Sentenza 5 ottobre 2005
Massime • 1
Nel rigettare la richiesta di revoca della misura dell'obbligo di firma disposta, su richiesta del P.M., in luogo di quella degli arresti domiciliari per la quale, al momento della sostituzione, era prossima la scadenza del termine di durata massima, il giudice deve fornire adeguata motivazione in ordine alle ragioni per le quali ritiene sussistere la permanenza delle esigenze cautelari in quanto la richiesta di sostituzione formulata dall'organo dell' accusa normalmente presuppone l'attenuazione delle stesse. (La Corte ha evidenziato che la soluzione prospettata è funzionale ad impedire anche che, attraverso un uso distorto dello strumento processuale, si possa pervenire ad eludere il disposto dell'art. 307 cod. proc. pen., che richiede la verifica in positivo della persistenza delle condizioni di applicabilità di misure sostitutive in luogo di quelle detentive per le quali siano decorsi i termini).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/10/2005, n. 41577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41577 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 05/10/2005
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 1026
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO AN - Consigliere - N. 26839/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH UC AN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 1 giugno 2005 dal tribunale di Brescia, quale giudice del riesame;
udita nella udienza in Camera di consiglio del 5 ottobre 2005 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 27 dicembre 2004, il giudice per le indagini preliminari dispose la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di CH UC AN in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen. e D.L. 10 marzo 2000, n. 74, art.
8. Con provvedimento del 14 marzo 2005 il giudice per le indagini preliminari, accogliendo l'istanza della difesa, sostituì la misura carceraria con gli arresti domiciliari.
Dopo pochi giorni, il 23 marzo 2005, il pubblico ministero chiese la sostituzione degli arresti domiciliari con la misura dell'obbligo di dimora, sostituzione accolta dal giudice per le indagini preliminari con ordinanza del 23 marzo 2005. Il 27 aprile 2005 la difesa presentò istanza ex art. 299 cod. proc. pen. di revoca della misura in atto o di sostituzione con altra meno affittiva in considerazione del tempo trascorso e dell'assenza e comunque dell'affievolimento delle esigenze cautelari, e ciò per l'effetto della richiesta del pubblico ministero dell'obbligo di dimora e dell'ulteriore decorso del tempo, del rispetto delle prescrizioni da parte dell'indagato e della confessione resa in sede di interrogatorio di garanzia.
Il giudice per le indagini preliminari respinse la richiesta. Il tribunale del riesame di Brescia con ordinanza del 1 giugno 2005 rigettò poi l'appello proposto dall'indagato. Osservò in particolare il tribunale: a) che, le denunziate strumentalizzazioni dello strumento di cui all'art. 299 cod. proc. pen., quand'anche fossero state fondate, non consentivano di per sè di ritenere insussistenti i presupposti per il mantenimento dell'obbligo di dimora;
b) che permaneva la attualità del pericolo di reiterazione del reato, in considerazione della gravità dei fatti, della loro reiterazione, e della professionalità e pericolosità dell'indagato;
c) che non potevano influire sulla permanenza delle esigenze cautelari ne' il decorso del tempo ne' la confessione dell'imputato, da cui non si desumeva una effettiva resipiscenza e che era stata determinata dalla gravità indiziaria;
d) che la misura era soggettivamente idonea ad indurre lo CH a non reiterare la condotta criminosa.
