Sentenza 11 giugno 2010
Massime • 1
Sussiste, in tema di delitto di estorsione, la circostanza aggravante delle più persone riunite soltanto se si ha la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento in cui si realizza la violenza o la minaccia, non potendo dirsi sufficiente il fatto che la vittima percepisca che la minaccia o la violenza di un solo soggetto agente in realtà promanino da più persone.
Commentari • 2
- 1. Le Sezioni Unite si pronunciano sulla aggravante delle "più personeGiuseppe Amarelli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per accedere alla sentenza qui annotata, clicca sotto su "downolad documento". 1. Con la sentenza pubblicata in allegato le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto interpretativo formatosi nella giurisprudenza di legittimità in merito al significato da attribuire alla aggravante di cui all'art. 629, comma 2 c.p. delle "più persone riunite" prevista per il delitto di estorsione, affermando che è necessaria la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento in cui si realizzano la violenza o la minaccia. 2. A tale riguardo si erano, infatti, delineati due contrapposti orientamenti ermeneutici all'interno delle Sezioni semplici della Suprema Corte. Secondo un primo …
Leggi di più… - 2. Disposizioni testamentarie: il ruolo del giudice nel riesaminare gli atti e interpretare la volontà del testatoreAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 26 marzo 2024
La massima Nel caso di disposizioni testamentarie olografe contestate, il giudice ha il potere di riesaminare gli atti e valutare liberamente gli elementi acquisiti al fine di un'apprezzamento complessivo, anche considerando elementi estrinseci al documento. Questi elementi estrinseci possono includere la personalità, la cultura, la mentalità e la condizione sociale del testatore, oltre ai rapporti personali tra il testatore e i beneficiari. Tuttavia, la valutazione del testamento deve essere effettuata in modo imparziale, coerente e logico, con attenzione alla volontà reale del testatore. La determinazione dell'oggetto del legato può essere basata su una valutazione complessiva delle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2010, n. 24367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24367 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 11/06/2010
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2385
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 42077/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Molinengo Attilio del foro di Torino nell'interesse di CI SA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, 1 sezione penale, in data 11/6/2009;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dr. Domenico Gallo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr.ssa DE SANDRO Anna Maria, la quale ha concluso chiedendo il rigetto. Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 11/6/2009, la Corte di appello di Torino, confermava la sentenza del Gup presso il Tribunale di Torino, in data 11/12/2008, che aveva condannato CI SA alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa per il reato di estorsione aggravata.
La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di sussistenza dell'aggravante di più persone riunite e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell'imputata in ordine al reato a lei ascritto, ed equa la pena inflitta. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputata per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce violazione di legge in relazione alla norma di cui all'art. 629 c.p., comma 2, contestando che nella fattispecie possa trovare applicazione dell'aggravante delle più persone riunite in quanto la CI aveva agito da sola, limitandosi soltanto a millantare il possibile intervento estorsivo di persone sconosciute, in realtà inesistenti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Quanto alla censura relativa alla sussistenza dell'aggravante di più persone riunite, questo Collegio è consapevole che secondo un indirizzo giurisprudenziale non è necessaria la contestuale presenza di più correi nel luogo di esecuzione del reato, ma soltanto che il soggetto passivo percepisca che la violenza o la minaccia provengano di più persone. In particolare è stato rilevato che: "in tema di estorsione, la circostanza aggravante del concorso di più persone riunite è configurabile anche se la minaccia sia stata esercitata da un solo soggetto, in quanto non è necessaria la presenza contestuale di più correi nel luogo di esecuzione del reato, ma è sufficiente che il soggetto passivo percepisca che la violenza o la minaccia provengono da più persone, avendo tale fatto, per se stesso, maggiore effetto intimidatorio" (Cass.Sez. 5, Sentenza n. 35054 del 19/06/2009 Ud. (dep. 09/09/2009) Rv. 245146). Tuttavia il Collegio ritiene più convincente, in quanto più aderente al dettato normativo, l'opposto orientamento, fatto proprio da questa Sezione, secondo cui:
"In tema di estorsione, la circostanza aggravante delle "più persone riunite" non si identifica con una generica ipotesi di concorso di persone nel reato, ma richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento in cui si realizza la violenza o la minaccia, in quanto solo in tal modo hanno luogo quegli effetti fisici e psichici di maggiore pressione sulla vittima che ne riducono significativamente la forza di reazione e giustificano il rilevante aumento di pena" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25614 del 22/04/2009 Ud. (dep. 18/06/2009) Rv. 244149). La sola circostanza di percepire che la minaccia promani da più persone integra - eventualmente - il concorso di più persone del reato, ma non la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite, erroneamente riconosciuta dalla Corte d'Appello di Torino.
Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, limitatamente al riconoscimento della sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite. L'eliminazione di tale aggravante non comporta una riduzione della pena inflitta, in quanto all'imputata sono state riconosciute le attenuanti generiche prevalenti. Pertanto l'aggravante in parola non ha giocato alcun ruolo nella determinazione della pena, che rimane confermata.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 629, comma 2 in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, aggravante che elimina.
Dichiara esecutiva la sentenza impugnata.
Così deciso, il 11 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2010