Sentenza 4 maggio 2016
Massime • 2
Nel procedimento di riesame non è deducibile, né rilevabile d'ufficio, la questione inerente all'inefficacia della misura coercitiva per asserita mancanza, tardività o comunque invalidità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., a nulla rilevando che essa sia proposta unitamente ad altre questioni relative a vizi genetici del provvedimento impugnato, sicché la stessa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen.
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 628, comma terzo n. 3, cod. pen., non è necessario che l'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso sia accertata con sentenza definitiva, ma è sufficiente che tale accertamento sia avvenuto nel contesto del provvedimento di merito in cui si applica la citata aggravante.
Commentari • 2
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La massima In tema di frode informatica, la nozione di “identità digitale”, che integra l'aggravante di cui all' art. 640-ter, comma 3, c.p. , non presuppone una procedura di validazione adottata dalla pubblica amministrazione, ma trova applicazione anche nel caso di utilizzo di credenziali di accesso a sistemi informatici gestiti da privati. (Fattispecie in cui è stata ritenuta l'aggravante in un caso di accesso abusivo a un servizio di home banking - Cassazione penale , sez. II , 20/09/2022 , n. 40862). Vuoi saperne di più sul reato di frode informatica? Vuoi consultare altre sentenze in tema di frode informatica? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 20/09/2022 , n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2016, n. 33775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33775 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2016 |
Testo completo
1 3377 5/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/05/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIO GENTILE Presidente SENTENZA N. 847 Dott. LUCIA AIELLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GIUSEPPE SGADARI - Consigliere - N. 7964/2016 Dott. VINCENZO TUTINELLI - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA CA N. IL 25/04/1984 avverso l'ordinanza n. 6946/2015 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 09/01/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO TUTINELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Ciro Angelims on in curent diehuarast inem missi l i ncess . Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 9 gennaio 2016, il Tribunale di Napoli ha confermato l'ordinanza di applicazione della misura della custodia in carcere a carico dell'odierno ricorrente, IA AR, emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli in data 9 dicembre 2015. 2. Il Tribunale fonda il proprio provvedimento sul fatto che l'eccezione di nullità (rectius inefficacia) dell'ordinanza genetica doveva ritenersi priva di fondamento posto che la precisazione della data di commissione del reato non poteva integrare un fatto nuovo;
sul fatto che il racconto della persona offesa, che aveva dichiarato di aver subito minacce tra il 16 ottobre e il 30 ottobre 2015 affinché egli fornisse un regalo di € 2000 a titolo di protezione verso qualsivoglia tipo di richiesta estorsiva, doveva ritenersi credibile in relazione all'immediata presentazione alle forze dell'ordine, alla puntuale descrizione delle circostanze della vicenda dei particolari della stessa, alla presenza di un riscontro costituito dai filmati estrapolati dalla telecamera di videosorveglianza del caseificio, è irrilevante rimanendo non determinanti le discrasie in punto di orario dei fatti. Il Tribunale ha anche disatteso la contestazione difensiva in punto attendibilità della parte offesa che aveva riferito che quest'ultima sarebbe stata mossa dalla volontà di vendicarsi o comunque di tenersi indenne dall'accusa che l'estortor avrebbe mosso ordine alla commissione di precedente fatto illecito. Il giudice del riesame cautelare ha inoltre evidenziato come il fatto che il ritiro della somma fosse avvenuto in luogo non oggetto di ripresa da parte delle telecamere risultava essere coerente con la condotta. Lo stesso Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'articolo 7 della legge 203/91 in ragione del richiamo fatto dall'estortore a personaggio di spicco della criminalità organizzata della zona e alla prospettazione di una protezione indiscriminata nei confronti di altre richieste di natura estorsiva;
