Sentenza 28 ottobre 2020
Massime • 1
Le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o interprobatoriamente collegato, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, purchè esse siano, ciascuna, dotate di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e - in assenza di specifici elementi di sospetto di accordi fraudolenti o reciproche suggestioni - siano concordanti nel loro nucleo essenziale, essendo irrilevanti eventuali divergenze relative solo ad elementi circostanziali del fatto e purchè le loro caratteristiche non siano tali da far necessariamente ritenere o che il dichiarante non abbia preso parte alle vicende riferite, ovvero che egli abbia alterato il narrato al riconoscibile fine di sostenere un'accusa altrimenti insostenibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/2020, n. 10561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10561 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2020 |
Testo completo
1 0561-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ADRIANO IASILLO Presidente - Sent. n. sez. 489/2020 UP 28/10/2020 VINCENZO SIANI - Relatore - R.G.N. 35656/2019 RO BINENTI STEFANO APRILE AN ALIFFI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: IT LE nato il [...] PI RO nato a [...] il [...] TA TE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/02/2019 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo QUANTO SEGUE: Il PG chiede l'inammissibilità del ricorso. udita difensore : L'avvocato LOIERO SALVATORE si riporta ai motivi e chiede l'accoglimento del ricorso. L'avvocato PINO GIUSEPPINA si riporta ai motivi e chiede l'accoglimento del ricorso. Il Presidente da atto che si è presentato 5 minuti dopo la fine della discussione del procedimento, quando era già in corso la discussione del ricorso successivo e i Я ѝG difensori dell'imputato si erano allontanati, l'avv. VASATURO GIULIO dichiarando di ' essere presente dalle ore 10.00 come risulta dalla presenza data al cancelliere, contestualmente al deposito della delega a sostituto processuale, ma di non essere entrato in aula al momento della chiamata. A questo punto il commesso e l'avv. VASATURO si sono allontanati per rintracciare i predetti difensori. Rientrato in aula l'avvocato di parte civile dichiara di non aver rintracciato i difensori e chiede gli sia consentito il deposito delle conclusioni e nota spese. Il PG dichiara che a discussione conclusa e senza la presenza dei difensori degli imputati non possa essere accolta. Alle ore 13.15 la corte si ritira in camera di consiglio per la decisione su tale richiesta. Alle ore 13.18 la corte rientra in aula e il Presidente da atto che vengono depositati gli atti di cui ha riferito la parte civile e si riserva la decisione. 2 На RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa il 6 febbraio 2018 il Tribunale di Catanzaro aveva giudicato, fra gli altri, OB PI, EX IC ed ST PE, così decidendo: - aveva dichiarato OB PI responsabile del reato a lui ascritto al capo B) (art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5, cod. pen.; partecipazione all'associazione di stampo mafioso di tipo 'ndranghetistico costituente articolazione autonoma della locale di TR e operante nella città di Catanzaro e zone limitrofe, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà derivante da esso, con la finalità di commettere, per trarne profitti e vantaggi ingiusti, una serie indeterminata di delitti, tra cui quelli indicati nello stesso contesto, soprattutto estorsioni, per acquisire il controllo delle attività economiche anche nel territorio di Catanzaro, partecipazione che per PI si era realizzata svolgendo il ruolo di fidato collaboratore del capo di quella cellula criminale, NN LL, che coadiuvava nella organizzazione e direzione, assumendo con LL le decisioni più rilevanti e impartendo puntuali disposizioni agli altri associati a loro subordinati;
in Catanzaro e zone limitrofe, nel 2012 e 2013), esclusa la circostanza aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen., e lo aveva condannato alla pena di anni nove di reclusione, oltre pene accessorie, nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili Associazione "Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" e Regione Calabria;
- aveva dichiarato EX IC responsabile dei reati a lui ascritti ai capi B3), B4), B5), B6), B7), B8) e B9) (altrettanti reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 56- 629, primo e secondo comma, cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del 1991: rispettivamente, tentata estorsione aggravata in danno della ditta Lamonica Sas di Lamonica Fernando, in Catanzaro Lido, tra il 14 e il 15 marzo 2013; tentata estorsione aggravata in danno della Gorima Costruzioni Spa, in Catanzaro Lido, tra il 14 e il 15 marzo 2013; tentata estorsione aggravata in danno delle imprese TE & Co. e F.P. Infissi, in Catanzaro Lido, tra il 14 e il 15 marzo 2013; . tentata estorsione aggravata in danno dello stabilimento balneare Il Kiosco, in Catanzaro Lido, il 4 giugno 2013; tentata estorsione aggravata in danno dello stabilimento balneare La Veranda, in Catanzaro Lido, il 4 giugno 2013; tentata estorsione aggravata in danno dello stabilimento balneare Lido del Sole, in Catanzaro Lido, il 4 giugno 2013; tentata estorsione aggravata in danno dello stabilimento balneare Lido dei Trulli 2, in Catanzaro Lido, il 4 giugno 2013), avvinti in continuazione, e lo aveva condannato alla pena di anni sette di reclusione ed euro 7.000,00 di multa, oltre pene accessorie, nonché al 3 risarcimento del danno in favore delle parti civili Associazione "Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" e Regione Calabria;
aveva dichiarato ST PE responsabile del reato ascrittogli al capo B10) (artt. 2, 4, 7 legge n. 895 del 1967 e 7 d.l. n. 152 del 1991: detenzione e cessione aggravate, in concorso con NN LL, a IU LI di un'arma da fuoco, tipo pistola, calibro verosimilmente 7,65 o 6,35; in Catanzaro, quartieri Siano e Lido, fra il 19 e il 23 giugno 2013), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, e lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 2.000 di multa, oltre alla revoca della sospensione condizionale concessagli con la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 20 febbraio 2013, nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili Associazione "Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" e Regione Calabria.
2. Impugnata, per quanto qui rileva, dai suddetti imputati la decisione di primo grado, la Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe del 26 febbraio 2019, ha parzialmente riformato la prima decisione con riferimento alle tre posizioni di interesse. In particolare, la Corte di appello: ha rideterminato la pena inflitta a PI, previa riqualificazione del reato ascrittogli ai sensi dell'art. 416-bis, commi 1 e 3, cod. pen. (inquadrandone il ruolo in quello di partecipe della consorteria), in anni sette di reclusione;
-- ha rideterminato la pena inflitta a IC in anni sei di reclusione ed euro 5.800,00 di multa;
-ha revocato le statuizioni civili limitatamente alla posizione di PE;
ha confermato nel resto. - 2.1. Il Tribunale, nella più ampia cornice dell'analisi delle imputazioni sottoposte al suo vaglio, valutati i contributi dichiarativi dei testimoni, anche di polizia giudiziaria, e dei collaboratori di giustizia AN RA e IU LI, nonché i risultati dell'attività di intercettazione e di videoripresa, aveva affermato che, dalle indagini svolte nell'ambito delle operazioni definite LI e TE e relative all'assetto delle organizzazioni 'ndranghetistiche nell'area del crotonese, era emersa l'esistenza nel territorio di Catanzaro, con riferimento agli anni 2012 e 2013, di un'associazione di 'ndrangheta comandata da NN LL e OB PI, legata strettamente con la locale di TR, dalla quale aveva mutuato la forza intimidatrice idonea a determinare l'assoggettamento e l'omertà nel territorio di riferimento mettendo in essere una serie di attività minatorie ai danni di una serie di attività commerciali nel quartiere Lido di Catanzaro. 4 Di LL venivano evidenziati la certa militanza nel clan di TR e poi il ruolo di capo della cellula autonomamente operante nella provincia di Catanzaro, quale referente in quell'ambito di OL ND CR, essendo stata affidata a LL la gestione delle estorsioni e la risoluzione dei problemi insorti in quel territorio. Quanto a OB PI, il Tribunale aveva ritenuto che questi svolgeva una funzione più circoscritta nell'associazione catanzarese avendo egli un ruolo chiave nei rapporti criminali con la comunità rom e quello di coadiuvare LL nella direzione e nella concreta organizzazione delle estorsioni e nella definizione del programma criminale del gruppo. Quanto alle tentate estorsioni aggravate ascritte a IC, in concorso con altri, sia per quanto concerne il gruppo di reati (B3, B4, B5) commessi in danno dei titolari di attività produttive, sia per quanto concerne il gruppo di reati (B6, B7, B8 e B9) commessi in danno dei titolari di stabilimenti balneari, le prove a carico dell'imputato suindicato sono state individuate nelle deposizioni dei testi escussi e negli esiti dell'attività tecnica di intercettazione e di osservazione, nonché di captazione GPS. Infine, in ordine al reato di detenzione e cessione di arma comune da sparo ascritto a PE, del tutto sganciato dal contesto criminale associativo diretto da LL, il Tribunale aveva individuato le prove dimostrative della responsabilità dell'imputato negli esiti dell'attività intercettiva e di osservazione nonché le stesse dichiarazioni dell'imputato.
1.2. La Corte di appello ha aderito in modo circoscritto alle doglianze proposte dai tre imputati, riformando la prima decisione di merito nei sensi già precisati. ha accoltoIn particolare, quanto a PI, la Corte territoriale l'impugnazione proposta nell'interesse del medesimo circa l'inquadramento della sua posizione nell'associazione, ritenuta essere stata quella del mero partecipe, e non dirigente e organizzatore, mentre non ha condiviso le altre doglianze dell'appellante. In ordine alla posizione di IC, disattesi tutti gli altri motivi sulla responsabilità e l'articolazione dosimetrica, i giudici di appello hanno accolto l'impugnazione con esclusivo riguardo alla quantificazione degli aumenti per i reati satellite: essi, ritenuti eccessivi, sono stati infatti ridotti dalla Corte territoriale che li ha fissati a mesi quattro - anziché sei di reclusione ed euro - 300,00 anziché 500,00 - di multa cadauno. Circa la posizione di PE, la Corte di appello ha reputato infondata la sua impugnazione relativamente a tutte le statuizioni penalistiche. Ha invece eliso le statuizioni a suo carico relativamente al rapporto con le parti civili, ritenute non legittimate a vedersi risarcire il danno da questo imputato, in relazione all'unico 5 я к reato accertato a suo carico.
