Sentenza 14 ottobre 2019
Massime • 2
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la disposizione di cui all'art. 59, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificata dall'art. 21 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, che ha limitato in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo la possibilità di produrre nuovi documenti, si applica, in assenza di disciplina transitoria ed in virtù di quanto previsto dall'art. 11 delle preleggi al cod. civ., ai procedimenti di opposizione instaurati in data successiva all'entrata in vigore della legge citata, a nulla rilevando che l'udienza di verifica dei crediti dinanzi al giudice delegato si sia svolta nel vigore della precedente normativa.
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il giudizio di opposizione al decreto esecutivo dello stato passivo, di cui all' art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, pur essendo strutturato in modo analogo a quello di reclamo ex art. 18 legge fall., è privo del carattere devolutivo che caratterizza questa procedura, essendo diversa la "ratio" dei due procedimenti e mancando in capo al giudice dell'opposizione l'ampio potere d'indagine officioso espressamente riconosciuto al giudice del reclamo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2019, n. 8450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8450 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2019 |
Testo completo
08450-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: RA MORELLI - Presidente - Sent. n. sez. 1321/2019 -CC 14/10/2019 CATERINA MAZZITELLI R.G.N. 19381/2019 ROSSELLA CATENA GRAZIA MICCOLI -Relatore - MARIA TERESA BELMONTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MO MI ND nato a [...] il [...] RR NS SRL DI GI SA nato a [...] il [...] OV IO nato a [...] il [...] VA RA nato a [...] il [...] SE SC nato a [...] il [...] UA PP nato a [...] il [...] UNICREDIT SPA, anche per DOBANK s.p.a., quale mandataria di FINO 1 SECURISATION s.r.l. avverso il decreto del 19/09/2018 del TRIBUNALE di TRAPANI udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del dott. Pasquale FIMIANI, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di UNICREDIT s.p.a., il rigetto dei ricorsi presentati nell'interesse di TO DI GI, SE UA e OF OV e la declaratoria di inammissibilità di quelli proposti nell'interesse di MI MO MO, RR NS S.R.L. e di AN SE e NC VA 1 а RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 19 settembre 2018 il Tribunale di Trapani ha per quanto di interesse in questa sede - rigettato le opposizioni proposte ex art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159 da TO DI GI, MI MO MO, NC VA, AN SE, SE UA e UNICREDIT S.P.A. avverso il decreto con il quale in data 24 novembre 2017 il giudice delegato aveva rigettato le istanze di ammissione allo stato passivo dei crediti vantati da costoro, presentate nell'ambito del procedimento di prevenzione a carico di SE NT. Il Tribunale inoltre, in parziale accoglimento delle opposizioni presentate da OF OV e RR NS S.R.L., ha ammesso i rispettivi crediti vantati nei confronti della G.M. Costruzioni s.r.l., limitatamente all'importo, rispettivamente, di euro 48.000 e di euro 6.609,03, quest'ultimo in privilegio ex art. 2751 n. 2 cod. civ. a titolo di spese legali liquidate nell'ordinanza non revocabile emessa il 9 ottobre 2012 dal Tribunale di Trapani, rigettando nel resto le istanze.
2. Gli opponenti avevano chiesto l'ammissione allo stato passivo dei loro crediti vantati nei confronti della DD Immobiliare s.a.s. di RA VI (moglie di SE NT), subentrata alla G.M. Costruzioni s.r.l., e della G.M. NE s.r.l., riconducibili al proposto NT. La G.M. Costruzioni veniva costituita in data 22 febbraio 1999 da SE NT, titolare del cinquantuno per cento del capitale sociale, e da SA NT, con il quarantanove per cento del capitale sociale. Oggetto sociale era la realizzazione di costruzioni anche per conto proprio. Nel 2012 la G.M. Costruzioni s.r.l. e VI RA costituivano la DD Immobiliare s.a.s. e contestualmente la G.M. Costruzioni s.r.l. conferiva alla seconda un ramo d'azienda che comprendeva, tra le altre cose, alcuni immobili gravati da ipoteca in favore di UNICREDIT S.P.A. La G.M. NE s.r.l. veniva invece costituita da VI RA e SA RI NT in data 24 aprile 2008 ed aveva come oggetto sociale la prestazione di servizi di trasporto su strada di inerti e di movimento terra. Negli anni successivi, nella compagine sociale entrava a far parte anche SE NT, con il dieci per cento delle quote.
3. Con decreto del 16 settembre 2013 il Tribunale di Trapani sequestrava la quota della G.M. Costruzioni s.r.l. intestata a SE NT e il compendio aziendale della medesima società, nonché l'intero compendio aziendale e le quote della DD Immobiliare s.a.s. e della G.M. NE s.r.l. Con successivo decreto del 20 luglio 2016 venivano confiscati l'intero capitale sociale e l'intero complesso aziendale di tali società. Inoltre, nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione, nel luglio 2017 la società "Fino 1 Securitistation" acquisiva crediti ad essa trasferiti dalla cedente UNICREDIT S.P.A. e conferiva alla mandataria AN s.p.a. procura per l'amministrazione, incasso ed eventuale recupero dei crediti.
4. Avverso il predetto decreto del Tribunale di Trapani gli opponenti, con atti sottoscritti dai rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione. 2 Qui di seguito si procederà all'esposizione dei motivi di ricorso proposti nell'interesse dei singoli opponenti, preceduta dall'indicazione dei crediti in relazione ai quali ciascuno di essi ha chiesto l'ammissione allo stato passivo.
5. TO DI GI ha chiesto ammettersi il credito di euro 43.000 nei confronti della DD Immobiliare s.a.s. di RA VI & C., subentrata nelle obbligazioni assunte dalla G.M. Costruzioni s.r.l., adducendo: di aver stipulato un contratto preliminare con quest'ultima, avente ad oggetto un appartamento per civile abitazione sito in Alcamo;
che il prezzo pattuito fosse di euro 90.000; di aver corrisposto un assegno a titolo di caparra confirmatoria e due a titolo di acconto e di essere entrato già in possesso del bene a seguito della stipula, prima del preliminare, di un contratto di comodato d'uso a titolo gratuito.
5.1. Il ricorso presentato nell'interesse di TO DI GI risulta affidato ad un unico articolato motivo, con il quale si deduce violazione di legge in relazione all'art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011. Il Tribunale ha errato nel rigettare l'opposizione per mancanza della prova in ordine alla data certa dell'esistenza del credito, ritenendo tardivamente prodotti gli estratti del conto corrente del DI GI, attestanti l'effettivo incasso degli assegni consegnati alla società promissaria acquirente, sul presupposto che nelle more del giudizio la legge n. 161 del 2017 ha modificato il citato art. 59, stabilendo l'impossibilità di produrre nuovi documenti in sede di opposizione. Nella specie, ad avviso della difesa, deve applicarsi l'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, con la conseguenza che la nuova disciplina non si applica ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, ma solo a quelli proposti successivamente. Si rileva in proposito che, al momento del deposito dell'istanza di ammissione al credito, il DI GI, in vigenza della vecchia normativa, sapeva di poter successivamente depositare eventuali ulteriori documenti qualora in prima istanza il Tribunale avesse rigettato la sua richiesta. Pertanto, l'applicazione della nuova normativa impedirebbe l'esercizio di un diritto che esisteva all'inizio del procedimento medesimo, ledendo gravemente il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e creando conseguentemente una disparità di trattamento tra chi ha introdotto il giudizio prima della riforma e chi lo ha fatto successivamente.
5.2. Si precisa sul punto che deve essere tutelato il legittimo affidamento delle parti nello svolgimento del processo secondo le regole vigenti al tempo del compimento degli atti, nonché l'esigenza che esse conoscano il momento in cui sorgono oneri con effetti per loro pregiudizievoli. Inoltre, la procedura di accertamento dei diritti dei terzi fino al piano di pagamento predisposto in favore dei creditori ammessi allo stato passivo segue uno schema analogo a quello previsto per le procedure concorsuali. Infatti, l'art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011 ripercorre in generale la disciplina stabilita dall'art. 18 I.f., che regola il giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. Tale ultimo giudizio non va inteso come un riesame, presentando invero i connotati tipici di un giudizio ad effetti devolutivi pieni, ragion per cui le parti sono abilitate a proporre anche questioni non previamente affrontate nel giudizio dinanzi al Tribunale. 3 Ne deriva che il Tribunale di Trapani avrebbe dovuto esaminare i nuovi documenti che dimostrano chiaramente l'avvenuto incasso delle somme menzionate negli assegni all'epoca consegnati e le date in cui le stesse sono state incassate.
6. MI MO MO ha chiesto l'ammissione di un credito di euro 55.000 oltre interessi nei confronti della G.M. Costruzioni s.r.l. e DD Immobiliare s.a.s., a giustificazione del quale ha esposto di aver stipulato un contratto preliminare di compravendita con la G.M. Costruzioni, avente ad oggetto un appartamento ed un box auto di pertinenza, in corso di costruzione in Alcamo, di aver pattuito un prezzo di euro 140.000 e di aver versato due assegni, l'uno a titolo di caparra confirmatoria e l'altro a titolo di acconto.
6.1. Il ricorso presentato nell'interesse di MI MO MO risulta affidato ad un unico articolato motivo, con il quale si lamentano vizi motivazionali sotto il profilo del travisamento della prova. Il Tribunale, invero, avrebbe escluso il requisito della incolpevole ignoranza previsto dall'art. 52 d.lgs. n. 59 del 2011 sulla base dell'erronea valorizzazione dell'intercettazione di una conversazione telefonica intercorsa tra TO AT e LI PI, da cui sarebbe emersa la mafiosità del NT, di cui il MO avrebbe dovuto essere consapevole dal momento che nel 2006, in qualità di comandante del NORM presso la Compagnia dei Carabinieri di Alcamo, aveva svolto indagini successive ad alcune denunce presentate dal NT per presunte estorsioni da lui subite.
6.2. In realtà sostiene la difesa tale intercettazione non prova nulla di quanto sostenuto dal Tribunale, anche considerato che, altrimenti, non si comprenderebbero le ragioni per cui il NT non sia mai stato destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare, né di una misura di prevenzione personale. In proposito si argomenta che il MO è stato comandante del NORM dei carabinieri di Alcamo dal 2003 al 2009 e nel corso di tali periodi si era occupato di un'indagine nell'ambito della quale aveva conosciuto il NT, in quanto vittima di alcune estorsioni. Tuttavia, tali indagini hanno dimostrato l'assoluta estraneità del NT rispetto alle due consorterie mafiose locali contrapposte, di cui invece era vittima. Inoltre la sua collaborazione con le autorità inquirenti ha consentito di pervenire alla condanna di tutti gli appartenenti di tali famiglie mafiose. Solo dopo aver concluso tali indagini, il MO ha stipulato il contratto preliminare per l'acquisto dell'immobile oggetto del contendere. La non appartenenza del NT ad ambienti mafiosi risulterebbe altresì confermata dall'esito di altri due procedimenti e dalla dichiarazione resa ex art. 391 cod. proc. pen. dall'ispettore di polizia Ignazio RIno Coriaci. Dunque, la ricostruzione operata dal Tribunale appare frutto di un evidente travisamento della prova.
7. SE UA ha chiesto ammettersi il credito di euro 88.000 nei confronti della G.M. NE s.r.l., a giustificazione del quale adduceva di aver stipulato un contratto preliminare di 4 Г compravendita con un'agenzia immobiliare avente ad oggetto un appartamento ed un locale garage. Successivamente, egli aveva stipulato un altro preliminare di compravendita, avente ad oggetto lo stesso immobile, con SE NT, in proprio e in qualità di legale rappresentante della G.M. NE s.r.I., corrispondendo euro 40.000 alla stipula del preliminare a titolo di caparra confirmatoria e successivamente euro 48.000 a titolo di acconto.
