Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2015, n. 7136
CASS
Sentenza 3 dicembre 2015

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In tema di misure di prevenzione patrimoniale, il terzo titolare di un diritto di garanzia reale sul bene confiscato che intenda ottenere l'accertamento e l'ammissione del proprio credito nell'ambito del procedimento di prevenzione ai sensi dell'art. 2 ter, l. 31 maggio 1965 n. 575, ha l'onere di provare sia la costituzione del titolo con atto di data certa antecedente al sequestro sia la propria estraneità all'attività illecita del proposto da cui ha obiettivamente tratto vantaggio. (Nella fattispecie la Corte di cassazione ha escluso la buona fede degli istituti bancari che avevano concesso dei mutui ipotecari ai proposti in presenza di un'evidente sproporzione tra i loro redditi leciti ed il valore degli immobili acquisiti in garanzia, senza alcuna valutazione del merito del credito, utilizzato dai proposti per mimetizzare l'illecita provenienza delle loro risorse e l'esercizio, anche in forma associativa, di attività usurarie, reputando, a tal fine, irrilevante la circostanza della capienza dell'ipoteca iscritta rispetto all'importo del mutuo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2015, n. 7136
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7136
    Data del deposito : 3 dicembre 2015

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