Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2010, n. 41359
CASS
Sentenza 21 ottobre 2010

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Non risponde di estorsione colui che, per incarico della vittima di un furto e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, si metta in contatto con gli autori del reato per ottenere la restituzione della cosa sottratta mediante esborso di denaro, senza conseguire alcuna parte del prezzo.

In tema di estorsione, la circostanza aggravante delle "più persone riunite" non si identifica con una generica ipotesi di concorso di persone nel reato, ma richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento in cui si realizza la violenza o la minaccia, in quanto solo in tal modo si verificano quegli effetti fisici e psichici di maggior pressione sulla vittima, che ne riducono significativamente la forza di reazione e giustificano il rilevante aumento di pena.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2010, n. 41359
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41359
    Data del deposito : 21 ottobre 2010

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