Sentenza 21 ottobre 2010
Massime • 2
Non risponde di estorsione colui che, per incarico della vittima di un furto e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, si metta in contatto con gli autori del reato per ottenere la restituzione della cosa sottratta mediante esborso di denaro, senza conseguire alcuna parte del prezzo.
In tema di estorsione, la circostanza aggravante delle "più persone riunite" non si identifica con una generica ipotesi di concorso di persone nel reato, ma richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento in cui si realizza la violenza o la minaccia, in quanto solo in tal modo si verificano quegli effetti fisici e psichici di maggior pressione sulla vittima, che ne riducono significativamente la forza di reazione e giustificano il rilevante aumento di pena.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2010, n. 41359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41359 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2010 |
Testo completo
413 5 9 / 1 0 SENTENZA n.1764 REGISTRO GENERALE n. 20261/08
PUBBLICA UDIENZA DEL 21 OTTOBRE 2010
REP U B BLICA I TALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Dott. Francesco Serpico
- Presidente
1. Dott. Tito Garribba
- Consigliere
2. Dott. Luigi Lanza
- Consigliere
3. Dott. Giovanni Conti
- Consigliere
4. Dott. Giorgio Fidelbo
- Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) PA CA, nato a [...] il [...];
2) MI DE UC, nato a [...] il [...];
3) PA AV, nato a [...] il [...];
4) SI LO, nato a [...] il [...];
5) UC EA, nato a [...] il [...]; contro la sentenza del 23 giugno 2006 emessa dalla Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il sostituto procuratore generale, dott. Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
в
1. Il G.u.p. del Tribunale di S.M. Capua Vetere, con sentenza resa il 15 febbraio 2005 in sede di giudizio abbreviato, dichiarava responsabili di una serie di episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R.
309/1990) PA CC (capo L), MI De CA (capi I, J, K, L), PA
VI (capi C, D, E, F) e UC RE (capi G, H, I, J, K, L), inoltre, affermava la penale responsabilità anche di SI UL sia in ordine ad altri episodi di spaccio di stupefacenti (capi N, O), che ai reati di ricettazione (capo Q) e di estorsione (capo R), condannandoli tutti alle pene ritenute di giustizia.
2. Sull'impugnazione degli imputati, la Corte d'appello di Napoli ha, in parte, riformato la sentenza di primo grado:
· in relazione alla posizione di UL, lo ha assolto dal reato di ricettazione
(capo Q), ha rideterminato la pena per il reato di estorsione (capo R), che era stato ritenuto in continuazione con la ricettazione, in anni tre e mesi quattro di reclusione ed € 8000 di multa, confermando nel resto la decisione per gli altri reati;
- per quanto riguarda le posizioni del VI e del RE ha ritenuto la continuazione tra i fatti contestati ai due imputati nel presente procedimento e quelli giudicati con altre sentenze divenute irrevocabili, rideterminando per entrambi la pena complessiva (il primo, anni sette di reclusione ed € 31.000 di multa;
RE, anni sette e mesi sei di reclusione ed € 31.000 di multa); ha, invece, confermato integralmente la sentenza impugnata per quanto riguarda
CC (anni quattro di reclusione ed € 14.000 di multa) e De CA (anni quattro e mesi sei di reclusione ed € 16.000 di multa).
I giudici d'appello hanno ritenuto provati i vari episodi di spaccio in base, soprattutto, ai risultati delle intercettazioni;
riguardo all'estorsione contestata al
UL la sentenza si è basata oltre che sulle intercettazioni sulle dichiarazioni concordanti di IA AN e AL AS.
2 3. Tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
3.1. PA CC, tramite il suo difensore di fiducia, con un primo motivo ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge per la mancanza di prove in ordine alla sua responsabilità, non desumibile dai risultati delle intercettazioni.
Inoltre, rileva che i giudici non avendo accertato né il tipo né la quantità di sostanza che sarebbe stata commerciata, avrebbero dovuto quantomeno applicare
:
l'ipotesi meno grave prevista dall'art. 73 d.P.R. 309/1990.
Lamenta, ancora, la mancata applicazione dell'art. 114 c.p. e delle circostanze attenuanti generiche.
Infine, deduce l'erronea applicazione della legge penale, avendo i giudici di merito applicato la pena prevista dall'art. 73 cit. prima della novella introdotta con la legge n. 49 del 2006, che invece ha abbassato il minimo edittale che, in quanto più favorevole, andava applicato nel calcolo della pena.
-3.2. PA VI, MI De CA e UC RE hanno proposto un unico motivo comune, con cui censurano la sentenza per non avere calcolato la pena in base al nuovo minimo edittale di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 introdotto dalla citata novella del 2006. 3.3. Infine, SI UL, per mezzo del suo difensore, ricorre limitatamente al capo della sentenza riguardante il reato di estorsione di cui al capo R).