3. Avverso questa sentenza la difesa di OB PI ha proposto ricorso l'annullamento e formulando due motivi a sostegnochiedendone dell'impugnazione.
3.1. Con il primo motivo si lamentano l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla qualificazione come associazione autonoma di stampo mafioso dell'organizzazione descritta al capo B). La difesa evidenzia che, a fronte della specifica questione posta con l'appello circa l'insussistenza degli elementi costitutivi dell'associazione criminale avente i requisiti stabiliti dalla norma incriminatrice, la Corte territoriale ha risposto con argomentazioni datate e, peraltro, riferite all'associazione per delinquere ordinaria, limitandosi a ritenere che il gruppo degli imputati, per il fatto di promanare dalla locale di TR, ne avesse ricevuto i tratti distintivi, ivi comprese la forza intimidatrice e la capacità di condizionare l'ambiente circostante, senza considerare che TR distava appena dieci chilometri, sicché non avrebbe potuto giammai discutersi di gemmazione di una nuova consorteria dalla cellula-madre, se del caso dell'inglobamento di altri soggetti all'interno di quella sola ma- tendente a espandersi con l'ascesa al suo vertice di OL ND cosca, CR. In tal senso, sostiene il ricorrente, era stato segnalato il contributo del collaboratore di giustizia LI, che aveva individuato in LL un affiliato del clan di ND CR, responsabile di Siano, Catanzaro e Catanzaro Lido, con l'effetto che i membri del gruppo catanzarese capeggiato da LL non costituivano un clan autonomo, ma partecipavano a quello cutrese, come confermava l'intercettazione progr. 385 del colloquio fra IC e LI, nel corso del quale quest'ultimo confermava l'appartenenza a ND CR del gruppo in esame. Anche il collaboratore RA aveva fornito elementi in tal senso. Nonostante tali elementi, la Corte territoriale ha configurato come autonomo il gruppo di Catanzaro, ritenendolo non partecipe della locale di TR, sebbene da questa sola organizzazione promanasse la forza intimidatrice: e l'erroneità dell'imputazione - posto che all'imputato non era stata contestata l'appartenenza alla cosca-madre non potrebbe, per la difesa, ritenersi colmata dall'infondata - affermazione secondo cui ND CR aveva autorizzato LL a formare un'autonoma struttura a Catanzaro, laddove l'unica cosca in riferimento a cui era dimostrato il pactum sceleris era quella di TR, ai cui vertici venivano consegnati i proventi dei reati fine, in quella che era notoriamente definita "la 6 bacinella", sicché quest'ultima era l'unica consorteria che la comunità percepiva come idonea a esternare la forza intimidatrice.
3.2. Con il secondo motivo vengono denunciate l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla partecipazione di PI alla contestata associazione. Il ricorrente lamenta if carattere sostanzialmente apparente della motivazione posta a sostegno dell'accertamento della sua partecipazione alla suddetta consorteria. Premessi i diversi orientamenti in tema di accertamento della partecipazione ad associazione mafiosa, la difesa sottolinea che, in ogni caso, per ritenere raggiunta della responsabilità ex art. 416-bis cod. pen. occorre la prova che il soggetto risulti organicamente inserito nel gruppo criminale, organica inserzione desumibile anche de indizi, purché essi siano gravi, precisi e concordanti, con specifico riferimento alla costante permanenza del medesimo nell'organizzazione nel periodo di interesse: invece, il compendio probatorio da cui i giudici di appello hanno tratto la prova di tale partecipazione (ossia i contributi dichiarativi di LI e RA e le fonti intercettive) è stato analizzato in modo contraddittorio e certamente non tale da giustificare il convincimento dell'intraneità dell'imputato. Si evidenzia, inoltre, che le sentenze di merito non hanno operato una valutazione della prova dichiarativa conforme al parametro stabilito dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto il profilo oggettivo. In particolare, non sarebbe stata congruamente giustificata la credibilità soggettiva di RA, il quale aveva inserito NO NZ nel descrivere la spartizione delle zone di influenza del territorio, nonostante NZ fosse detenuto da un ventennio, nonché aveva indicato nello stesso ambito NC EN, il quale, invece, secondo l'accertamento di sentenze definitive, era stato ritenuto al vertice del clan Arena, lo stesso a cui il collaboratore aveva dichiarato di appartenere;
né si sarebbe valutata la contrarietà al notorio processuale delle modalità di conferimento allo stesso collaboratore del "battesimo" e delle doti, non bastando l'assenza di rancore verso gli accusati per la positiva delibazione del suo contributo dichiarativo. Sotto il profilo oggettivo, inadeguata sarebbe la spiegazione volta a privilegiare le accuse del dichiarante, dedotte come basate sulla conoscenza diretta di PI, sulla gestione del bar nel Parco della biodiversità e sull'estorsione sul cantiere della Cittadella regionale rispetto alla documentazione di segno contrario prodotta in dibattimento, carente essendo la spiegazione delle imprecisioni riferite da RA con le sue scarse doti oratorie. 7 я к Viene poi ritenuta contraddittoria dalla difesa la valutazione delle dichiarazioni di LI, essendosi, da un lato, asserito che questi non era stato sentito in ordine alla posizione di PI ed essendosi, dall'altro, ritenuto che le affermazioni di RA si saldassero con quelle di LI, non bastando i riferimenti di quest'ultimo all'associazione in generale, ma dovendo verificarsi quanto era afferente alla specifica posizione di PI, su cui LI non aveva fornito alcuna notizia. Si censura come contraddittoria la motivazione data nella valutazione delle conversazioni intercettate, in primis con riferimento a quella di cui al progr. 434, che vedeva come loquente AN, estraneo al clan, come tale costituente fonte di conoscenza discutibile e non più che indiziaria, oltre che latore di un narrato contenente discrasie, che avrebbe dovuto essere considerata inidonea a fungere da riscontro alle dichiarazioni di RA, vieppiù dopo che la stessa Corte di merito aveva riqualificato il ruolo dell'imputato come mero partecipe, e non promotore o dirigente, della cosca, in contrasto con quel contenuto conversativo. Del pari, segnala il ricorrente, le conversazioni di cui ai progr. 1555-1556 non avrebbero potuto fornire elementi adeguati, in quanto non era stata data nessuna spiegazione persuasiva circa la non credibilità della prospettiva alternativa offerta dalla difesa che aveva indicato nel padre di LL il soggetto appellato come professore dai loquenti, tanto più che la stessa pubblica accusa aveva optato per un'individuazione del soggetto a cui era stato riferito l'appellativo "il professore" in persona diversa da OL ND CR, né era stata data logica giustificazione all'identificazione in PI del soggetto indicato come OB dai conversanti. Ancora, inconferente viene considerata la valutazione della vicenda De MA nel senso della conferma dell'affectio societatis dell'imputato, il cui atteggiamento in essa era stato caratterizzato da un'imposizione di mera natura commerciale. In conclusione, per la difesa, la sommaria e contraddittoria motivazione resa dalla Corte di appello non ha espresso elementi su cui potesse ritenersi provata la compenetrazione organica, in senso dinamico e funzionale, della condotta dell'imputato rispetto al contesto associativo oggetto di imputazione.
4. Ha proposto ricorso anche il difensore di EX IC chiedendo l'annullamento della sentenza e affidando l'impugnazione a quattro motivi.
4.1. Con il primo motivo si deducono la violazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente evidenzia che la Corte di appello ha ritenuto provate le tentate estorsioni di cui ai suindicati capi di accusa senza verificare l'idoneità della 8 G condotta come dedotta costrizione subita dagli esercenti delle varie attività commerciali limitandosi a far riferimento al concetto di minaccia implicita (individuata nella collocazione di una bottiglia incendiaria innanzi ai corrispondenti esercizi nelle notti del 14 marzo e del 4 giugno 2013), pur senza l'evenienza di alcuna richiesta estorsiva: al contrario, il corretto inquadramento dei requisiti dell'idoneità e dell'univocità degli atti alla base del tentativo avrebbe dovuto necessariamente condurre alla conclusione che, nel caso di specie, non era stata raggiunta la prova che gli atti considerati avessero integrato la minaccia finalizzata all'ottenimento di un profitto ingiusto, non essendo state fatte richieste di danaro o di altre utilità da parte dell'imputato o dei soggetti indicati come suoi concorrenti, sicché, secondo logica, non avrebbe potuto dirsi integrata l'univocità degli atti. In tal senso la difesa segnala che non è stata nemmeno valutata la circostanza se le persone offese conoscessero che i concorrenti di IC appartenessero a un'ipotetica associazione a delinquere: ciò, in unione alla carenza di richieste di danaro, avrebbe dovuto condurre all'approdo dell'assenza di atti idonei a coartare la loro volontà, in assenza sia della minaccia, anche larvata, e sia della richiesta estorsiva. Del pari, quanto all'elemento soggettivo dei delitti tentati ascritti a IC, la Corte di appello si è limitata, secondo il ricorrente, a formule di stile non facendo in alcun modo emergere l'intento degli agenti di ottenere un profitto ingiusto e non essendo, peraltro, emerso da alcuna delle risultanze istruttorie che il clan dedotto come creato da LL, rispetto a cui l'imputato era stato considerato extraneus, avesse acquisito nell'ambiente una fama criminale propria dell'associazione mafiosa, sicché l'intento estorsivo non avrebbe potuto trarsi dalle mere circostanze ambientali.