ha ritenuto sussistente l'aggravante prevista dall'articolo 628 comma 3 numero 3) del codice penale in relazione alle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia ( HI . CO, ST NE, IN SS e NO Attilio) a du BIANCs carico dell'estortore, alla condanna subita dallo stesso in data 10 ottobre 2013 per il delitto di tentata estorsione effettuata avvalendosi della forza di intimidazione che promana dal sodalizio camorristico localmente denominato clan dei Casalesi, alla presenza di una misura cautelare in conseguenza della partecipazione all'organizzazione camorristica denominata clan dei Casalesi facente capo a HE AC;
ha ritenuto la presenza di esigenze cautelari concrete ed attuali e la inapplicabilità della misura cautelare degli arresti domiciliari pur in presenza di strumenti elettronici di controllo. 6 2 3. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l'imputato lamentando:
1. violazione di legge con riferimento all'articolo 294-302-309 del codice di procedura penale per omesso interrogatorio dell'imputato in sede di convalida all'esito della dichiarazione di incompetenza del giudice che aveva originariamente emesso la misura in quanto, proprio in sede di convalida, il GIP ha rettificato la data di consumazione del reato ampliando la in un arco temporale compreso tra il 16 e 29 ottobre 2015 e non, come originariamente contestato, in data 16 ottobre 2015. Tale modificazione della data di consumazione del delitto, secondo la difesa, costituirebbe modificazione di carattere sostanziale che avrebbe determinato la necessità di un nuovo interrogatorio per permettere all'indagato di svolgere le sue difesa anche relativamente a tale ulteriore periodo 2. Illogica motivazione e violazione di legge con riferimento agli articoli 273-309-546 lett. e) cod. proc. pen. La difesa lamenta il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi in relazione al giudizio di attendibilità formulato nei confronti delle dichiarazioni della persona offesa, non essendovi una effettiva valutazione della attendibilità intrinseca del dichiarante con specifico riferimento ai rapporti pregressi con il ricorrente, i precedenti penali e di polizia vantati dal dichiarante stesso, la sussistenza di motivi di astio o di rancore con l'odierno indagato. In particolare, contesta che non sarebbero state valutate con attenzione le discrasie del racconto della parte offesa con gli orari delle riprese video;
l'illogicità del fatto che la dazioni di denaro sarebbe avvenuta in una zona non sorvegliata dalle telecamere mentre la regalia delle mozzarelle risulta avvenuta in una zona coperta dalle telecamere medesime.
3. Violazione di legge con riferimento all'articolo 628 comma 3 numero 1 del codice penale e agli articoli 309 e 546 del codice di procedura penale nonché illogica motivazione. Afferma il ricorrente che non potrebbe ipotizzarsi a circostanza aggravante di cui all'articolo 628 comma 3 numero 1 il codice penale in quanto il concorrente AN GI - non avrebbe partecipato a minaccia alcuna e . si sarebbe limitato ad ascoltare una conversazione.
4. Violazione di legge con riferimento all'articolo 628 comma 3 numero 3 non potendosi ipotizzare che la minaccia provenisse da appartenente a clan camorristico. 3 7 5. Violazione di legge con riferimento all'articolo 7 della legge 203/91 nonché agli articoli 309 e 546 del codice di procedura penale non risultando alcuna delle attività di agevolazione riportate nel GIP nell'ordinanza a sostegno della contestazione della circostanza aggravante in argomento e in difetto di motivazione in ordine alle specifiche doglianza avanzata dal difensore nei motivi di gravame.
6. Violazione di legge e omessa motivazione in punto sussistenza esigenze cautelari non potendosi ritenere sufficiente riferimento alla gravità del fatto e alla personalità del reo;
non essendovi effettiva motivazione sulla effettività e attualità delle esigenze;
essendo meramente formale la motivazione in ordine al diniego degli arresti domiciliari con mezzi elettronici di controllo. Considerato in diritto 4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Nel procedimento di riesame non è infatti deducibile, né rilevabile d'ufficio, la questione inerente all'inefficacia della misura coercitiva per asserita mancanza, tardività o comunque invalidità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., a nulla rilevando che essa sia proposta unitamente ad altre questioni inerenti a vizi genetici del provvedimento impugnato, sicché la stessa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 4817 del 23/10/2012 Rv. 254447, Sez. 3, Sentenza n. 16386 del 10/02/2010 Rv. 246768, Sez. 6, Sentenza n. 29564 del 10/06/2003 Rv. 226222).
5. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va al proposito opportunamente ricordato che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di : macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivise, Cass. pen., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Spina, rv. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000 n. 12, Jakani, rv. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Petrella, rv. 226074). A tal riguardo, devono tuttora escludersi la possibilità di "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi" (Sez. 6, n. 14624 del 20 marzo 2006, Vecchio, Rv. 233621; Sez. 2, n. б 4 18163 del 22 aprile 2008, Ferdico, rv. 239789), e la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099). Nel caso di specie, la valutazione del racconto della parte offesa è stata effettuata nel provvedimento impugnato secondo criteri logici e coerenti;
non indifferente risulta il riscontro offerto dalle immagini registrate dalla telecamera a circuito chiuso e corretta appare l'affermazione del giudice del riesame nella parte in cui afferma che le discrasie di orario sono assolutamente secondarie e possono essere anche addebitate a imprecisioni del sistema di video sorveglianza;
infine, risulta logico che la dazione di denaro non sia avvenuta in luogo esposto e sotto gli occhi delle telecamere trattandosi di una precauzione assolutamente verosimile da parte di un estortore. Quanto al racconto riferito dalla parte offesa, questo, a tutto voler concedere, non permette di individuare specifici motivi di astio. Tali evocati motivi di rancore in conseguenza di più o meno verosimili accuse non sono nemmeno stati oggetto di dimostrazione o comunque di sviluppo nell'ambito del motivo di ricorso, rimanendo di fatto un'ipotesi avanzata dalla difesa senza alcun supporto. Quanto poi alla rilevanza della presenza del complice, va ricordato che anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato può essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggiore senso di sicurezza (Sez. 2, Sentenza n. 50323 del 22/10/2013, Aloia, Rv. 257979, Sez. 1, Sentenza n. 4805 del 11/03/1997, Perfetto, Rv. 207582). Sotto questo aspetto, il Tribunale del riesame si sofferma evidenziando, con criteri logici e coerenti, come non possa dubitarsi che la condotta, appunto perché reiterata chiaramente non accidentale, avesse la funzione di rafforzare l'effetto intimidatorio nei confronti della vittima ponendo in evidenza che l'autore materiale della condotta aveva il sostegno di altre persone. A fronte di tali emergenze, non potendosi altrimenti spiegare la presenza del AN a supporto del IA, tra l'altro soggetto appena uscito dal carcere e con il quale non vi era alcun altro spiegabile legame, la difesa nemmeno articolo una contestazione effettiva. .
6. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ribadito che nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Sez. U, Sentenza n. : 21837 del 29/03/2012 Rv. 252518; Sez. 2, Sentenza n. 50696 del 19/11/2014 - 5 : Rv. 261324). Tale circostanza di fatto risulta indiscussa nel contesto del provvedimento e finanche nel contesto del ricorso. Quanto alla sussistenza di una condotta rilevante da parte del complice, deve rinviarsi allo svolgimento del motivo che precede.
7. Il quarto motivo di ricorso è infondato. Va infatti rilevato che non è richiesto, per ipotizzare l'aggravante prevista dall'art. 628 co. 3 n. 3) cod. pen. che l'appartenenza alla associazione di stampo mafioso o camorristico sia accertata con sentenza definitiva (Cass. pen. Sez. I, 01-02-2012, n. 6533 Rv. 252084), rimanendo possibile che tale accertamento avvenga nel contesto del provvedimento di merito. In questo senso, il provvedimento impugnato contiene l'indicazione di plurimi elementi convergenti che-considerati unitariamente appaiono fondare un argomentazione assolutamente univoca e coerente. Si tratta in particolare delle dichiarazioni di quattro collaboratori di giustizia (pur ritenute troppo datate e generiche dal giudice di primo grado ma che pur sempre appaiono reciprocamente riscontrarsi nell'affermare l'intraneità del IA alla associazione camorristica allora guidato da HE RI), dai riscontri offerti dagli elementi che hanno portato ad affermare la sussistenza di effettivi contatti con il clan camorristico RI e che hanno costituito elemento fondante nell'affermazione dell'aggravante dell'art. 7 1. 203/91 nella forma ' dell'agevolazione del clan medesimo, nella condanna per tentata estorsione aggravata ormai passata in giudicato, dagli elementi che hanno fondato l'applicazione della misura cautelare in carcere dello stesso IA per la partecipazione al clan Camorristico in precedenza guidato da HE RI.