7.1. Il ricorso presentato nell'interesse di SE UA risulta affidato ad un unico articolato motivo, con il quale si deducono violazione di legge e correlati vizi di motivazione in relazione agli artt. 52 e 59 d.lgs. n. 159 del 2011, 1374 e 2704 cod. civ. Il decreto impugnato viene censurato in primo luogo nella parte in cui, al fine di rigettare l'istanza di ammissione al passivo, afferma il difetto della prova del credito avente data certa anteriore al sequestro, della preventiva escussione del debitore e della buona fede del creditore. Ad avviso della difesa, tale impianto motivazionale è sfornito del minimo riscontro probatorio, poggiando su mere congetture. Quanto alla data certa si osserva che, sebbene il credito sorga da una scrittura privata non autenticata, la lettura coordinata degli artt. 2704 e 1374 cod. civ. permette di individuare la data certa del contratto preliminare al momento in cui le parti ne hanno dato esecuzione, sicché il primo assegno corrisposto a titolo di caparra confirmatoria e il secondo corrisposto a titolo di acconto, datato 17 marzo 2013, forniscono prova della certezza della data del credito. Risulta pertanto erronea l'argomentazione adoperata dal Tribunale, secondo cui la mancanza di prova in ordine all'esistenza di un credito avente data certa anteriore al sequestro consente di omettere ogni valutazione circa gli ulteriori presupposti indicati dall'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011. 7.2. Quanto al nesso di strumentalità, non v'è alcuna prova di qualsivoglia collegamento tra il UA e il NT o la di lui società G.M. Costruzioni s.r.l. L'acquisto dell'immobile pertanto rimane estraneo all'attività asseritamente illecita del NT. Sul punto il Tribunale ha illogicamente diversificato le posizioni del UA e del OV. Invero, con riferimento al primo si è affermato che costui non potesse ignorare la caratura criminale del NT, essendo il suo credito sorto in epoca successiva all'arresto del proposto per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., avvenuto nel 1999. Una tale circostanza, ad avviso del Tribunale, non poteva essere ignorata in un contesto ristretto come quello della città di Alcamo, nel quale era nota anche la mafiosità del padre e dello zio del NT. In relazione al OV, invece, il medesimo giudice ha escluso che egli fosse consapevole della caratura criminale del proposto, sulla considerazione che successivamente alla condanna del NT per il delitto di associazione mafiosa non si era registrato alcun ulteriore elemento idoneo a ritenere che lo stesso continuasse ad intrattenere relazioni con ambienti mafiosi. Risulta pertanto evidente come il Tribunale, pur a fronte del medesimo presupposto, ovvero la stipula di un contratto con il NT a più di dieci anni dal suo arresto, sia illogicamente pervenuto a conclusioni diverse. 5 Non appare dunque correttamente motivata la sussistenza del nesso di strumentalità del credito sorto in capo al ricorrente rispetto alle attività illecite del proposto, dovendosi tener conto che il credito restitutorio di cui si chiede l'insinuazione al passivo non deriva dall'erogazione all'impresa "sospetta" di strumenti finanziari, ma dalla scelta degli organi della procedura di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 56, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011. 7.3. Per le stesse ragioni, il Tribunale erra altresì nella parte in cui ha preteso la prova della preventiva escussione del patrimonio del proposto. Ciò premesso, il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente escluso il riconoscimento del credito vantato dal UA nei confronti del proposto sulla base dell'art. 59, comma 8, d.lgs. n. 159 del 2011, rilevando che alla stregua della documentazione prodotta in sede di verifica- non può dirsi provato l'effettivo incasso da parte del NT degli assegni prodotti in copia dal ricorrente;
non è stata altresì ammessa l'ulteriore produzione documentale allegata all'atto di opposizione, non essendo stata prospettata l'incolpevole impossibilità di produrre precedentemente i documenti bancari. In realtà, il ricorrente avrebbe già prodotto tutti i documenti nel procedimento di prevenzione, imprescindibilmente legato al procedimento in esame, dal momento che gli artt. 52 e seguenti d.lgs. n. 159 del 2011 rappresentano un'articolazione del procedimento di prevenzione. Inoltre, la direttiva europea n. 42 del 2014 richiede che l'autorità giudiziaria, sulla base di elementi specifici e dopo aver esperito tutti i mezzi di prova disponibili, sia convinta che i beni siano di origine criminale, prova questa assente nella specie.
7.5. Il decreto impugnato viene censurato altresì nella parte in cui ha ritenuto di dover applicare l'art. 59, comma 8, d.lgs. n. 159 del 2011 come modificato dalla legge n. 161 del 2017. In realtà, l'art. 117 d.lgs. n. 159 del 2011 impedisce una lettura retroattiva in malam partem, statuendo che le disposizioni del libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del decreto, sia stata già formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione, continuando ad applicarsi in tali casi le norme previgenti. Pertanto, al creditore non potranno essere applicate le modifiche normative intervenute dopo l'inizio del procedimento, pena l'applicazione di una disciplina meno favorevole di quella prevista per il proposto.
8. AN SE e NC VA, in qualità di eredi legittimi di AN SE, hanno chiesto l'ammissione del credito di euro 200.000 oltre interessi nei confronti della G.M. Costruzioni s.r.I., adducendo che AN TE aveva stipulato un preliminare di compravendita con la predetta società, avente ad oggetto due appartamenti e due vani box in corso di costruzione, siti in Alcamo, e che costui aveva altresì versato 100.000 euro a titolo di caparra confirmatoria e altri euro 100.000 a titolo di primo acconto. Successivamente le parti decidevano di novare l'accordo, sostituendone l'oggetto con diversi immobili. Il ricorso presentato nell'interesse di AN SE e NC VA risulta articolato in due motivi. 6 8.1. Con il primo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 59 d.lgs. n. 59 del 2011, 6 CEDU, 3, 24 e 111 Cost., 25 e 99 della legge fallimentare. I ricorrenti osservano che tra i componenti del collegio che ha pronunziato il decreto impugnato figurava lo stesso Giudice Delegato, nella persona di RA DA, che aveva emesso il provvedimento opposto. Ne deriva, pertanto, la violazione dei principi di indipendenza e di imparzialità del giudice, fondamento del principio del giusto processo di cui agli articoli 111 Cost. e 6 CEDU. La difesa argomenta che l'esigenza di un giudice terzo ed imparziale è ravvisabile anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo, atteso che il decreto di esecutività emesso dal giudice delegato del procedimento di prevenzione ha natura giurisdizionale e contenuto decisorio in merito all'esistenza del credito, come tale suscettibile di assumere valore di giudicato in caso di mancata opposizione. Pertanto, pur in assenza di una specifica disposizione che stabilisca l'incompatibilità del giudice delegato ad essere membro del collegio investito dell'opposizione allo stato passivo, un'interpretazione costituzionalmente orientata impone di ritenere che sussista una tale incompatibilità, in virtù del carattere devolutivo e impugnatorio del giudizio di opposizione. Da ciò discenderebbe la nullità del decreto impugnato per vizio di costituzione del giudice. Si sostiene inoltre che il d.lgs. n. 159 del 2011 delinea il regime delle impugnazioni del decreto che rende esecutivo lo stato passivo sullo schema delle impugnazioni contro gli atti degli organi fallimentari previsto dalla legge fallimentare al fine di garantire il giusto processo. Infatti, l'art. 25, comma 2, I.f. prevede che il giudice delegato non possa far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti;
l'art. 99, comma 10, stabilisce inoltre che sull'impugnazione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo è competente il Tribunale, di cui non può fare parte il giudice delegato. La difesa rileva in proposito che la diversa regolamentazione di situazioni identiche cagionerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento circa le garanzie riconosciute al creditore nell'ambito della procedura fallimentare e del procedimento di prevenzione. Pertanto, in subordine alla dedotta nullità del decreto impugnato, il difensore chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede il divieto per il giudice delegato di far parte del collegio investito dell'opposizione avverso il provvedimento di formazione dello stato passivo.
8.2. Con il secondo motivo si denunzia violazione di legge in relazione all'art. 59, comma 8, d.lgs. n. 159 del 2011. Sul punto si osserva che il Tribunale, nel rigettare la richiesta istruttoria avanzata all'udienza del 19 settembre 2018 e finalizzata all'acquisizione dell'estratto del conto corrente bancario intestato ad AN TE, dal quale si evinceva l'addebito dell'assegno di euro 100.000 a "G.M. Costruzioni s.r.l.", ha omesso di illustrare le ragioni per le quali ha ritenuto il difetto della prova 7 dell'incolpevole impossibilità di produrre precedentemente la documentazione bancaria, nonostante l'allegazione del tardivo rilascio di tale documentazione da parte della banca. Ne è derivato, ad avviso della difesa, l'erronea ritenuta insussistenza della prova del credito vantato dal ricorrente, non essendo stato dimostrato l'effettivo incasso degli assegni in pagamento degli acconti. Il Tribunale, nondimeno, avrebbe dovuto considerare che si trattava di assegno circolare intestato alla società promittente alienante. Peraltro, si riscontra l'omessa motivazione in ordine alla strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto.
9. La società RR NS S.R.L. ha chiesto l'ammissione del credito nei confronti della G.M. Costruzioni s.r.l., come risultante dalla sentenza n. 740 del 2014 del Tribunale di Trapani, di complessivi euro 108.193,27 così determinata: euro 59.267,99 a titolo di risarcimento ed euro 48.925,38 a titolo di riduzione del prezzo dell'immobile. La medesima società ha chiesto altresì l'ammissione in via privilegiata di un ulteriore credito di euro 28.066,38 a titolo di spese legali sostenute nel procedimento di prevenzione. Il ricorso presentato nell'interesse della società RR NS S.R.L. risulta articolato in quattro motivi.
9.1. Con il primo si deduce violazione di legge con riferimento all'art. 59, comma 8, d.lgs. n. 159 del 2011. Si sottolinea la contraddittorietà del decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha rigettato tutte le richieste istruttorie avanzate in sede di opposizione sul presupposto della loro tardività, trascurando che all'udienza del 19 settembre 2018 la ricorrente aveva depositato la sentenza n. 1227 del 2018 datata 14 giugno 2018, resa tra le parti dalla Corte di Appello di Palermo, unitamente alla richiesta di attestazione del passaggio in giudicato della stessa, e che detto deposito era stato ammesso dal Collegio, trattandosi di documento che la società non avrebbe potuto produrre precedentemente. Inoltre, contrariamente a quanto argomentato dal giudice dell'opposizione, le modifiche al codice antimafia per effetto della riforma del 2017 non sono applicabili al procedimento in corso. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha statuito l'irretroattività della nuova disciplina, sicché essa non risulta applicabile ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della stessa.
9.2. Con il secondo motivo si denunziano violazione di legge e correlati vizi di motivazione in relazione agli articoli 52 d.lgs. n. 159 del 2011 e 2909 cod. civ. Il Tribunale, infatti, ha erroneamente ritenuto che non sia stata fornita piena prova della sussistenza del credito vantato dalla società RR NS S.R.L., ignorando la circostanza che la sopra citata sentenza della Corte di Appello di Palermo ha accertato in via definitiva la pretesa creditoria della società medesima, poiché l'amministrazione giudiziaria, appellante nel giudizio civile, aveva omesso di contestare il merito di tale pretesa, eccependo l'inammissibilità della domanda giudiziale, giudicata invece ammissibile dalla Corte territoriale. 8 a Ne deriva che nella specie il Tribunale non avrebbe potuto contraddire il giudicato civile, ritenendolo inopponibile. Pertanto la ricorrente allega al ricorso la sentenza di appello in questione, munita dell'attestazione del passaggio in giudicato. In ogni caso il giudice territoriale non avrebbe potuto convincersi dell'infondatezza delle pretese creditorie della società sulla base delle argomentazioni difensive esposte nella comparsa di costituzione della G.M. Costruzioni s.r.l., di cui il NT era rappresentante legale, giacché tale comparsa mai è entrata a far parte degli atti acquisiti nel procedimento di prevenzione, per cui non si comprende come la Corte territoriale ne sia venuta a conoscenza, ritenendone fondato il contenuto. Alla luce di tali considerazioni, la difesa sostiene che il credito di cui la RR NS S.R.L. ha chiesto l'ammissione è certo, liquido ed esigibile, con data certa anteriore al sequestro di prevenzione, poi sfociato nella confisca, essendo fondato, come riconosciuto dalla Corte di Appello di Palermo nella predetta sentenza, su un contratto stipulato con atto pubblico nel 2006 ed azionato il 17 settembre 2010 e quindi su atti aventi data certa anteriore al sequestro, disposto tra il 16 e il 19 settembre 2013. A prescindere dall'anteriorità rispetto al sequestro, il credito avrebbe comunque dovuto essere ammesso in quanto fondato nell'an e nel quantum. Di qui la violazione degli artt. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 e 2909 cod. civ.