4.2. Con il secondo motivo si prospetta il vizio di motivazione in merito all'erronea valutazione della prova. -I giudici di appello sostiene la difesa hanno omesso di rilevare, nonostante le precise censure dell'imputato, le incongruenze che viziavano la motivazione della sentenza di primo grado, a cui la Corte territoriale si è richiamata anche per ritenere adeguata a veicolare la pretesa estorsiva la condotta individuata come minatoria, con generici riferimenti ai dialoghi intercettati, considerando dimostrata pure la consapevolezza dell'imputato dell'intraneità alla consorteria del suo amico IU LI. Invece, l'assunto dei giudici di merito risulterebbe smentito dall'analisi degli stessi elementi valorizzati nella sentenza impugnata. Al riguardo la Corte di appello ha ipotizzato, a livello congetturale, che i passaggi dell'autovettura in suo uso nel corso della notte del 4 giugno 2013 9 quando erano state posizionate le bottiglie incendiarie fossero prova di una condotta interpretabile come implicita richiesta estorsiva, sulla scorta di un esiguo numero di intercettazioni, di un servizio di videoripresa e di un rilevamento GPS. Contraddittoria viene poi considerata la conclusione relativa alla consapevolezza in capo a IC dell'intraneità di LI, con l'avvenuto riconoscimento dell'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, per la finalizzazione delle estorsioni tentate al vantaggio associativo del clan capeggiato da LL, soprattutto perché non ha tenuto conto del fatto che LL è stato ritenuto estraneo alle tentate estorsioni in questione. A contrastare l'inquadramento privilegiato dalla Corte territoriale è addotto dalla difesa il rilievo che dal comportamento delle vittime delle tentate estorsioni e dal contenuto dei dialoghi intercettati era risultato che non era vero che l'imputato conoscesse l'appartenenza di LI alla consorteria suindicata avendone avuto conoscenza soltanto il 19 luglio 2013, ossia in tempo successivo ai reati contestati, e avendo da quella data interrotto i rapporti con l'amico, mai prima di allora avendo avuto contezza della suddetta intraneità, essendosi risolto ad agire soltanto per aiutare LI: i giudici di appello, quindi, avrebbero erroneamente omesso di tener conto della determinante cronologia delle conversazioni intercettate.
4.3. Con il terzo motivo si denunciano la violazione degli artt. 629, secondo comma, in relazione agli att. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del 1991 e il corrispondente vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza delle relative circostanze aggravanti. Premessa l'esegesi della disciplina relativa all'aggravante speciale ex art. 7 cit. ed evidenziata la funzione della norma, tesa a reprimere quelle condotte che presentano un maggior grado di offensività, in quanto idonee a esercitare una più forte pressione psicologica sulla vittima, o per il contenuto della minaccia, o per le modalità della condotta dell'agente e le peculiarità del contesto in cui le manifestazioni minacciose vengono perpetrate, il ricorrente evidenzia che, nel caso in esame, gli elementi relativi a tale accentuata offensività non sussistevano, dovendo escludersi anche la sua vicinanza ad ambienti criminali e ogni rapporto con esponenti della consorteria criminale, essendo al contrario emerso, dalla conversazione intercettata in tempo successivo e prossimo ai fatti, che l'imputato affermava esplicitamente di non far parte di alcuna associazione criminale e di non volervi mai aderire, a parte che con quelle condotte erano stati compiuti solo atti preparatori, riferibili ad altre ipotesi delittuose. Si ribadisce, poi, da parte della difesa la contraddizione insita nell'avvenuto proscioglimento fin dal primo grado di LL per le tentate estorsioni rubricate 10 G da B3) a B9): se questi non era responsabile, quale mandante, di quei fatti, chi le aveva organizzate lo aveva fatto in autonomia e non poteva essere possibile ritenere l'aggravante ex art. 7 cit., non essendovi prova dell'intento di LI di averli posti in essere con la collaborazione, tra gli altri, di IC nell'interesse del clan di appartenenza, e non invece nel suo esclusivo interesse. Né, evidenzia il ricorrente, il comportamento accertato avrebbe potuto dirsi oggettivamente idoneo ad essere sussunto tra quelli aventi carattere mafioso, sul punto il riferimento semplicistico fatto dalla Corte di merito alle modalità tipicamente mafiose della condotta essendosi esaurito nel richiamo al contesto ambientale, senza considerare gli ulteriori elementi, ossia l'atteggiamento delle vittime e la persona di IC, incensurato e lontano da ambienti criminali. Inoltre, secondo la difesa, si rivela erroneo anche il ragionamento svolto dai giudici di appello in punto di comunicabilità della circostanza aggravante in esame nella forma dell'agevolazione mafiosa, la quale ha natura soggettiva e, quindi, non è applicabile ai concorrenti che non abbiano agito in base a tale finalità, essendo necessario il dolo specifico di favorire l'associazione: nel caso di specie IC non conoscenza della finalità agevolatoria era dell'associazione che le condotte potevano rivestire, in quanto i contatti fra il compartecipe LI e la consorteria criminale erano venuti a sua conoscenza dopo i fatti, il 19 luglio 2013, secondo quanto era risultato dalla richiamata captazione.
4.4. Con il quarto motivo si prospettano la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il corrispondente vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio. La quantificazione della pena irrogata a IC non è stata, secondo la difesa, sorretta da idonea motivazione con riferimento ai criteri regolatori della relativa entità, avendo il giudice di merito il dovere di dare ragione dell'uso del proprio potere discrezionale in modo tanto più specifico quanto più egli si determini a infliggere una sanzione che si discosta dal minimo edittale: pertanto, a fronte della doglianza dell'appellante, la Corte territoriale, essendosi discostata dal minimo edittale, non avrebbe potuto limitarsi a esprimere la formula di stile riferita alla gravità del reato, senza considerare la personalità del reo, giovane e incensurato, e la collaborazione da lui manifestata, quando si era spontaneamente consegnato alle forze di polizia. In tal senso, per il ricorrente, è inadeguatamente motivato anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche, basatosi sul rilievo che la condotta processuale non sarebbe elemento tale da incidere sul loro riconoscimento, senza peraltro considerare l'incensuratezza di IC, elemento da solo non bastevole, ma certamente suscettibile di attento vaglio al riguardo.
4.5. Con memoria del 14 aprile 2020, la difesa di IC ha svolto ulteriori osservazioni a fine integrativo del terzo motivo di impugnazione. 11 Il ricorrente segnala che il Pubblico ministero aveva contestato l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 con riferimento al fine di agevolare l'associazione mafiosa, non con riferimento al metodo mafioso, sicché questo secondo profilo non avrebbe potuto essere ritenuto, nel rispetto del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Quanto alla finalità agevolativa, poi, l'aggravante è di natura soggettiva, come ha chiarito la giurisprudenza regolatrice più recente: e in questo caso essa risulta essere stata erroneamente estesa all'imputato, giacché IC non aveva nessuna consapevolezza di avere agevolato la 'ndrangheta, essendosi - tale consapevolezza presunta senza considerare che l'imputato non aveva alcun legame o collegamento con consorterie criminali, né era stata acquisita alcuna dichiarazione delle persone offese circa la pretesa natura mafiosa delle intimidazioni o della loro natura agevolativa dell'associazione mafiosa. Anche in ordine all'aggravante di cui all'art. 629, secondo comma, cod. pen., il fatto che della conoscenza sopravvenuta ai reati da parte di IC dei contatti di LI con la consorteria avrebbe dovuto determinare la conclusione dell'insussistenza di quell'elemento accidentale dei reati stessi.
5. Inoltre ha proposto ricorso il difensore di ST PE che ha chiesto l'annullamento della sentenza in forza di un unico, articolato motivo con cui denuncia la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito all'accertamento della responsabilità dell'imputato. La difesa censura, in primo luogo, l'interpretazione data dai giudici di merito della conversazione captata con il progr. 3146 del 18 giugno 2013: la Corte di appello, pur avendo rilevato che PE nel contesto della conversazione con LI sembrava non capire a cosa si stesse riferendo l'interlocutore, ha contraddittoriamente concluso che, alla fine del colloquio, l'imputato aveva colto la natura illecita dell'oggetto a cui LI alludeva e ha identificato, con motivazione ulteriormente illogica, l'oggetto del colloquio nell'arma dedotta in imputazione, nel contempo affermando l'insostenibilità della tesi propugnata dall'appellante che, a prova dell'inidoneità del riferimento colto dai giudici di primo grado nella suddetta conversazione, aveva evidenziato il contenuto della conversazione, pure captata e riportata al progr. 893 del 19 giugno 2013, intercorsa tra LI e DA OF, dopo che essi si erano già incontrati con PE. -La tesi della Corte di appello secondo cui PE aveva in quel momento già consegnato la pistola a LI sarebbe illogica e contraddittoria, siccome resistita - dal fatto che OF, che secondo la ricostruzione operata in sentenza aveva assistito alla consegna dell'arma, non conosceva il calibro della pistola stessa. 12 Se a tali dati - conclude la difesa si aggiunge il rilievo, evidenziato anche dalla Corte territoriale, che LI si era rivolto a più persone per cercare l'arma di cui aveva bisogno, la motivazione si rivela inadeguata in relazione alla mancata giustificazione in merito ai seri dubbi emersi in ordine al fatto che PE avesse consegnato a LI l'arma oggetto di imputazione.
6. Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, non contenendo le impugnazioni motivi veicolabili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
7. Dopo che la discussione si era conclusa e la Corte aveva riservato la decisione trascorrendo alla trattazione di un altro procedimento, con il conseguente allontanamento dei difensori degli imputati, è comparso l'avvocato delegato dal difensore della parte civile "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie APS" deducendo di essere stato presente dalle ore 10:00, ma di non essere entrato in aula al momento della chiamata, insistendo per il deposito delle conclusioni con memoria e con nota spese. Il Procuratore generale ha espresso parere nel senso che, chiusa l'udienza e non più presenti i difensori degli imputati, non avrebbe potuto darsi ingresso all'istanza del difensore della suddetta parte civile. Il Collegio ha riservato la decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va, in via pregiudiziale, dato atto, a scioglimento della riserva assunta, che le conclusioni della parte civile "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie APS", essendo state depositate dopo la chiusura dell'udienza e al di fuori del contraddittorio, non possono essere valutate dalla Corte. Ogni attività svolta dalla suddetta parte in un momento successivo alla svolta discussione e senza la persistenza del contraddittorio rettamente instaurato, non può considerarsi legittimamente delibabile in sede decisoria. Ad ogni effetto, pertanto, la parte civile suindicata deve ritenersi non presente in questa sede.
2. Quanto ai ricorsi dei tre imputati, la Corte ritiene che quelli di PI e di IC siano, in parte, privi di fondamento e, in parte, privi dei requisiti di ammissibilità, dunque nel loro complesso da rigettare, mentre l'impugnazione proposta da PE non possegga i suddetti requisiti e vada dichiarata inammissibile. 13 3. Per l'adeguata disamina dell'impugnazione proposta da PI appare rilevante evidenziare quanto segue.
3.1. Quanto al primo motivo, imperniato sulla contestazione dell'adeguatezza degli elementi analizzati per approdare al risultato dell'avvenuta costituzione dell'associazione a delinquere di tipo mafioso operante su Catanzaro e territori limitrofi ontologicamente distinta da quella identificato dalla locale di TR, diretta da OL ND CR, occorre prendere atto che la Corte di appello, avvalendosi anche dell'approfondito esame dedicato al punto dal giudice di primo grado, ha trattato la questione, anche con riferimento alle argomentazioni svolte dalla difesa di LL, confermando l'accertamento dell'avvenuta formazione di un'autonoma associazione di tipo mafioso individuata nel clan diretto da LL con riferimento al suddetto territorio di Catanzaro. Gli elementi forniti dalle analisi - conformi sull'argomento - offerte dalle due sentenze di merito resistono ai rilievi svolti dal ricorrente. Invero, già il Tribunale (specialmente alle pagine 48 e seguenti della sentenza di primo grado) ha esposto e analizzato i legami fra l'organizzazione mafiosa di TR, governata da OL ND CR, e quella di Catanzaro, che ha costituito un'autonoma cellula, diretta da NN LL. Nel relativo contesto sono stati evidenziati i rapporti fra ND CR e LL, anche mediante il congruo riferimento alle captazioni delle conversazioni intrattenute dai due soggetti nella tavernetta del primo. A sostegno della tesi dell'avvenuta costituzione dell'autonoma cellula mafiosa di Catanzaro sono stati valutati i contributi dichiarativi dei collaboratori di giustizia RA e LI, i quali avevano illustrato le specifiche connotazioni del gruppo catanzarese. E' emerso il dato di fatto, adeguatamente esposto, in base a cui, nella sostanza, LL, su mandato di ND CR ma con attività a sé ascrivibile, aveva costituito il gruppo mafioso operante su Catanzaro e dintorni, particolarmente impegnato a gestire le estorsioni ivi compiute;
elementi acquisiti valutando anche gli esiti delle intercettazioni e delle testimonianze rese dagli esponenti della Polizia giudiziaria. I giudici di appello (la relativa sentenza espone i corrispondenti concetti alla pagine 34 e seguenti) hanno contrastato gli argomenti svolti da PI (oltre che da LL) mediante un'analisi senz'altro adeguata degli elementi costitutivi della, pur basica, associazione di tipo mafioso radicata in Catanzaro e l'hanno qualificata come consorteria di natura 'ndranghetistica, collegata a quella identificata dalla locale di TR, da cui essa è risultata ripetere in parte la forza di intimidazione. In pari tempo, la Corte territoriale ha evidenziato gli atti 14 intimidatori direttamente messi in essere-in primo luogo con finalità estorsiva dal gruppo catanzarese e ha stimato non decisivo in senso contrario il rilievo che qualcuno fra gli operatori economici colpiti dalle intimidazioni abbia addotto di aver pagato "l'assicurazione". Per il resto i giudici di appello hanno condiviso e ribadito la congrua e specifica analisi svolta dal Tribunale (specialmente alle pagine da 94 a 104 della prima decisione). Il contributo all'emersione delle note essenziali dell'associazione mafiosa catanzarese dato da RA e LI è stato verificato, nella sentenza di appello, con sicura specificità, anche per quanto concerne la rispettiva attendibilità e credibilità. L'approfondito vaglio delle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia, avvenuto sotto tutti i profili, ha fatto sì che, secondo l'argomentato iter logico sviluppato dai giudici di merito, le loro dichiarazioni - specifiche quanto al tema della costituzione e dell'autonomia dell'associazione mafiosa operante in Catanzaro, Catanzaro Lido e territori limitrofi siano risultate tali da riscontrarsi reciprocamente e da integrarsi con il portato intercettivo in guisa da formare un compendio probatorio idoneo a sorreggere l'accertamento positivo al di là di ogni ragionevole dubbio della sussistenza dell'associazione oggetto di contestazione. I giudici di merito hanno, in questa prospettiva, chiarito che la neoformazione mafiosa costituita a Catanzaro e diretta da LL, pur essendo nata quale articolazione in gemmazione della locale di TR, dalla quale ha derivato in parte la forza intimidatrice, si è caratterizzata come un organismo associativo del tutto autonomo, sempre conservando un legame strettissimo con l'associazione di TR: il gruppo facente capo a NN LL è risultato composto da un pur ristretto novero di soggetti (fra cui LL, PI, LI, OF e altri rimasti ignoti), si è caratterizzato per un'autonoma sfera di operatività, è risultato dotato di un suo programma criminoso e di una sua autonomia, ha pianificato i propri reati fine e le strategie criminali secondo i propri indirizzi e ha goduto di un suo distinto potere decisionale. Indubbiamente, il legame funzionale con l'organizzazione mafiosa avente sede in TR è stato evidenziato anche dalla Corte di appello: LL aveva, certo, ricevuto da ND CR l'autorizzazione a formare una 'ndrina autonoma operante su Catanzaro, ma, avviata la relativa opera, l'aveva dotata di una propria struttura organizzativa e all'interno di essa si era determinata una suddivisione di ruoli e compiti fra gli associati, mentre, sul piano operativo, l'organizzazione catanzarese aveva imposto il suo potere criminale mediante la sopraffazione, l'intimidazione e l'assoggettamento sul territorio di riferimento, realizzando autonomamente la propria strategia criminale ed elaborando un 15 programma criminoso proprio e originale attraverso una serie di reati fine, essenzialmente mediante intimidazioni di natura estorsiva in danno di operatori commerciali ed economici, avvalendosi di una propria base operativa e di una corrispondente - sia pur rudimentale struttura logistica e di mezzi. Pertanto, il dispiegamento di un'effettiva forza intimidatrice da parte dell'associazione catanzarese, se si è realizzato in forza del know-how mutuato dalla compagine cutrese guidata da OL ND CR, che aveva affidato a LL il compito della creazione della distinta organizzazione di 'ndrangheta operante in Catanzaro, si è manifestato con una tangibile attività di sopraffazione, intimidazione e assoggettamento che, come ha accertato la Corte territoriale, si è rivelata ex se idonea a perseguire la strategia criminale propria di questo gruppo. In tal senso, circa il rapporto con il clan di TR da cui l'associazione catanzarese è, per adottare la locuzione privilegiata dai giudici di merito, gemmata, esso si è articolato secondo modalità tali da non offuscare l'autonomia del nuovo organismo. Pur muovendo dal più rigoroso degli orientamenti ermeneutici formatisi in tema di costituzione di strutture criminali derivanti da associazioni già costituite ma delocalizzate in territori diversi, secondo cui sussiste il reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen. in caso di costituzione di una nuova struttura, operante in un'area geografica diversa dal territorio di origine dell'organizzazione di derivazione, che sprigioni, nel nuovo contesto, una forza intimidatrice effettiva e obiettivamente riscontrabile (Sez. 6, n. 6933 del 04/07/2018, dep. 2019, Audia, Rv. 275037 -01), occorre riconoscere che nel caso in esame l'approdo raggiunto dai giudici di merito ha dato contezza dell'avvenuta estrinsecazione da parte degli appartenenti alla 'ndrina catanzarese della suddetta forza incriminatrice. E' da dire che la tematica ora trattata inerisce sovente al caso diverso da quello in esame in cui la creazione della nuova organizzazione si richiama a una delle mafie storiche ma si costituisce in modo nettamente delocalizzato, ossia in territorio non attinto dalla consolidata influenza criminale di quella mafia. Rispetto a tale ultimo fenomeno si è, in modo condivisibile, affermato che il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile con riferimento a un'articolazione territoriale di una mafia storica, allorché la stessa, per effetto del collegamento organico-funzionale con la casa-madre, dotato del carattere della riconoscibilità esterna e non limitato, pertanto, a forme di collegamento che si consumino soltanto al suo interno sul piano dell'adozione di moduli organizzativi e di rituali di adesione, si avvalga di una forza di intimidazione intrinseca che, pur non necessitando di forme eclatanti di esteriorizzazione del metodo