Sentenza 22 dicembre 1987
Massime • 1
La ragione d'essere dell'aggravante, di cui al comb. Disp. Artt. 629 cpv. E 628, terzo comma n. 1 cod. pen., risiede nella maggior forza coercitiva che indubbiamente esercita la minaccia allorché la stessa provenga non già da un singolo soggetto, ma da più persone, che agiscano unitamente tra loro. Ne consegue che l'Azione intimidatrice congiunta assume rilievo ai fini della sussistenza dell'aggravante suddetta quante volte di tale maggior forza coercitiva il soggetto passivo assuma coscienza attraverso qualsiasi mezzo che valga a fargli percepire l'Azione medesima, per cui detta aggravante sussiste quand'anche manchi, come nel caso di lettera o telefonata minatoria, un contatto diretto ed immediato con tutti i partecipanti dello estorsione purché risulti provato che la vittima abbia avuto la netta e sicura sensazione della provenienza dell'Azione costrittiva da parte di persone. ( V mass n 1441445; ( V mass n 141669; ( V mass n 160741; ( V mass n 161363; ( V mass n 165529; ( V mass n 165531, per casi di specie).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/12/1987, n. 2539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2539 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 1987 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 22-XII-187
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PENALE SENTENZA SEZIONE
N. 2882 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Presidente Dott. Romeo Salvatori
1. Dott. Aldo Carullo Consigliere REGISTRO GENERALE
N. 2712/87 2. >>> Secondo Tongo Dorni
26739/87 3. >>> לל Alfio Cocuzza
» TA RO Proje
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da I) La SP NI nato a [...]
[na.l'II novembre 1962
2) VI NN nato a [...] il [...]
avverso la sentenza in data 7 luglio 1987 con la quale la Corte d'appello di Messina parzialmente riforma=
va quella pronunziata il 25 marzo 1987 da quel Tri-
bunale.-
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82 E
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dott.Alfio Cocuzza
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott Enrico Ferri
che ha concluso per 11 rigetto del ricorso
Udit i difensor
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 25 marzo 1987 il Tribunale di
Messina dichiarava La SP NI e VI N'
ni colpevoli del reati di tentata estorsione aggra=
vata e danneggiamento seguito da incendio e uni:
cati tali reati sotto il vincolo della continuazion ne,li condannava alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e lire novecentomila di multa ciascuno,con l'interdizione dei pubblici uffici per la durata di cinque anni.-
Il La SP ed il VI erano stati rinviati al giuz dizio del predetto Tribunale col rito direttissimo in quanto erano stati arrestati a seguito degli ap=
postamenti predisposti in conseguenza di una denun'
zia da parte di NO IA, contitolare di un negozio di arredamento e tappezzeria -La NO
aveva segnalato alla Squadra mobile della Questura
di Messina di avere ricevuto qualche giorno prima all'utenza dell'esercizio alcune telefonate da par-
te di un ignoto extortore il quale, minacciando se=
ri danni al negozio, le aveva chiesto la somma di lire venti milioni.-La notte tra il 22 ed il 23
gennaio 1987 inoltre,ignoti avevano appiccato il fuoco ad una serranda del negozio, dopo averla cos.
sparsa di liquido infiammabile.-
Il VI, che la mattina del 30 gennaio 1987, come te=
lefonicamente preannunziato, si era presentato al negozio per riscuotere la somma richiesta, che era stata notevolmente ridotta rispetto alla richiesta iniziale,e che ivi era tornato dopo alcune ore, aven'
do il marito della denunziante rinviato il pagamen to promesso dicendosi momentaneamente sprovvisto 1 di denaro, veniva arrestato dalla Polizia che,a_ge=
guito della denunzia degli interessati, aveva predi=
sposto gli opportuni appostamenti.-Lo stesso VI,
subito dopo il suo arresto veniva riconosciuto sia dal marito della parte offesa,sia da un agente del la Polizia di Stato che, in borghese, aveva assisti=
to alla visita dell'estortore.-Egli confessava im=
mediatamente ogni addebito scagionando in un primo momento il La SP che era stato arrestato assie=.
