Cass. pen., sez. II, sentenza 22/12/1987, n. 2539
CASS
Sentenza 22 dicembre 1987

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La ragione d'essere dell'aggravante, di cui al comb. Disp. Artt. 629 cpv. E 628, terzo comma n. 1 cod. pen., risiede nella maggior forza coercitiva che indubbiamente esercita la minaccia allorché la stessa provenga non già da un singolo soggetto, ma da più persone, che agiscano unitamente tra loro. Ne consegue che l'Azione intimidatrice congiunta assume rilievo ai fini della sussistenza dell'aggravante suddetta quante volte di tale maggior forza coercitiva il soggetto passivo assuma coscienza attraverso qualsiasi mezzo che valga a fargli percepire l'Azione medesima, per cui detta aggravante sussiste quand'anche manchi, come nel caso di lettera o telefonata minatoria, un contatto diretto ed immediato con tutti i partecipanti dello estorsione purché risulti provato che la vittima abbia avuto la netta e sicura sensazione della provenienza dell'Azione costrittiva da parte di persone. ( V mass n 1441445; ( V mass n 141669; ( V mass n 160741; ( V mass n 161363; ( V mass n 165529; ( V mass n 165531, per casi di specie).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 22/12/1987, n. 2539
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2539
    Data del deposito : 22 dicembre 1987

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