mafioso, non si risolve nella mera potenzialità, non esercitata e quindi meramente 16 presuntiva, dell'impiego della forza, ma si estrinseca nella spendita di una vera e propria fama criminale ereditata dalla casa-madre (Sez. 1, n. 51489 del 29/11/2019, Albanese, Rv. 277913 - 01, quale ha specificato che un raccordo con la casa-madre non definito sul piano funzionale sarebbe insufficiente - proprio perché si risolverebbe negli interna corporis del gruppo a porsi come - occasione per la proiezione all'esterno della nuova realtà criminale, impedendone la percezione sul territorio sotto il profilo della capacità di condizionamento mafioso del contesto sociale ed economico). Quando invece la nuova realtà associativa si costituisca nel territorio in cui, è, lato sensu, operante un'altra organizzazione mafiosa, ove la costituzione della nuova organizzazione si ponga in chiave alternativa rispetto ai gruppi storici presenti sul territorio, l'emersione della sua entità va desunta da plurimi indicatori fattuali, quali le modalità con cui sono commessi i delitti-scopo, la disponibilità di armi, l'esercizio di una forza intimidatoria derivante dal vincolo associativo, nonché dal riconoscimento, da parte dell'associazione storicamente egemone, di una paritaria capacità criminosa al gruppo di recente costituzione (Sez. 6, n. 42369 del 17/07/2019, Danise, Rv. 277206 - 01). Quest'ultimo assetto, riferito a un ambito di concorrenzialità territoriale in operare, almeno cui il manifestarsi del nuovo sodalizio sia tale da potenzialmente, come fattore di disturbo o di rottura per i clan tradizionali, si differenzia, a sua volta, dal caso in cui si verifica la continuità e/o la contestuale presenza mafiosa del gruppo preesistente e di quello neocostituito: in tale frangente, la costituzione di un gruppo formalmente nuovo all'interno di un territorio già controllato da cosche mafiose non vale ad escludere la configurabilità del reato, allorquando il nuovo sodalizio riproduca struttura e finalità criminali del clan storico, realizzi la stessa tipologia di reati, sfruttando la notorietà del primo per mantenere lo stato di assoggettamento intimidatorio nella popolazione del territorio di pertinenza, in modo da far percepire una sorta di continuità tra le azioni del gruppo originario e le proprie (Sez. 2, n. 20926 del 13/05/2020, Perna, Rv. 279477 01): secondo il modulo descritto da tale - articolazione, la congrua e non illogica - pertanto incensurabile in questa sede - ricognizione della fattispecie in esame è stata operata dai giudici di appello. Per altro verso, pare utile precisare che il collegamento funzionale fra l'organizzazione mafiosa cutrese e quella, di più modeste dimensioni e dalla prima gemmata, operante sul territorio di Catanzaro e affidata alla direzione di LL non ne ha contrariamente alle prospettazioni difensive vulnerato - - l'autonomia, anche il riparto delle attività, primariamente quelle di natura estorsiva, perpetrate sul territorio, con i relativi effetti inerenti alla suddivisione dei proventi, essendo stato inquadrato in modo non illogico - siccome basato su 17 adeguato e coerente ragionamento come l'esito di un'articolazione concordata delle azioni criminali autonomamente concepite dai distinti gruppi. Né l'attività di uno o più associati sia nell'una che nell'altra organizzazione implica il venir meno delle distinte entità associative che, se si connotano per essere (come hanno stabilito i giudici di merito anche per quella catanzarese) di tipo mafioso, integrano ciascuna la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416-bis cod. pen.: anzi, occorre ribadire che, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, risponde di distinti reati associativi colui che agisce per conto di due consorterie criminali, le quali - pur se tra loro federate e funzionalmente collegate conservano entrambe autonomia decisionale e operativa, dal - momento che l'esistenza di accordi di collaborazione strategica tra due organizzazione criminali non è incompatibile con l'appartenenza del singolo a entrambe le associazioni (Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Mancuso, Rv. 269362-01; Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, ND CR, Rv. 259810 01). Queste considerazioni conducono pertanto alla conclusione che la doglianza esaminata è da ritenersi infondata.
3.2. Per quanto concerne il secondo motivo, con il quale il ricorrente critica la motivazione della sentenza, reputata apparente nella parte in cui la Corte di appello ha considerato PI partecipe della cosca catanzarese, va subito rilevato che i giudici di appello hanno dato ampio conto degli elementi da cui hanno tratto il suindicato convincimento.
3.2.1. Primariamente, nella sentenza impugnata, sono state indicate e analizzate le condotte dimostrative del contributo dato da PI. Rilievo notevole è stato annesso al compendio delle captazioni riguardanti la persona dell'imputato, compendio ritenuto già ex se prova piena della partecipazione di PI alla suindicata consorteria. Il cospicuo novero di captazioni (esposte nella sentenza di primo grado alle pagine da 78 a 94) ha evidenziato i costanti contatti che mantenevano LL e PI e ha fatto emergere i connotati della condotta dell'imputato con particolare riferimento alla vicenda relativa all'imposizione della fornitura di caffè a De MA: in essa è risultato chiaramente, come hanno dimostrato i giudici di merito, che quella che avrebbe potuto risolversi in una ordinaria vicenda commerciale tra PI e De MA ha assunto una connotazione affatto diversa allorquando l'imputato ha inteso far valere il suo potere nei confronti del suddetto interlocutore vietando letteralmente a De MA di comprare il caffè da altri, in particolare da ZZ, tanto che De MA per difendersi dall'imposizione subita non aveva trovato altra soluzione che rivolgersi a un mafioso della zona (IU Rocca) affinché trattasse con PI da pari a pari. 18 quale ha fornito per PI precisi dati che lo qualificano come soggetto che riceveva le direttive generali da LL, gestiva, insieme a lui, il settore delle estorsioni e si occupava dei rapporti con i soggetti criminali presenti nella comunità rom. Gli elementi forniti da questa fonte, analizzati dai giudici di merito, sono stati valutati come convergenti nel senso di dimostrare l'attiva partecipazione dell'imputato nell'associazione capeggiata da LL. La Corte di appello si è data anche carico di chiarire la ragione per la quale soltanto AN RA, e non LI, ha illustrato ruolo attivo svolto da PI all'interno dell'associazione: LI non è stato sentito sulla persona dell'imputato. In tal senso, non essendo comunque conosciuta la ragione per la quale non aveva parlato di PI, il suo silenzio sull'argomento è stato non illogicamente considerato fattore neutro rispetto al thema probandum.. Tale conclusione non è in contrasto con l'altra affermazione fatta dai giudici di appello secondo cui le dichiarazioni di RA risultano essersi saldate con quelle di LI e con le altre evidenze: invero, tale sottolineatura è stata formulata, non per indicare (come suppone il ricorrente) il compendio probatorio posto direttamente a base della responsabilità di PI, ma per segnalare le verifiche compiute onde pervenire al giudizio di piena credibilità dello stesso RA. Su tale piano non si mostrano fondate le critiche mosse dal ricorrente alla valutazione compiuta dalla Corte territoriale in merito alla verifica di credibilità e di attendibilità di quest'ultima fonte dichiarativa. Nella sentenza impugnata si è chiarito che il percorso collaborativo di RA risulta solido e chiaro avendo egli fatto piena luce con dichiarazioni autoaccusatorie e confessorie sulle sue significative esperienze criminali, di spessore notevole. E' stato, poi, escluso che egli potesse nutrire specifiche ragioni di astio o conflittualità nei confronti dello stesso PI, tali da legittimare il sospetto di propalazioni calunniatorie ai suoi danni. Anche sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca le dichiarazioni di RA si sono rivelate conformi ai criteri di spontaneità, autonomia e completezza, oltre che di precisione e coerenza. Infine, le sue propalazioni, oltre a collimare per la parte in cui esse si sono sovrapposte con quelle di LI, per tale parte riscontrandosi reciprocamente, sono risultate corroborate dagli elementi acquisiti aliunde, di guisa che si legittima la conseguente affermazione dei giudici di appello secondo cui il giudizio di piena credibilità del collaboratore non risulta infirmato dalle discrasie marginali (quali quelle indicate come riferibili alle posizioni di NO NZ) segnalate dalla difesa. L'analisi compiuta dalla Corte territoriale si è, dunque, attenuta al principio di diritto secondo cui le dichiarazioni accusatorie rese da soggetti che siano 20 imputati di reato connesso o interprobatoriamente collegato, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che siano dotate ciascuna di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e in assenza di specifici elementi atti a far ragionevolmente sospettare accordi fraudolenti o reciproche suggestioni risultino concordanti sul nucleo essenziale del narrato, - mentre non nuocciono alla positiva valutazione delle stesse le eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, salvo che esse, per le loro specifiche connotazioni, siano tali da far concludere che il dichiarante ne abbia dovuto inventare o alterare il contenuto al riconoscibile fine di sostenere un'accusa che, altrimenti, sarebbe stata insostenibile (Sez. 1, n. 28221 del 14/02/2014, De Falco, Rv. 260936 - 01; Sez. 1, n. 19683 del 19/03/2003, Vitale, Rv. 223848 -01). Di conseguenza, quando con la sentenza di merito sia stata affermata la responsabilità dell'imputato anche sulla base della ritenuta sussistenza di una prova del genere anzidetto, non può utilmente prospettarsi in sede di legittimità come motivo di censura il solo fatto che le dichiarazioni accusatorie ritenute concordanti presentino in realtà fra loro divergenze e discrasie, quando queste attengano a elementi di natura circostanziale e non vengano indicate, né siano enucleabili ictu oculi le ragioni per le quali, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuta attribuire loro una specifica e decisiva rilevanza nel senso sopra illustrato.
