Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2026, n. 21288
CASS
Sentenza 10 giugno 2026

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione in relazione all'adeguatezza della misura carceraria

    Il ricorso è inammissibile in quanto aspecifico e privo di un reale confronto con le ragioni poste a base della decisione. La Corte di cassazione non ha potere di revisione degli elementi fattuali o di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato. La disciplina dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce una duplice presunzione relativa in presenza di gravi indizi di colpevolezza per delitti come quello contestato. Il Tribunale del riesame ha spiegato esaustivamente le ragioni del mantenimento della misura, evidenziando specifici elementi confermativi della concretezza e attualità delle esigenze cautelari, l'apporto significativo dell'indagato, le modalità di esecuzione delle condotte, l'epoca non lontana dei reati e la spiccata propensione all'acquisizione di entrate illecite. Il provvedimento è congruamente motivato anche sotto il profilo dell'adeguatezza della misura vigente, collegata alla propensione dell'indagato all'attività legata al narcotraffico e alla sua inserzione in contesti criminali organizzati.

  • Rigettato
    Illogicità della motivazione in relazione all'adeguatezza della misura carceraria, valorizzando l'arresto in flagranza

    Il ricorso è inammissibile in quanto aspecifico e privo di un reale confronto con le ragioni poste a base della decisione. La Corte di cassazione non ha potere di revisione degli elementi fattuali o di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato. La disciplina dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce una duplice presunzione relativa in presenza di gravi indizi di colpevolezza per delitti come quello contestato. Il Tribunale del riesame ha spiegato esaustivamente le ragioni del mantenimento della misura, evidenziando specifici elementi confermativi della concretezza e attualità delle esigenze cautelari, l'apporto significativo dell'indagato, le modalità di esecuzione delle condotte, l'epoca non lontana dei reati e la spiccata propensione all'acquisizione di entrate illecite. Il provvedimento è congruamente motivato anche sotto il profilo dell'adeguatezza della misura vigente, collegata alla propensione dell'indagato all'attività legata al narcotraffico e alla sua inserzione in contesti criminali organizzati. In coerenza con tale apparato motivazionale si pone il richiamo del Tribunale al recente arresto del OL per reati in materia di droga, significativo dell’assenza di un mutamento di stile di vita del ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2026, n. 21288
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21288
    Data del deposito : 10 giugno 2026

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