Sentenza 14 maggio 2010
Massime • 1
In tema di estorsione, per la configurabilità dell'aggravante delle "più persone riunite" non è necessaria la simultanea presenza fisica di più soggetti attivi nel luogo e nel momento di commissione del reato, essendo sufficiente che il soggetto passivo abbia acquisito la sensazione che la minaccia provenga non solo dal singolo che la profferisce, ma che costui manifesti le comuni, perverse, intenzioni di più persone, di cui si faccia portavoce.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/05/2010, n. 23038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23038 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 14/05/2010
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 1984
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 25031/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI VI IA IA N. IL 30/04/1964;
2) OL NU N. IL 11/05/1976;
avverso la sentenza n. 10517/2008 CORTE A PPELLO di ROMA, del 06/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI Giuliano;
Udito il Procuratore Generale del Dott. BAGLIONE Tindari che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 9 marzo 2009, la Corte d'Appello di Roma 2^ sezione penale in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina appellata da Di LV AR RA e OL UE, esclusa al OL la recidiva, riduceva la pena a quest'ultima inflitta a due anni otto mesi di reclusione ed Euro 800,00 di multa con revoca della pena accessoria;
confermava nel resto la decisione impugnata con la quale gli appellanti erano stati dichiarati colpevoli di concorso nel delitto di estorsione in danno di UR CO dal quale pretendevano il versamento di Euro 10.000,00, ottenendo prima di non far pagare alla Di LV Euro 80,00 per le cariche telefoniche, poi Euro 170,00 e infine Euro 1.000,00 consegnati in contanti, in Latina dal 1 ottobre al 23 ottobre 2007, con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale per la Di LV e con la recidiva specifica per OL e con la quale la Di LV era stata condannata alla pena di cinque anni otto mesi di reclusione ed Euro 800,00 di multa con interdizione perpetua dai pubblici uffici.
La Corte territoriale riteneva di dover confermare il giudizio di responsabilità perché fondato sulle numerose denunce presentate dalla persona offesa, attendibili non solo sulla base della intrinseca qualità del denunciante e della coerenza dimostrata, ma anche da due fonti di prova incontrovertibili, costituite dal contenuto della registrazione effettuata dall'UR in occasione di una delle richieste di danaro e dall'intervento degli agenti della Questura di Latina al momento della consegna della somma di mille/00 Euro.
La giustificazione addotta (risarcimento danni patiti dalla Di LV per una ingiusta accusa mossa nei di lei confronti) era smentita dal contenuto delle conversazioni oggetto di registrazione. Il delitto doveva ritenersi consumato. Sussisteva l'aggravante delle più persone riunite e non l'attenuante del risarcimento del danno. Andava invece esclusa l'aggravante della recidiva specifica contestata al OL, con conseguente riduzione della pena. Non ricorrevano i presupposti per concedere le attenuanti generiche. Contro tale decisione ha proposto tempestivi ricorsi gli imputati, a mezzo del difensore OL e personalmente la Di LV, che ne hanno chiesto l'annullamento per violazione dell'art. 125 c.p.p., art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) per erronea e mancata applicazione della norma e per difetto di motivazione,illogica, contraddittoria ed apparente:
1) (comune ad entrambi) perché il giudizio di responsabilità si è fondato sulle denunce di UR dalla lettura delle quali emerge con chiarezza la mancanza di elementi costitutivi del delitto contestato.
Inoltre risulta che all'episodio del 23 ottobre 2007 OL non partecipò.
La Corte di Appello non ha indicato quali siano stati gli elementi di riscontro.
Anzi non vi è traccia della video-cassetta di cui UR ha parlato nella denuncia del 4.10.2007, in relazione a episodi strani nella loro ricostruzione.
