Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/03/2002, n. 4405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4405 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
0069046 04405/02 RE A ME DEL POPOLO ITALIANO I R 5 A 6 . 8 T 9 N 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE U - / B Oggetto 4 B I / . 6 R L 2 T L . SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria A R . . P . B A D A I T L R E posta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 E D 3 I T 1 S . A N E N M S Dott. Michele CANTILLO R.G.N. 7934/00 I A Presidente e Relatore Cron. 10284 Consigliere Rep. Dott. Enrico ALTIERI GRAZIADEI - Consigliere Ud. 06/12/01 Dott. Giulio MONACI -- Consigliere - C.C. Dott. Stefano ConsigliereDott. Vittorio Glauco EBNER ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD CITTA' DI CASTELLO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
. N
- ricorrente -
contro
RI AN;
- intimato 2001 avverso la sentenza n. 69/99 della Commissione 2523 tributaria regionale di PERUGIA, depositata il -1- 10/04/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 06/12/01 dal Presidente Relatore Dott. Michele CANTILLO;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che visti gli artt. 375 nuovo testo e 138 disp. Att. c.p.c.; chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso per manifesta infondatezza dello stesso, con le conseguenze di legge. 3 -2- Svolgimento del processo RI AN, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal sismici pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la rideterminava l'ammontare del redditodetrazione, imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione: degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, .n. 791; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973, del D.L. 29.5.1989 m. 202 comv. in L. M. 263/1989 R La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, 791, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. il 46 quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR in virtù dell'interpretazione autentica di cui - all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione,al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). 'Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
Corte rigetta il ricorso. 2001 Così deciso in Roma il 6 DICEMBRE NTE JERE ESTEN SORE ли IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITA MAA 2002POSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista