Sentenza 1 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2001, n. 10511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10511 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
1 05 1 1/01 Aula "A" REPUBBLICA ITALIANA CORTE SU A CASSAZIONE UFFICIO COPIE 12336/2000 Richiesta copia studio IN NOME DEL POPOLO ITALIANO dal Sig. 3000 Ud. 25. 5. 2001 perdiritti 1 AGO. 2001 CRON 23128 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE oggetto: lavoro inquadramento SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Vincenzo Mileo 1. Dottor Presidente 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 3. Dottor Corrado Gugielmucci Consigliere 4. Dottor Saverio Toffoli Consigliere 5. Dottor Raffaele Di Lella Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'RE LE, domiciliato in Ro- ma presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappre- sentato e difeso dall'avvocato Antonio Marco Di Somma giusta delega a margine del ricorso;
contro il Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli, in persona del suo legale rappresentante, domiciliato in Roma presso la Cancel- 1 05 5 2 leria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso, giusta delega a margine del controricorso, dagli avvocati Mario Miletto e Giovanni Sallustri;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli del 22 dicembre 1999, depositata il 17 marzo 2000, numero 1359, r.g. 48108/96; Udita la relazione svolta nell'udienza del 25 maggio 2001 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Sentiti gli avvocati Di Somma e Sallustri;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: Con la sentenza indicata in epigrafe, il tribunale di Napo- li, el giudizio di appello proposto dal Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli nei confronti della pronuncia del locale pretore, ha rigettato la domanda di D'RE LE, dipen- dente del Consorzio stesso, al riconoscimento del proprio diritto a essere inquadrato nella categoria dirigenziale e alla condanna del datore di lavoro al pagamento delle diffe- renze retributive maturate. Il giudice di secondo grado dopo avere premesso che la richiesta formulata dal D'RE era stata fondata sulla circostanza che la qualifica a lui negata era stata invece attribuita ad altri dipendenti svol- genti mansioni, corrispondenti alle previsioni contrattuali con riferimento agli appartenenti al ruolo dei dirigenti, analoghe per responsabilità e obblighi a quelle a lui asse- 2 gnate, venendo così violato il principio di parità di trat- tamento - ha escluso che la pretesa potesse essere accolta sulla sola base di quest'ultima deduzione, di per sè priva di rilievo e dovendo escludersi che il comportamento della azienda si fosse posto in contrasto con le previsioni con- trattuali disciplinanti la materia. Nè veniva in questione la applicabilità del disposto dell'articolo 2103 del codice civile, del continuativo e ininterrotto espletamento, da parte del lavoratore,di mansioni superiori in sostituzione di altro non avente diritto alla ulteriore conservazione del posto. D'altra parte, non era revocabile in dubbio che, al- meno fino a tutto l'anno 1988, per quanto emerso dalla e- sperita prova per testi, il D'RE aveva svolto le mansio- ni di capo-area, prive di una connotazione dirigenziale. Con riferimento poi al periodo successivo, non era decisivo il richiamo all'ordine di servizio del 1989 avente come oggetto un generico conferimento al dipendente della responsabilità del servizio lavori senza altre specificazioni anche con ri- guardo alla durata dell'incarico, tenuto altresì conto del successivo provvedimento del 1990 con il quale lo stesso era stato designato capo di una determinata area territoriale. Della decisione viene chiesta la cassazione dal D'RE con ricorso sostenuto da due motivi. Il Consorzio intimato resi- ste con controricorso. Motivi della decisione: -Con il primo motivo denunciando violazione e falsa appli- cazione dell'articolo 1 del contratto collettivo nazionale 3 di lavoro per i dipendenti delle imprese dei servizi pubbli- ci degli enti locali in relazione all'articolo 1362 del co- dice civile - il ricorrente sostiene che erroneamente il tribunale ha escluso che nella specie sussistessero i requi- siti dell'elevato grado di responsabilità, dell'autonomia e mouche potere decisionale, della esplicazione di funzioni al fine di promuovere e gestire la realizzazione degli obiettivi a- ziendali, richiesti dalla clausola contrattuale per il rico- noscimento della qualifica di dirigente. E invero, contra- riamente a quanto ritenuto dal giudice del merito, tutti es- si ricorrevano nelle mansioni svolte fin dall'anno 1973, e ancora di più dal 1976, a seguito della nomina prima a capo- servizio e poi a capo-area. Di questa censura va rilevata la inammissibilità in conside- razione della assoluta genericità, essendo svolta in maniera totalmente assertoria senza neanche indicarsi i compiti af- fidati, secondo le previsioni contrattuali, al capo-servizio e al capo-area. Si aggiunga che, almeno con riferimento a questa seconda figura professionale che, per stessa ammis- - sione del ricorrente, si pone, nell'organigramma aziendale, in posizione gerarchicamente superiore rispetto alla prima il tribunale ha rilevato, con motivazione non sottoposta a critiche che ne aggrediscano la compiutezza o la logicità, che sia il contratto collettivo di lavoro che il Regolamento aziendale non la includevano tra quelle dirigenziali. Con il secondo motivo, il ricorrente espone che la motiva- zione della sentenza impugnata è inficiata da vizi con ri- 4 guardo al petitum, mai essendosi richiesta la applicazione del principio di parità di trattamento. Era stato invece e- sclusivamente dedotto che, essendo rimasto provato che a lui era stato affidato il compito di responsabile del servizio lavori a seguito del decesso del precedente titolare e che questo implicava lo svolgimento di mansioni dirigenziali, non poteva non trarsi la logica conclusione di una attribu- zione, di fatto, della qualifica di dirigente che si pro- trasse per il periodo di un anno e otto mesi con il contem- poraneo espletamento della attività di capo-area secondo il formale inquadramento. Il rilievo è infondato. E invero, deve obiettarsi che il tribunale non ha affatto affermato che il petitum andasse identificato nella applicazione del principio della parità di trattamento, avendo invece osservato che, secondo le pro- spettazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio, quel principio era l'unica causa petendi invocata dal D'Et- tore a sostegno della domanda del superiore livello di in- quadramento. Quanto poi all'ordine di servizio del 1989 sul quale il ricorrente fonda la sua censura, il giudice di me- rito lo ha sottoposto a esame e ha rilevato, anzitutto, la genericità dello stesso con riferimento alle mansioni asse- gnate al dipendente, con riflessi quindi sulla sua inido- neità probatoria circa la natura dirigenziale di queste. Ha poi osservato che in ogni caso nessuna indicazione era in esso contenuta e in aggiunta nulla era stato al proposito - fornito circa la durata dell'incarico assegnato. Appare - 5 evidente che a tali insufficienze probatorie messe in evi- denza dal tribunale non può certamente porsi rimedio dall'interessato attraverso le asserzioni formulate nel mo- tivo, inammissibilmente pretendendosi una rivalutazione in fatto del materiale probatorio inammissibile nel giudizio di legittimità. Del ricorso si impone quindi il rigetto. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 25 maggio 2001. Il consigliere estensore Il presidente Vincenzo Mileo whin. CANCELLIERE Derce ato in Gance feria F1A 2001 oggi, IL CAN ELLIERE 1 7 O - N 1 8 I - A 3 8 1 0 0 D 106