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23 gennaio 1979
23 gennaio 1979
Art. 1. Articolo unico
A partire dal 1 gennaio 1979 il n. 1, parte III - servizi, della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"1) spettacoli cinematografici, spettacoli sportivi di cui alla legge 5 dicembre 1975, n. 656 , e teatrali elencati al n. 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , ivi compresi gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e le attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante;".
A partire dal 1 gennaio 1979 il n. 1, parte III - servizi, della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"1) spettacoli cinematografici, spettacoli sportivi di cui alla legge 5 dicembre 1975, n. 656 , e teatrali elencati al n. 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , ivi compresi gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e le attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante;".
Commentari • 4
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 15039 del 15https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. I, 15/07/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 15/07/2020), n.15039 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente – Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere – Dott. MELONI Marina – Consigliere – Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere – Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 24114/2015 proposto da: COMUNE DI CASTELVETRANO, in persona del sindaco in carica, 2iettìvamente domiciliato in Roma, Corso Francia, 182, presso lo studio dell'Avvocato Ciro Castro e rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Vasile giusta Delib. G.M. n. 346 del 2015 e …
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Giurisprudenza • 12
- 1. TAR Bari, sez. III, sentenza 04/02/2021, n. 237Provvedimento: […] V – Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti richiamano una normativa previgente, ormai superata e non più applicabile, cioè quella contenuta negli artt. 1 e 3 della legge n. 1/1979 (entrambi abrogati dall'art. 58 del D.P.R. n. 327/2001). Del tutto irrilevante è, infatti, alla luce della disciplina attualmente vigente, la distinzione operata nel ricorso tra opera pubblica e opera privata di pubblica utilità. Attualmente, ciò che distingue le due fattispecie è esclusivamente la qualità rivestita dal soggetto (pubblico o privato) incaricato del pubblico servizio o dell'opera.Leggi di più...
- violazione art. 11 e 22 bis T.U. espropriazione·
- termine di emanazione decreto esproprio·
- decreto di esproprio·
- pubblica utilità·
- procedura espropriativa·
- violazione art. 1 e 3 legge 1/1979·
- occupazione anticipata·
- partecipazione al procedimento espropriativo·
- autorizzazione impianti energia da fonti rinnovabili·
- violazione art. 13 legge 2359/1865·
- vincolo preordinato all'esproprio·
- omessa notifica atto dichiarativo pubblica utilità·
- espropriazione·
- violazione art. 6 legge 241/1990·
- spese di giudizio