3.2.4. Ai ricordati cardini probatori si sono aggiunti i dati esposti dall'inquirente Laera, che ha chiarito le sfere di attività e la zona di influenza dell'organizzazione mafiosa diretta da LL e attivamente partecipata anche da PI. L'esponente della Polizia giudiziaria ha dato conto dell'attività svolta per pervenire alla scoperta nella zona dell'autonoma associazione di 'ndrangheta capeggiata da LL. E' stata ancora evidenziata, per la verifica del modo di influire di PI sulle decisioni degli operatori economici, la conversazione intercorsa fra PI e ZZ, chiaramente dimostrativa di come il primo suggerisse al secondo l'indicazione da dare all'operatore economico De MA circa la fornitura del caffè, in modo che questi la ricevesse in esclusiva da PI stesso, vicenda ritenuta, come si è visto, indicativa del potere di intimidazione tipicamente mafioso di cui era dotato l'imputato. Tutto considerato, la Corte di merito ha, con argomenti congrui e non illogici, confermato conclusivamente l'emersione della compenetrazione organica di PI nel sodalizio, certamente come partecipe, primario soggetto titolato a ricevere disposizioni da LL e considerato anche dagli altri sodali subordinato a quest'ultimo, senza che, in questa dinamica, la mancanza di contatti diretti da parte sua con OL ND CR a abbia potuto influire sull'esito 21 dell'accertamento della sua partecipazione alla consorteria, trattandosi, unitamente all'attività da lui compiuta ordinariamente non in autonomia, di coerente indice sintomatico dell'assenza di prova adeguata della sua posizione apicale. I richiamati elementi risultano essere stati criticamente ponderati in modo sinergico nella sentenza impugnata, che risulta pertanto sorretta da una motivazione complessivamente adeguata. La censura di motivazione apparente formulata dal ricorrente è oggettivamente fuori centro: il discorso giustificativo proposto dalla Corte di appello integrato in fatto, al di là dei richiami di diritto, con quello di primo - grado sussiste ed è coerente. - definita come sopra, sia pureIn riferimento alla struttura dell'associazione nella sua articolazione basica, ma non per questo priva di tutti i requisiti del. gruppo mafioso inserito nell'articolazione di 'ndrangheta indicata la specifica posizione di PI, quale partecipe (e non organizzatore o dirigente) del gruppo, alle immediate dipendenze di LL, è stata, infatti, enucleata dalla Corte di appello con adeguati ragguagli anche con precipuo riferimento al suo contributo funzionale al conseguimento e alla conservazione dell'efficienza criminale della consorteria. I giudici di merito, vagliando la posizione dell'imputato, non hanno dunque decampato dall'applicazione del principio di diritto secondo cui, con riferimento alla fattispecie associativa di cui all'art. 416-bis cod. pen., la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare più che uno status di generica appartenenza un ruolo specifico, in senso - dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. -In tale prospettiva, la partecipazione del singolo al gruppo mafioso in difetto di prove direttamente rappresentative dell'intraneità del singolo all'associazione va desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di - attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi l'appartenenza nel senso indicato, sempre che si tratti di indizi gravi e precisi, quali, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi, definibili di osservazione e prova, l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, laddove significativi, fatti concludenti da interpretarsi alla stregua di una lettura non atomistica ma - unitaria -, rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dell'aggregato criminale, 22 tali da risultare idonei, senza alcun automatismo probatorio, a far emergere la sicura dimostrazione della permanenza costante del vincolo, in relazione allo specifico periodo temporale fissato nell'imputazione (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 01; fra le altre successive, Sez. 1, n. 16766 del 21/02/2020, Catanzariti, Rv. 279180 01, n. m. sul punto;
Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571 01; Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, Di Marco, Rv. 269207 01; Sez. 1, n. 13933 del 29/11/2016, dep. - 2017, Agui, n. m.): è quanto hanno accertato i giudici di appello nel caso in esame. Anche il secondo motivo di impugnazione proposto da PI va, pertanto, disatteso.
3.3. Il suo ricorso deve essere, di conseguenza, rigettato. Questo approdo determina, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4. Trascorrendo all'esame del ricorso proposto nell'interesse di EX IC, la parte essenziale delle deduzioni difensive si profila tesa a negare la configurabilità giuridica dell'estorsione tentata con riferimento agli episodi a lui ascritti. Si osserva che la Corte territoriale non ha ritenuto fondate le doglianze articolate dalla sua difesa quanto alle estorsioni tentate nella notte tra il 14 e il 15 marzo 2013 (capi B3, B4 e B5), osservando che le risultanze delle captazioni ambientali, i filmati dell'impianto di videosorveglianza presso il distributore di carburante Agip, i dati registrati dal dispositivo satellitare GPS installato sulla Fiat Panda di IU LI erano tali da rendere inconfutabile l'accertamento di penale responsabilità dell'imputato in ordine ai suddetti reati, essendo state, attraverso quelle fonti di prova, ricostruite le fasi della condotta dei concorrenti che si erano recati presso il distributore, avevano riempito le bottiglie, dotate di accendino, di liquido infiammabile e le avevano poi collocate ciò, anche - IC personalmente nei pressi dei locali ove erano esercitate le attività - economiche prese di mira. La mancanza di prova circa la formulazione di espresse richieste di denaro da parte degli agenti nei confronti dei titolari degli esercizi commerciali destinatari della minaccia non ha influito, per la Corte di merito, sul perfezionamento del tentativo di estorsione, in quanto la collocazione degli ordigni incendiari è stata ritenuta univocamente interpretabile come atto idoneo e univoco finalizzato all'estorsione del danaro, da corrispondere a titolo di guardiania: implicita richiesta estorsiva sottesa alla corrispondente condotta minatoria realizzata nei confronti di operatori commerciali, la cui attività era 23 stata direttamente posta nel loro obiettivo dagli agenti. Identica conclusione i giudici di secondo grado hanno raggiunto con riferimento all'altro gruppo di tentate estorsioni, quelle (relative ai capi B6, B7, B8 e B9) commesse il 4 giugno 2013 ai danni degli esercenti di stabilimenti balneari, essendo parimenti risultato il coinvolgimento di IC nella collocazione delle bottiglie incendiarie nei pressi dei relativi siti, dovendo - secondo la lineare analisi compiuta nella sentenza impugnata espungersi dal - novero delle possibilità razionalmente apprezzabili la tesi difensiva secondo cui in quella notte l'imputato si trovasse sul lungomare di Giovino a fare una passeggiata in auto con gli amici: d'altronde, si è precisato, tale prospettazione era contrastata dai rilevamenti del GPS e dagli esiti intercettivi.
4.1. A fronte delle considerazioni svolte dal giudici di secondo grado, ora richiamate nell'essenza, deve notarsi che, quanto al primo dei motivi articolati, esso si risolve nella negazione dell'idoneità intimidatoria e della correlativa univocità riferita al fatto dell'avvenuta collocazione della bottiglia di liquido infiammabile, con accluso l'accendino in chiara combinazione evocativa, che ha caratterizzato ciascuno degli episodi oggetto di esame. Tale doglianza, tuttavia, si profila sostanziare una deduzione di natura essenzialmente fattuale e inammissibilmente orientata verso la rilettura delle valutazioni di merito. Ancora più in generale, risultano immerse nella valutazione di merito le prospettazioni tese a contestare la ricostruzione dei fatti riguardanti l'uno e l'altro gruppo di tentate estorsioni. wwwSul tema si constata che la Corte di appello in ordine all'idoneità e univocità degli atti costituiti, per ciascun reato, dalla collocazione della bottiglia incendiaria con accendino nei pressi dell'esercizio commerciale ha reso una - motivazione che, in modo persuasivo e lineare, considera accertata la natura intimidatoria degli atti. Le osservazioni svolte appaiono adeguate anche lì dove sottolineano il fatto che si trattava, secondo il paradigma mafioso, dell'atto ordinariamente prodromico alla richiesta di "guardiania" o "assicurazione", ossia della richiesta dell'utilità economica da corrispondere all'organizzazione. Sull'argomento non va obliterato che, quando si tratti di condotta estorsiva messa in essere da appartenenti a organizzazioni di stampo mafioso, anche il messaggio intimidatorio di natura silente può essere idoneo a veicolare la relativa attività minatoria e anche a integrare la circostanza aggravante del metodo mafioso, come previsto dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, ora codificato nell'art. 416-bis.1 cod. pen. Sul punto si richiama-riaffermandolo il principio di diritto secondo cui, 24 nel reato di estorsione, integra la circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche silente, ossia privo di richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza e minaccia (Sez. 5, n. 21562 del 03/02/2015, Fiorisi, Rv. 263706 - 01, la quale ha in motivazione catalogato tre differenti forme di messaggio intimidatorio: quello esplicito e mirato, quello a forma larvata o implicita, quello con silente richiesta;
v. anche Sez. 5, n. 38964 del 21/06/2013, Nobis, Rv. 257760-01). Nei casi che hanno visto, con i concorrenti, protagonista IC, l'avvertimento mafioso è stato dai giudici di merito ritenuto espresso e univoco, quindi patente, mentre la richiesta è restata per quanto è stato accertato implicita, ma pur sempre univoca. ricorrente, al di là delleCon tali considerazioni e con il relativo approdo digressioni nel merito, non si è confrontato in modo effettivo. Pertanto, la doglianza si rivela inammissibile.