Non è stata data giustificazione in ordine al ritenuto concorso di OL ne' si spiega in cosa sarebbe consistita la minaccia nell'episodio delle tre ricariche telefoniche. Ugualmente nessuna giustificazione sulla sussistenza del delitto contestato è stata fornita in ordine all'episodio della richiesta di Euro 170,00, giustificata per la necessità della Di LV di sottoporsi a visita ginecologica, senza alcuna minaccia e senza partecipazione del OL;
2. (comune ad entrambi) in relazione all'esclusione dell'aggravante delle più persone riunite e art. 629 c.p., comma 2 perché in nessuno degli episodi gli imputati hanno agito congiuntamente;
3. (comune ad entrambi) in relazione alla qualificazione del fatto come tentativo di estorsione, perché l'episodio del 23 ottobre 2007, al quale OL non partecipò, avvenne sotto il costante controllo degli agenti di polizia che arrestarono la Di LV quando "stringeva ancora nelle mani la somma di Euro mille";
4. (comune ad entrambi) in relazione alla richiesta di derubricazione del reato di estorsione contestato in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni perché la motivazione adottata, che ha valorizzato l'accenno a "situazioni serie" e alla necessità di provvedere a "gente carcerata, è generica e solo apparente dopo avere escluso la sussistenza di un rapporto lecito originario collegato all'ingiusto addebito mosso da UR alla Di LV di aver rubato le chiavi del negozio, episodio che giustificò l'intervento di OL in difesa della fidanzata e che legittima la chiesta derubricazione;
5. (del solo OL) in relazione alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza tenuto conto del ruolo marginale e della personalità;
6. (della sola Di LV) in relazione alla mancata esclusione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, oggetto di specifico motivo di appello, in relazione al quale non è stata data risposta;
7. (comune ad entrambi) in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno e art. 62 c.p., n. 6 perché la somma di Euro mille venne subito restituita e le altre somme vennero spontaneamente elargite;
8. in relazione alla pena irrogata perché l'istituto della continuazione è stato solo fittiziamente applicato, perché si potevano irrogare aumenti minimi per la continuazione in modo da contenere la pena adeguandola alla gravità del fatto. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso;
1.1. è infondato per la parte in cui denuncia omessa risposta al motivo di appello con il quale si era rappresentato l'assenza di riscontri alle contraddittorie dichiarazioni di UR, perché la sentenza impugnata ha giustificato il diverso convincimento al rilievo che l'attendibilità del denunciante è asseverata, oltre che della valutazione positiva intrinseca della personalità della persona offesa e della coerenza delle sue denunce, dal contenuto delle conversazioni registrate e dall'accertamento diretto da parte della polizia giudiziaria al momento della consegna della somma di mille Euro è un passaggio della motivazione che non è stato oggetto di specifica critica e che quindi resta come valido argomento giustificativo della decisione adottata;
1.2. è infondato per la parte in cui lamenta omessa motivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato per i due episodi di mancato pagamento delle schede telefoniche e di consegna della somma di Euro 170,00 e comunque in ordine al concorso del OL, perché la sentenza impugnata, anche attraverso il richiamo alla motivazione di quella di primo grado, ha risposto nel momento in cui ha mostrato di dare lettura complessiva del susseguirsi dei vari episodi avendoli inseriti nel medesimo contesto che vedeva come protagonisti entrambi i ricorrenti (palesanti la comune intenzione di porre la vittima nella situazione di soggezione alle loro pretese).
La pretesa di lettura parcellizzata dei singoli episodi si scontra quindi con la diversa interpretazione offerta dai giudici di merito, che proprio in ragione della non manifestamente illogica comprensione dei fatti nel complessivo contesto, non è suscettibile di censura in questa sede.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Va ribadito che "in tema di estorsione, per la configurabilità dell'aggravante delle "più persone riunite" non è necessaria la simultanea presenza di più soggetti attivi nel luogo e nel momento della commissione del reato essendo sufficiente che il soggetto passivo abbia acquisito la sensazione che la minaccia provenga non solo dal singolo che la proferisce, ma che costui manifesti le comuni, perverse intenzioni di più persone, di cui si fa portavoce" (Cass. Sez. 1, 3.11.2005 14.2.2006 n. 5639 Cass. Sez. 2, 22.11- 6.12.2006 n. 40208; Cass. Sez. 1, 25.9-6.11.2007 n. 40494; Cass. Sez. 2, 31.3-22.4.2008 n. 16657). L'apparentemente diversa interpretazione (Cass. Sez. 2, 22.4- 18.6.2009 n. 25614) non offre argomenti a favore dei ricorrenti, perché nel caso concreto la sinergia dell'azione e quindi la compresenza dei soggetti agenti nella comune azione vessatoria è ben giustificata in fatto.
3. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.
Ed invero "si ha consumazione, allorché la cosa estorta venga consegnata dal soggetto passivo all'estorsore, e ciò anche nell'ipotesi in cui sia predisposto l'intervento della polizia giudiziari che immediatamente all'arresto dei rei e alla restituzione del bene all'avente diritto" (Cass. Sez. 2, 19.6-6.7.2009 n. 27601;
Cass. S.U. 27.10-14.12. 1999 n. 19), in quanto "la costrizione, che deve seguire la violenza o la minaccia, attiene all'evento del reato, mentre l'ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento" sicché si ha tentativo solo quando la condotta vessatoria non raggiunge il risultato di costringere la persona al facere ingiusto. La denuncia alla polizia giudiziaria per denunciare l'altrui condotta antigiuridica non elide l'evento dal costringimento e quindi l'assenso alla collaborazione nelle indagini non elimina il nesso di causalità tra la condotta violenta o minacciosa e la costrizione alla condotta pretesa (Cass. Sez. 2, 10.11-5.12.2005 n. 44319).
4. Il quarto motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è dedotto in maniera inammissibile, perché a fronte delle giustificazioni addotte (attraverso il richiamo oltre che alle denunce anche al contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione, sulle ragioni della richiesta di danaro per la necessità di provvedere a "gente carcerata") sollecita una ulteriore e non consentita valutazione di merito a ulteriore giudizio di merito, come tale non consentito in questa sede.
L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato per espressa volontà del legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativi sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisioni, la cui valutazione e, in via esclusiva, riservata al giudice del merito senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S. U.30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri;
Cass S. U. 24.9-
10.12.2003 n. 47289, ric. Putrella).
5. Il motivo di ricorso (del solo OL), che denuncia erronea applicazione alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, è dedotto in maniera inammissibile, perché sollecita una non consentita valutazione di merito sulla personalità e sul ruolo del OL, senza formulare alcuna critica alla sentenza impugnata.
6. Il motivo di ricorso (della sola Di LV), che denuncia difetto assoluto di motivazione in ordine alla richiesta di esclusione dell'aggravante della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, è infondato, perché la sentenza ha spiegato per quali ragioni ha ritenuto corretta la quantificazione della pena, in particolare attraverso l'esplicito richiamo ai "numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio dei quali è gravata la donna". Il richiamo a canoni interpretativi di questa Corte (Cass. Sez. 4, 2.7.2007 n. 29228 e Cass. Sez. 4, 19.4.2007 n. 26412) è improprio, perché le citate sentenza si occupano della questione della facoltativa dell'art. 99, comma 4 e quindi della operatività inoperatività del giudizio di bilanciamento imposto dall'art. 69 c.p.. Nel caso in esame si verte in ipotesi di recidiva obbligatoria ex art. 99 c.p., comma 5, perché oggetto di condanna è il delitto di estorsione aggravata a norma dell'art. 629 c.p., comma 2 richiamato dall'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a).
7. Il motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, è manifestamente infondato, perché a fronte della motivazione della sentenza impugnata, la quale ha rammentato che la somma di mille/00 Euro non è stata oggetto di restituzione ma di recupero ad opera della polizia giudiziaria e che comunque non è comprensiva del danno di natura morale, il ricorso si limita a reiterare le ragioni a fondamento dell'appello.
8. L'ultimo motivo di ricorso che attiene alla quantificazione della pena, in particolare agli aumenti di pena in ragione della continuazione, è inammissibile perché la questione è dedotta senza alcuna critica alla sentenza impugnata e si limita a lamentare un aumento incongruo in relazione alla gravità dei fatti, in tal modo sollecitando una nuova valutazione di merito, come tale non consentita in questa sede.
9. I ricorsi debbono essere in conseguenza rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010