me a lui sull'autovettura con la quale erano stati E
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a N z visti allontanarsi dal luogo del delitto.- E z T u S c E o E C R
Avverso la sentenza di condanna proponevano impugna- ie E
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o zione entrambi gli imputati, contestando l'irrituali- C
D ак tà del loro stato di detenzione, l'affermazione del la pena responsabilità e gradatamente la ritenuta sussistenza dell'aggravante del numero delle perso ne ed il diniego delle attenuanti generiche.-
La Corte d'Appello di Measina riteneva infondate tutte le predette lagnanze e con sentenza in data
7 luglio 1987 confermava il giudizio di colpevolezz za espresso in primo grado e riduceva tuttavia la pena inflitta a ciascuno degli imputati ad anni quat-
tro di reclusione e lire settecentomila di multa.±
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di entrambi gli imputati deducendo carenza di motiva= zione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggra=
vante delle più persone riunite ed in relazione alzi tresì al diniego delle attenuanti generiche;
-critica-
va l'impugnata sentenza in quanto i giudici di meri to avevano ritenuto la sussistenza dell'aggravante sulla base di una mera presunzione derivante da unai errata interpretazione di una delle telefonate estor=
tive;-non avevano altresì tenuto conto i giudici di merito, ai fini della concessione delle attenuanti generiche di talune circostanze che avrebbero potu=
to essere determinanti sul punto, quali la conferma delle proprie responsabilità ed inoltre le condizio ni socio familiari di entrambi gli imputati o dei rispettivi nuclei familiari.-
Motivi della decisione
L'impugnata sentenza non merita censura avendo i giudici di merito fornito ampia e logica motivazio=
ne su entrambi i punti sottoposti a critica dai ri-
correnti.=
In relazione all'aggravante di cui al combinato di=
sposto degli artt.629 cpv., 628 co.3° n.I c.p. va preliminarmente rilevato che la ragion d'essere del'
la circostanza risiede nella maggior forza coerciti=
va che indubbiamente esercita la minaccia allorchè
la stessa provenga non gu da un singolo soggetto ma E R O S N a E z T z S u c E o E C R E
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da più persone che agiscono unitamente tra loro.-
Ne consegue che l'azione intimidatrice congiunta asasume rilievo,ai fini della sussistenza dell'ag=
gravante suddetta, quante volte di tale maggior for=
za coecitiva il soggetto passivo assuma coscienza attraverso qualsiasi mezzo che valga a fargli per
_cepire l'azione medesima.—
Ciò significa che l'aggravante sussiste quand'anche manchi, come nel caso di lettera o di telefonata mi=
natoria, un contatto diretto ed immediato con tutti i partecipanti dell'estorsione, purchè risulti pros vato che "...la vittima abbia avuto la netta e si cura sensazione della provenienza dell'azione co=
strittiva da parte di più persone.. # (Cass.sez.II
26 giugno 1981 Minniti).-
Nella fattispecie che ne occupa i giudici della
Corte di merito ritennero di ancorare la sussisten'
za dell'aggravante alla registrazione della tele-
fonata n.3 del 29 gennaio, nella quale,essendosi concordato in due milioni di lire il prezzo della estorsione, "...il telefonista che dovette essere il La SP afferma che manderà un ragazzo (al
-
corrente quindi dell'operazione),per il prelievo della somma ...", un ragazzo qualificato come 11
...un figliolo a posto..."al quale si attribuisce l'età di otto anni e che, al momento fissato per il prelievo si rivelerà essere invece il dicianno=
venne VI -
Or tali elementi,che con una valutazione in punto di fatto, incensurabile in questa sede i giudici di merito correttamente ritennero costituire nella percezione della vittima,la prova certa ed inequivo=
cabile che i due estortori operavano insieme,non consentono alcun dubbio circa la sussistenza di quella maggiore intimidazione che la vittima stes' sa ebbe a subire dalla percepita contestuale attie vità estortiva esercitata nei di lei confronti da più persone riunite.-
In relazione al secondo motivo di ricorso,premes'
so che le attenuanti generiche costituiscono ur strumento che consente al giudice di merito,nello esercizio del potere discrezionale attribuitogli al fini della valutazione della gravità del reato, di valorizzare quante circostanze,non comprese tra quelle specificatamente previste dalla legge,ma pre=
senti tuttavia nella fattispecie sottoposta al suo esame,giustifichino una diminuzione della pena, de=|
vesi rilevare che nella specie i giudici della Cor
te di merito compirono una completa ed attenta diz samina dell'azione delittuosa .ponendo in evidenza. E
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l'estrema gravità e pericolosità della stessa,la personalità dei due imputati,entrambi usciti da po chi giorni dal carcere,la loro capacità "profession nale" nel compimento del crimine, il loro contegno processuale elusivo e reticente, elementi tutti co-|
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desti, capaci ciascuno di escludere quante altre cir costanze, per altro solo labialmente affermate che possono eventualmente militare in loro favore.-
Del pari congrua,puntuale e logica deve altresì ri tenersi la motivazione. dell'impugnata sentenza in relazione alla determinazione in concreto della pet na laddove si fa esplicito richiamo alla straordi=
naria gravità dei fatti, alla spiccata capacità a delinquere di entrambi gli imputati ed alla non mune intensità dolosa e si aggancia soltanto alla incompiutezza dell'azione estortiva, fermatasi 11
vello di tentativo, la riduzione apportata alla pe-
na inflitta in primo grado. -
Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati con la conseguente condanna di entrambi i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e di ciascuno di essi inoltre ad una sanzione pecuniária
che può determinarai in lire cinquecentomila
P. Q. M.
la C O R T E rigetta i ricorsi proposti da La DA NI e
VI NN avverso la sentenza in data 7 luglio
1987 della Corte d'appello di Palermo;
-
condanna entrambi i ricorrenti in solido al paga=
mento delle spese processuali e ciascuno di essi inoltre a quello della somma di lire cinquecentomi=
la in favore della Cassa delle ammende.-
Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 22
dicembre 1987
Il Presidente
Jahaley Il Consigl estensore
1988