4.2. Il secondo motivo nel suo complesso deve essere ritenuto infondato. Le deduzioni che lo caratterizzano, per la sua prima parte, reiterano il convincimento, basato però sulla soggettiva e soprattutto alternativa lettura delle risultanze processuali, dell'assenza di idoneità intimidatoria del comportamento incriminato reputando esiguo il compendio probatorio costituito dall'esito delle captazioni, dalle videoriprese e dai dati del rilevamento GPS. La qualificazione come congetturale dell'esito valutativo, senza però esaminarne la consecutio logica nella sua reale portata, si appalesa all'evidenza una prospettazione generica. Quanto, poi, all'argomento secondo cui l'avvenuta applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 avrebbe dovuto essere delibata all'esito della riflessione circa il fatto che, soltanto il 19 luglio 1913, dunque dopo i fatti oggetto di imputazione, egli aveva saputo dell'appartenenza dell'amico e concorrente LI alla consorteria di 'ndrangheta, di guisa che da quella data aveva interrotto i rapporti con lui, esso non riesce a destrutturare la sostanza del ragionamento probatorio svolto dai giudici di merito. L'enfatizzazione del contenuto della captazione progr. n. 383 del 19 luglio 2013 non considera il portato delle riflessioni svolte dalla Corte territoriale sull'argomento valutando il contenuto delle intercettazioni riferite al complesso dei colloqui pregressi intercorsi fra LI e. IC, oltre che con TO TT, dalla cui articolazione i giudici di merito hanno tratto il motivato accertamento che dal contenuto dei dialoghi, riportati anche nell'atto di appello, 25 era emersa, oltre al rapporto di amicizia fra LI e IC, anche la consapevolezza da parte dell'imputato della caratura criminale di LI, soggetto che dichiaratamente affermava di appartenere a OL ND CR, affermazione da cui l'imputato prendeva le distanze, ma che rendeva chiara la sua consapevolezza del livello e delle connotazioni dell'azione messa in atto dal concorrente. In effetti, richiamando il corrispondente assunto esposto dal Tribunale, giudici di appello hanno considerato il complesso delle conversazioni che avevano disvelato la consapevolezza di IC dell'appartenenza all'organizzazione mafiosa del suo amico LI e della conseguente connotazione in quella chiave del reati da lui commessi, reati a cui l'imputato risulta aver consapevolmente e attivamente partecipato. Si rileva, sul punto, che nella sentenza di primo grado il relativo convincimento è stato argomentato all'esito delle analisi di una serie di conversazioni fra i suddetti soggetti, in particolare di quelle contrassegnate con i progressivi 394, 395, 499 e 545: anche alla luce di tali elementi è stata raggiunta la conclusione che il tenore dei colloqui dimostra con chiarezza che IC si muoveva con disinvoltura negli ambienti della criminalità organizzata, di cui conosceva l'organigramma, sicché risultava smentito il tentativo dell'imputato di apparire un inconsapevole strumento nelle mani della malavita, laddove questi era sicuramente a conoscenza che quelle intimidazioni erano perpetrate per affermare il controllo dell'organizzazione criminale sul territorio e per indicare agli operatori vessati l'avvenuto cambio di gestione in quel settore delle estorsioni. Questi dati probatori non sono stati, di fatto, contrastati dal ricorrente, se non con il riferimento obiettivamente inadeguato all'altra captazione da lui valorizzata. La doglianza deve essere, pertanto, nel suo complesso respinta.
4.3. Non merita accoglimento neanche il terzo motivo con cui IC contesta la retta applicazione degli artt. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del 1991 e deduce il corrispondente vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza delle relative circostanze aggravanti.
4.3.1. La Corte di appello, scrutinando con sufficiente specificazione il punto, ha osservato, all'essenza, che la circostanza aggravante di cui all'art. 629, secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen. è stata correttamente ascritta anche a IC, data l'accertata appartenenza di LI al clan, trattandosi di una qualità personale del colpevole e sapendo perfettamente l'imputato per quanto si è già ricordato che quel concorrente apparteneva al contesto mafioso: la commissione del fatto ad opera del 26 partecipe all'associazione di tipo mafioso non richiedeva, quindi, che tutti i concorrenti rivestissero la stessa qualità. Come si è visto, la Corte di appello ha osservato che l'ascolto dei dialoghi captati ha fatto emergere la consapevolezza di IC della caratura criminale di IU LI, il quale dichiaratamente affermava di appartenere a OL ND CR.
4.3.2. Quanto alla circostanza aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, i giudici di appello hanno considerato che le modalità impiegate per commettere le tentate estorsioni si erano articolate in modo tipico del metodo mafioso e di esso l'imputato era certamente consapevole: il posizionamento della bottiglia incendiaria con l'accendino fissato sul tappo con nastro adesivo costituiva il paradigmatico avvertimento mafioso all'operatore economico, per costringerlo a versare una somma di danaro per evitare futuri danneggiamenti. Quanto alla finalità agevolatoria della consorteria, la Corte di merito ha ritenuto indubbio che le tentate estorsioni erano finalizzate a vantaggio della consorteria criminale facente capo a LL: esse erano, infatti, tese a preservare e consolidare la capacità intimidatoria di quel clan, incarnando lo strumento per imporre il relativo potere criminale sul territorio al fine di piegare al racket gli operatori minacciati.
4.3.3. Alla critica svolta nel suddetto motivo la difesa del ricorrente ha aggiunto quella contenuta nella memoria successivamente rassegnata. Ed è primariamente con riguardo al contenuto di questa memoria che disattendere la prospettazione ulteriormente svolta nell'interesseoccorre dell'imputato. Invero, non corrisponde affatto alla sostanza dell'accusa mossa con le imputazioni da B3) a B9) a IC che l'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1001 non sia stata contestata con riferimento al metodo mafioso: i capi di imputazione, come del resto interpretati e analizzati nelle due sentenze di merito, hanno riguardato anche la contestazione di questo profilo. L'affermazione contraria svolta dalla difesa nella memoria sub 4.5. va ritenuta priva di fondamento.
4.3.4. Occorre poi ribadire che le due circostanze aggravanti possono essere contestate e ritenute cumulativamente. Risulta invero già chiarito-e il principio va ribadito che, in tema di rapina ed estorsione, la circostanza aggravante di cui all'art. 7, d.l. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, può concorrere con quella di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3, richiamata dall'art. 629, secondo comma,cod. pen., poiché la prima presuppone l'accertamento che la condotta sia stata commessa con modalità di tipo mafioso, pur non essendo necessario che l'agente 27 La proposta del ricorrente di dequotare la valutazione della suddetta vicenda come fatto derivante dalla condotta di PI (imprenditore del settore) volta a imporre un obiettivo avente mera natura commerciale trasmoda, inammissibilmente, sul piano del giudizio di merito, giudizio che, essendo stato espresso in modo congruo e logico dai giudici del fatto, non è censurabile in sede di legittimità.
3.2.2. I giudici di appello hanno poi attribuito molta importanza alla "formidabile fotografia" data da LI nella sua conversazione con AN circa il ruolo gestorio delle estorsioni a Catanzaro svolto da PI, unitamente a LL. Risulta chiaramente evidenziato nella sentenza impugnata che in questa conversazione sono state delineate le figure di LL e di PI nel contesto associativo. Sia AN, sia LI hanno fornito elementi specifici in punto di dimostrazione della sussistenza dell'associazione e dell'inserzione in essa di PI, sia pure con il ruolo (ritenuto dai giudici di secondo grado con statuizione inoppugnata) di semplice partecipe ad essa. LI viene sottolineato dalla Corte di appello ha - enunciato anche l'organigramma del gruppo, con la gerarchia fra le varie posizioni, mostrando anche la sua aspirazione ad occupare un ruolo crescente nell'ambiente. In particolare, come è spiegato in modo argomentato dai giudici di appello nella complessiva valutazione delle intercettazioni, dalle stesse si trae la prova della soggezione gerarchica di PI a LL, ma nello stesso tempo si evince con pari certezza il dato dell'attiva intraneità di PI nella consorteria catanzarese. Non possono accogliersi le censure sviluppate dalla difesa in merito al significato delle conversazioni captate, spiegato modo lineare dall'interpretazione fatta propria dalla Corte di appello. In coerenza con quanto si è chiarito sul tema in precedenza, va puntualizzato che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di una captazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto ove si deduca e dimostri il travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558-01). Dell'eventuale decisivo travisamento del contenuto intercettivo inerente alle intercettazioni citate dal ricorrente non è dato intravedere la dirimente allegazione e dimostrazione nella prospettazione di PI.
