Sentenza 9 marzo 2011
Massime • 1
La circostanza aggravante speciale del numero delle persone, prevista dall'art. 625 n. 5 cod. pen. per il delitto di furto, non postula che le persone abbiano agito riunite, e quindi può ritenersi realizzata anche nel caso di concorso morale, indipendentemente dalla presenza o meno sul luogo del fatto.
Commentario • 1
- 1. Art. 625 - Circostanze aggravantihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2011, n. 13566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13566 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 09/03/2011
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. DUBOLINO Pietro - rel. Consigliere - N. 688
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 24014/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE SI N. IL 08/05/1978;
2) MI EL N. IL 16/02/1983;
avverso la sentenza n. 199/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del 22/02/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/03/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO Pietro;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO G. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile), per EM, il quale ha insistito per l'accoglimento. RILEVATO IN FATTO
- Che con l'impugnata sentenza, per quanto ancora d'interesse, la corte d'appello di Torino, nel confermare il giudizio di penale responsabilità di LE LV e MI IE in ordine al reato di furto aggravato continuato commesso, in concorso con DE ED e DE PA (non ricorrenti) ai danni di un negozio di articoli di abbigliamento, riconobbe in favore delle predette le attenuanti generiche valutandole come equivalenti alle aggravanti ed alla contestata recidiva e riducendo quindi la pena da anni tre e mesi otto di reclusione, più Euro 400 di multa, ad anni uno e mesi otto di reclusione più Euro 160 di multa;
- che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con atti a propria firma, entrambe le sunnominate imputate;
- che la LL ha denunciato:
1) vizio di motivazione in ordine al confermato giudizio di colpevolezza, sull'assunto che dalle dichiarazioni delle commesse del negozio sarebbe emersa soltanto la presenza della ricorrente, in qualche occasione, in detto negozio, ma non la sua partecipazione ai furti;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 625 c.p., nn. 2 e 5, mancando le quali il reato sarebbe stato improcedibile per difetto di querela, sull'assunto, quanto alla prima, consistita nell'asportazione delle c.d. placche antitaccheggio, che, secondo quanto riferito dalle commesse, non tutti i capi d'abbigliamento sottratti sarebbero stati muniti di tali placche e che, comunque, il sistema di rilevazione magnetico non era funzionante;
quanto alla seconda, che, sempre sulla base di quanto riferito dalle commesse, sarebbe stato da escludere che i furti fossero stati commessi da almeno tre persone contemporaneamente, emergendo piuttosto - si afferma - che le autrici del taccheggio si muovevano in perfetta autonomia e senza che l'una fungesse da concorrente, nemmeno morale, con l'altra;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, da riguardarsi come eccessiva, in quanto frutto dell'esercizio di un potere discrezionale non ancorato ai parametri fissati dalla legge;
- che la EM ha denunciato carenza di motivazione con riguardo, anch'essa, alla ritenuta sussistenza delle aggravanti ed alla quantificazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Che il ricorso proposto dalla LL non appare meritevole di accoglimento e rasenta, anzi, l'inammissibilità, in quanto:
a) con riguardo al primo motivo, lo stesso, nel richiamarsi a quello che sarebbe stato il contenuto delle dichiarazioni rese dalle commesse (indicato in modo estremamente sommario e non controllabile, ovviamente, in questa sede), passa del tutto sotto silenzio la più che adeguata motivazione offerta dai giudici di merito a sostegno della ritenuta corresponsabilità della ricorrente nella commissione dei furti in questione, basata sul rilievo che gli stessi erano stati realizzati tutti mediante una tecnica consistente nell'entrare in numero di due o più nel negozio preso di mira distraendo in vario modo l'attenzione delle commesse e quindi prelevando i capi di abbigliamento che interessavano, tra quelli esposti sugli scaffali;
tecnica, questa, che non implicava affatto, quindi, che ciascuna delle partecipanti all'azione effettuasse materialmente il detto prelievo;
b) con riguardo al secondo motivo: - b/1) la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 2 risulta più che adeguatamente motivata nell'impugnata sentenza sulla base del richiamo al fatto (del tutto ignorato nel ricorso) che almeno in occasione dei primi episodi di furto era stata constatata dalle commesse, dopo il passaggio delle imputate, la presenza, sul pavimento, di placche antitaccheggio strappate dai capi di abbigliamento sui quali erano state applicate;
- b/2) l'aggravante del numero delle persone, prevista dall'art. 625 c.p., n. 5, non postula affatto (a differenza di quanto previsto per la rapina dall'art. 628 c.p., comma 3, n. 1) che le persone abbiano agito riunite, per cui essa ben può ritenersi realizzata anche nel caso di concorso morale, indipendentemente dalla presenza o meno sul luogo del fatto;
e, d'altra parte, l'assunto secondo il quale ciascuna delle imputate si sarebbe mossa "in perfetta autonomia" rispetto alle altre altro non esprime se non una valutazione puramente soggettiva e gratuita, inutilmente contrapposta a quella operata dai giudici di merito, i quali hanno ampiamente giustificato il più che ragionevole convincimento, basato sulla non contestata ricostruzione del particolare "modus operandi" delle imputate, che queste ultime agissero invece in stretto collegamento tra loro;
c) con riguardo al terzo motivo, lo stesso, ad onta dei richiami ai principi generali in tema di motivazione dei provvedimenti giudiziali, in altro non consiste se non in una sterile contestazione della valutazione operata dal giudice di merito, il quale, nel fissare la pena nella misura ritenuta congrua (e, peraltro, di poco superiore alla metà del massimo edittale previsto per il furto semplice), ha correttamente esercitato il suo potere discrezionale, facendo esplicito riferimento, per quanto qui interessa, alla "natura e gravità delle condotta delittuosa", quale chiaramente emergente dalle sue descritte modalità, come pure alla non contestata esistenza, a carico di tutte le imputate, ivi compresa la LL, di "plurimi precedenti penali";
- che parimenti non appare meritevole di accoglimento rasentando, anzi, anch'esso l'inammissibilità, il ricorso dell'EM, siccome basato, in sostanza, sulle stesse argomentazioni poste a base di quello proposto dalla LL, con la sola differenza di una maggiore sintesi espositiva, peraltro assai prossima alla genericità.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2011