Articolo 54 del Codice antimafia
Articolo 53Articolo 63
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13 ottobre 2011
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12 aprile 2025
Art. 54. Pagamento di crediti prededucibili 1. I crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono essere accertati secondo le modalita' previste dagli articoli 57, 58 e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato.
2. Se l'attivo e' sufficiente e il pagamento non compromette la gestione, al pagamento di cui al comma 1 provvede l'amministratore giudiziario mediante prelievo dalle somme disponibili. In caso contrario, il pagamento e' anticipato dallo Stato. Tuttavia, se la confisca ha ad oggetto beni organizzati in azienda e il tribunale ha autorizzato la prosecuzione dell'attivita', la distribuzione avviene mediante prelievo delle somme disponibili ((nel patrimonio aziendale)) secondo criteri di graduazione e proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato dalla legge.
3. Il giudice delegato, con il decreto di autorizzazione di cui al comma 1, indica il soggetto tenuto al pagamento del credito prededucibile.
Entrata in vigore il 12 aprile 2025
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