Con un primo motivo contesta la sussistenza del reato, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, rilevando come il suo intervento nella vicenda avvenne su richiesta della persona offesa con lo scopo di portare aiuto nel ritrovamento dell'auto e non per agevolare la realizzazione del profitto ingiusto ovvero per ottenerne un guadagno.
3 Con un secondo motivo il ricorrente denuncia l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da IA AN, in quanto avrebbe dovuto essere sentito in qualità di indagato e non di persona informata dei fatti.
Con il terzo motivo contesta la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 629 cpv. c.p. per avere agito con più persone, rilevando una omessa motivazione sul punto.
Infine, con il quarto motivo lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante contestata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. I motivi contenuti nel ricorso di CC sono tutti infondati.
-Del tutto infondato, oltre che generico, è il motivo con cui contesta la 4.1
sussistenza di prove nei suoi confronti, laddove la sentenza impugnata ha indicato nelle telefonate intercettate, effettuate con RE e con De CA, gli elementi probatori a suo carico, essendo emerso che il suo esercizio commerciale (Bar
Esedra) era il punto di riferimento degli acquirenti di cocaina ove l'imputato svolgeva anche il ruolo di vero e proprio intermediario tra questi e i due suoi coimputati, RE e De CA, che materialmente vendevano la droga. Il coinvolgimento a titolo di concorso nell'attività illegale di cessione di sostanze stupefacenti è stata correttamente desunta dal fatto, risultante dalle telefonate menzionate, che il CC non si è limitato a consentire che il suo esercizio commerciale fosse utilizzato da RE e De CA come luogo di appuntamento con gli acquirenti della droga, ma si è invece più volte fatto parte attiva dell'illecita negoziazione, addirittura segnalando ai due spacciatori la presenza di clienti nel suo negozio.
Si tratta di una motivazione coerente e logica, che si fonda su una corretta applicazione della nozione di concorso nel reato, avendo l'imputato offerto, in piena consapevolezza, il proprio contributo all'attività illecita svolta dai due spacciatori, mettendo a loro disposizione il suo negozio, divenuto vero e proprio luogo di "spaccio".
-4.2. Per questa ragione appare del tutto infondata anche la pretesa di vedere applicata nei suoi confronti la circostanza attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73
d.P.R. 309/1990 ovvero l'art. 114 c.p., dovendo escludersi che l'azione posta in essere dal CC possa qualificarsi di "lieve entità" ovvero di "minima importanza nella preparazione e nell'esecuzione dell'attività di spaccio", dovendo anzi convenirsi sul significativo ruolo logistico che l'imputato ha svolto con il mettere a disposizione il suo bar per lo spaccio della droga. Nessun elemento, poi, avrebbe giustificato l'applicazione del comma 4 dell'art. 73 cit., dal momento che nelle conversazioni intercettate non si fa mai riferimento a cessione di medicinali.
-4.3. Infondato è il motivo, comune ai ricorsi di CC, VI, De CA e
RE, con cui si lamenta la mancata applicazione, da parte del giudice di appello, della sanzione più favorevole introdotta dalla novella di cui alla legge 21 febbraio
2006, n. 49, che ha ridotto a sei anni il minimo edittale della pena detentiva per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 309/1990, al posto dell'originaria misura di otto anni.
Si rileva che per tutti gli imputati sia il giudice di primo grado, in ordine alle posizioni di CC e di De CA, sia quello di appello, in ordine alle posizioni di
VI e di RE), hanno individuato come pena base quella di sei anni di reclusione, sicché sul punto appaiono del tutto inconferenti le critiche dei ricorrenti. A questi fini, deve ritenersi irrilevante la circostanza che nella determinazione della pena il primo giudice sia erroneamente partito da un minimo edittale inferiore a quello allora previsto dall'originaria formulazione dell'art. 73 cit., non essendovi stato, sul punto specifico, alcuna impugnazione del pubblico ministero.
5 + 4.4. Pertanto, all'infondatezza dei motivi proposti da CC, De CA,
VI e RE consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
5. Con riferimento alla posizione di UL, correttamente è stata ritenuta la sua responsabilità nel reato di estorsione.
Si osserva che, secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte, il soggetto che - come il UL - assume la veste di intermediario fra gli estorsori e la vittima, anche se per incarico di quest'ultime non risponde di concorso nel reato solo se agisce nell'esclusivo interesse della stessa vittima e per motivi di solidarietà umana, altrimenti la sua opera contribuisce alla pressione morale ed alla coazione psicologica nei confronti della vittima e quindi conferisce un suo apporto causativo all'evento. Di conseguenza, colui che conduca le trattative rivolte a far ottenere al derubato la restituzione della refurtiva contro il pagamento di una somma, ben può ritenersi responsabile di estorsione, ovvero di concorso in essa, quando agisca anche nell'interesse degli autori del furto, contribuendo in tal caso con la sua condotta all'opera di pressione nei confronti del derubato, intervenendo nelle trattative per lucrare una somma di denaro. In conclusione, si esclude che risponde di concorso in estorsione solo il soggetto che, per incarico della vittima di un furto e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, si metta in contatto con gli autori del reato, per ottenere la restituzione della cosa sottratta mediante esborso di denaro, senza conseguire alcuna parte del prezzo (Sez. VI, 20 novembre 2007, n. 1705, Di Giacomo;
Sez. II, 16 febbraio 1995, n. 5845,
Martino).
