Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2015, n. 5774
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Sentenza 14 ottobre 2015

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In tema di riesame di misure cautelari personali, la nuova disciplina di cui all'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. - così come modificato dall'art. 11 della legge 16 aprile 2015, n. 47 che prevede un termine perentorio di giorni 30 per il deposito della motivazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento a pena di inefficacia del titolo - non è applicabile alle decisioni il cui dispositivo sia depositato precedentemente alla entrata in vigore della legge medesima, rilevando, a tal fine, il solo atto della decisione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2015, n. 5774
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5774
    Data del deposito : 14 ottobre 2015

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