Sentenza 16 luglio 2010
Massime • 1
In tema di estorsione, la circostanza aggravante delle "più persone riunite" sussiste anche quando l'intervento dei concorrenti non si verifichi in un unico contesto, ma in momenti diversi, purché le diverse condotte risultino tutte parimenti finalizzate all'intimidazione della vittima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/07/2010, n. 32412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32412 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 16/07/2010
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1307
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 20977/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER GO;
avverso l'ordinanza del 30 marzo 2010 del Tribunale di Lecce;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Ciardo Mario Salvatore.
FATTO E DIRITTO
GO ER propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce sopra indicata che ha rigettato la richiesta di riesame formulata nei confronti del provvedimento del G.i.p dello stesso ufficio giudiziario del 3 marzo 2010, che aveva applicato nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere perché indagato in ordine al reato di cui agli artt. 110, 81 e 56, art. 629, commi 1 e 2, in relazione all'art. 628, comma 3, nn. 1 e 3, per avere posto in essere, con violenza e minaccia - essendo già condannato per associazione di tipo mafioso - atti diretti in modo non equivoco a costringere RT De IO a versare la somma dovuta alla Viander s.r.l. per forniture di materiali in favore dello stesso De IO e della Dawa s.r.l., nonché a sottoscrizione, in data 1^ giugno 2009, 30 vaglia cambiari alla s.r.l. Viander dell'importo di 300,00 Euro ciascuno: il GO, estraneo al rapporto inter partes, era intervenuto per dire al De IO che doveva pagare, in quanto si trattava di cosa sulla quale non v'era niente da fare (alludendo alla vicinanza della impresa creditrice alla frangia SCU di Mesagne), come invece si sarebbe potuto, con una regalia per i detenuti, se si fosse trattato di "una cosa loro" (alludendo alla propria frangia aderente alla SCU).
Con l'aggravante inoltre di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione l'indagato il quale, con un primo motivo, deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della ordinanza in relazione all'art. 56 c.p., art. 629 c.p., commi 1 e 3 e dell'art.273 c.p.p. nonché travisamento della prova.
Sostiene, operando una propria ricostruzione dei fatti, che, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, egli non avrebbe potuto materialmente avvicinare il De IO in quanto, alla data del fatto, cioè alla data dell'incontro GO - De IO (che, secondo una certa valutazione delle dichiarazioni dello stesso De IO, si sarebbe potuto verificare, al più, il giorno dopo il 15 novembre 2009) egli si trovava ancora in carcere da dove sarebbe uscito solo il 24 novembre 2009.
Con un secondo motivo, censura il provvedimento per violazione di legge e mancanza e illogicità della motivazione in ordine agli artt.56 e 629 c.p. in relazione alle aggravanti di cui all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3.
Gli elementi acquisiti al processo provavano che il reato ascrittogli non era stato compiuto da più persone riunite e che non poteva ricorrere l'aggravante della appartenenza ad associazione mafiosa, la quale presuppone un'appartenenza in atto: ciò non era dimostrato, anche se in passato egli era stato condannato per appartenenza ad associazione mafiosa.
Per tali considerazioni non poteva sussistere neppure la contestata aggravante della L. n. 203 del 1991, art.
7. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo attiene a censure concernenti la valutazione delle prove, profilo del giudizio riservato al giudice di merito che nella specie ha offerto una motivazione congrua e non manifestamente illogica, e quindi immune da censure.
La Corte di cassazione non è giudice che possa rivalutare, in ipotesi siffatte, il materiale probatorio pervenendo a una ricostruzione alternativa dei fatti.
Il Tribunale ha invero correttamente rilevato che il De IO, nella sua deposizione, non aveva collocato temporalmente l'intervento estorsivo dell'imputato.
La dichiarazione del De IO consentiva di collocare temporalmente (nel senso indicato dal ricorrente) solamente la dichiarazione di CE AL il quale aveva detto al De IO - secondo un'informazione che ben avrebbe potuto essere partita dal carcere dove l'indagato era ancora ristretto - che il GO gli voleva parlare, ma non si sa (nè si può ricavare da quanto riferito dalla vittima) in quale giorno sarebbe avvenuto il colloquio minatorio incriminato: esso ben potrebbe essere avvenuto in data compatibile con la scarcerazione del GO (cioè dopo il 24 novembre 2009).
I motivi di ricorso concernenti le aggravanti sono manifestamente infondati.
Il Tribunale ha in proposito osservato che:
1) nel caso, l'estorsione era stata posta in essere da più persone (quanto meno, IG, GO e RI);
2) la condanna per associazione mafiosa lasciava ritenere che il GO fosse tuttora inserito nell'associazione mafiosa, non risultando che si fosse dissociato;
3) la giurisprudenza ritiene la compatibilità dell'aggravante mafiosa con quella di cui all'art. 628 c.p., comma 3. Tali conclusioni appaiono frutto della corretta applicazione di principi giuridici corrispondenti alla giurisprudenza di gran lunga prevalente di questa Corte che il Collegio giudicante ritiene di condividere pienamente.
Ricorre l'aggravante della rapina di cui all'art. 628 c.p., comma 2, (richiamata in tema di estorsione dall'art. 629 c.p.) nella ipotesi in cui il fatto sia commesso da più persone riunite, aggravante che non si configura solo quando più persone concorrano nel reato in una medesima unità di tempo e di luogo, ma anche quando l'intervento di più persone non si verifichi in un contesto unico bensì in momenti diversi purché le condotte siano finalizzate allo stesso scopo di intimidire la vittima.
La finalità della aggravante è quella di reprimere condotte che abbiano una maggiore potenzialità intimidatrice per il numero dei soggetti che commettono il reato: ciò si realizza non solo quando più persone agiscano in unico contesto ma anche quando intervengono in tempi diversi con la medesima finalità (Sez. 1^, Sentenza n. 40494 del 25/09/2007, Ud. dep. 05/11/2007, Rv. 237862), come è avvenuto nella specie in cui ben quattro soggetti diversi hanno posto in essere condotte minatorie nei confronti dell'unica vittima. Corrette sono, infine, le conclusioni cui il Tribunale è pervenuto in tema di aggravante mafiosa.
Sotto il primo profilo si osserva che non solo non risulta che l'imputato si sia dissociato dalla associazione di appartenenza, ma comunque ciò che conta è che il GO si sia avvalso del metodo mafioso prospettando alla vittima un male che non si sarebbe potuto evitare stante l'appartenenza della impresa creditrice a una frangia della SCU nei confronti della quale nessuna mediazione sarebbe stata possibile.
Relativamente al secondo aspetto, la compatibilità delle due circostanze e quindi la possibilità di concorso, è data dalla diversità dei presupposti cui le stesse sono ancorate (appartenenza a un'associazione mafiosa nel caso dell'art. 628 c.p., comma 2, n. 3;
agevolazione di un'associazione mafiosa o utilizzazione del metodo mafioso nell'ipotesi di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7). (Il principio è stato ribadito più volte ed è stato anche avallato dalla sezioni unite di questa corte: Sez. U., Sentenza n. 10 del 28/03/2001, Ud., dep. 27/04/2001, Rv. 218376). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010