Nella specie, l'intervento dell'imputato per recuperare l'auto rubata non è avvenuto nell'esclusivo interesse della vittima del furto, che nemmeno conosceva,
tanto è vero che per la restituzione il UL ha preteso la somma di duemilioni di lire, di cui una parte sarebbe stata consegnata agli autori del furto e una parte sarebbe andata a lui e agli altri intermediari (AN e AN) contattati direttamente dal proprietario dell'autovettura (AS). In questo modo, l'azione di intermediazione posta in essere ha portato un utile personale all'imputato e, nello
By stesso tempo, ha consentito agli autori del furto di ottenere il risultato voluto, elementi questi che giustificano l'affermazione di responsabilità per concorso nel reato di estorsione, in quanto deve riconoscersi che egli ha offerto un contributo causale alla verificazione dell'evento, attraverso una condotta connotata dall'indispensabile consapevolezza di consentire in via esclusiva agli autori del furto di ottenere il danaro richiesto per la restituzione del bene sottratto.
5.1. Infondato è pure il motivo con cui il ricorrente deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da IA AN alla polizia giudiziaria, in quanto avrebbe dovuto essere sentito in qualità di indagato e non di persona informata dei fatti.
Il ricorrente assume che, nel caso di specie, avrebbe dovuto trovare applicazione la più radicale sanzione dell'inutilizzabilità assoluta o erga omnes prevista dal comma 2 dell'art. 63 c.p.p., in quanto il dichiarante avrebbe dovuto essere sentito sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini e quindi le sue "dichiarazioni" (quelle "indizianti") sarebbero state fin dall'inizio illegittimamente ricevute senza le garanzie difensive.
Tuttavia, deve rilevarsi che le Sezioni unite di questa Corte hanno avuto modo di precisare che la sanzione di inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell'interessato siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante (Sez. un.,
23 aprile 2009, n. 23868, Fruci).
Nella specie, il ricorrente non ha allegato alcuna documentazione in ordine alla
"qualità" del dichiarante e dagli atti a disposizione di questa Corte non risulta se il
AN all'epoca dovesse essere sentito come indagato, né risulta che successivamente lo sia divenuto, sicché deve essere ribadito il principio secondo cui se la persona informata dei fatti non aveva e non ha successivamente "
acquisito la qualità di imputato o indagato, la disciplina dell'inutilizzabilità delle
вフ 7 dichiarazioni indizianti che quest'ultima abbia reso, quale prevista dall'art. 63 comma 2 c.p.p., non trova applicazione. In questo caso, infatti, qualora si tratti di dichiarazioni indizianti non potranno essere utilizzate contro la persona che le ha rese, alla stregua del criterio dell'inutilizzabilità relativa, mirata a soddisfare il principio nemo tenetur se detegere (v. da ultimo, Sez. III, 10 marzo 2010, n.
16856, P.).
5.2. E', invece, fondato, il motivo con cui si lamenta la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 629 cpv. c.p.
Infatti, in tema di estorsione, la circostanza aggravante delle più persone riunite non si identifica con una generica ipotesi di concorso di persone nel reato,
"ma richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento in cui si realizza la violenza o la minaccia, in quanto solo in tal modo hanno luogo quegli effetti fisici e psichici di maggiore pressione sulla vittima che ne riducono significativamente la forza di reazione e giustificano il rilevante aumento di pena" (Sez. II, 22 aprile 2009, n. 25614, Limatola).
Nella specie, non risultano altre persone che con il UL avrebbero richiesto la somma per la riconsegna dell'auto rubata, né emergono i ruoli che nella vicenda avrebbero svolto AN e AN, direttamente contattati dal
AS; infine, non risulta che il soggetto passivo abbia percepito che la minaccia provenisse da più persone, nel qual caso si sarebbe potuto ritenere raggiunto il maggiore effetto intimidatorio che avrebbe potuto legittimare l'aggravante.
In conclusione, l'affermazione della esistenza dell'aggravante appare fondata su una motivazione del tutto insufficiente, situazione che giustifica l'annullamento, sul punto, della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per la relativa decisione, alla luce del fernerpro di diritto and detto en lo conette configmabil de Tole aprevente
5.3. Il motivo relativo alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti
-
generiche sulla aggravante contestata, resta allo stato assorbito dall'accoglimento del precedente motivo.
Ay 8
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SI UL limitatamente all'aggravante di cui 629 comma 2 c.p. e rinvia per la decisione sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.
Rigetta nel resto il ricorso di UL.
Rigetta tutti gli altri ricorsi e condanna i rispettivi ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2010
Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbe Francesco Serpico
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 23 NOV 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER
LI AL
LE