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Sentenza 10 giugno 2026
Sentenza 10 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2026, n. 21288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21288 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL MO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/12/2025 del Tribunale di Salerno Udita la relazione svolta dal Consigliere LA LA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21288 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 18/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 dicembre 2025, il Tribunale di Salerno ha rigettato la richiesta di riesame personale avverso l'ordinanza, emessa in data 17 novembre 2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Si- mone OL, in quanto indagato, insieme ad altri, dei reati di affiliazione a un’as- sociazione per delinquere, capeggiata da IO AN, finalizzata al traffico di stupefacenti, del tipo cocaina e crack, operante in Salerno e provincia da settem- bre-ottobre 2022, con condotta perdurante, con il ruolo di organizzatore (escluso dal GIP), e di diversi reati fine di illecita detenzione o cessione di stupefacente, di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commessi fino al 15 maggio 2023, oggetto di provvisoria incolpazione ai capi 1), 2 ter), 3), 3 quater), 5) e 6) della rubrica. 2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, MO OL, articolando due motivi, di seguito sinte- tizzati, conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta adeguatezza della misura car- ceraria. Si lamenta che il Tribunale non abbia fornito adeguata motivazione delle ra- gioni per le quali le circostanze specificamente dedotte, relative al recesso dell’in- dagato dal sodalizio almeno dal 26 maggio 2023 e la durata limitata della parteci- pazione, risalente al marzo 2023 (pag. 208 e 212 della richiesta di misura caute- lare), non fossero idonee a superare la presunzione di adeguatezza della sola mi- sura più afflittiva, ai sensi dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., richiamando illogicamente, a supporto della inidoneità degli arresti domiciliari, la condotta per- durante dell’associazione o argomentazioni generiche e congetturali in ordine alla possibilità di contatti con i suoi sodali nonché la necessità di isolare l’indagato dall’ambiente criminale in cui operava, nonostante lo stato di incensuratezza del OL. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta adeguatezza della misura carceraria, laddove il Tribunale ha valorizzato l’arresto in flagranza dell’ot- tobre 2025. Si censura che il Tribunale del riesame abbia omesso di riportare le coordinate fattuali di tale vicenda, riguardante pochi grammi di sostanza stupefacente, per la quale non era stata applicata nessuna misura, ritenendola illogicamente significa- tiva del mancato mutamento delle condizioni di vita del ricorrente;
argomento, 3 questo, del tutto inconferente rispetto alla incapacità della misura domestica a fronteggiare le esigenze cautelari. Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3. Con requisitoria, depositata in data 2 marzo 2026, il Sostituto Procuratore generale ha concluso nei termini indicati in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. Entrambi i motivi, con i quali si contesta l’adeguatezza della misura carce- raria, scrutinabili congiuntamente, risultano aspecifici, in quanto privi di un reale confronto con le ragioni poste alla base della decisione, presentando anche profili di manifesta infondatezza. 2.1. In premessa, va ricordato che, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di riva- lutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze caute- lari e all'adeguatezza delle misure, poiché, sia nell'uno che nell'altro caso, si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane, pertanto, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedi- mento (Sez. Un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). 2.2. Fatta questa premessa, in relazione al tema introdotto dal ricorrente, questo Collegio intende ribadire l’orientamento ormai pacifico di questa Corte, se- condo cui la disciplina di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce, ri- spetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per uno dei delitti ivi considerati – tra i quali è ricompreso il contestato delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 – una duplice presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari (an della cautela) e alla scelta della misura (quomodo della stessa) (Sez. 3, n. 9428 dell’11/02/2025, Zaccaria, non mass.). In presenza di tali reati, il Giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelari e l'adeguatezza della carcerazione cautelare ove non consti la prova della loro mancanza, secondo uno schema di prova di tipo negativo e secondo un modello che, sul piano pratico, si traduce in una marcata attenuazione dell'obbligo di motivazione dei provvedi- menti applicativi della custodia cautelare in carcere, che si traduce nell'onere di 4 dar semplicemente atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari;
solo nel caso in cui l'indagato abbia allegato elementi di segno contrario, l'obbligo motivazionale diviene più pregnante, in quanto il Giudice sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a su- perare la presunzione. 2.3. Facendo corretta applicazione di tali principi, la decisione impugnata ha spiegato esaustivamente, senza incorrere in alcuna illogicità, le ragioni per le quali fosse necessario il mantenimento della misura. Il Tribunale del riesame ha illustrato con ampia e articolata motivazione le ragioni dell’impossibilità di superare le presunzioni di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., evidenziando specifici elementi confermativi della concretezza e attualità delle esigenze cautelari: a) l’apporto significativo fornito al sodalizio dal OL, assegnatario di compiti di delicato rilievo quali pusher, uomo di fiducia di AN IO, cura dei rapporti con CC RO, principale fornitore di co- caina del AN;