8. Il quinto motivo di ricorso è infondato. Va rilevato che, per la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", la tipicità dell'atto intimidatorio necessario per la configurabilità di detta circostanza aggravante è ricollegabile non già alla natura ed alle caratteristiche dell'atto violento in sè considerato, bensì al metodo utilizzato, nel senso che la violenza con cui esso è compiuto risulti concretamente collegata alla forza intimidatrice del vincolo associativo. In sostanza, la "ratio" sottostante al citato art. 7, non è solo quella di punire più severamente coloro che commettono reati con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, data la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, - l'atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè si comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerata. в Nel caso di specie, l'imputazione riporta -conformemente al racconto della parte offesa che nell'attuare la minaccia il IA si è presentato come il BILL reggente del clan RI e avrebbe versato le somme ottenute al clan medesimo. Il provvedimento impugnato afferma che la condotta del IA sarebbe stata caratterizzata da elementi che permettono di individuare entrambe le declinazioni della contestata aggravante, sia in termini di modalità, sia in termini di effettivo favoreggiamento del clan camorristico. Risulta oggettivo dalla ricostruzione dell'accaduto attraverso il racconto della persona offesa che il IA abbia di fatto posto in essere un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la concreta appartenenza al clan camorristico e la forza di intimidazione del medesimo. Che successivamente a tale condotta che, da sola, risulta idonea a determinare la sussistenza dell'aggravate vi sia stata o meno una successiva - condotta di favoreggiamento del clan versando i soldi nelle casse dello stesso, risulta circostanza irrilevante ai fini dell'interesse al ricorso .
9. Il sesto motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente contesta un difetto di motivazione in punto attualità e concretezza delle esigenze cautelari e illogicità della motivazione in punto inidoneità degli arresti domiciliari. Con riferimento ai profili di effettività e attualità delle esigenze cautelari, va premesso che, ai fini della valutazione del pericolo che l'imputato commetta ulteriori reati della stessa specie, requisito della "concretezza", cui si richiama l'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., riguarda l'indicazione di elementi non meramente congetturali sulla base dei quali possa affermarsi che l'imputato, verificandosi l'occasione, possa facilmente commettere reati che offendono lo stesso bene giuridico di quello per cui si procede (Sez. 3, Sentenza n. 49318 del 27/10/2015 Rv. 265623; Sez. 5, n. 24051 del 15/5/2014, Rv. 260143; Sez. 1, n. 10347 del 20/1/2004, Rv. 22722); il requisito della "attualità" sussiste in relazione alla riconosciuta esistenza di potenziali occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati (Sez. 5, Sentenza n. 24051 del 15/05/2014 Rv. 260143) in ordine alla ricorrenza della quali è onere del giudice motivare (Sez. 2, Sentenza n. 50343 del 03/12/2015 Rv. 265395). Nel caso di specie, entrambi i caratteri sono stati affermati come sussistenti nel contesto del provvedimento impugnato sulla scorta di considerazioni logiche, congrue, coerenti al contenuto del fascicolo processuale. Il riferimento alla intraneità dell'indagato ad ambienti camorristici, desunta dagli elementi riportati nella valutazione della specifica aggravante, appare evocare la presenza di un 7 contesto di riferimento in cui la presenza di occasioni criminogene è esponenziale;
la considerazione della commissione di attività delinquenziale in tempo recente e immediatamente dopo la fuoriuscita dello stesso IA dal carcere per altra estorsione aggravata appare far desumere una prognosi positiva in ordine al fatto che - ove rimesso in libertà - l'indagato cercherebbe identici contatti nel medesimo ambiente e reitererebbe condotte della medesima indole. Ne consegue la presenza di una motivazione effettiva e logica, esente da vizi sindacabili in questa sede. 10. Dalle considerazioni sopra complessivamente esposte discende rigetto del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda ai sensi dell'art. 94 cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 4 maggio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente (dott. Vincenzo Tutinelli) (dott. Mario Gentile) Mario Gentibденья DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE -- 2 AGO. 2016 IL CANCELLIERE DICASS DI LL ter E O I N Z 6 8р о