L'indagato propone ricorso per Cassazione deducendo che il pubblico ministero aveva chiesto la sostituzione della misura solo tre giorni prima della scadenza del termine per quella in atto, scadenza cui sarebbe conseguita la automatica scarcerazione. L'iniziativa del pubblico ministero era quindi evidentemente diretta ad aggirare i requisiti di contenuto e motivazione richiesti dall'art. 307 cod. proc. pen. di modo che il ricorso alla procedura di cui all'art. 299
era illegittimamente piegato proprio a fini opposti a quelli tutelati dalla norma. Ora, se ciò era esatto, la misura avrebbe dovuto essere revocata perché proprio il fatto che era stata seguita questa anomala procedura evidenziava la mancanza del più intenso bisogno cautelare necessario per ottenere un scarcerazione con applicazione degli obblighi ai sensi dell'art. 307 cod. proc. pen.. Se invece l'iniziativa del pubblico ministero era corretta e veramente determinata dalla sopravvenuta attenuazione delle esigenze cautelari unicamente sulla base della deterrenza costituita da 10 giorni di arresti domiciliari, allora a maggior ragione il decorso di oltre un mese di soggezione all'obbligo di dimora doveva ritenersi tempo più che congruo a scongiurare la residua esigenza socialpreventiva. La ordinanza impugnata non ha negato una distorta applicazione degli strumenti processuali senza però trame la conseguenza della lesione delle norme a tutela della libertà personale. Costituisce infatti lesione del sistema processuale attivare una procedura finalizzata a garantire la costante aderenza della misura cautelare al mutare delle esigenze cautelari per eludere norme processuali a tutela della libertà personale. Diversamente, attesa anche la assenza di contraddittorio con la difesa quando la richiesta ex art. 299 cod. proc. pen. provenga dal pubblico ministero, sarebbe possibile disattendere puntualmente il disposto dell'art. 307 c.p.p. addirittura, in ipotesi, consentendo all'iniziativa ufficiosa del giudice per le indagini preliminari (consentita dall'art. 299 c.p.p.) di applicare una misura che diversamente dovrebbe essere richiesta dal pubblico ministero. Nè potrebbe sostenersi che la difesa avrebbe dovuto tempestivamente impugnare il provvedimento di sostituzione della misura perché, trattandosi formalmente di provvedimento pro reo, l'impugnazione sarebbe stata certamente ritenuta priva di interesse. In sostanza la difesa, mentre si è trovata allora nella impossibilità di impugnare un provvedimento in concreto lesivo della libertà personale, si vede oggi contestare residue esigenze cautelari che, in assenza di quella iniziativa del pubblico ministero, non sarebbero valse a ritenere applicabile la misura sostitutiva. Infatti, ne' l'originario provvedimento del giudice per le indagini preliminari ne' la apodittica motivazione del tribunale del riesame in sede di appello sono sufficienti a soddisfare l'onere motivazionale richiesto dall'art. 307 c.p.p., comma 1, per la applicazione delle misure non custodiali. Nella specie, poi, le esigenze cautelari erano state proprio pochi giorni prima dell'intervento del pubblico ministero ritenute attenuate, tanto da consentire la sostituzione della misura carceraria con quella domiciliare. Ne deriva una patente violazione degli artt. 299 e 307 cod. proc. pen. che solo oggi, in sede di impugnativa di istanza di revoca, la difesa è titolata a lamentare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dalla motivazione della ordinanza impugnata sembrerebbe doversi ritenere che il tribunale abbia condiviso i dubbi di strumentalizzazione e di uso distorto degli strumenti processuali, tanto che ha proceduto a valutare la permanenza di esigenze cautelari tali da giustificare l'applicazione di misure personali. La sua valutazione, però, è stata inadeguata in quanto non sono stati presi in considerazione elementi decisivi ai fini del decidere, con la conseguenza che la motivazione della ordinanza impugnata si mostra difettosa e meramente apparente.
L'ordinanza impugnata, infatti, si limita ad affermare che sussisteva la attualità del pericolo di reiterazione della condotta criminosa in considerazione della gravità dei fatti, della loro reiterazione, della professionalità e della pericolosità dell'indagato, pericolo che non poteva ritenersi esaurito o ridimensionato per effetto del decorso del tempo non rinvenendosi elementi che potessero suffragare una tale conclusione.