9.3. Con il terzo motivo si lamentano violazione di legge e correlati vizi di motivazione in relazione all'art. 54 d.lgs. n. 159 del 2011. In particolare la società ricorrente aveva chiesto l'ammissione in prededuzione, quanto meno con riferimento alle spese legali, del credito nascente dalla sentenza n. 790 del 2014, resa successivamente al sequestro e nel contraddittorio con l'amministrazione giudiziaria. Tale credito diveniva certo, liquido ed esigibile proprio in virtù della citata sentenza della Corte di Appello di Palermo, confermativa della sentenza di primo grado. La difesa osserva che la circostanza che l'amministratore giudiziario si sia costituito nell'ambito del giudizio civile e che all'esito dello stesso sia stato condannato al pagamento delle spese di lite avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado ad applicare a detto credito la disciplina dell'art. 54 d.lgs. n. 159 del 2011, essendo sorto durante la procedura e come tale assoggettabile alla disciplina dei crediti prededucibili. Pertanto il decreto impugnato va annullato anche in relazione a tale ulteriore aspetto.
9.4. Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione agli artt. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, 1476 e 1490 cod. civ. Secondo la difesa il Tribunale, partendo dall'erroneo presupposto della confisca dell'immobile acquistato dalla società, ha altrettanto erroneamente riconosciuto che il credito vantato dalla stessa fosse strumentale alle attività illecite del proposto. Si rileva altresì il "travisamento del fatto" laddove il Tribunale ha indicato un immobile alienato ad un'altra società, estranea alla vicenda processuale oggetto della più volte citata sentenza n. 1227 del 2018 della Corte di Appello di Palermo. 9 Ch Il Tribunale, inoltre, sarebbe incorso in un ulteriore travisamento, quando ha fatto riferimento a una circostanza mai emersa e cioè che unico rappresentante legale della RR NS fosse AN AV OD. Al ricorso viene pertanto allegata visura storica della società, dalla quale emerge che il predetto OD mai ha rivestito alcuna carica. In realtà il credito vantato dalla RR NS per i vizi e le gravi difformità esistenti nell'immobile acquistato, lungi dall'essere strumentale alle condotte illecite del proposto, è direttamente discendente dall'obbligazione di garanzia gravante sul venditore ex artt. 1476 e 1490 cod. civ. In proposito il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto chiarire in che termini il credito in questione avrebbe potuto agevolare la G.M. Costruzioni s.r.l. assumendo la caratteristica della strumentalità richiesta dall'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011. Il decreto impugnato, secondo la tesi difensiva, merita censura altresì nella parte in cui ha omesso di considerare l'evoluzione dei rapporti tra la RR NS S.R.L. e la G.M. Costruzioni s.r.l. Infatti, a causa dei plurimi comportamenti di quest'ultima, la ricorrente ha avviato molteplici azioni giudiziarie per la tutela dei propri diritti soggettivi, in contrasto con le asserite dinamiche di connivenza con la G.M. Costruzioni s.r.l.
9.5. In data 8 ottobre 2019 il difensore della RR NS s.r.l. ha depositato una memoria con la quale sono state svolte controdeduzioni alla requisitoria del Procuratore Generale, in particolare contestando l'assunto secondo il quale l'art. 52 del d.lgs. n. 159/2011 richiede "quale precondizione per l'ammissione del credito la sua anteriorità risultante da atto avente data certa rispetto al sequestro" e tra tali atti non vi sarebbe una sentenza civile di accertamento definitivo del credito, passata in giudicato dopo il sequestro. Si sottolinea, quindi, che la questione della certezza dell'anteriorità della pretesa azionata con il giudizio avviato con l'atto di citazione del 17 settembre 2010, è stata pure affrontata e definita con la sentenza della Corte di Appello di Palermo proprio nel giudizio tra l'Amministrazione Giudiziaria e la RR NS srl. Vengono quindi riportati stralci di tale decisione, tra i quali quello nel quale si afferma che, "non essendo ancora intervenuto alcun provvedimento definitivo di confisca, è dunque da ritenere che non vi sia alcun ostacolo al riconoscimento del credito in sede di giudizio civile di cognizione". Quanto al quarto motivo di ricorso, nella memoria si evidenzia che l'erroneità e abnormità del decreto impugnato risulta ulteriormente comprovata dal contenuto della sentenza n. 96 del 30 gennaio 2019, depositata in data 29 aprile 2019, con la quale la Corte di Appello di Palermo ha revocato la confisca di primo grado, tra gli altri, del compendio aziendale della G.M. Costruzioni, disponendo per l'effetto la restituzione delle quote sociali spettanti al proposto e gli immobili intestati alla predetta società. Tale sentenza è stata allegata alla memoria e il difensore ha concluso insistendo in via principale per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, "per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse in ragione della disposta revoca della misura cautelare della confisca per effetto della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 96/2019...". 10 しん 10. OF OV ha chiesto l'ammissione del credito vantato nei confronti della G.M. Costruzioni s.r.l. ammontante ad euro 127.000, derivante dalla stipula di un preliminare con la predetta società, avente ad oggetto un appartamento in corso di costruzione sito in Alcamo, adducendo di aver versato l'intera somma pattuita e di aver infruttuosamente chiesto all'amministratore giudiziario la stipula del contratto definitivo. Il ricorso presentato nell'interesse di OF OV consta di due motivi. 10.1. Con il primo si lamentano violazione di legge e correlati vizi di motivazione in relazione all'art. 59, comma 8, d.lgs. n. 159 del 2011. Il provvedimento impugnato viene censurato nella parte in cui non ha escluso l'applicazione della nuova formulazione di tale disposizione - che, in seguito alla legge n. 161 del 2017, ammette in sede di opposizione la produzione di documenti nuovi a condizione che venga provata l'incolpevole impossibilità di produrli precedentemente - sul presupposto che la novella è entrata in vigore prima della presentazione dell'istanza, con la conseguenza che, in assenza di una disciplina transitoria, essa deve applicarsi sin dalla sua entrata in vigore. Sul punto il difensore del ricorrente osserva che nel caso di specie il principio tempus regit actum subisce una deroga, trattandosi di materia la cui regolamentazione è ispirata ai principi di natura civilistica. In particolare si rileva che il provvedimento impugnato si inserisce nell'ambito di un procedimento che ha la sua genesi in un periodo precedente la riforma del 2017. Infatti, il provvedimento con il quale il giudice delegato fissava l'udienza di verifica del 24 ottobre 2017 risale al 16 giugno 2017, sicché l'istanza per l'accertamento del credito era stata avanzata prima dell'entrata in vigore della legge di riforma. Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto applicare il regime normativo precedente al fine di tutelare l'interesse del creditore. Tale conclusione sarebbe confortata nella sentenza n. 94 del 2015 della Corte Costituzionale, secondo cui la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 159 del 2011 rappresenta il bilanciamento tra due esigenze contrapposte: da un lato, quella del creditore del proposto a non perdere improvvisamente la garanzia patrimoniale sulla cui base aveva concesso credito;
dall'altro, quella dello Stato a garantire l'effettività della misura di prevenzione patrimoniale. A seguito del bilanciamento tra tali interessi, il principio tempus regit actum viene sostituito dal principio tempus regit actionem, in virtù del quale, in caso di modifica normativa sopravvenuta, l'intero procedimento sarà soggetto alla disciplina in vigore al momento in cui esso ha avuto inizio. Argomentando diversamente sostiene il difensore - significherebbe riconoscere al terzo - creditore un trattamento deteriore rispetto a quello del proposto, in contrasto con la direttiva europea n. 42 del 2014. Nel caso di specie, il ricorrente proponeva istanza per l'accertamento del credito quando ancora la citata preclusione non era stata introdotta, sicché il rigetto dell'istanza medesima ha pregiudicato notevolmente l'interesse del OV. 11 D Inoltre, con l'atto di opposizione il ricorrente aveva prodotto documentazione finalizzata a dimostrare la riconducibilità del credito vantato all'immobile oggetto di controversia, dato che il OV aveva già dimostrato l'ammontare del credito nei confronti della "G.M. Costruzioni s.r.l.", sicché la richiesta istruttoria avanzata non presentava il requisito della novità, previsto dalla nuova disciplina come limite in sede di opposizione. 10.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e correlati vizi di motivazione con riferimento all'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto assente la prova del credito di euro 15.000 vantato dal OV, difettando la dimostrazione dell'avvenuto incasso dell'assegno circolare da parte della "G.M. Costruzioni s.r.l.". Siffatto argomentare, ad avviso della difesa, sarebbe indicativo di un giudizio di mala fede del Tribunale nei confronti del OV, ciò contrastando con quanto affermato dal Tribunale medesimo con riferimento all'ulteriore credito di euro 48.000, in relazione al quale stata riconosciuta la buona fede del ricorrente. 11. UNICREDIT S.P.A. ha chiesto l'ammissione in via chirografaria del credito di euro 108.330,87 vantato nei confronti della G.M. NE s.r.l. e dei fideiussori SE NT e SA RI NT in forza di linee di credito debitamente deliberate. Il decreto impugnato, poi, ha rigettato pure l'opposizione proposta da FINO 1 SECURITISATION s.r.l. in relazione a vari crediti oggetto di cessione da parte di UNICREDIT. Il ricorso presentato nell'interesse di UNICREDIT S.P.A. risulta articolato in quattro motivi. 11.1. Con il primo si lamentano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione agli articoli 52 e seguenti del d.lgs. n. 159 del 2011. Il Tribunale, nel rigettare l'opposizione relativa ai crediti erogati alla G.M. NE s.r.l., ha erroneamente affermato che il creditore avrebbe dovuto provare la mancanza del nesso di strumentalità all'attività criminosa del proposto e la propria buona fede. Al contrario, secondo la difesa, la mancanza del nesso di strumentalità esclude la necessità di verificare la buona fede;
in ogni caso, l'onere della prova della strumentalità ricade sul Pubblico Ministero e non sul creditore. In proposito si rileva che il provvedimento impugnato è rimasto silente sulla strumentalità tra i finanziamenti erogati alla G.M. NE e le attività illecite richiamate dal Tribunale. In realtà, la cadenza temporale dei finanziamenti dimostra l'assenza della strumentalità. Infatti, i suddetti finanziamenti furono erogati nel 2011, cioè undici anni dopo la condanna del NT per il delitto di associazione mafiosa, sicché i crediti erogati non potevano avere alcun legame strumentale con le attività illecite del proposto poste in essere in un periodo temporale risalente. Si osserva poi che la giurisprudenza di legittimità, in conformità alla lettera dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, ha stabilito che in caso di confisca non sono pregiudicati i diritti dei creditori, salvo che risulti l'eventuale strumentalità del credito all'attività illecita ovvero la sua funzione di mezzo 12 di riciclaggio;
