Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2019, n. 8450
CASS
Sentenza 14 ottobre 2019

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In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la disposizione di cui all'art. 59, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificata dall'art. 21 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, che ha limitato in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo la possibilità di produrre nuovi documenti, si applica, in assenza di disciplina transitoria ed in virtù di quanto previsto dall'art. 11 delle preleggi al cod. civ., ai procedimenti di opposizione instaurati in data successiva all'entrata in vigore della legge citata, a nulla rilevando che l'udienza di verifica dei crediti dinanzi al giudice delegato si sia svolta nel vigore della precedente normativa.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il giudizio di opposizione al decreto esecutivo dello stato passivo, di cui all' art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, pur essendo strutturato in modo analogo a quello di reclamo ex art. 18 legge fall., è privo del carattere devolutivo che caratterizza questa procedura, essendo diversa la "ratio" dei due procedimenti e mancando in capo al giudice dell'opposizione l'ampio potere d'indagine officioso espressamente riconosciuto al giudice del reclamo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2019, n. 8450
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8450
    Data del deposito : 14 ottobre 2019

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