Sentenza 31 marzo 2008
Massime • 1
In tema di estorsione, ricorre la circostanza aggravante dell'essere la minaccia commessa da più persone riunite, se la persona offesa riceve le minacce per mezzo di una comunicazione telefonica, percependo che l'autore della comunicazione manifesta le intenzioni minacciose non solo sue ma di più persone, di cui è portavoce.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2008, n. 16657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16657 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO EP Maria - Presidente - del 31/03/2008
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - N. 379
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO NNmaria - Consigliere - N. 043647/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI LL LU, N. IL 16/03/1981;
avverso SENTENZA del 06/07/2003 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMBROSIO ANNAMARIA;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Gianfranco Viglietta che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Castellaneta Filippo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1.1. Con sentenza in data 6-7-2007 la Corte di appello di Lecce - per quanto ancora interessa in questa sede - confermava la sentenza in data 6-10-2006 con cui il Tribunale di Lecce aveva condannato DI LL CA alla pena di anni sette di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa, ritenendolo responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624 c.p., e art. 625 c.p., n. 7 (furto, in concorso, di un'autovettura Mercedes di proprietà di CA NN, parcheggiata sulla pubblica via, con all'interno un telefono cellulare Nokia) e del reato di cui all'art. 110 c.p., art. 628 cpv. c.p., u.c., n. 1 così come richiamato dall'art. 629 c.p. (estorsione di CA NN e del di lei marito ER EP, a mezzo di minacce telefoniche e verbali della mancata restituzione dell'autovettura Mercedes, oggetto del furto di cui al capo precedente, nonché della distruzione della stessa mediante incendio, conseguendo l'ingiusto profitto, con altrui danno, corrispondente alla somma di Euro 1.300,00, così ridotta la somma di Euro 2.000,00, inizialmente pretesa;
con l'aggravante della minaccia commessa da più persone riunite).
In motivazione la Corte di appello, dopo avere descritto tutti i momenti della vicenda, osservava che lo stesso imputato aveva confessato sia il furto che l'estorsione, anche se, poi, nei motivi di appello, affermava, in termini implausibili, che la confessione dell'estorsione non era da ritenersi attendibile. Peraltro il medesimo appellante ammetteva di essere stato a conoscenza delle trattative e della richiesta di danaro, sostenendo di non esservi interessato: tesi inverosimile, la quale, comunque, conteneva una chiara ammissione della partecipazione, "quand'anche filantropica", alle varie fasi dell'estorsione. Gli elementi a carico dell'imputato erano rappresentati, oltre che dalla chiamata in correità di SC MA, dal fatto che lo stesso aveva il possesso del telefonino rubato alla vittima e lo aveva utilizzato per le richieste estorsive (donde l'implicazione che l'imputato aveva telefonato ovvero aveva fatto telefonare con il cellulare per consumare l'estorsione), nonché dalla circostanza che, al momento dell'arresto, custodiva l'auto in attesa di restituzione alla proprietaria dopo la consegna del danaro. Appariva allora chiaro il contributo causale alla estorsione da parte dell'appellante, dal momento che lo stesso non solo aveva rubato l'auto, ma aveva deciso di inoltrare le richieste estorsive, aveva, altresì, custodito l'auto nel luogo convenuto (ed era chiaro che non si affida l'auto oggetto di estorsione ad una persona estranea ai fatti). Anche la telefonata fatta dal SC che, subito dopo l'arresto, gli comunicava che tutto era andato bene con la consegna del danaro, era significativa del coinvolgimento del DI LL, ancorché fatta su indicazione dei C.C.. Sussisteva, inoltre, l'aggravante di cui all'art. 628 cpv. c.p. perché la presenza di più persone era stata percepita dalle vittime, tenuto conto dei contatti telefonici da parte di ignoti, dell'alternarsi dei coimputati De LU e EL nel formulare le minacce e le richieste di danaro, dei chiari riferimenti a più persone (il riferimento a "loro" come le persone che richiedevano il danaro), dall'accertato concorso del DI LL e del SC.