solo in tale ultimo caso spetta al creditore dimostrare l'ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalità. Tale lettura appare l'unica conforme ai principi costituzionali e a quelli CEDU, dal momento che pretendere la prova della buona fede indipendentemente dal requisito della strumentalità renderebbe estremamente difficile l'esercizio del diritto da parte del creditore, che verrebbe di fatto espropriato dallo Stato senza alcun corrispettivo e senza una causa di pubblica utilità. 11.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e correlati vizi di motivazione con riferimento agli artt. 52 e seguenti del d.lgs. n. 159 del 2011. Il giudice dell'opposizione avrebbe errato nel non verificare preliminarmente il nesso di strumentalità in relazione ai finanziamenti erogati dall'allora Banco di Sicilia, oggi UNICREDIT, a G.M. Costruzioni, di DD Immobiliare di RA VI & C. e dei fideiussori. La difesa della ricorrente, riproponendo argomentazioni simili a quelle esposte nel precedente motivo, censura il provvedimento impugnato per aver reso una motivazione in contrasto con gli atti del processo, in quanto il Tribunale ha ritenuto che non sia stato contestato il nesso di strumentalità, laddove invece UNICREDIT S.P.A. e AN, mandataria di Fino 1 Securitisation, avevano esplicitamente contestato che i finanziamenti concessi fossero stati strumentali alle attività illecite del proposto. In ogni caso, a prescindere dalla deduzione del creditore, era compito del Tribunale accertare d'ufficio la sussistenza del nesso di strumentalità, insussistente comunque nella specie, posto che anche tali crediti sono sorti diversi anni dopo la condanna del NT. Il mero riferimento all'entità delle somme erogate è insufficiente al fine di dimostrare il suddetto nesso. 11.3. Con il terzo motivo di ricorso si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione all'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011. Ad avviso della difesa, il decreto impugnato appare meritevole di censura anche per aver escluso la buona fede delle banche creditrici con motivazione contraddittoria e apparente. La circostanza che UNICREDIT, nel valutare il merito creditizio della G.M. NE, abbia tenuto conto delle relazioni con altra società già cliente, la G.M. Costruzioni s.r.l., ed in particolare della cessione da parte di quest'ultima di un ramo d'azienda alla prima, non può di per sé costituire prova della mala fede della banca. Si sottolinea sul punto che la cessione di rami di azienda costituisce un'ordinaria e legittima pratica economica diffusa nella prassi. Il Tribunale non avrebbe neppure considerato che la G.M. Costruzioni dopo la cessione del ramo di azienda ha continuato ad operare attivamente ed è rimasta proprietaria di un ingentissimo patrimonio immobiliare, che in parte è stato poi trasferito alla DD Immobiliare. In ogni caso, non è emerso alcun concreto elemento che induca a ritenere che la banca fosse a conoscenza delle finalità fraudolente sottese alla cessione né quali fossero tali finalità, per cui appare una forzatura affermare che la banca non potesse ignorare le attività illecite poste in essere dal NT per il semplice fatto che le due società fossero tra loro collegate. Irrilevante inoltre la circostanza, valorizzata dal Tribunale, del prelevamento da parte dei soci di una somma superiore ad euro 1.000.000 in tredici anni, a fronte di finanziamenti molto meno 13 consistenti. La difesa contesta la rilevanza di tale dato, osservando che le entrate delle diverse società fossero costituite soprattutto da ricavi, nella specie molto elevati, come anche dichiarato dallo stesso Tribunale. Il decreto impugnato risulta illogico altresì nella parte in cui, al fine di accertare la mala fede della ricorrente, ha rilevato l'incongruenza dei saldi del conto cassa rispetto al consistente indebitamento, sicché già ad un esame dei bilanci e degli estratti conto bancari sarebbe stato possibile notare incongruenze tali da chiarire fini illeciti del NT, con conseguente esclusione dell'incolpevole affidamento. Il difensore in proposito argomenta che il conto cassa è un'evidenza contabile sconosciuta ai terzi e che i bilanci in realtà non presentavano anomalie e garantivano adeguatamente la solvibilità della società debitrice, che non aveva esposizioni con altri istituti di credito e aveva un congruo volume d'affari. La banca ha dunque correttamente valutato il merito creditizio, anche considerando che non ha mai dovuto agire giudizialmente per recuperare i crediti nei confronti della debitrice. Inoltre, i precedenti penali non comportano il divieto di contrattare con terzi o accedere al credito bancario, né devono essere oggetto di verifica da parte della banca. 11.4. Con il quarto motivo si denunziano violazione di legge e correlati vizi di motivazione con riferimento all'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011. Il Tribunale avrebbe errato altresì nell'escludere la buona fede con riguardo ai finanziamenti erogati alla G.M. Costruzioni e DD Immobiliare, successivamente ceduti alla FINO 1 SECURITISATION. Ad avviso della difesa, sul punto occorre distinguere la buona fede del cessionario da quella del cedente. Sotto il primo profilo, il giudice dell'opposizione, valorizzando quanto statuito nella sentenza n. 29847 del 2018 delle Sezioni Unite, secondo cui la cessione di un credito ipotecario successiva ad un sequestro o ad una confisca del bene sottoposto a garanzia non determina automaticamente la malafede del terzo cessionario, potendo quest'ultimo provare la propria buona fede, ha tuttavia omesso di riportare l'ulteriore parte del principio, alla luce del quale, in caso di cessioni in blocco, la verifica della buona fede del cessionario deve intendersi come mancanza di accordi fraudolenti con il prevenuto. Il Tribunale avrebbe dunque dovuto accertare se tali accordi fossero intercorsi tra la Fino 1 Securitistation e il prevenuto. Il decreto impugnato sarebbe illogico altresì laddove si afferma che la UNICREDIT S.P.A. non ha dimostrato di aver svolto accertamenti nei confronti del debitore. In realtà, sono stati depositati tutti i contratti di finanziamento con il Banco di Sicilia e con UNICREDIT, la documentazione a sostegno delle istruttorie eseguite e le delibere, che comprovano un'attenta analisi del merito creditizio e la buona fede della banca erogatrice. La Banca infatti aveva ottenuto consistenti garanzie reali e personali;
G.M. Costruzioni inoltre non aveva altre esposizioni. In proposito, il Tribunale avrebbe argomentato illogicamente, sostenendo che la costituzione di garanzie è neutra rispetto alla dimostrazione della buona fede, rilevando piuttosto nella 14 J prospettiva del recupero coattivo del credito. Sul punto il Tribunale avrebbe richiamato impropriamente la sentenza n. 7136 del 2015 della Suprema Corte, in cui si è esclusa la buona fede dell'istituto di credito perché era emersa un'evidente sproporzione tra i redditi leciti ed il valore degli immobili in garanzia, senza alcuna valutazione del merito del credito. Nella specie, invece, non v'è alcuna sproporzione tra i redditi della società e il valore degli immobili oggetto di garanzia, che al contrario erano adeguati a garantire il debito. Il Tribunale avrebbe inoltre omesso di esaminare un documento rilevante depositato dalle banche unitamente all'istanza di opposizione, cioè un verbale di assunzione di informazioni ex art. 391 bis cod. proc. pen., rese in data 28 novembre 2016 dal capitano dei Carabinieri MI MO MO nell'ambito del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, il quale aveva dichiarato che la mafiosità del NT non era circostanza notoria nel territorio alcamese, tanto che anche il MO aveva stipulato con la G.M. Costruzioni un contratto preliminare di vendita. 11.5. In data 18 luglio 2019 la difesa di UNICREDIT ha depositato una memoria con la quale, oltre ad insistere nell'accoglimento dei motivi di ricorso, ha rappresentato che il provvedimento di confisca dei beni ritenuti nella disponibilità del proposto NT è stato revocato con provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Palermo emesso nelle date del 30.1/29.4.2019. Ha quindi evidenziato che nel provvedimento di revoca la Corte di appello ha ritenuto provata la pericolosità del NT soltanto fino al 1993. Tutto ciò avvalorerebbe l'assoluta assenza di nesso di strumentalità tra il credito erogato dalla Banca a partire dal 2007 e le attività illecite. 12. Con requisitoria depositata il 13 settembre 2019 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto l'accoglimento del solo ricorso presentato nell'interesse di UNICREDIT S.P.A., con conseguente annullamento con rinvio del provvedimento impugnato nella parte in cui non ha motivato sulla natura strumentale dei crediti di cui è stata chiesta l'ammissione rispetto all'attività illecita del proposto, non avendo verificato se l'epoca della loro insorgenza ricadesse nel perimetro temporale della sua pericolosità, né che per altre ragioni il nesso di strumentalità dovesse, sia pur indirettamente, ritenersi configurabile. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi presentati nell'interesse di TO DI GI, SE UA e OF OV e la declaratoria di inammissibilità di quelli proposti nell'interesse di MI MO MO, RR NS S.R.L. e di AN SE e NC VA. Quanto alla questione comune a diversi ricorsi, afferente l'applicabilità nel caso in esame dell'art. 59, comma 8, d.lgs n. 159/2011, come modificato dalla legge 17 ottobre 2017 n. 161, il Procuratore Generale ha sostenuto la correttezza della decisione assunta nel provvedimento impugnato, il quale ha negato la produzione di documenti nuovi in relazione ai quali non è stata fornita la prova dell'impossibilità di esserne venuti in possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non imputabile. 15 CONSIDERATO IN DIRITTO Tutti i ricorsi meritano il rigetto.
1. Va affrontata in primo luogo la questione proposta da alcuni ricorrenti in relazione alla applicabilità nella specie del regime probatorio previsto dal comma ottavo dell'art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011, come modificato dall'art. 21 della legge n. 161 del 2017. 1.1. Il comma ottavo dell'art. 59 nella originaria formulazione stabiliva quanto segue: «All'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni, chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile e proporre mezzi di prova. Nel caso siano disposti d'ufficio accertamenti istruttori, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio fissato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari». Con la legge n. 161 del 2017 (entrata in vigore in data 19 novembre 2017) la norma è stata modificata nei seguenti termini: «All'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non imputabile». Il regime probatorio quindi è stato perimetrato, prevedendo la sola possibilità per l'opponente di nuova produzione documentale a specifica condizione della prova di non esserne venuto in possesso tempestivamente per causa "non imputabile".
1.2. Questa Corte ha già avuto modo di rilevare (in una decisione relativa a conflitto di competenza afferente un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca allargata) che la normativa processuale prevista dalla legge 161 del 2017 è priva di una disciplina transitoria, "sicché si applica per i sequestri disposti successivamente alla sua entrata in vigore, secondo il criterio del tempus regit actum che, come è noto, altro non è se non l'esplicazione della regola, contenuta nell'art. 11 disp. prelim. cod. civ., che la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo" (così Cass., Sez. I n. 28212 del 7 giugno 2019). Nella specie, dovendo essere data la risposta al quesito dell'applicabilità della normativa processuale che regola il giudizio di verifica dei crediti finalizzato alla composizione dello stato passivo ex art. 59 d.lgs. n. 159/2011, si ritiene che la nuova disciplina trovi applicazione ai procedimenti di opposizione svoltisi in epoca successiva all'entrata in vigore della legge di riforma, anche se l'udienza dinanzi al giudice delegato (ovvero quella di cui ai primi tre commi dell'art. 59) si sia conclusa prima.