3.2.3. Al già risolutivo quadro scaturente dalle intercettazioni i giudici di merito hanno coniugato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia RA, il 19 appartenga al sodalizio criminale, mentre la seconda si riferisce alla provenienza della violenza o minaccia da parte di un soggetto appartenente ad associazione mafiosa, senza che sia necessario accertare in concreto le modalità di esercizio di tali violenza e minaccia, né che esse siano state attuate utilizzando la forza intimidatrice derivante dall'appartenenza all'associazione mafiosa (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218378 - 01; Sez. 1, n. 4088 del 06/02/2018, dep. 2019, Poerio, Rv. 275131 - 02). Con particolare riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., in relazione all'art. 629, secondo comma, cod. pen., va premesso che, ai fini della sua configurabilità, non è necessario che l'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso sia accertata con sentenza definitiva, ma è sufficiente che tale accertamento sia avvenuto nel contesto del provvedimento di merito in cui si applica la citata aggravante (Sez. 2, n. 33775 del 04/05/2016, Bianco, Rv. 267850 - 01; Sez. 1, n. 6533 del 01/02/2012, Santapaola, Rv. 252084-01). Circa, poi, il punto della sua comunicabilità ai concorrenti non affiliati, si suole precisare che la suddetta circostanza aggravante non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità e si estende anche ai concorrenti nel reato, trattandosi di circostanza che, ancorché soggettiva, attiene alla qualità personale del colpevole (Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Mancuso, Rv. 269365 - 01; Sez. 6, n. 41514 del 25/09/2012, Adamo, Rv. 253807-01). Con riferimento a questa categoria di circostanze, si tiene conto che, secondo l'inquadramento costituzionalmente orientato dell'art. 118 cod. pen., sono estendibili ai concorrenti, e sempre che questi ne fossero consapevoli, le sole circostanze aggravanti soggettive che, oltre a non essere "inerenti alla persona del colpevole" a norma dell'art. 70, secondo comma, cod. pen., abbiano in qualche modo agevolato la realizzazione del reato (Sez. 3, n. 38870 del 05/04/2018, B., Rv. 273706 - 01; Sez. 4, n. 27046 del 01/03/2016, M., Rv. 267731 01; spec. Sez. 2, n. 22136 del 19/02/2013, Nisi, Rv. 255728 - 01, cui si rinvia per ogni approfondimento delle ragioni che impongono un'interpretazione costituzionalmente orientata del sistema di estensioni delle aggravanti di natura soggettiva diverse da quelle escluse). Posto ciò, è da osservarsi che la Corte di merito ha, al pari del Tribunale, motivato in modo esauriente circa la sicura conoscenza da parte di IC della qualità personale di associato mafioso di LI, per gli effetti di cui all'art. 59 cod. pen., e, per il resto, ha fatto emergere l'efficienza causale della circostanza dalla complessiva esposizione dei dati di fatto connotanti le tentate estorsioni ascritte in concorso a IC, essendo stato appurato che la promanazione associativa di quei delitti ha posto LI del resto, unico concorrente associato al- 28 gruppo mafioso (dopo l'assoluzione di LL) - nel ruolo di primario esecutore delle relative azioni e, dunque, di soggetto dalla cui caratura è dipesa la condotta dell'attuale imputato, avendo, d'altro canto, IC stesso sostenuto di essersi aggregato a lui, sia pure adducendo di averlo fatto soltanto per amicizia. In ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (attuale 416-bis.1 cod. pen.), la Corte di appello, anche richiamando la motivazione del Tribunale, ha motivato, in modo sintetico ma adeguato, con riferimento ad entrambe le forme. E' da precisare soltanto che il Tribunale (rifacendosi alla linea ermeneutica pure diffusa all'epoca), aveva qualificato come oggettiva la circostanza in questione anche nella parte relativa alla finalità agevolatoria. Ora invece, sulla circostanza aggravante in parola sotto forma di agevolazione dell'associazione, va sottolineato, in adesione all'impostazione prescelta dalla massima espressione della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 01), che essa ha " natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. Fatta questa necessaria precisazione in diritto, è da dire, comunque, che sia i giudici di primo grado, sia poi la Corte di appello hanno dato conto della finalità agevolatoria del clan catanzarese alla base dei suindicati reati, nel senso della sua affermazione e del suo rafforzamento che le tentate estorsioni erano volte a perseguire e della consapevolezza in capo a IC del ruolo di LI, con tutte le implicazioni conseguenti anche in ordine alle finalità da lui perseguite. Anche circa il metodo mafioso impiegato, i giudici di merito hanno sottolineato, in modo congruo e rispondente ai parametri ricordati in precedenza, che le modalità dell'avvertimento si sono dipanate, in tutte le tentate estorsioni, secondo uno schema tipico della criminalità organizzata (ordigno incendiario con innesco lasciato ne pressi della sede dell'attività commerciale). Nei corrispondenti casi, dunque, il comportamento marcatamente intimidatorio ascrivibile, anche, all'imputato è stato accertato dai giudici di merito che hanno fornito una motivazione adeguata e non illogica circa l'inequivoca evocazione della sua provenienza dall'organizzazione di 'ndrangheta insediatasi sul territorio catanzarese. Per tali ragioni il terzo motivo è da considerarsi infondato.
4.4. Passando all'esame del quarto e ultimo motivo, inerente alla contestazione del trattamento sanzionatorio stabilito nella sentenza impugnata, si rileva che i giudici di appello hanno ritenuto di non accogliere l'impugnazione dell'imputato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando 29 che si opponeva al relativo riconoscimento l'estrema gravità della condotta posta in essere da IC e che erano irrilevanti le note personali ritenute dalla difesa favorevoli all'imputato. Anche la fissazione della pena base per il reato più grave, ab origine inquadrato come tentato, in quella di anni quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa già aggravata ex art. 629, secondo comma, cod. pen. e pure comprensiva dell'aumento, fissato nel limite di un terzo, per la circostanza aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991 - è stata considerata adeguata in quanto il suo contenuto scostamento dal minimo è stato ascritto all'importante contributo fornito dall'imputato alla commissione del reato e alla pericolosità accentuata della sua condotta, per come complessivamente organizzata. In effetti, sia in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sia in merito alla dosimetria della pena, che comunque ha modificato in melius per IC, la Corte ha fornito una motivazione che può ritenersi adeguata. Prendendosi, pertanto, atto dell'avvenuta valutazione in senso ostativo del suindicato parametro della gravità dei reati commessi, come ritenuto dalla Corte di appello, deve ribadirsi che il giudice di merito, per giustificare il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo necessario e sufficiente che - con motivazione insindacabile in sede di legittimità, ove essa sia non contraddittoria dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 1, n. 26754 del 06/07/2020, Verde, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28532 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). La segnalata ratio dell'art. 62-bis cod. pen. non impone, quindi, al giudice di esprimere una distinta valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, risultando bastevole l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi al riconoscimento delle suindicate attenuanti. Per il resto, il modico scostamento dal minimo edittale è stato dal Tribunale, prima, e dalla Corte di appello, poi, motivato in modo congruo e non illogico, con piena aderenza alle evidenze analizzate. Fra l'altro, nello specificare l'aumento ex art. 7 d.l. n .152 del 1991 in relazione alla pena base per l'estorsione (già aggravata ex art. 629, secondo comma, cod. pen.), la Corte di appello ha specificato la quantificazione del relativo incremento nella misura di un terzo, elidendo ogni eventuale perplessità sull'entità dell'aumento stesso, ad ogni fine. Con queste considerazioni il ricorrente ha omesso di istituire un reale 30 confronto, per cui la doglianza è da ritenersi aspecifica e, come tale, inammissibile.
4.5. La conclusione raggiunta è che l'impugnazione di IC, complessivamente considerata, va rigettata. A tale epilogo segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
5. Per ciò che concerne, infine, il ricorso proposto nell'interesse di ST PE, con cui viene denunciata come viziata la motivazione offerta dalla Corte di appello per giustificare la conferma dalla sua penale responsabilità in ordine al delitto inerente alla suindicata arma comune da sparo, occorre prendere atto che i giudici territoriali hanno considerato infondato il gravame (per la parte di esso inerente alle statuizioni penali), dal momento che la valutazione, nuovamente argomentata, del contenuto delle intercettazioni è stata ritenuta, con specificazioni adeguate, tale da confermare il convincimento espresso dal Tribunale (alle pagine 116 e 117 della sentenza di primo grado), nel senso che l'imputato aveva svolto il ruolo di intermediario nella cessione dell'arma a IU LI.
5.1. Sul tema, è stata analizzata e non è stata considerata persuasiva la lettura proposta dall'appellante della conversazione di cui al progr. 3146 del 18 giugno 2013, giacché, se era vero che all'inizio PE sembrava non capire a cosa l'interlocutore LI si riferisse, era del pari certo che al termine della telefonata egli aveva certamente colto la richiesta di quest'ultimo, come confermavano le parole proferite dallo stesso PE in chiusura. Lo stesso dicasi del contenuto della telefonata (progr. 3151) fatta da PE a LI venti minuti dopo, con la fissazione dell'appuntamento per il giorno successivo. Poi sono state analizzate e valutate le immagini relative all'effettivo svolgimento dell'incontro fra loro e DA OF, avvenuto il successivo 19 giugno 2013, per andare a Siano a prendere "quella cosa' (come da " intercettazione di cui al progr. 881), ossia la pistola;
ciò è stato ritenuto dai giudici di merito essere univocamente emerso dalla conversazione (progr. 893) intercorsa fra OF e LI. La differenziazione delle interpretazioni era stata già evidenziata dalla difesa con l'atto di appello. E, a fronte di essa, i giudici di secondo grado hanno, con discorso giustificativo all'evidenza congruo e basato su un iter argomentativo esente da vizi logici, dato conto della corretta esegesi dei documenti fonici e filmati presi in esame. 31 5.2. Si è già precisato e va necessariamente ribadito che la possibilità di addurre un'interpretazione del significato di una captazione diversa da quella proposta dal giudice di merito può darsi esclusivamente laddove si prospetti e si dimostri il travisamento della corrispondente prova, che, per il tipo di fonte di cui si tratta, può verificarsi quando il giudice di merito abbia indicato il suo contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile. Di tanto non ha specificamente discorso il ricorrente: la sua doglianza, piuttosto, si è risolta nella reiterazione della questione posta in sede di appello ed esaurientemente e correttamente scrutinata dalla Corte territoriale, senza che siano stati prospettati argomenti idonei a dimostrare l'evidente fallacia della motivazione resa nella sentenza impugnata. Non giova al ricorrente invocare l'insegnamento delle ON UN (con particolare riferimento a Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01), giacché il principio di diritto richiamato, particolarmente nella parte in cui esso, con riferimento al quadro normativo dell'epoca, precisa che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato -per espressa volontà del legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, non fornisce supporto alcuno alla prospettazione avanzata nell'interesse di PE, il motivo svolto dal quale è risultato essenzialmente teso a rivalutare gli elementi probatori analizzati dai giudici di merito, in particolare le intercettazioni. Tale prospettazione, tuttavia, in presenza della motivazione resa in modo adeguato e non illogico dai giudici di merito, sulla cui base è stato accertato il comportamento antigiuridico dell'imputato, intermediario per la cessione della pistola a LI, non è deducibile in questa sede.
5.3. Per tali ragioni l'unica doglianza, di merito oltre che generica, si rivela inammissibile. Alla corrispondente pronuncia consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in rapporto alle questioni dedotte, si reputa equo fissare in euro tremila. 32
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di PE ST che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di IC EX e PI OB e li condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28 ottobre 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Stani Alien Brillo Adriano Iasillo 14 DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 MAR 2021 A M E R P L CANCELLIERE U Pietro Di M O N 33