, un parametro socio-morale, fondato sul consenso, palesemente inadatto al fenomeno del terrorismo, che la società civile ha rifiutato.

Il reato di cui all'art. 306 cod. pen. si qualifica per il dolo specifico, costituito dallo scopo di commettere delitti contro la personalità interna o internazionale dello Stato, nonché per la organizzazione in banda e la disponibilità di armi; non è però richiesto che la gerarchia interna sia di tipo militare burocraticamente concepito e che ciascun compartecipe sia effettivamente armato, essendo sufficiente la disponibilità e, quindi, la concreta possibilità di utilizzare le armi da parte degli associati.

Ai fini della valutazione della prova ai sensi del comma terzo dell'art. 192 cod. proc. pen. (disposizione di immediata applicazione anche nei procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice di rito, giusto quanto previsto dall'art. 245 delle disposizioni transitorie), qualora vi siano molteplici chiamate in correità, ognuna può costituire valido riscontro a ciascuna delle altre.

In tema di diniego della diminuente di cui all'art. 5 l. n. 895 del 1967, il fatto può esser ritenuto non di lieve entità anche per l'uso che dell'arma è fatto. (Nella specie i giudici di merito avevano negato la concessione dell'attenuante in questione in considerazione delle circostanze del fatto e dell'impiego dell'arma in un'azione avente finalità eversive dell'ordinamento costituzionale e la Cassazione ha ritenuto corretto tale diniego enunciando il principio di cui in massima).

In tema di distruzione o sabotaggio di opere militari, devono ritenersi "opere adibite al servizio delle forze armate" quelle opere che, nate per una diversa destinazione, sono adoperate nell'interesse primario e per fini istituzionali delle forze armate e ricevono la tutela penale perché raccolte nei depositi militari. (Nella specie la cassazione ha ritenuto che rientrasse nella categoria suddetta un elaboratore dati del Comando territoriale di Roma, utilizzato per il censimento degli iscritti nelle liste di leva, trattandosi di un bene impiegato direttamente per gli scopi primari delle forze armate dello Stato).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/1992, n. 3744
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3744
    Data del deposito : 30 gennaio 1992

    Testo completo