1.3. La disciplina regolatrice del fenomeno successorio di istituti processuali non può che essere improntata al principio di cui all'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, che - in mancanza di specifica disposizione transitoria che statuisca in senso contrario impone di - far riferimento alla normativa vigente nel momento in cui deve essere svolta l'attività processuale oggetto di modifica. Va infatti ricordato che il suddetto principio, che si suole esprimere con il brocardo tempus regit actum, significa che la validità degli atti è regolata dalla legge vigente al momento della loro formazione. Tale principio è stato sottoposto più volte al vaglio della Corte Costituzionale, secondo la quale "il divieto di retroattività della legge pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e 16 -principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore deve in linea di principio attenersi non è stato tuttavia elevato a dignità costituzionale, se si eccettua la previsione dell'art. 25 della Costituzione, relativa alla legge penale. Al legislatore ordinario, pertanto, fuori della materia penale, non è inibito emanare norme con efficacia retroattiva, a condizione però che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti" (Corte Cost., sent., 4 novembre 1999, n. 416; si veda anche Corte Cost. ord. n. 207 del 2016, che, in materia di norme processuali penali, ha affermato che l'inapplicabilità dell'istituto della messa alla prova ai processi in corso, in cui sia stata già dichiarata l'apertura del dibattimento, è conseguenza non della mancanza di retroattività della norma penale ma del normale regime temporale della norma processuale, retto dal principio "tempus regit actum", che potrebbe essere derogato da una diversa disciplina transitoria ma la cui mancanza non è censurabile in forza dell'art. 7 della CEDU). D'altronde è incontroverso che le disposizioni che regolano il processo sono parametrate solo dal citato principio tempus regit actum e non già dal principio di retroattività della lex mitior, il quale, al contrario, riguarda esclusivamente le norme del codice penale e, quindi, la fattispecie incriminatrice e la pena (Corte Cost. sent. N. 240. del 2015; si veda ex multis sul principio di retroattività della lex mitior, riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, Corte Cost. sentenza n. 236/2011). In materia civile, invece, la Corte Costituzionale ha più volte chiarito che le decadenze e le preclusioni processuali possono essere liberamente modificate dal legislatore anche se la procedura è iniziata con il solo limite della non manifesta irragionevolezza della disciplina dettata e, quindi, della sua idoneità a non pregiudicare o gravemente comprimere posizioni soggettive preesistenti (si veda in tal senso Corte Cost. sentenza n. 309 del 2008, che ha dichiarato non "fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 495 cod. proc. civ. e dell'art. 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e successivamente modificato dall'art. 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, anticipando la preclusione del diritto a chiedere la conversione del pignoramento al momento in cui viene disposta la vendita, non prevedono la ultrattività della previgente disciplina nelle ipotesi di procedure esecutive nelle quali la vendita era stata già disposta prima delle modifiche normative").
1.4. Dal canto suo, questa Corte ha avuto modo, anche di recente, di riconoscere l'affermarsi, in particolare in dottrina, della "tendenza a ritenere alcune norme processuali penali, specie in tema di limiti o divieti probatori, dotate di una natura giuridica sui generis tale da comportare affinità di regolamentazione con quelle di diritto penale sostanziale, caratterizzate - queste ultime dalla nota regola della retroattività in bonam partem sino alla decisione - irrevocabile (art. 2 co. 4 cod. pen.)" (Sez. 1, n. 23494 del 21/03/2019, Balsamo;
Sez. 1, n. 17 Q 33080 del 1/04/2016, Arifaj;
Sez. 1, n. 20485 del 8/03/2016, Sannino;
Sez. 1, n. 5774 del 14/10/2015, Morabito). Si è altresì precisato come la linea interpretativa seguita da questa Corte abbia sul tema più volte escluso la possibilità di aderire ad una siffatta visione parasostanziale delle norme processuali, tale da incrinare (salva espressa disciplina transitoria) la regola del tempus regit actum (Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014, Rv 260927; Sez. U, n. 27919 del 31/03/2011, Rv 250169, in tema cautelare;
Sez. U, n. 24561 del 30/05/2006, Rv 233976, in tema di esecuzione), ma abbia al contempo imposto un'attenta ricognizione del contenuto delle singole innovazioni, sì da rapportarsi in modo ragionevole alla ricostruzione della disciplina regolatrice della specifica attività processuale in sé considerata (l'actum) nei casi di successione di norme nel tempo. Il procedimento penale è infatti caratterizzato - per sua natura non solo dalla correlazione tra - più attività poste in essere da soggetti distinti, ma dalla compresenza di norme regolatrici aventi contenuto e finalità molto diverse tra di loro, la cui considerazione non appare inutile a fini di individuazione del regime giuridico dell'atto da compiersi nella vigenza di una nuova disposizione. D'altronde, come condivisibilmente già affermato da una recente pronunzia di questa Corte in materia processuale - penale, "ai fini dell'applicazione del principio del tempus regit actum, occorre distinguere a seconda se si abbia a che fare con un atto processuale già perfezionatosi e che abbia già prodotto i propri effetti prima dell'entrata in vigore della nuova legge ovvero con un'attività plurifasica, o comunque con un rapporto processuale o un procedimento che si protragga nel tempo e si articoli in una pluralità di atti, che sia ancora in atto e non sia ancora pervenuto ad una conclusione al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Mentre nel primo caso [...] l'atto rimane indifferente rispetto alla nuova normativa e mantiene inalterati i propri effetti, come prodottisi in conformità alla disciplina previgente giusta il principio del "fatto esaurito", nel secondo caso, ferma la perdurante validità degli effetti già prodottisi degli atti ormai "compiuti" -, gli atti del procedimento che siano posti in essere sotto l'operatività della nuova legge non possono che essere regolati - in ossequio, appunto, al principio del tempus regit actum dalla disciplina novellata. Diversamente opinando, tutti i procedimenti pendenti continuerebbero ad essere regolati sempre e soltanto dalle norme vigenti al momento della relativa instaurazione, con conseguente efficacia differita delle nuove norme in contrasto con la disposizione dell'art. 11 delle preleggi. Deve pertanto essere affermato il principio secondo il quale, alle questioni di diritto intertemporale che si pongano in relazione, non ad un singolo atto che abbia già esaurito i propri effetti - quale quello d'impugnazione, che appunto si perfeziona con la rituale instaurazione del giudizio impugnatorio -, ma ad un procedimento (quale il giudizio di impugnazione) che sia ancora in fieri, il principio tempus regit actum deve essere riferito al momento in cui l'atto del procedimento venga ad essere compiuto" (Sez. 6, n. 10260 del 14 febbraio 2019, Cesi, Rv. 275201).
1.5. Alla luce delle argomentazioni appena esposte, è evidente che nel caso si specie il momento con riferimento al quale deve essere individuata la disciplina processuale applicabile 18 non è quello della fissazione dell'udienza di verifica dei crediti dinanzi al giudice delegato, bensi quello dell'instaurazione del procedimento di opposizione. La nuova disciplina, quindi, trova applicazione ai procedimenti di opposizione instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge di riforma, anche se l'udienza di verifica dei crediti si sia tenuta prima della novella. Orbene, tutte le opposizioni ex art. 59, comma 6 e ss., d.lgs. n. 159/11 sono state proposte in date successive a quella di entrata in vigore della legge n. 161 del 2017 (19 novembre 2017), tranne quelle proposte nell'interesse di UNICREDIT s.p.a (14 novembre 2017) e di FINO 1 SECUSATION s.r.l. (14 novembre 2017), ricorrenti che però non sono interessate dalla questione del diverso regime probatorio. Comunque, la fissazione dell'udienza di trattazione dell'opposizione è stata fatta con decreto successivo all'entrata in vigore della riforma, l'udienza di trattazione della opposizione si è tenuta in data 19 settembre 2018 e in tale udienza sono state formulate le istanze istruttorie dalle parti. Correttamente, quindi, il Tribunale di Trapani ha applicato la nuova norma prevista dall'art. 59, comma 8, d.lgs. n. 159/2011 (sostituito dall'art. 21, comma 3, lett. c) legge 17 ottobre 2017 n. 161), giacché la disciplina regolatrice del fenomeno successorio di istituti processuali è improntata al principio del tempus regit actum, che - si ribadisce - impone di far riferimento alla normativa vigente nel momento in cui deve essere svolta l'attività processuale oggetto di modifica.
1.6. Inoltre risulta agevole fugare i dubbi di inconstituzionalità della norma in esame, come modificata dalla legge 17 ottobre 2017 n. 161. Che la soluzione prospettata non contrasti con i principi costituzionali, né con quelli convenzionali, infatti, appare evidente ove si consideri quanto già affermato da questa Corte con la sentenza delle Sezioni Unite n. 27919 del 2011, nella quale - evocando la pronunzia della Corte Edu, Scoppola c. Italia del 19.9.2009 - si è precisato che "è la stessa Corte che si perita di chiarire che resta ragionevole l'applicazione del principio tempus regit actum per quanto riguarda l'ambito processuale, pur dovendosi accuratamente definire di volta in volta se le norme di cui si discute appartengano o meno alla sfera del diritto penale materiale. Dunque, alla luce della giurisprudenza indicata, occorre ritenere che non esistano principi di diritto intertemporale propri della legalità penale che possano essere pedissequamente trasferiti nell'ordinamento processuale [...]. Si può, quindi, concludere che "la natura processuale della disposizione introdotta dal legislatore qui del tutto pacifica realizza, in assenza di diversa volontà del legislatore, le condizioni di - immediata applicabilità della medesima agli atti «posteriori» alla sua entrata in vigore, anche nelle ipotesi in cui l'effetto - anch'esso di natura processuale - risulti sfavorevole al soggetto sottoposto al procedimento, non avendo alcuna copertura costituzionale o convenzionale il preteso principio di «immodificabilità» dell'intera disciplina di un giudizio rispetto al momento in cui lo stesso ha avuto inizio" (così in motivazione Sez. 1 n. 23494 del 21 marzo 2019, non massimata, che ha ritenuto applicabile ad un sequestro di prevenzione emesso precedentemente la sopravvenuta ulteriore causa di sospensione del termine di efficacia derivante dalla esecuzione 19 Q di una perizia introdotta nell'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011 dalla legge 228 del dicembre 2012).
1.6. Anche nella giurisprudenza civile sono stati affermati principi analoghi. Così per esempio, in tema di contenzioso tributario, è stato ritenuto che, la modifica apportata all'art. 53, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 che ha convertito, con modifiche, il d.l. 30 settembre 2005 n. 203 - secondo cui il mancato deposito dell'atto di appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata determina l'inammissibilità del gravame non si applica nel - caso in cui la notifica dell'atto di impugnazione sia stata effettuata sotto il vigore della disciplina precedente, dovendo ritenersi che gli atti perfezionatisi prima dell'intervento di una novella in materia processuale, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite disposizioni contrarie, restano regolati, anche negli effetti, secondo il fondamentale principio "tempus regit actum", dalla norma sotto il cui imperio sono stati posti in essere (Sez. 5, Ordinanza n. 27971 del 21/12/2011, Rv. 620794). Gli stessi principi sono stati affermati con riferimento al ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello emessa in epoca successiva alla vigenza del d.lgs. n. 169 del 2007, ma resa in un giudizio di opposizione nei confronti di una sentenza dichiarativa di fallimento depositata in data antecedente all'entrata in vigore del menzionato decreto legislativo (oltre che del n. 5 del 2006), che va dichiarato inammissibile laddove proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata di cui al novellato art. 18, comma 14, l.fall. Si è detto, infatti, che l'art. 22 del d.lgs. n. 169 del 2007 dà piena attuazione al principio processuale del "tempus regit actum", secondo il quale la normativa sopravvenuta trova applicazione anche ai processi in corso, a nulla rilevando che il fallimento sia stato pronunciato prima della riforma del 2006, né che la sentenza di appello sia stata emanata ovvero trattata - parzialmente nei giudizi impugnatori che l'hanno seguita o preceduta secondo il regime previsto dalla normativa antecedente alla riforma del 2006-2007 (Sez. 1, Sentenza n. 5925 del 24/03/2016, Rv. 639059). Si è pure precisato che, in assenza di norme che diversamente dispongano, il processo civile è regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda, non potendo il principio del "tempus regit actum", in forza del quale lo "ius superveniens" trova applicazione immediata in materia processuale, che riferirsi ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non già all'intero nuovo rito. Infatti, posto che il "rito" è da intendersi come l'"insieme" delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale, l'applicazione di un nuovo rito ad un processo già iniziato, in assenza di norme transitorie che ciò autorizzino, si tradurrebbe in una non consentita applicazione retroattiva di quell'insieme", invece vietata dal principio di irretroattività della legge contenuto nell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, di cui lo stesso art. 5 cod. proc. civ. è applicazione. Ne consegue che la sua violazione dà luogo a nullità della sentenza in quanto si risolva in una compressione del diritto al contraddittorio. Nella specie il giudice di merito, applicando erroneamente il principio 20 Q "tempus regit actum", aveva disposto il mutamento del rito, privando le parti del diritto di dedurre mezzi istruttori, anche documentali, nei termini di cui all'art. 184 cod. proc. civ., ed aveva rigettato la domanda anche per difetto di prova (Sez. 3, Sentenza n. 20811 del 07/10/2010, Rv. 615405; si veda anche Sez. 1, Sentenza n. 24901 del 10/10/2008, Rv. 604916).
