Sentenza 3 dicembre 2015
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, il terzo titolare di un diritto di garanzia reale sul bene confiscato che intenda ottenere l'accertamento e l'ammissione del proprio credito nell'ambito del procedimento di prevenzione ai sensi dell'art. 2 ter, l. 31 maggio 1965 n. 575, ha l'onere di provare sia la costituzione del titolo con atto di data certa antecedente al sequestro sia la propria estraneità all'attività illecita del proposto da cui ha obiettivamente tratto vantaggio. (Nella fattispecie la Corte di cassazione ha escluso la buona fede degli istituti bancari che avevano concesso dei mutui ipotecari ai proposti in presenza di un'evidente sproporzione tra i loro redditi leciti ed il valore degli immobili acquisiti in garanzia, senza alcuna valutazione del merito del credito, utilizzato dai proposti per mimetizzare l'illecita provenienza delle loro risorse e l'esercizio, anche in forma associativa, di attività usurarie, reputando, a tal fine, irrilevante la circostanza della capienza dell'ipoteca iscritta rispetto all'importo del mutuo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2015, n. 7136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7136 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2015 |
Testo completo
[ 7 1 3 6 / 1 6 36 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UDIENZA SEZIONE VI PENALE CAMERALE 3.12.2015 SENTENZA Composta da N. 2213 - Presidente - REGISTRO Dott. FRANCESCO IPPOLITO GENERALE Dott. DOMENICO CARCANO - Consigliere - N. 2152/15 Dott. STEFANO MOGINI - Rel. Consigliere - Dott. MASSIMO RICCIARELLI - Consigliere - Dott. ANTONIO CORBO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di ITALFONDIARIO S.P.A. avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Brindisi Sezione Misure di Prevenzione il 13.10.2014; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Stefano Mogini;
lette le conclusioni scritte del sostituto procuratore generale Roberto Aniello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Ritenuto in fatto 1. LF S.p.a. ricorre avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Brindisi Sezione Misure di Prevenzione ha rigettato le domande di ammissione del credito - depositate da quell'Istituto nell'ambito del procedimento di prevenzione a carico di IO VI VI e OR MA AN, definito dallo stesso Tribunale di Brindisi con decreto divenuto definitivo il 24.5.2011 che ha disposto la misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni nei confronti di entrambi i proposti.
2. LF S.p.a. censura l'ordinanza impugnata deducendo: a) Erronea applicazione della legge penale processuale con riferimento all'art. 17 c.p.p., in quanto la riunione dei procedimenti disposta dal Tribunale relativamente a tre distinte domande di ammissione del credito viene a incidere sulla valutazione del merito del giudizio, _sia quanto alla ricostruzione del fatto, sia quanto all'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 52 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159. In particolare, le domande di ammissione proposte da LF riguardano due crediti autonomi e distinti. Il primo deriva da ipoteca volontaria trascritta a garanzia di un mutuo concesso a OR MA AN. Il secondo ha origine da operazioni di conto corrente di IO VI quindi garantite da ipoteca giudiziale trascritta a seguito di procedimento esecutivo. Ciononostante, l'ordinanza impugnata assimila erroneamente i due crediti, con ciò configurando un error in iudicando rilevante in sede di legittimità. b) Erronea applicazione degli artt. 1, commi 194 e ss., L. 228/2012, 52, commi 1 lett. b) e 3 d.lgs. 159/2011 e 666 c.p.p., con particolare riguardo alla prova dell'assenza di strumentalità tra il credito e l'attività illecita e della buona fede, che l'ordinanza impugnata deduce illogicamente da plurime pendenze giudiziarie esistenti a carico del proposto dal 1995 in poi, quindi in epoca successiva alla concessione del mutuo, avvenuta proprio nel 1995. La strumentalità del credito all'attività illecita sarebbe stata dedotta sulla base di un'indimostrata presunzione. L'istituto