Sentenza 22 novembre 2006
Massime • 1
In tema di delitto di estorsione, ricorre la circostanza aggravante dell'essere la minaccia commessa da più persone riunite, se la persona offesa riceve le minacce per mezzo di una comunicazione telefonica, percependo che l'autore della comunicazione manifesta le intenzioni minacciose non solo sue ma di più persone, di cui è portavoce. (Fattispecie in cui detta percezione era stata avvertita dagli operatori di polizia giudiziaria che, per fini investigativi, si erano sostituiti, nel corso della comunicazione telefonica, alla persona offesa destinataria delle minacce).
Commentario • 1
- 1. La rapinahttps://www.studiocataldi.it/
Il delitto di rapina, inserito dal legislatore codicistico tra i reati contro il patrimonio, è previsto e punito dall'art. 628 del codice penale Cos'è la rapina Soggetti attivi e passivi Elemento oggettivo La violenza e la minaccia La condotta Elemento soggettivo Le aggravanti speciali Aspetti procedurali Cos'è la rapina La rapina è il reato commesso da "chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene" o da chi "adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2006, n. 40208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40208 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 22/11/2006
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. PERSICO Mariaida - Consigliere - N. 1657
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 036516/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CQ GE, N. IL 15/09/1986;
2) CQ CO, N. IL 08/05/1982;
3) LU ID, N. IL 26/03/1979;
avverso ORDINANZA del 10/07/2006 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMU GIACOMO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DE SANDRO A.M..
OSSERVA
UA GE, UA OL e GO GE impugnano l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame ha confermato il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere emesso nei loro confronti in ordine al delitto di concorso in tentata estorsione aggravata.
Denunciano con ricorsi di analogo contenuto:
- con riferimento alla posizione di UA OL, violazione dell'art. 273 c.p.p. e motivazione manifestamente contraddittoria per essere stata disposta la custodia sulla base di un unico indizio consistente nella sorpresa dell'indagato da parte della polizia giudiziaria mentre trovavasi, in compagnia dei presunti correi, a bordo dell'auto "Fiorino" parcata nei pressi di altra autovettura indicata telefonicamente dagli estorsori come punto di riferimento della trattativa;
osservano in proposito come non vi sia alcuna certezza che gli occupanti della "Fiorino", fermati a distanza dalla località indicata, fossero gli stessi che erano stati notati all'interno del mezzo dagli agenti operanti.
La doglianza prospetta all'evidenza una questio facti che non può trovare ingresso in questa sede, e ciò a prescindere dal difetto di interesse a proporla dagli indagati diversi dal UA OL. - violazione degli artt. 56 e 629 c.p., art. 628 c.p., comma 3;
rilevano i ricorrenti che il fatto debba qualificarsi come tentativo di estorsione semplice e non aggravato dal concorso di "più persone riunite"; non risulta infatti in alcun modo che la persona offesa abbia avuto la percezione, ricevendo le telefonate estorsive, che la minaccia provenisse da più persone ed è irrilevante, a questo proposito, l'elemento fattuale valorizzato da gip e tribunale del riesame secondo cui tale sensazione sia stata avvertita e riferita dagli operatori di polizia giudiziaria che erano intervenuti nella trattativa in quanto ad un certo momento dell'azione ad essi "fu passato" il telefono.
La doglianza è infondata.
La ratio della circostanza speciale in questione è infatti rinvenibile nella necessità di sanzionare più rigorosamente la maggior forza sopraffattrice derivante dal carattere solidale dell'azione costrittiva;
l'aggravante ha dunque natura oggettiva, individuando essa una caratteristica ben precisa della condotta dei concorrenti tesa a rafforzare l'effetto di intimidazione. In particolare, qualora l'estorsione sia attuata mediante minaccia telefonica, la circostanza aggravante delle più persone riunite è da ritenersi sussistente ogni qualvolta il soggetto passivo abbia acquisito la sensazione che essa provenga non solo dal singolo che la profferisce, ma che egli manifesti le comuni, perverse, intenzioni di più persone, di cui si faccia portavoce (sez. 2, 17.11.1992, Berlingieri, rv 193157). Nella specie detta "sensazione", secondo la ricostruzione operata, se pur ai fini semplicemente cautelari e dunque in via del tutto provvisoria, dai giudici del merito, risulta avvertita dagli operatori di polizia giudiziaria, sostituitisi per fini investigativi all'interlocutore soggetto passivo del reato;
ciò significa che correttamente all'azione intimidatrice rivolta all'offeso è stata riconosciuta - ancorché a livello indiziario - quella caratteristica oggettiva di cui si è detto e che integra l'ipotesi normativa de qua.
I ricorsi devono pertanto essere rigettati.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2006