1.7. Come si è visto, nella specie il giudizio di opposizione è stato instaurato in data successiva all'entrata in vigore della nuova disciplina e l'udienza di trattazione, nella quale sono state formulate le richieste di prova e v'è stata la decisione su di esse, si è svolta nella vigenza del novellato regime di cui all'art. 59, comma 8, d.lgs. 159/2011, sicché non si può affermare - come sostenuto dalle difese che sia stato violato il principio di affidamento, giacché tale - affidamento non può che parametrarsi con la disciplina processuale dell'insieme delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale ovvero con l'inizio dell'attività che caratterizza il rapporto processuale che si articola in una pluralità di atti.
1.8. Va, peraltro, affrontata la questione posta dalle difese circa l'effetto interamente devolutivo che caratterizzerebbe il giudizio di opposizione dinanzi al Tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Si è detto, infatti, che tale procedimento è analogo a quello di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, regolato dall'art. 18 I.fall., in relazione al quale la giurisprudenza civile di questa Corte ha affermato che "non si applica la disciplina prevista, per il solo giudizio d'appello, dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza che conferma la decisione di primo grado». Deve, infatti, tenersi conto del peculiare effetto devolutivo che caratterizza il giudizio di reclamo, nel quale differentemente che nel giudizio d'appello - è sempre ammessa l'allegazione di fatti nuovi idonei a sovvertire l'esito del procedimento davanti al tribunale fallimentare, il che esclude, altresì, un'applicazione analogica della disciplina dell'appello in assenza della necessaria identità di ratio" (così Sez. 1, Sentenza n. 5520 del 06/03/2017, Rv. 644654; si veda anche Sez. 1, Sentenza n. 13505 del 13/06/2014, Rv. 631398, secondo la quale, pur se risulti attenuato il requisito dell'art. 342 cod. proc. civ., nondimeno è inammissibile la deduzione di motivi di impugnazione nuovi e diversi rispetto a quelli tempestivamente addotti con l'atto introduttivo). In sede di reclamo ex art. 18 legge fallimentare, quindi, il debitore, benché non costituito avanti al tribunale, può indicare anche per la prima volta "i mezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, legge fall., tenuto conto che, sul punto e come ribadito da Corte cost. 1 luglio 2009, n. 198 in tema di dichiarazione di fallimento ed onere della prova nel procedimento dichiarativo -, permane un ampio potere di indagine officioso in capo allo stesso organo giudicante" (Sez. 1, Sentenza n. 22546 del 05/11/2010, Rv. 614635). Ritiene questo Collegio che gli stessi principi non possano trovare applicazione con riferimento all'opposizione dei creditori "esclusi", disciplinata dai commi 6, 7 e 8 dell'art. 59 d.lgs. n. 159/2011. 21 Q Sebbene la struttura del procedimento di accertamento dei diritti dei terzi, così come disciplinata dagli artt. 57 e ss. d.lgs. n. 159/2011 (e che è bene sottolineare non è affidata al giudice civile), appaia sostanzialmente sovrapponibile a quella della procedura del reclamo ex art. 18 I. fall. entrambe caratterizzate da precise regole probatorie (si veda il comma 2, lettera b, - dell'art. 58), da cui consegue una rigida scansione dei relativi oneri gravanti sui creditori istanti (si veda anche il comma 2 dell'art. 57) -, le peculiari caratteristiche di quest'ultima inducono ad escludere che ai due rimedi in esame sia sottesa una identica ratio e, quindi, a disconoscere nell'opposizione al decreto esecutivo dello stato passivo (di cui al comma 3 dell'art. 59) il carattere devolutivo che caratterizza, invece, il giudizio di reclamo. Il riconoscimento dell'effetto devolutivo del procedimento di reclamo ex art. 18 I. fall., infatti, trova fondamento non solo nella mancata previsione, da parte del legislatore, di un limite alla facoltà delle parti di produrre documenti nuovi in sede di reclamo (contrariamente a quanto previsto dal novellato art. 59, comma 8, d.lgs. n. 159/2011, che alla luce delle argomentazioni sopra esposte - trova applicazione nel caso di specie), ma altresì nell'ampio potere di indagine officioso espressamente riconosciuto in capo al giudice del reclamo, che difetta, invece, nella disciplina dell'opposizione ex art. 59 del Codice antimafia. Né può ritenersi che una lettura interpretativa in tal senso violi i principi costituzionali, dovendo sempre sottolinearsi che, già nella vigenza della normativa della legge 31 maggio 1965 n. 575, la giurisprudenza di questa Corte, nel ritenere manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24 e 47 Cost., la questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine all'art. 2 ter della suddetta legge (nella parte in cui richiedeva che il terzo, titolare di un diritto reale di garanzia sul bene sequestrato/confiscato, avesse l'onere di dimostrare di aver positivamente adempiuto con diligenza agli obblighi di informazione e di accertamento e di aver, perciò, fatto affidamento "incolpevole" sul soggetto nei cui confronti aveva acquisito il diritto di garanzia), aveva osservato che, da un lato, il doveroso bilanciamento tra gli interessi statali e quelli del privato portava a ritenere opportuna (come affermato anche da Corte Cost., sentenza n. 1 del 1997) la prevalenza dei primi rispetto ai secondi e che, dall'altro, la posizione del privato sarebbe stata, comunque, in ipotesi tutelata facendo salva la possibilità che egli provasse la sua buona fede (Così, Sez. I, n. 30326 del 29/04/2011, Mps, Rv. 250910). E di recente questa Corte, nell'affermare che, ai fini del decorso del termine di trenta giorni entro cui, a norma dell'art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159/ 2011 i creditori esclusi possono proporre opposizione al decreto che rende esecutivo lo stato passivo formato all'esito della verifica dei crediti, è sufficiente la semplice comunicazione dell'avviso di deposito di detto decreto ad opera dell'amministratore giudiziario, senza necessità che alla stessa sia allegato lo stato passivo, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 6, cit., nella parte in cui non prescrive l'invio anche dello stato passivo, rilevando come una tale semplificazione rispetto all'art. 97 legge fall., che invece nella procedura fallimentare lo prevede, non comprima i diritti del creditore, il quale può agevolmente tutelare le sue ragioni recandosi in cancelleria per accedere all'atto ed estrarne copia (Sez. 1, n. 18231 del 26/03/2019, MPS 22 Capital Services Banca per le imprese spa, Rv. 275468). Si è infatti rilevato che si tratta, a ben vedere, di una diversa modalità procedurale che, se rende più agevole il lavoro dell'amministratore giudiziario nelle procedure di prevenzione patrimoniale, non comprime irragionevolmente le facoltà di quanti hanno diritto di opposizione. D'altronde, la procedura di accertamento dei diritti dei terzi, prevista dal Titolo IV Capo II del decreto legislativo n. 159/2011, non risulta particolarmente restrittiva nel regime probatorio, ove si consideri che il creditore - anche prima del deposito dell'istanza di riconoscimento della buona fede ha il potere/dovere di accedere alle risultanze istruttorie contenute nel fascicolo della procedura di confisca al fine di realizzare il necessario confronto tra la propria prospettiva ricostruttiva e ciò che emerge dal fascicolo stesso.
2. Altra questione da affrontare in via preliminare è quella proposta dai ricorrenti SE e VA, che hanno denunziato violazione di legge (in relazione agli artt. 59 d.lgs. n. 159 del 2011, 6 CEDU, 3, 24 e 111 Cost., 25 e 99 della legge fallimentare), evidenziando che tra i componenti del collegio che ha pronunziato il decreto impugnato figurava lo stesso giudice delegato, nella persona di RA DA, che aveva emesso il provvedimento opposto. Si è già detto della manifesta infondatezza dell'assunto che il d.lgs. n. 159 del 2011 delinei il regime delle impugnazioni del decreto che rende esecutivo lo stato passivo sullo schema delle impugnazioni contro gli atti degli organi fallimentari previsto dalla legge fallimentare, sicché non rileva il richiamo fatto dalla difesa all'art. 25, comma 2, l.f., ovvero alla norma che prevede che il giudice delegato non possa far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti, e all'art. 99, comma 10, secondo il quale sull'impugnazione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo è competente il Tribunale, di cui non può far parte il giudice delegato. Nella normativa che disciplina l'accertamento dei diritti dei terzi nelle procedure di prevenzione non è prevista alcuna norma che preveda la suddetta incompatibilità, né si condivide quanto in proposito prospettato dalla difesa, secondo la quale la diversa regolamentazione di situazioni identiche cagionerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento circa le garanzie riconosciute al creditore nell'ambito della procedura fallimentare e del procedimento di prevenzione. Come si è già detto, tale ultimo procedimento è caratterizzato da una diversa ratio rispetto alle procedure fallimentari, atteso che in esso l'esigenza di tutelare le situazioni giuridiche di soggetti terzi ha carattere recessivo rispetto al prevalente interesse pubblicistico alla repressione della pericolosità sociale. Va infine rilevato che nella specie non risulta che il giudice delegato che ha partecipato alla decisione del Tribunale sia stato ricusato. Allora va ancora una volta ribadito che l'inosservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità del giudice, non incidendo sulla sua capacità, non è deducibile come motivo di nullità della decisione in sede di impugnazione, ma può costituire motivo di ricusazione (ex multis, Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Illiano, Rv. 273852; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K, Rv. 267419; Sez. 6, n. 18707 del 09/02/2016, Balducci e altri, Rv. 266990).
3. Infondato è il ricorso proposto nell'interesse di TO DI GI. 23 Q Il Tribunale ha -rigettato l'opposizione perché ha ritenuto -con motivazione logica e coerente non provata l'esistenza del credito avente data certa antecedente il sequestro, non essendo dimostrato, alla stregua della documentazione allegata alla istanza di verifica, l'effettivo incasso degli assegni. Ha poi precisato che non può ammettersi la produzione documentale allegata all'istanza di opposizione, non essendo stata non solo dimostrata ma neppure allegata l'incolpevole impossibilità di produrre in sede di verifica gli estratti conto bancari (sulla corretta applicazione del regime probatorio di cui all'art. 59, comma 8, si è già sopra già ampiamente argomentato sub § 1). Ha comunque evidenziato che questi ultimi sono documenti che, in mancanza di situazioni eccezionali, debbono essere considerati nella disponibilità del correntista, a cui vengono normalmente inviati dalla banca con cadenza periodica e sono, comunque, consegnati a semplice richiesta (pag. 38 del decreto). A fronte di tali argomentazioni le censure del ricorrente risultano generiche e versate in fatto.