Ora, non è necessario in questa sede stabilire se veramente vi sia stato un uso distorto degli strumenti processuali, ossia se l'iniziativa del pubblico ministero di chiedere, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., - solo tre giorni prima della scadenza del termine della misura custodiale ed appena nove giorni dopo la sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari - la sostituzione degli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora sia stata in realtà determinata - come sostiene il ricorrente - dall'intento di non seguire la corretta procedura prevista dall'art. 307 c.p.p., comma 1, e quindi di evitare che la applicazione dell'obbligo di dimora alla cessazione degli arresti domiciliari per scadenza del termine fosse subordinata allo accertamento da parte del giudice della sussistenza delle ragioni che avevano determinato la custodia cautelare.
E ciò non solo e non tanto perché è evidente che, quale che fossero i motivi che hanno determinato la iniziativa del pubblico ministero, è ovvio che essa in nessun caso potrebbe di fatto ritorcersi in danno dell'indagato e trasformasi in concreto da strumento previsto a favore dell'indagato e della libertà personale in strumento che possa provocare effetti opposti a quelli tutelati dalla norma. Quanto piuttosto perché, se così fosse, ossia se davvero vi fosse stato in ipotesi un utilizzo distorto dello strumento processuale, esso nel caso di specie, a causa delle speciali circostanze che lo hanno caratterizzano, avrebbe comportato un risultato opposto a quello prefigurato, dal momento che proprio tali speciali circostanze - costituite dai particolari tempi di emanazione delle diverse misure limitative della libertà personale - hanno fatto sì che nella specie la indagine che avrebbero dovuto compiere, dapprima il giudice per le indagini preliminari e successivamente il tribunale in sede di appello, a seguito della richiesta dell'indagato di revoca della misura sostitutiva avrebbe dovuto essere ancor più rigorosa ed approfondita di quella richiesta dall'art. 307 cod. proc. pen. se la misura fosse stata applicata dopo tre giorni al momento della cessazione degli arresti domiciliari per scadenza del termine.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte ricordata dal ricorrente, infatti, nel caso di applicazione di altre misure cautelari nei confronti dell'indagato scarcerato per decorrenza dei termini, l'inciso contenuto nel primo comma dell'art. 307 cod. proc. pen., come novellato dal D.L. 24 novembre 2000 n. 341, art. 2, comma 5 conv. in L. 9 gennaio 2001 n. 4, che consente l'adozione di misure sostitutive "solo se sussistano le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare", va interpretato nel senso che occorre una verifica in positivo della persistenza delle condizioni di applicabilità della misura. Tale verifica non può consistere pertanto nel semplice richiamo dell'accertamento originario, ma deve dar conto delle ragioni per le quali le esigenze cautelari si ritengano persistenti al momento dell'applicazione della nuova misura (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale veniva applicata la misura dell'obbligo di dimora all'indagato posto in libertà per decorrenza dei termini di custodia, sul rilievo che essa si limitava a richiamare, perché non superata da elementi nuovi, la motivazione del titolo custodiale originario e a ritenere genericamente l'attualità del pericolo di reiterazione sulla base di un mero richiamo "alle modalità del fatto" e "alla personalità negativa dell'indagato", senza alcuna indicazione specifica delle ragioni per le quali tale pericolo dovesse in concreto ritenersi sussistente all'atto dell'adozione della nuova misura) (Sez. 6^, 6 marzo 2003, Maranzano, m. 225.441). Nel caso di specie, invece, il giudice avrebbe dovuto dar conto non solo della persistenza delle esigenze cautelari al momento della richiesta di revoca della nuova misura, ma per di più avrebbe dovuto compiere questo giudizio prendendo anche in considerazione il provvedimento di sostituzione richiesto dal pubblico ministero e quindi soprattutto spiegando come il giudizio sulla permanenza delle esigenze cautelari si conciliasse con il contenuto ed i tempi di tale provvedimento. Ossia avrebbe dovuto accertare non solo la concreta permanenza delle esigenze cautelari ma avrebbe dovuto anche adeguatamente spiegare le ragioni per le quali sussisteva la permanenza delle esigenze stesse sebbene fosse intervenuta la circostanza - senza dubbio eccezionale - della sostituzione della misura custodiale con l'obbligo di dimora su richiesta del pubblico ministero a soli tre giorni dalla scadenza dei termini. Nella specie è infatti avvenuto che il pubblico ministero, dopo appena nove giorni dalla sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, ed unicamente sulla base della deterrenza costituita da questi nove giorni di arresti domiciliari, aveva ritenuto talmente attenuate le esigenze cautelari da chiedere di propria iniziativa la sostituzione della misura con l'obbligo di dimora sebbene alla cessazione della misura stessa per decorrenza dei termini mancassero appena tre giorni. E se non deve pensarsi che tale lodevole iniziativa sia stata invece determinata da un intento elusivo della legge e del diritto di difesa dell'indagato, non può che ritenersi appunto che, secondo lo stesso organo della accusa, vi era stata nel caso di specie, dopo appena nove giorni di arresti domiciliari, una attenuazione talmente elevata ed evidente delle esigenze cautelari da non consentire assolutamente che gli arresti domiciliari si protraessero ulteriormente, nemmeno soltanto per altri tre giorni.
