Sentenza 12 marzo 2008
Massime • 1
In tema di rapina, ricorre la circostanza aggravante delle più persone riunite nel caso di effettiva simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento del fatto, per il maggior effetto di intimidazione che la presenza di più persone esercita sulla vittima.
Commentario • 1
- 1. La rapinahttps://www.studiocataldi.it/
Il delitto di rapina, inserito dal legislatore codicistico tra i reati contro il patrimonio, è previsto e punito dall'art. 628 del codice penale Cos'è la rapina Soggetti attivi e passivi Elemento oggettivo La violenza e la minaccia La condotta Elemento soggettivo Le aggravanti speciali Aspetti procedurali Cos'è la rapina La rapina è il reato commesso da "chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene" o da chi "adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/2008, n. 15416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15416 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 12/03/2008
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 296
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 009880/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CR RC, N. IL 13/11/1964;
avverso SENTENZA del 26/11/2003 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZAPPIA PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Stabile Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 2.7.2002 il Tribunale di Pisa condannava OT AR, ritenuto il vincolo della continuazione fra i diversi reati, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, ed applicata la riduzione di pena per il rito abbreviato, alla pena di anni due mesi due di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, avendolo ritenuto responsabile dei reati di furto con destrezza in danno di IN VA e di rapina aggravata in danno di LI AL commessa da più persone riunite di cui una travisata, in concorso con altra persona non identificata. Con sentenza del 26.11.2003 la Corte di Appello di Firenze confermava la decisione impugnata.
Avverso tale sentenza l'imputato TI AR propone ricorso per Cassazione lamentando la violazione di legge sotto diversi profili. Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n.
1. In particolare rileva il ricorrente che il passamontagna dallo stesso indossato aveva la funzione di proteggerlo dal freddo pungente del periodo invernale, e pertanto il fatto non integrava l'aggravante in parola che era finalizzata a punire più gravemente il soggetto che travisasse la propria immagine allo scopo di impedire o rendere più difficoltoso il successivo riconoscimento, in tal modo denotando una spiccata capacità criminale.
Il motivo è manifestamente infondato.
Ed invero l'assunto del ricorrente, secondo cui il passamontagna sarebbe stato dallo stesso indossato solo per proteggersi dal freddo, per un verso appare sfornito di qualsiasi riscontro probatorio, di talché costituisce semplicemente una deduzione difensiva, e per altro verso risulta smentito dagli atti del processo in cui si fa riferimento ad un passamontagna calato sul viso, ossia ad una specifica condotta finalizzata in maniera evidente a rendere difficoltosa la successiva identificazione dell'agente. In particolare nella sentenza di primo grado, il cui contenuto - per come a più riprese evidenziato dalla giurisprudenza - si integra sotto il profilo motivazionale con quella di secondo grado confluendo in un risultato organico ed inscindibile, è stato evidenziato che la parte offesa, nella denuncia sporta, aveva precisato che l'imputato aveva, contrariamente a quanto dal medesimo dichiarato, tutto il viso coperto dal passamontagna.
E pertanto correttamente la Corte territoriale, ribadendo l'esistenza del suddetto travisamento del volto e ponendo in rilievo il carattere assertivo ("come dice l'appellante") della deduzione in parola, ha ritenuto la sussistenza della contestata aggravante. Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n.
1. In particolare rileva il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva affermato la sussistenza dell'aggravante della presenza di "più persone riunite", essendo stati i correi soltanto due, e dovendosi ritenere che il legislatore, se avesse considerato sufficiente la presenza di sole due persone, avrebbe adoperato una espressione lessicale più specifica e maggiormente idonea ad evitare dubbi interpretativi.
Anche tale motivo è manifestamente infondato.
Ed invero questa Corte ha costantemente evidenziato che l'espressione "più persone" di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, esprime senza alcuna possibilità di dubbio il concetto di pluralità, che sussiste anche nel caso della presenza di due persone soltanto;
mentre l'ulteriore specificazione secondo cui deve trattarsi di più persone "riunite" non intende far riferimento alla necessità di un maggior numero di partecipanti, bensì alla esigenza della simultanea presenza dei suddetti partecipanti;
e ciò in quanto la ragione dell'aggravamento di pena non deriva dalla maggiore pericolosità insita nella compartecipazione di più soggetti nel medesimo reato (circostanza che rileva ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato), ma dal maggiore effetto intimidatorio che la presenza di più persone esercita sull'animo e sulla volontà della vittima. E perché si realizzino siffatti effetti fisici e psicologici sulla vittima è necessaria e sufficiente la effettiva simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento del fatto, presenza che integra, siccome correttamente ritenuto dai giudici di merito, l'aggravante della violenza o minaccia commessa da "più persone riunite".
Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione al giudizio di comparazione delle circostanze ed all'aumento di pena per la continuazione. In particolare rileva il ricorrente che il concorso di più circostanze di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, doveva essere considerato in termini unitari, e che il giudizio di comparazione delle circostanze andava effettuato in relazione a ciascuno dei reati in continuazione;
con la conseguenza che il giudizio di equivalenza non appariva compiuto in termini di equità in relazione al meno grave reato di furto con destrezza, e tale non corretta valutazione aveva inciso nella determinazione dell'aumento di pena per la continuazione. Inoltre, avuto riguardo alla condotta dell'imputato e delle motivazioni a delinquere, ben avrebbe potuto la suddetta comparazione portare ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti. Rileva altresì il ricorrente che la Corte territoriale non aveva motivato circa i criteri seguiti in ordine all'aumento della pena per la continuazione. Anche sotto tale profilo il ricorso si appalesa manifestamente infondato. Ed invero, per quel che riguarda le circostanze aggravanti indicate nell'art. 628 cpv. c.p., n. 1, osserva il Collegio che le stesse, se pur comprese nella stessa disposizione di legge, si diversificano reciprocamente ed hanno carattere autonomo non potendosi considerare come semplici modalità di una stessa circostanza di fatto;
e pertanto correttamente i giudici di merito hanno proceduto al giudizio di comparazione sulla base di una valutazione non unitaria delle suddette aggravanti. In ordine all'ulteriore rilievo concernente la ritenuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche concesse rispetto alle contestate aggravanti, e la omessa effettuazione del giudizio di comparazione con riferimento a ciascuno dei reati in continuazione, osserva innanzi tutto il Collegio che ai fini di tale comparazione il criterio generale che deve essere osservato dal giudice è quello risultante dallo schema dell'art. 133 c.p.; e dal coordinamento di detta norma con quella dell'art. 69 c.p. si evince che il giudizio di comparazione deve essere fatto dal giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, allo scopo di ottenere una valutazione complessiva dell'episodio delittuoso che tenga altresì conto, nel commisurare la pena da infliggere in concreto, della particolare personalità del reo e della sostanziale entità della condotta criminosa. E sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che, a tal fine, è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti di prevalente significato, non essendo tenuto ad analizzare tutte le circostanze prospettate dalla difesa. A ciò deve aggiungersi che il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p., va istaurato solo tra le circostanze aggravanti e le circostanze attenuanti relative al reato - base e cioè a quello ritenuto in concreto più grave, ciò in quanto nel reato continuato la pena è unica e pertanto le aggravanti ed attenuanti riguardanti i reati satelliti rimangono prive di efficacia perché, per la inscindibilità dell'aumento sino al triplo per la continuazione, non è possibile stabilire le porzioni di pena che si riferiscono agli illeciti meno gravi sui quali dovrebbero operare gli aumenti e le diminuzioni delle rispettive circostanze.
Infine, per quel che riguarda la determinazione e l'entità dell'aumento di pena per la continuazione, rileva il Collegio che allorché il giudice abbia congruamente motivato in ordine alla determinazione della pena, facendo riferimento all'art. 133 c.p. e quindi alla natura dei reati ed alla personalità dell'imputato (e nel caso di specie la Corte territoriale ha espressamente evidenziato, se pur in relazione al diniego del giudizio di prevalenza delle suddette attenuanti generiche, la valutazione negativa della personalità dell'imputato desumibile dalle complessive modalità della condotta e dall'assenza di considerazione delle possibili conseguenze fisiche nei confronti della parte offesa determinate dalla condotta posta in essere), non ha l'obbligo di autonoma e specifica motivazione in ordine alla quantificazione dell'aumento per la continuazione, stante l'unicità dei parametri riferibili ai criteri posti dall'art. 133 c.p.. Col quarto motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
4. In particolare rileva il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva denegato la concessione di tale attenuante, evidenziando che i beni provenienti dai reati in questione consistevano in oggetti il cui valore economico risultava essere esiguo, sia dal punto di vista oggettivo, sia dal punto di vista (sussidiario) soggettivo.
Il motivo è manifestamente infondato.
Sul punto rileva innanzi tutto il Collegio che la suddetta attenuante non era stata richiesta con i motivi di appello, i quali contengono solo un riferimento alla "modesta entità economica dei beni" al fine di suffragare e rafforzare la richiesta del riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche. Comunque correttamente i giudici di merito hanno ritenuto di non applicare l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, dovendosi escludere che il danno causato fosse di speciale tenuità, tenuto conto che nei reati contro il patrimonio per la sussistenza dell'attenuante in parola è necessario che il danno nei confronti della parte offesa sia non solo lieve, ma lievissimo, ossia di rilevanza economica minima, perché solo in tal caso si giustifica una attenuazione del reato ed una mitigazione della pena edittale prevista;
e siffatta ipotesi non ricorre nel caso di specie in cui il danno nei confronti delle parti offese, per come emerge dalla elencazione nel capo di imputazione degli oggetti sottratti, non può considerarsi, nella valutazione comune, di speciale tenuità, ossia di rilevanza economica assolutamente minima. E pertanto anche sotto questo profilo il ricorso proposto denota la sua manifesta infondatezza.
Il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, e tale declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche la condanna al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 12 marzo 2008. Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2008