4. Infondato, ai limiti della inammissibilità, è il ricorso proposto nell'interesse di MI MO MO. Il ricorrente, infatti, invoca una diversa valutazione di merito sul requisito della buona fede, deducendo una serie di elementi fattuali, che peraltro risultano compiutamente analizzati dal Tribunale (pagg. 40 e 41), il quale ha rilevato che, sebbene la vendita di immobili rientri nell'oggetto sociale della società debitrice e sia, dunque, difficile individuare l'esistenza di un nesso di strumentalità rispetto all'attività illecita del proposto, non può trascurarsi che il MO è un ufficiale dell'arma dei carabinieri e che dal 2003 al 2009 aveva svolto la propria attività proprio presso la compagnia di Alcamo, sicché avrebbe dovuto assumere informazioni sul soggetto con il quale aveva concluso il contrato e, quindi, delle maggiori cautele, secondo la diligenza propria del ruolo rivestito, nella scelta dell'imprenditore dal quale aveva acquistato l'immobile, ove solo si consideri che il NT aveva subito qualche anno prima una condanna per associazione per delinquere di stampo mafioso, in relazione alla quale era stato pure sottoposto nel 1999 a misura cautelare (si veda pag. 30 del decreto). Non si rilevano i denunziati vizi di travisamento della prova, peraltro, non supportati in maniera sufficiente dalle allegazioni al ricorso. - -Piuttosto come si è già detto le prospettazioni difensive si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione degli esiti delle intercettazioni indicate dal Tribunale e degli altri elementi, quali la sentenza del Tribunale di Palermo n. 354/2010, di assoluzione del NT, che nessuna incidenza può avere sui presupposti dell'applicazione della misura di prevenzione a carico di costui. In proposito, è bene ricordare che, ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all'adozione di misure di prevenzione, è legittimo avvalersi di elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penali, anche nel caso di processi definiti con sentenza di assoluzione irrevocabile, senza, peraltro, poter effettuare una rilettura degli stessi elementi in termini del tutto divergenti sul piano del loro significato, valorizzandoli in chiave accusatoria 24 secondo criteri già giudicati incongrui nel processo penale (Sez. 2, n. 19880 del 29/03/2019, Grillo Brancati VIliano, Rv. 276917). D'altronde, in tema di misure di prevenzione, l'appartenenza ad una associazione mafiosa integra un'ipotesi di pericolosità sociale qualificata anche quando la condotta del proposto, pur non riconducibile ad una vera e propria partecipazione al gruppo criminale, sia apprezzabile in termini di vicinanza all'associazione tale da risultare, attraverso un contributo fattivo alle attività ed allo sviluppo del sodalizio, funzionale agli interessi della stessa (Sez. 2, n. 27855 del 22/03/2019, Valenza Benedetto, Rv. 277402).
5. Merita il rigetto anche il ricorso proposto nell'interesse del UA. L'opposizione non è stata accolta perché il Tribunale, alla stregua della documentazione prodotta in sede di verifica, ha ritenuto non provato l'effettivo incasso da parte del NT degli assegni prodotti in copia dal ricorrente (pag. 32 del decreto); mentre non ha ammesso l'ulteriore produzione documentale allegata all'atto di opposizione, non essendo stata non solo dimostrata ma neppure allegata l'incolpevole impossibilità di produrre in precedenza gli estratti conto bancari, così legittimamente applicando la disposizione dell'art. 59, comma 8, d.lgs. n. 159/2001, come modificata dalla legge n. 161/2017 (si veda quanto già detto sopra § 1). A fronte di tale motivazione, incentrata solo sulla carenza di prova dell'incasso degli assegni prodotti in copia nell'udienza di verifica, le censure del ricorrente si rivelano del tutto eccentriche e generiche proprio in relazione alla mancanza di prova dell'esistenza del credito.
6. Vanno rigettati i ricorsi proposti nell'interesse di SE e VA, in qualità di eredi legittimi di AN SE. Si è già detto della manifesta infondatezza del primo motivo relativo alla denunziata incompatibilità del giudice delegato quale componente del collegio che ha deciso sulla opposizione (si veda sopra § 2). Quanto al secondo motivo, si devono pure richiamare le argomentazioni già svolte (si veda § § 1) sulla applicabilità della norma di cui all'art. 59, comma 8, d.lgs. n. 159 del 2011, come modificata nel 2017. Anche con riferimento al credito vantato dai suddetti ricorrenti il Tribunale ha ritenuto mancante la prova dell'effettivo incasso degli assegni consegnati in pagamento degli acconti. Ha poi precisato che a tale carenza documentale non può supplire l'avvenuta comunicazione della Guardia di Finanza della stipula del preliminare (e delle relative modifiche) unita alla mera dichiarazione di versamento degli acconti (pag. 27 del decreto). Infine, sull'omessa motivazione in ordine alla strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto, si rileva che le censure dei ricorrenti risultano nuove, in quanto non proposte con l'atto di opposizione. Peraltro, è bene sottolineare come sarebbe stato del tutto superfluo motivare sulla sussistenza della condizione prevista dall'art. 52, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 159/2011, avendo i giudici di merito escluso la sussistenza della prova di un diritto di credito risultante da atti aventi data certa.
7. Infondato è il ricorso proposto nell'interesse della società RR NS S.R.L. 25 Q 7.1. Va subito rilevata la tardività, ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., della memoria depositata solo in data 8 ottobre 2019 dal difensore della RR NS s.r.l. limitatamente alla parte in cui prospetta "motivi nuovi", quali la richiesta di tener conto della sentenza n. 96 del 30 gennaio 2019, depositata in data 29 aprile 2019, con la quale la Corte di Appello di Palermo ha revocato la confisca di primo grado, tra gli altri, del compendio aziendale della G.M. Costruzioni, disponendo per l'effetto la restituzione delle quote sociali spettanti al proposto e gli immobili intestati alla predetta società. Inammissibile è anche la produzione di tale sentenza con la memoria tardiva (si veda comunque quanto detto infra sulla irrilevanza dell'intervenuta revoca della confisca sul giudizio di opposizione ex art. 59 d.lgs 159/2011). Di conseguenza si terrà conto della suddetta memoria solo nella parte in cui sono state svolte controdeduzioni alla requisitoria del Procuratore Generale.
7.2. In relazione al primo motivo di ricorso si richiama ancora una volta quanto argomentato sopra sulla corretta applicazione da parte del Tribunale dell'art. 59, comma 8, d.lgs. n. 159 del 2011, come modificato dalla riforma del 2017 (si veda § 1). La società ricorrente si duole della decisione con la quale il Tribunale ha ritenuto che non sia stata fornita piena prova della sussistenza del credito vantato, ignorando la circostanza che, in sede civile, con sentenza della Corte di Appello di Palermo è stata accertata in via definitiva la pretesa creditoria, poiché l'amministrazione giudiziaria, appellante, aveva omesso di contestare il merito di tale pretesa, eccependo solo l'inammissibilità della domanda giudiziale, giudicata invece ammissibile dalla Corte territoriale. Ne deriva che nella specie il Tribunale non avrebbe potuto contraddire il giudicato civile, ritenendolo inopponibile. Pertanto la società ricorrente ha allegato al ricorso la sentenza di appello in questione, munita dell'attestazione del passaggio in giudicato. Anche nella memoria di replica, la difesa ha sottolineato che la questione della certezza dell'anteriorità della pretesa azionata con l'atto di citazione del 17 settembre 2010 è stata pure affrontata e definita con la suddetta sentenza della Corte di Appello di Palermo proprio nel giudizio tra l'Amministrazione Giudiziaria e la RR NS srl. Sono stati quindi riportati stralci di tale decisione, tra i quali quello nel quale si afferma che, "non essendo ancora intervenuto alcun provvedimento definitivo di confisca, è dunque da ritenere che non vi sia alcun ostacolo al riconoscimento del credito in sede di giudizio civile di cognizione". Le censure difensive così articolate sono infondate Va infatti evidenziato che nella motivazione del decreto impugnato il Tribunale ha dato congruo e logico conto del fatto che l'assetto dei rapporti tra la società creditrice e la debitrice sono stati oggetto di approfondita analisi nell'ambito del procedimento di prevenzione e che tale accertamento ha avuto portata ben più ampia rispetto a quello compiuto dinanzi al giudice civile, in quanto ha consentito di ricostruire "avvenimenti precedenti", rilevanti nella verifica della sussistenza dei presupposti sanciti dall'art. 52 d.lgs. 159/2011; e, all'esito dell'analisi dei dati probatori acquisiti, i giudici di merito hanno escluso la sussistenza del credito vantato dalla RR NS (pag. 23 del decreto). 26 La difesa ha censurato tale valutazione del Tribunale, sostenendo che essa avrebbe dovuto tener conto del giudicato civile di accertamento del credito. L'assunto non appare fondato, ove solo si consideri che una lettura sistematica di tutta la disciplina della tutela dei terzi, contenuta nel Titolo IV del d.lgs. n. 159/2011, evidenzia non solo la piena autonomia della procedura di verifica dello stato passivo rispetto agli accertamenti dei crediti in sede civile, ma soprattutto che il credito, pur ritenuto sussistente in sede civile, deve possedere requisiti peculiari e ulteriori affinché possa considerarsi rilevante ai sensi degli artt. 52 e ss. del Codice antimafia. Così, per esempio, l'art. 56 prevede che i rapporti pendenti al momento del sequestro (rapporti giuridici con il proposto o con l'attività di impresa del proposto) rimangono sospesi ipso iure, essendo demandata all'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione del giudice delegato, la scelta tra subentrare nel contratto in luogo del proposto assumendo tutti i relativi obblighi ovvero risolvere il contratto. In quest'ultimo caso il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, ma lo può fare sottoponendosi alle speciali disposizioni della verifica dei crediti, che come si è già detto - - è condizionata alla sussistenza di una serie di requisiti sostanziali (come delineati nell'art. 52) - e oneri processuali (come quelli indicati negli artt. 57, 58 e 59) che avvalorano la piena autonomia di giudizio sia in sede di formazione dello stato passivo sia in sede di opposizione. D'altronde, è bene ribadire che il primo comma dell'art. 52 d.lgs. 159/2011 prevede che l'istante debba dimostrare in primis l'anteriorità del diritto rispetto al sequestro e, nel caso di diritti di credito, tale requisito deve risultare da atto di data certa, in relazione al quale soccorrono le norme del codice civile, artt. 2699 e ss., e in specie l'art. 2704 in tema di scrittura privata;
per i diritti reali di garanzia, rileva invece la data di costituzione secondo le regole civilistiche, per il pegno gli artt. 2784 e ss. e per l'ipoteca gli artt. 2808 e ss. Nel caso in esame è pacifico che il sequestro sia intervenuto nelle more del contenzioso civile instaurato dinanzi al Tribunale di Trapani dalla società RR NS nei confronti della GM Costruzioni s.r.l., tanto che al proposto, che si era costituito prima della applicazione della misura di prevenzione contestando la fondatezza della domanda, era subentrato l'amministratore giudiziario, limitandosi a rappresentare l'intervenuta apposizione del vincolo cautelare e a chiedere la declaratoria di improcedibilità del giudizio.
7.3. Le argomentazioni sopra esposte, circa l'irrilevanza del giudicato civile sulla domanda proposta dalla società ricorrente, trovano ulteriore fondamento nella circostanza che il Tribunale non solo ha escluso la sussistenza della prova del credito vantato, ma ha anche evidenziato come, in considerazione dei rapporti esistenti tra le due società, sussistesse la strumentalità del credito rispetto alle illecite attività svolte dal NT e fosse da escludere la buona fede della società RR NS, che per lungo tempo si era prestata al compimento di operazioni fittizie di vario genere, finalizzate a coprire finanziamenti al suddetto proposto (pag. 23 del decreto). 27 A fronte delle argomentazioni appena esposte, le censure della società ricorrente appaiono finalizzate a una inammissibile rivalutazione delle prove e basate su valutazioni di merito, non proponibili in sede di legittimità. Né sono stati forniti specifici elementi per ritenere fondati i vizi di travisamento, come denunziati dalla difesa della ricorrente, in relazione a circostanze peraltro prive di decisività, giacché il difetto motivazionale denunciato sussiste soltanto quando vi sia un'evidenza pretermessa o - infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati. Va in proposito ricordato che, in virtù della previsione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., il controllo del giudice di legittimità si estende all'omessa considerazione o al travisamento della prova, purché decisiva, con la precisazione che ciò che è deducibile in sede di legittimità (e rientra, pertanto, in detto controllo) è solo l'errore così detto revocatorio (sul significante), in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione (sulle premesse), mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul "significato" della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani", né fuori dal contesto in cui è inserito. Ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili le censure che come nella specie - siano - nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (ex multis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 25016801; Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 23654001).
