Sentenza 19 giugno 2009
Massime • 1
In tema di estorsione, la circostanza aggravante del concorso di più persone riunite è configurabile anche se la minaccia sia stata esercitata da un solo soggetto, in quanto non è necessaria la presenza contestuale di più correi nel luogo di esecuzione del reato, ma è sufficiente che il soggetto passivo percepisca che la violenza o la minaccia provengono da più persone, avendo tale fatto, per se stesso, maggiore effetto intimidatorio.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni Unite si pronunciano sulla aggravante delle "più personeGiuseppe Amarelli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per accedere alla sentenza qui annotata, clicca sotto su "downolad documento". 1. Con la sentenza pubblicata in allegato le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto interpretativo formatosi nella giurisprudenza di legittimità in merito al significato da attribuire alla aggravante di cui all'art. 629, comma 2 c.p. delle "più persone riunite" prevista per il delitto di estorsione, affermando che è necessaria la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento in cui si realizzano la violenza o la minaccia. 2. A tale riguardo si erano, infatti, delineati due contrapposti orientamenti ermeneutici all'interno delle Sezioni semplici della Suprema Corte. Secondo un primo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/06/2009, n. 35054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35054 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 19/06/2009
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1344
Dott. BE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 011266/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI VA, N. IL 01/07/1954;
avverso SENTENZA del 20/02/2009 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dott. IZZO G., che ha concluso per il rigetto.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione OL OV - ristretto agli arresti domiciliari - avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 20 febbraio 2009 con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna alla pena di anni tre e mesi 6 di reclusione oltre alla multa in relazione alla imputazione di tentata estorsione continuata in danno di TA CO, fatto del giugno 2006, aggravato dall'avere agito in più persone riunite e dall'essersi avvalso delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p.. È stato ritenuto provato che il OL, a fine di ingiusto profitto, abbia tentato, con varie iniziative intimidatorie poste in essere anche attraverso le pressioni poste in essere da AN MA (il quale, per la sua posizione ha patteggiato la pena) , di ottenere che il TA, titolare di uno stabilimento balneare, gli desse in affitto, per la stagione, una cabina senza il pagamento del canone, richiesto in via immediata dalla persona offesa. Deduce:
1) la erronea applicazione dell'art. 629 c.p. e il vizio di motivazione.
La Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere provato il fine di "ingiusto profitto", invece inesistente. La stessa persona offesa aveva dichiarato che il OL aveva sempre pagato il canone negli anni precedenti e che per il 2006 gli era stata fatta una richiesta superiore per il timore di non ricevere il prezzo pattuito. Il OL tuttavia non aveva mai rifiutato il pagamento del prezzo, essendosi limitato e richiedere le pregresse condizioni contrattuali.
2) la inosservanza dell'art. 192 c.p.p.. La sentenza di condanna era stata basata sulle dichiarazioni della persona offesa le quali, tuttavia, presentavano evidenti connotati di contraddittorietà. La persona offesa aveva infatti, all'inizio della propria deposizione, escluso di essere stata minacciata, mutando poi la linea della propria esposizione su domande suggestive del P.M.. 3) la inosservanza delle norme sul concorso di persone (art. 110 c.p.) e sulla circostanza aggravante delle "più persone riunite"
(art. 628 c.p., comma 3, n. 1 richiamata dall'art. 629 c.p.). Non sarebbe motivato in quali termini il OL avrebbe concorso con la iniziativa dello AN e come si sarebbe manifestato il presunto previo concerto fra gli stessi, essendo rimasta accertata solo la inespressiva presenza del ricorrente alla iniziativa dello AN.
4) l'inosservanza della L. n. 203 del 1991, art.
7. Non sarebbe dimostrata la volontà del OL di agevolare una qualsiasi associazione mafiosa, condotta comunque ipotizzata in modo approssimativo solo in capo allo AN;
5) l'inosservanza dell'art. 81 c.p.. La pluralità di azioni intimidatorie descritte in sentenza, oltre ad essere giustificate dalla necessità di far ottenere al OL una prestazione alla quale aveva diritto, darebbero luogo, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza del reato di tentata estorsione, ad un unico fatto-reato e non ad una pluralità di azioni da unificare nel vincolo della continuazione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo è invero inammissibile perché con lo stesso si sollecita una diversa valutazione dei risultati di prova, inibita alla Corte di legittimità. La Corte di merito ha invero effettuato una compiuta e logica ricostruzione delle risultanze probatorie, non ulteriormente sindacabile nella presente sede ove non è ammessa la sostituzione del giudizio di merito, se non sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione, nella specie assente. I giudici del merito hanno illustrato le ragioni per le quali hanno ritenuto provato che la condotta del OL fosse assistita da un fine di ingiusto profitto avendo desunto dalla deposizione del teste TA che la richiesta da quello ricevuta, con modalità minacciose, fu di rilasciare la cabina "a titolo gratuito o comunque alle condizioni che il OL avrebbe inteso imporre", condizioni in nulla rispettose di quelle poste del tutto legittimamente dalla persona offesa, ossia la stipula di un contratto e il pagamento dell'affitto.
La Corte di merito h a anche giustamente citato la giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di delitto di estorsione, l'elemento dell'ingiusto profitto si individua in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l'autore intenda conseguire, e che non si collega ad un diritto o è perseguito con uno strumento antigiuridico, o ancora con uno strumento legale ma avente uno scopo tipico diverso (Rv. 234963).
I giudici hanno ancora correttamente posto in evidenza che l'ingiustezza del profitto perseguito avrebbe potuto essere desumibile non solo dalla pretesa di gratuità della prestazione ma anche dal conseguimento della medesima alle condizioni imposte dall'agente e ad esso più favorevoli di quelle avanzate legittimamente (nella specie addirittura con uno sconto rispetto al prezzo di listino, v. pag. 3 sentenza) dalla persona offesa. Il secondo motivo è inammissibile.
La Corte di appello ha dato atto (v. pag. 3 sentenza) della attendibilità del TA e del fatto che la stessa non era stata posta in discussione nei motivi di appello.
Tale asserto non risulta in alcun modo censurato nel ricorso con la conseguenza che la doglianza in questione è generica con riferimento al punto di interesse della sentenza impugnata e deve ritenersi preclusa.
Il terzo motivo è infondato.
Si rinvengono nella motivazione argomenti esaustivi della trattazione del problema, avendo la Corte sottolineato la sussistenza sia del concorso morale che del concorso materiale da parte del OL nella condotta apertamente estorsiva posta in essere dallo AN, il quale, infatti, ha richiesto di patteggiare la pena. È stato valorizzato sia il fatto dell'annuire, da parte del ricorrente, mentre lo AN poneva in essere le gravi intimidazioni verbali ai danni del Tramontano e, in più, si è argomentato logicamente dal requisito del "cui prodest" e dalla presenza fisica del OL, che fosse stato questi ad istigare ed indurre lo AN ad agire. Risulta dunque del tutto infondato oltre che versato in fatto, l'assunto del ricorrente riguardo l'essersi limitato, il OL, ad una mera e passiva presenza. Per quanto concerne il profilo del motivo riguardante la configurabilità della aggravante speciale ex art. 629 c.p., comma 2 che richiama quella ex art. 628 c.p., comma 3, n. 1 (più persone riunite), è da rilevare che tale censura non ha rilievo certamente con riferimento alla parte della condotta posta in essere contestualmente da AN e OL.