1.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione DI LL CA, per mezzo del difensore, formulando i seguenti motivi. - Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in particolare in riferimento all'art. 40 c.p., contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sullo stesso punto - Con il primo motivo si deduce che non sia stato chiarito quale è stato il contributo causale del DI LL all'azione estorsivo;
lo stesso riferimento alla partecipazione "filantropica" dell'imputato, contenuto nell'impugnata sentenza, dimostrerebbe il riconoscimento di una partecipazione "leggera" dell'imputato al reato. - Mancanza di motivazione in ordine al motivo dell'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628 cpv. c.p. - Con il secondo motivo si deduce che il Tribunale aveva omesso del tutto di motivare sull'aggravante e che la Corte territoriale non ha colmato la lacuna;
peraltro il DI LL non aveva avuto nessuno contatto con i coimputati EL, De LU, DETI e DENN.
- Mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. - Con il terzo motivo si deduce che l'attenuante andava riconosciuta in considerazione del ruolo di minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato.
- Mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche - Con l'ultimo motivo si lamenta che la Corte non abbia considerato che il minimo apporto (se non meramente "filantropico") fornito dal DI LL lo rendeva meritevole delle generiche.
2.1. Il primo motivo deve ritenersi inammissibile, atteso che, pur denunciando formalmente violazione di legge, costituisce, con tutta evidenza, reiterazione delle difese di merito ampiamente e compiutamente disattese dai Giudici di appello, oltre che censura in punto di fatto della sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutatone degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, se sonetto, come nel caso in esame, da adeguata e congrua motivazione esente da vizi logico-giuridici.
Nella sostanza tutta la difesa del ricorrente muove da un inciso, contenuto dalia sentenza impugnata ("... resta la involontaria conferma della partecipazione - quand'anche filantropica ..."), che, lungi dal rappresentare un'adesione alla tesi dell'imputato, ne evidenzia il carattere paradossale e, comunque, l'implicita ammissione del consapevole partecipazione al reato di estorsione. Nella stessa sentenza è, del resto, affermato, in termini chiari ed esaustivi, che il contributo causale del DI LL era evidente in tutte le fasi della vicenda e, quindi, non solo nella commissione del furto, ma anche nell'estorsione, nella forma del cd. cavallo di ritorno, segnatamente per avere rivolto (o fatto rivolgere) le telefonate minatorie, per il tramite del cellulare rubato alla vittima e rimasto in suo possesso e per avere "custodito" (ergo, indebitamente trattenuto) l'autovettura in attesa del pagamento del riscatto.
2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Invero - contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente - sia il Giudice di primo grado, sia quello di appello hanno fornito, sul punto del riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1 (in comb. disp. con l'art. 629 c.p., comma 2) una motivazione adeguata e correlata alle risultanze in atti, valutate nel quadro di prì ncipi esaurientemente interpretati e applicati. Si rammenta che in tema di estorsione, l'aggravante di cui all'art.629 c.p., comma 2, in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1,
(più persone riunite) si giustifica per gli effetti che si producono nella vittima, di cui, per la pluralità degli agenti, viene eliminata o ridotta la forza di reazione: pertanto, tale aggravante ben può ritenersi sussistente nelle situazioni in cui alla persona offesa venga fatto percepire chiaramente che ad agire non è il singolo ma un gruppo (Cass. pen., Sez. 2, 17/05/2001, n. 12830). In particolare si è ritenuto che ricorre l'aggravante in parola, se la persona offesa riceve le minacce per mezzo di una comunicazione telefonica, percependo che l'autore della comunicazione manifesta le intenzioni minacciose non solo sue ma di più persone, di cui è portavoce. (Cass. pen., Sez. 2, 22/11/2006, n. 40208). In tale prospettiva è stato, dunque, correttamente evidenziato dai Giudici del merito non solo che, nell'ultima fase della vicenda, agivano sicuramente in due (il DI LL e il SC), ma anche che le persone offese ebbero ben chiara la percezione di avere rapporti con più persone ugualmente interessate all'estorsione (segnatamente in ragione del tenore delle telefonate e delle visite nel locale bar delle parti lese ad opera di De LU e EL, che rappresentavano di agire per conto di terzi).
2.3. Anche gli ultimi motivi sono manifestamente infondati, riguardando valutazione di fatto, qual è quella riguardante il mancato riconoscimento delle attenuanti, in ordine alla quale i Giudici del merito hanno fornito congrua ed esaustiva motivazione, a nulla rilevando, per quanto innanzi detto, il riferimento alla "filantropica" partecipazione alla vicenda.
In definitiva i motivi di ricorso incorrono tutti nella sanzione di inammissibilità.
A mente dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2008