7.4. Alla luce di quanto sopra esposto, infondate sono pure le censure proposte in relazione alla violazione di legge e correlati vizi di motivazione afferenti il rigetto della richiesta di ammissione in prededuzione ex art 54 delle spese legali riconosciute dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 790 del 2014. 8. Va rigettato anche il ricorso proposto nell'interesse di OF OV. In relazione al primo motivo si richiamano ancora una volta le argomentazioni svolte sopra sulla applicazione della nuova formulazione dell'art. 59 (si veda sopra §1). Quanto alle censure proposte con il secondo motivo di ricorso, va rilevato che esse appaiono eccentriche rispetto alla decisione del Tribunale, il quale ha ritenuto assente la prova del credito di euro 15.000 vantato dal OV, difettando da una parte la data certa del preliminare e della quietanza di pagamento e, dall'altra, la dimostrazione dell'avvenuto incasso dell'assegno circolare da parte della "G.M. Costruzioni s.r.l.". Il Tribunale, in proposito, ha pure evidenziato che non rileva che il suddetto assegno fosse munito necessariamente di idonea provvista al 28 momento della emissione e che non può dirsi accertato l'incasso dei due assegni di euro 5.000,00, uno dei quali asseritamente avvenuto in contanti (pag. 16 del decreto). Siffatto argomentare, ad avviso della difesa, sarebbe indicativo di un giudizio di mala fede del Tribunale nei confronti del OV, ciò contrastando con quanto affermato dal Tribunale medesimo con riferimento all'ulteriore credito di euro 48.000, in relazione al quale è stata invece riconosciuta la buona fede del ricorrente. Tali deduzioni, però, attengono ad un profilo diverso da quello che invece ha prioritariamente valutato il Tribunale ovvero la insussistenza della prova del credito limitatamente alla somma sopra indicata. - come9. Va rigettato anche il ricorso proposto nell'interesse di UNICREDIT S.P.A., che evidenziato nel decreto impugnato - ha chiesto l'ammissione in via chirografaria del credito di euro 108.330,87 vantato nei confronti della G.M. NE s.r.l. e dei fidejussori SE NT e SA RI NT in forza di linee di credito debitamente deliberate.
9.1. Va subito chiarito che in questa sede, a fronte peraltro della espressa richiesta di decisione sui motivi di ricorso da parte della società ricorrente, nessuna incidenza può avere la circostanza prospettata dalla difesa con la memoria depositata in data 18 luglio 2019 ovvero che sia intervenuto il provvedimento di revoca della confisca dei beni ritenuti nella disponibilità del proposto NT. Invero, con riferimento alla tutela dei diritti dei terzi e, in particolare, di quelli esclusi dallo stato passivo non è prevista dalla normativa alcuna conseguenza nel caso di sopravvenienza di fatti nuovi ovvero di provvedimenti che mutano i termini della misura di prevenzione patrimoniale;
invero l'art. 62 d.lgs. n. 169/2011 prevede solo la revocazione del provvedimento di "ammissione del credito" al passivo, che può essere richiesta dal pubblico ministero, dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia quando emerga che esso è stato determinato da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile al ricorrente. D'altronde è superfluo evidenziare che, in seguito alla revoca del provvedimento di confisca su alcuni beni del proposto, il creditore non ammesso possa far valere i suoi diritti con le azioni ordinarie in sede civile. Tale revoca e la conseguente restituzione dei relativi beni al proposto, infatti, non possono produrre altro effetto che quello di eliminare le condizioni di insinuazione nella procedura, atteso che la stessa disposizione di cui all'art. 52, comma 1, lett. a) consente l'ammissione al passivo dei crediti non assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati come quello vantato dalla ricorrente - alla sola condizione che «che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito».
9.2. Ciò chiarito, infondati devono ritenersi tutti i motivi proposti con il ricorso. Il Tribunale, nel rigettare l'opposizione, dopo aver dato atto che è risultata adeguatamente dimostrata sia l'esistenza del credito che la sua anteriorità rispetto al sequestro, ha ritenuto che difettasse il presupposto di cui all'art. 52, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 159/2011. 29 In proposito si rinviene nel provvedimento impugnato congrua, logica e articolata motivazione (pagg. 45-47 del decreto in esame), con la quale è stata evidenziata la circostanza che l'istituto bancario era a conoscenza non solo della destinazione delle somme erogate alla G.M. NE s.r.l. ma anche delle vicende societarie della famiglia NT, così da essere carente il requisito di incolpevole affidamento richiesto dalla citata norma ai fini dell'ammissione del credito.
9.3. Non risponde al vero quanto sostenuto dalla difesa dell'istituto bancario ricorrente ovvero che il Tribunale abbia affermato che il creditore avrebbe dovuto provare la mancanza del nesso di strumentalità all'attività criminosa del proposto e la propria buona fede. Né risponde al vero che il provvedimento impugnato sia rimasto silente sulla strumentalità tra i finanziamenti erogati alla G.M. NE e le attività illecite del NT. Facendo riferimento agli atti relativi all'istruttoria compiuta dalla banca prima della erogazione dei finanziamento, il Tribunale ha messo in rilievo che la valutazione era stata effettuata non già con riferimento alle caratteristiche della neocostituita GM NE s.r.l. bensì nella piena consapevolezza che quest'ultima rappresentava la "continuità aziendale" della GM Costruzioni s.r.l., facente capo sempre al NT, che nell'occasione veniva sostanzialmente "svuotata". In proposito è stato pure richiamato quanto si evince dalla lettura del decreto di confisca (pagg. 121 e ss.): la G.M. NE era stata costituita mediante la fittizia cessione (finalizzata a dissimulare una distrazione ai danni dei creditori sociali della cedente) di beni della GM Costruzioni s.r.l. (alla quale, infatti non era mai stato corrisposto il prezzo pattuito) e nel 2010 aveva acquistato da quest'ultima società ulteriori beni strumentali, utilizzando proprio il denaro ottenuto con il finanziamento in oggetto. Il Tribunale ha pure evidenziato che, sulla base sempre degli atti provenienti dalla banca in occasione del rilascio della prima autorizzazione, si evince che, sebbene nel bilancio della G.M. NE s.r.l. non fosse stato indicato alcun collegamento con altre società, essa era stata considerata come una prosecuzione della GM Costruzioni (indicata come "collegata"), tanto che, per bilanciare la carenza di garanzie in merito alla sostenibilità da parte della società finanziata del rimborso del prestito, era stata proposta la correlativa riduzione del credito già accordato alla GM Costruzioni.
9.4. Proprio tale evidente collegamento tra la società finanziata e la GM Costruzioni comprova la strumentalità del credito di cui è stata chiesta l'ammissione rispetto all'attività illecita del proposto NT, che I come si è detto ha con la costituzione della GM NE perseguito ulteriori fraudolente finalità, tra le quali indubbiamente anche quelle dirette a sottrarre i beni aziendali alle legittime pretese dell'Erario. Il Tribunale, peraltro, ha dato conto di quanto ancora emerso nel procedimento camerale finalizzato alla confisca (pagg. 117 e ss. del decreto di confisca) circa la gestione della società utilizzata per coprire le attività estorsive che il NT continuava a svolgere per conto della locale cosca mafiosa nei confronti degli imprenditori locali caratterizzata da macroscopiche - irregolarità rilevabili anche sulla base di un sommario esame. E tra tali irregolarità sono state valorizzate quelle che un istituto bancario non poteva non rilevare, con l'uso dell'ordinaria 30 " diligenza, quali i prelevamenti consistenti da parte dei soci (a fronte di finanziamenti in misura inferiore) e la crescente esposizione debitoria, determinata in larga misura proprio dall'incidenza di mutui, finanziamenti e anticipazioni bancarie. Incongruenze sono state poi evidenziate dal Tribunale con riferimento ai saldi del conto cassa rispetto al consistente indebitamento, sicché già ad un esame dei bilanci e degli estratti conto bancari sarebbe stato possibile notare irregolarità tali da chiarire le finalità illecite perseguite dal NT, con conseguente esclusione dell'incolpevole affidamento.
9.5. A fronte di tali emergenze processuali non ha pregio la deduzione difensiva secondo la quale la cadenza temporale dei finanziamenti dimostrerebbe l'assenza del nesso di strumentalità, in quanto essi furono erogati nel 2011, cioè undici anni dopo la condanna del NT per il delitto di associazione mafiosa. Com'è noto la valutazione della sussistenza della pericolosità sociale del proposto nel procedimento di prevenzione è autonoma rispetto al processo penale, sicché non può aver rilievo che una condanna per il reato di associazione mafiosa sia risalente se come nella specie - i- giudici della prevenzione abbiano accertato, sulla base di elementi anche indiziari, i presupposti per l'applicazione della misura. Come si è visto, il Tribunale ha specificamente motivato sulla strumentalità della GM NE alle attività illecite del NT e di conseguenza sulle finalità illecite perseguite con la richiesta di finanziamento. A fronte di tali argomentazioni e della indicazione puntuale delle risultanze processuali, l'istituto bancario opponente, sebbene fosse stato ammesso a provare non soltanto la buona fede ma anche l'assenza del nesso di strumentalità tra il proprio diritto e l'attività illecita del soggetto pericoloso (ex multis Sez. 5, n. 17968 del 01/03/2019, CA.RI.GE. spa, Rv. 276849), si è limitato ad allegazioni generiche (quali quella che i crediti sono sorti diversi anni dopo la condanna del NT) non idonee a confutare le suddette emergenze probatorie. 10. Infondate sono pure le doglianze proposte con il (quarto motivo) di ricorso della UNICREDIT s.p.a. avverso il decreto del Tribunale di Trapani nella parte in cui ha escluso la buona fede con riguardo ai finanziamenti erogati alla G.M. Costruzioni e DD Immobiliare, successivamente ceduti alla FINO 1 SECURITISATION s.r.l. 10.1. Come si evince dalla motivazione del decreto (pagg. 47 - 52), nella specie non è stata contestata la sussistenza del nesso di strumentalità dei numerosi prestiti concessi alla GM Costruzioni e alla DD Costruzioni rispetto alle illecite finalità perseguite dal proposto. Il Tribunale, però, ha sottolineato come la società istante non abbia in alcun modo dimostrato di aver svolto accertamenti di alcun genere nei confronti del debitore, né ha allegato la documentazione relativa all'istruttoria svolta al fine di deliberare l'acquisto dei crediti vantati da UNICREDIT s.p.a., così da consentire di valutare l'adeguatezza delle attività eventualmente svolte ad integrare l'onere di diligenza. Nel decreto, poi, sono state effettuate una serie di annotazioni di merito che supportano tutte la carenza del requisito della buona fede in capo alla società istante, nel rispetto dei principi 31 delineati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 29847 del 2018, secondo cui la cessione di un credito ipotecario successiva ad un sequestro o ad una confisca del bene sottoposto a garanzia non determina automaticamente la malafede del terzo cessionario, potendo quest'ultimo provare la propria buona fede. 10.2. Proprio tale onere probatorio non è stato assolto nella specie, dovendo ricordarsi che il cessionario non è affatto esonerato dalla verifica dell'originaria sussistenza dei requisiti di ammissibilità del credito;
invero, la citata sentenza delle Sezioni Unite ha precisato che l'acquisto del credito "in blocco", ai sensi dell'art. 58, d.lgs. n. 385 del 1993, non è circostanza decisiva ai fini della prova della buona fede, costituendo una semplice modalità di cessione del credito che non esime il cessionario dagli oneri di verifica relativi alla originaria sussistenza dei requisiti di ammissibilità. 10.3. Va infine detto che del tutto irrilevante è l'argomentazione difensiva circa l'omesso esame del verbale di assunzione di informazioni ex art. 391 bis cod. proc. pen., rese in data 28 novembre 2016 dal capitano dei Carabinieri MI MO MO nell'ambito del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, il quale aveva dichiarato che la mafiosità del NT non era circostanza notoria nel territorio alcamese, tanto che anch'egli aveva stipulato con la G.M. Costruzioni un contratto preliminare di vendita. Si richiama a tal proposito proprio quanto detto sul posizione del MO e sulla indimostrata inconsapevolezza da parte sua delle attività illecite poste in essere dal proposto (si veda sopra § 4). 11. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2019 Il presidente Il consigliere estensore NC MORELLIFrames Grazia Miccoli comp IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO dott.ssa Maja Cristina D'Angelo 32