b) le modalità di esecuzione delle condotte delittuose, reiterate nel tempo anche in forma associata, secondo un consolidato modus operandi, sintomatiche di un proposito criminoso radicato e di articolati e ramificati rapporti finalizzati all’acquisizione di illeciti guadagni nell’ambito del traffico di droga;
c) l’epoca non lontana di commissione dei reati contestati (2023); d) la spiccata pro- pensione all’acquisizione di entrate illecite. Il provvedimento impugnato risulta, inoltre, congruamente motivato sotto il profilo della adeguatezza della misura vigente, collegata all'acclarata propensione dell'odierno ricorrente all'attività legata al narcotraffico e alla sua inserzione in contesti criminali organizzati, come precedentemente tratteggiata. Il tutto a ren- dere altamente prevedibile che l'indagato, ove venisse sottoposto a una meno afflittiva misura, quale quella domiciliare invocata dalla difesa, proseguirebbe nella illecita attività; e ciò anche qualora la più attenuata misura domiciliare venisse applicata congiuntamente ai previsti dispositivi elettronici, posto che gli stessi non risulterebbero idonei a prevenire, come logicamente argomentato nel provvedi- mento impugnato, i contatti con personaggi inseriti nel mondo del narcotraffico, in cui l'indagato risulta inconfutabilmente inserito. In coerenza con tale apparato motivazionale si pone, quindi, il richiamo del Tribunale al recente arresto del OL per reati in materia di droga, significativo dell’assenza di un mutamento di stile di vita del ricorrente, a fronte del quale nes- suna influenza può logicamente spiegare, l’asserita dissociazione dal gruppo cri- minale di appartenenza, evincibile dal contenuto di alcune conversazioni captate, (dalle quali emerge, secondo quanto risulta dal provvedimento impugnato, anche il rammarico per la disposta riduzione del suo apporto, dovuto al rientro operativo di altro soggetto già in passato adibito al ruolo di pusher). 5 Il provvedimento impugnato si colloca, peraltro, nell'alveo del consolidato orientamento — che va qui ribadito — che, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di perico- losità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espres- sione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza e postula, per- tanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esi- genze cautelari di cui all'ad, 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 - 01; conf. Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fu- sco, Rv. 280243 - 01). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non rav- visandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 18 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente LA LA LE Di VO
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21288 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 18/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 dicembre 2025, il Tribunale di Salerno ha rigettato la richiesta di riesame personale avverso l'ordinanza, emessa in data 17 novembre 2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Si- mone OL, in quanto indagato, insieme ad altri, dei reati di affiliazione a un’as- sociazione per delinquere, capeggiata da IO AN, finalizzata al traffico di stupefacenti, del tipo cocaina e crack, operante in Salerno e provincia da settem- bre-ottobre 2022, con condotta perdurante, con il ruolo di organizzatore (escluso dal GIP), e di diversi reati fine di illecita detenzione o cessione di stupefacente, di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commessi fino al 15 maggio 2023, oggetto di provvisoria incolpazione ai capi 1), 2 ter), 3), 3 quater), 5) e 6) della rubrica. 2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, MO OL, articolando due motivi, di seguito sinte- tizzati, conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta adeguatezza della misura car- ceraria. Si lamenta che il Tribunale non abbia fornito adeguata motivazione delle ra- gioni per le quali le circostanze specificamente dedotte, relative al recesso dell’in- dagato dal sodalizio almeno dal 26 maggio 2023 e la durata limitata della parteci- pazione, risalente al marzo 2023 (pag. 208 e 212 della richiesta di misura caute- lare), non fossero idonee a superare la presunzione di adeguatezza della sola mi- sura più afflittiva, ai sensi dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., richiamando illogicamente, a supporto della inidoneità degli arresti domiciliari, la condotta per- durante dell’associazione o argomentazioni generiche e congetturali in ordine alla possibilità di contatti con i suoi sodali nonché la necessità di isolare l’indagato dall’ambiente criminale in cui operava, nonostante lo stato di incensuratezza del OL. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta adeguatezza della misura carceraria, laddove il Tribunale ha valorizzato l’arresto in flagranza dell’ot- tobre 2025. Si censura che il Tribunale del riesame abbia omesso di riportare le coordinate fattuali di tale vicenda, riguardante pochi grammi di sostanza stupefacente, per la quale non era stata applicata nessuna misura, ritenendola illogicamente significa- tiva del mancato mutamento delle condizioni di vita del ricorrente;