È quindi evidente come il giudice per le indagini preliminari prima ed il tribunale dopo non si sarebbero potuti in alcun modo limitare a richiamare l'accertamento originario e ad affermare che non erano intervenuti elementi nuovi, e ciò proprio perché era intervenuto un elemento nuovo del tutto eccezionale e di sicura rilevanza costituto dalla iniziativa del pubblico ministero.
L'ordinanza impugnata, invece, si è appunto limitata al semplice richiamo della motivazione dell'originario provvedimento custodiale, ritenendola non superata da elementi nuovi, ed a ritenere genericamente la attualità del pericolo di reiterazione sulla base di un semplice richiamo alla gravità del fatto ed alla personalità dell'indagato, senza spiegare le concrete ragioni per cui ha ritenuto persistenti le esigenze.
Ma la motivazione, oltre che carente per la ragione appena indicata, è anche affetta da manifesta illogicità laddove appunto afferma che il solo decorso del tempo e la osservanza delle prescrizioni della misura non assumevano rilievo in mancanza di sopravvenuti elementi nuovi, considerazione questa che non solo non tiene conto ma si pone anche in evidente contraddizione con il sopravvenuto elemento nuovo costituito dalla impellente richiesta dell'accusa di sostituzione della misura custodiale a tre giorni dalla sua scadenza proprio per l'adempimento delle prescrizioni e per la evidente, presupposta, più che significativa attenuazione delle esigenze cautelari determinata dai nove giorni di arresti domiciliari.
A questo proposito l'indagato, con l'atto di appello, aveva eccepito che se il Pubblico Ministero aveva adottato la sua eccezionale iniziativa a seguito evidentemente di una sopravvenuta rilevante e repentina attenuazione delle esigenze cautelari causata unicamente dalla deterrenza costituita da appena nove giorni di esecuzione degli arresti domiciliari, facendo le debite proporzioni a maggior ragione il decorso di oltre un mese trascorso in soggezione dell'obbligo di dimora non poteva che ritenersi tempo più che congruo a scongiurare la residua esigenza socialpreventiva. Il giudice di appello ha però omesso di valutare debitamente questa eccezione, limitandosi ad affermare che non vi erano elementi per ritenere che il "consistente pericolo di reiterazione" fosse venuto meno o si fosse attenuato con il mero decorso del tempo, senza però spiegare per quali ragioni il pericolo di reiterazione dovesse considerarsi "consistente", quando lo stesso pubblico ministero ed il giudice per le indagini preliminari in precedenza lo avevano ritenuto evidentemente così poco "consistente" da richiedere che fosse repentinamente e d'ufficio posto fine agli arresti domiciliari a tre giorni dalla loro scadenza e senza nemmeno spiegare comunque perché oltre un mese di obbligo di dimora non poteva avere inciso in alcun modo sulle esigenze cautelari quando appena nove giorni di arresti domiciliari avevano invece inciso in modo così profondo e determinante sulle esigenze stesse. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al tribunale di Brescia per nuovo esame.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Brescia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2005