In riferimento alle altre condotte, la Corte di merito ha dichiarato di rifarsi all'orientamento pacifico in giurisprudenza secondo cui in tema di estorsione, la circostanza aggravante del concorso di più persone riunite - come del resto l'aggravante cosiddetta del "metodo" o della "agevolazione" mafiosi ( Rv. 242442) - sarebbe configurabile persino se la minaccia fosse stata esercitata da un solo soggetto, in quanto non è necessaria la presenza contestuale di più correi nel luogo di esecuzione del reato, ma è sufficiente che il soggetto passivo percepisca che la violenza o la minaccia provengono da più persone, avendo tale fatto, per se stesso, maggiore effetto intimidatorio (vedi Rv. 238485). Conformi: N. 3607 del 1990 Rv. 183697, N. 3853 del 1991 Rv. 187729, N. 5504 del 1991 Rv. 187160, N. 43 del 1993 Rv. 193157, N. 5639 del 2006 Rv. 233838, N. 40494 del 2007 Rv. 237862.
Il quarto motivo è manifestamente infondato.
In primo luogo appare inconferente il rilievo riguardo la mancata argomentazione sull'avere agito con la volontà di agevolare una associazione mafiosa.
La circostanza aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 si articola in due ipotesi, l'una delle quali è rappresentata dalla finalizzazione della condotta ad agevolare l'attività di una associazione mafiosa e l'altra è integrata invece dall'avere agito avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.. Nella specie è stata contestata e ritenuta tale seconda fattispecie sicché i rilievi che concernono la mancata motivazione della fattispecie diversa sono inconferenti.
Quanto alla fattispecie effettivamente addebitata, poi, è del tutto infondato il motivo col quale si lamenta la mancanza di motivazione. La Corte di merito ha fatto riferimento ad una serie di circostanze ritenute probanti al riguardo e la censura del ricorrente, essendo volta a sostenere che l'errore argomentativo in cui è caduta la Corte di merito sarebbe stato quello di aver fatto "transitare" i connotati di mafiosità dello AN sul OL con lo strumento dell'art. 110 c.p. invece inesistente, propone una censura non apprezzabile.
Infatti, come rilevato sopra, la figura concorsuale è stata ritenuta del tutto correttamente sicché viene meno il perno del presente motivo di ricorso.
Il quinto motivo è infondato.
Come correttamente argomentato dalla Corte di merito, è stato sostenuto da questa Corte che in tema di tentativo di estorsione, nell'ipotesi in cui la violenza o la minaccia sia esercitata in forma mediata, a mezzo del telefono, il ripetersi delle telefonate minatorie da parte dell'estorsore per costringere la vittima a consegnargli il danaro ingiustamente richiesto non da luogo, di per sè, ad una pluralità di reati, occorrendo prima accertare se ci si trovi in presenza di una azione unica o meno, e ciò alla stregua del duplice criterio: finalistico e temporale. Azione unica, infatti, non equivale ad atto unico, ben potendo la stessa essere composta da una molteplicità di "atti" che, in quanto diretti al conseguimento di un unico risultato, altro non sono che un frammento dell'azione, una modalità esecutiva della condotta delittuosa. L'unicità del fine a sua volta non basta per imprimere all'azione un carattere unitario essendo necessaria, la così detta contestualità, vale a dire l'immediato succedersi dei singoli atti, sì da rendere l'azione unica. Ne consegue che, in caso di estorsione tentata, i diversi conati posti in essere per procurarsi un ingiusto profitto costituiscono autonomi tentativi di reato, unificabili con il vincolo della continuazione, quando singolarmente considerati in relazione alle circostanze del caso concreto e, in particolare, alle modalità di realizzazione e soprattutto all'elemento temporale, appaiono dotati di una propria completa individualità. Mentre si ha un solo tentativo di estorsione, pur in presenza di molteplici atti di minaccia, allorché gli stessi, alla stregua dei criteri sopra enunciati, costituiscono singoli momenti di un'unica azione (Rv. 200554).
Nella specie i giudici del merito hanno bene argomentato la ragione per la quale hanno ritenuto sussistente tale seconda ipotesi, avendo posto in evidenza che le singole iniziative intimidatorie tenute in considerazione presentavano la caratteristica di essere intervallate tra loro da brevi lassi temporali e d essere dotate di una individualità per la potenzialità, del singolo intervento, a conseguire il raggiungimento dello scopo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2009