argomento, 3 questo, del tutto inconferente rispetto alla incapacità della misura domestica a fronteggiare le esigenze cautelari. Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3. Con requisitoria, depositata in data 2 marzo 2026, il Sostituto Procuratore generale ha concluso nei termini indicati in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. Entrambi i motivi, con i quali si contesta l’adeguatezza della misura carce- raria, scrutinabili congiuntamente, risultano aspecifici, in quanto privi di un reale confronto con le ragioni poste alla base della decisione, presentando anche profili di manifesta infondatezza. 2.1. In premessa, va ricordato che, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di riva- lutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze caute- lari e all'adeguatezza delle misure, poiché, sia nell'uno che nell'altro caso, si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane, pertanto, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedi- mento (Sez. Un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). 2.2. Fatta questa premessa, in relazione al tema introdotto dal ricorrente, questo Collegio intende ribadire l’orientamento ormai pacifico di questa Corte, se- condo cui la disciplina di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce, ri- spetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per uno dei delitti ivi considerati – tra i quali è ricompreso il contestato delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 – una duplice presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari (an della cautela) e alla scelta della misura (quomodo della stessa) (Sez. 3, n. 9428 dell’11/02/2025, Zaccaria, non mass.). In presenza di tali reati, il Giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelari e l'adeguatezza della carcerazione cautelare ove non consti la prova della loro mancanza, secondo uno schema di prova di tipo negativo e secondo un modello che, sul piano pratico, si traduce in una marcata attenuazione dell'obbligo di motivazione dei provvedi- menti applicativi della custodia cautelare in carcere, che si traduce nell'onere di 4 dar semplicemente atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari;
solo nel caso in cui l'indagato abbia allegato elementi di segno contrario, l'obbligo motivazionale diviene più pregnante, in quanto il Giudice sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a su- perare la presunzione. 2.3. Facendo corretta applicazione di tali principi, la decisione impugnata ha spiegato esaustivamente, senza incorrere in alcuna illogicità, le ragioni per le quali fosse necessario il mantenimento della misura. Il Tribunale del riesame ha illustrato con ampia e articolata motivazione le ragioni dell’impossibilità di superare le presunzioni di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., evidenziando specifici elementi confermativi della concretezza e attualità delle esigenze cautelari: a) l’apporto significativo fornito al sodalizio dal OL, assegnatario di compiti di delicato rilievo quali pusher, uomo di fiducia di AN IO, cura dei rapporti con CC RO, principale fornitore di co- caina del AN;
b) le modalità di esecuzione delle condotte delittuose, reiterate nel tempo anche in forma associata, secondo un consolidato modus operandi, sintomatiche di un proposito criminoso radicato e di articolati e ramificati rapporti finalizzati all’acquisizione di illeciti guadagni nell’ambito del traffico di droga;
c) l’epoca non lontana di commissione dei reati contestati (2023); d) la spiccata pro- pensione all’acquisizione di entrate illecite. Il provvedimento impugnato risulta, inoltre, congruamente motivato sotto il profilo della adeguatezza della misura vigente, collegata all'acclarata propensione dell'odierno ricorrente all'attività legata al narcotraffico e alla sua inserzione in contesti criminali organizzati, come precedentemente tratteggiata. Il tutto a ren- dere altamente prevedibile che l'indagato, ove venisse sottoposto a una meno afflittiva misura, quale quella domiciliare invocata dalla difesa, proseguirebbe nella illecita attività; e ciò anche qualora la più attenuata misura domiciliare venisse applicata congiuntamente ai previsti dispositivi elettronici, posto che gli stessi non risulterebbero idonei a prevenire, come logicamente argomentato nel provvedi- mento impugnato, i contatti con personaggi inseriti nel mondo del narcotraffico, in cui l'indagato risulta inconfutabilmente inserito. In coerenza con tale apparato motivazionale si pone, quindi, il richiamo del Tribunale al recente arresto del OL per reati in materia di droga, significativo dell’assenza di un mutamento di stile di vita del ricorrente, a fronte del quale nes- suna influenza può logicamente spiegare, l’asserita dissociazione dal gruppo cri- minale di appartenenza, evincibile dal contenuto di alcune conversazioni captate, (dalle quali emerge, secondo quanto risulta dal provvedimento impugnato, anche il rammarico per la disposta riduzione del suo apporto, dovuto al rientro operativo di altro soggetto già in passato adibito al ruolo di pusher). 5 Il provvedimento impugnato si colloca, peraltro, nell'alveo del consolidato orientamento — che va qui ribadito — che, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di perico- losità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espres- sione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza e postula, per- tanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esi- genze cautelari di cui all'ad, 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 - 01; conf. Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fu- sco, Rv. 280243 - 01). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non rav- visandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 18 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente LA LA LE Di VO