Sentenza 24 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di estorsione, la circostanza aggravante del concorso di più persone riunite è configurabile anche se la minaccia sia stata esercitata da un solo soggetto, in quanto non è necessaria la presenza contestuale di più correi nel luogo di esecuzione del reato, ma è sufficiente che il soggetto passivo percepisca che la violenza o la minaccia provengono da più persone, avendo tale fatto, per se stesso, maggiore effetto intimidatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2007, n. 46254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46254 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 24/10/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1281
Dott. GIORNI Emilio G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 011943/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON EN N. IL 02/06/1970;
avverso SENTENZA del 01/02/2007 CORTE APPELLO DI NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
sulle conformi conclusioni del P.G..
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la condanna a tre anni, sei mesi e dieci giorni di reclusione ed Euro 711,00 di multa, inflitta il 16.6.2006 dal G.U.P. della sede a ON NZ per tentata estorsione, con le aggravanti del fatto commesso da più persone riunite e valendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p.. Osserva che non aveva fondamento l'eccezione di inutilizzabilità delle notizie riferite dal verbalizzante ispettore Bevellino, presente quando l'imputato si era recato a riscuotere il provento dell'estorsione; l'ufficiale di polizia riferiva infatti non su dichiarazioni raccolte, ma su un evento storico personalmente e direttamente osservato. L'aggravante del fatto commesso da più persone riunite era configurata perché, come emerso dalle risultanze processuali, dapprima un soggetto si era presentato nel cantiere preso di mira, qualificandosi come uno dei "compagni" e conducendo il capo operaio Antimo Caputo dinanzi ad altre due persone, una delle quali avanzò esplicitamente la richiesta estorsiva e preannunciò l'invio di un esattore, che puntualmente si recò nel luogo designato e venne identificato per il ON. Il metodo mafioso è insito nel riferimento, da parte dei soggetti che contattarono la persona offesa e il suo dipendente, a "compagni", "gente grossa", alla necessità di sovvenzionare i carcerati, alla propria capacità di bloccare l'attività lavorativa, allusioni indubbiamente evocative della padronanza del territorio tipica delle organizzazioni camorristiche e rafforzate dal coordinato intervento in successione di più persone.
L'imputato ha personalmente presentato ricorso per cassazione, denunciando la violazione di norme processuali (artt. 62, 63, 191, 194 e 195 c.p.p.) in quanto le indagini erano partite da notizie confidenziali e si erano concretate nella preordinata presenza dell'ufficiale di P.G. in occasione del suo arrivo al cantiere. Il ricorrente doveva perciò considerarsi fin da allora raggiunto da indizi di colpevolezza, onde quanto affermato davanti all'ispettore e da questi riferito non poteva essere utilizzato in forza del divieto stabilito dall'art. 62 c.p.p.. Con altro motivo viene censurata l'erronea applicazione dell'art. 629 c.p., comma 2. Dell'aggravante (più persone riunite) da questo prevista con rinvio al precedente art. 628, comma 3, n. 1, non ricorrevano gli estremi, poiché si era recato una sola volta, e non accompagnato da altri, in cantiere, mentre la circostanza in questione richiede la simultanea presenza dei correi nel luogo e nel momento del fatto.
Pure erroneamente era stata ritenuta l'aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, non essendo stato acquisito alcun elemento dimostrativo della sussistenza di una consorteria camorristica operante nella zona e non emergendo dalle risultanze processuali altro che un unico contatto senza caratteristiche di intimidazione mafiosa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo di gravame, basterà osservare che le norme processuali invocate prevedono l'inutilizzabilita delle "dichiarazioni" rese dall'indagato e il divieto di testimonianza sul loro contenuto;
tutt'altra cosa è l'osservazione diretta delle modalità esecutive del delitto - consistano esse in attività materiali o in espressioni verbali - da parte di un ufficiale di P.G., anche se presente non casualmente, ma per maturati sospetti. In tale ultima ipotesi non vi è alcuna dichiarazione resa e acquisita, ma una condotta diretta all'offesa di soggetto diverso dal verbalizzante e da questi percepita, onde su di essa non esiste alcun divieto di testimoniare. Nè, d'altra parte, il ON, identificato solo a seguito del suo accesso in cantiere per riscuotere il "pizzo", era fino a quel momento persona nota e indagata.
Correttamente è stata ritenuta l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1, richiamato dall'art. 629 c.p., comma 2. La giurisprudenza è infatti da tempo costante nel ritenere che nel delitto di estorsione la circostanza aggravante del concorso di più persone riunite è configurabile anche se la minaccia sia stata esercitata da un solo soggetto, in quanto non è necessaria la presenza contestuale di più correi nel luogo di esecuzione del reato, ma è sufficiente che il soggetto passivo percepisca che la violenza o la minaccia provengono da più persone, avendo tale fatto, per se stesso, maggiore effetto intimidatorio, nel che consiste la "ratio" dell'aggravante (v., ad es., Cass., Sez. 1^, 17.1/4.3.1990, Annacondia;
3.11.2005/14.2.2006, Calabrese ed altri;
Sez. 2^ 20.9.1990/6.4.1991, P.M. in proc. Cervi ed altri;
17.11.1992/5.1.1993, Berlingieri). Nel caso di specie, oltretutto, la richiesta estorsiva venne avanzata al Caputo contestualmente da due persone;
a nulla rileva la circostanza che il ON - soggetto diverso da quelli precedentemente intervenuti - si sia poi recato da solo in cantiere, posto che egli non soltanto agiva dichiaratamente per conto dei "compagni della zona", ma invitò le vittime a seguirlo per raggiungerli. In altri termini, egli portava consapevolmente ad ulteriore effetto un'intimidazione già posta in essere da più persone, due delle quali agirono contemporaneamente. Del pari correttamente giustificato è il riconoscimento dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, ravvisata dai giudici di merito sotto il profilo dell'impiego del metodo mafioso, cioè di modalità di intimidazione particolarmente efficaci in quanto conformi al "modus operandi" delle associazioni camorristiche che infestano il comprensorio napoletano, indipendentemente dal fatto che gli autori del delitto siano effettivamente membri di siffatte organizzazioni (il che darebbe luogo ad una diversa aggravante - art. 628, comma 3, n. 3, richiamato dall'art. 629 c.p., comma 2, - la quale può concorrere con quella qui in esame: Cass., Sez. Un., 28.3/27.4.2001, Cinalli ed altri). È quindi irrilevante la sussistenza o meno del sodalizio criminale cui, secondo un'ipotesi investigativa menzionata in ricorso, apparterrebbe il ON. D'altra parte, le modalità operative utilizzate dagli autori del reato - coordinato intervento in successione di più persone, riferimenti a "compagni", anche detenuti, da sostentare ed al controllo della "zona", prospettazione della capacità di interrompere l'attività imprenditoriale - sono tali da suscitare nella persona presa di mira un ragionevole timore ed una situazione psicologica di soggezione verso un nucleo associativo insediato nel territorio, sia esso reale o credibilmente simulato. Nè può considerarsi isolata e sganciata da tale contesto l'azione singola del ricorrente, in quanto - come già osservato dichiaratamente inserita nell'azione concertata dei "compagni". Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2007