ricorrente avrebbe poi adempiuto all'onere di prova su di lui incombente .in ordine alla sussistenza del requisito della buona fede, avendo depositato documenti, quali il contratto di mutuo ipotecario e la documentazione relativa all'apertura di conto corrente a favore di OR MA AN, attestanti l'ordinario esercizio di attività bancaria. L'istituto ricorrente avrebbe assolto al riguardo il suo onere di allegazione, e ove il Tribunale avesse ritenuto insufficiente la documentazione prodotta avrebbe dovuto chiedere ai sensi dell'art. 665, comma 5, c.p.p., l'acquisizione di eventuali altri documenti utili ai fini della decisione. c) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, che deduce la mancanza di buona fede delle banche eroganti (che hanno in un secondo tempo ceduto i loro rispettivi crediti a LF) da una presunta carenza della valutazione del merito del credito, dedotta in modo illogico dalla sproporzione dei redditi dei soggetti affidati rispetto al loro ingente patrimonio immobiliare, così confondendo uno dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione con l'elemento necessario a provocare l'estensione della misura ablatoria al terzo. Il Tribunale sarebbe inoltre incorso in un travisamento dei fatti, atteso che il mutuo di L. 300.000.000 era stato concesso (dal Banco Ambrosiano Veneto) dietro rilascio di garanzia ipotecaria provata dal relativo atto notarile trascritto presso la Conservatoria dei ⚫ Registri Immobiliari di Brindisi - su bene immobile fino a concorrenza di L. 600.000.000. Considerato in diritto 3. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
3.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Il provvedimento con cui il giudice 2 dispone la riunione dei procedimenti ha carattere ordinatorio e discrezionale in quanto attiene alla distribuzione interna dei processi e all'economia dei giudizi. Come tale, non è impugnabile per cassazione, salvo che non ne sia derivata una violazione delle norme concernenti gli effetti _della connessione sulla competenza, peraltro neppure ipotizzata dal ricorrente. Inoltre, il provvedimento impugnato esamina distintamente le domande di ammissione al credito trattate nel medesimo procedimento, sicché manifestamente infondata deve ritenersi, anche sotto questo profilo, la censura proposta dall'istituto ricorrente.
3.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, concernenti la valutazione della strumentalità dei crediti all'attività illecita di IO VI e di IO MA AN e della buona fede dell'Istituto ricorrente, cessionario di quei crediti, sono infondati. Il Tribunale ha fatto buon governo della normativa di cui l'istituto bancario ricorrente assume la violazione e dei principi enunciati a più riprese dalla giurisprudenza di questa Corte nel solco di SU, n. 9 del - in materia di resistenza agli effetti della confisca dei diritti reali di 28.4.2009, Bacherotti- garanzia di terzi preesistenti sui beni confiscati. Il Collegio ricorda a tal proposito che ai fini dell'opponibilità del diritto di garanzia reale non basta che l'ipoteca sia stata costituita, mediante iscrizione nei pubblici registri immobiliari, prima della trascrizione del sequestro ex art.
2-ter della I. n. 575 del 1965 e successive modifiche, ma è altresì richiesta l'inderogabile condizione che il creditore ipotecario si sia trovato in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole, dovendo individuarsi in quest'ultimo requisito la base giustificativa della tutela del terzo di fronte al provvedimento autoritativo di confisca adottato dal giudice della prevenzione (cfr. altresì Corte Cost. 20 novembre 1995, n. 487). In proposito è stato chiaramente precisato che "l'esigenza di non vanificare l'intervento sanzionatorio dello Stato induce a dubitare e quindi ad escludere che l'accertamento della legittimità del diritto di sequela vantato dal terzo creditore privilegiato possa consistere nel mero controllo della data di iscrizione della formalità ipotecaria e nell'astratta verifica dell'esistenza di un credito", in quanto "l'accertamento del diritto del terzo impone un'indagine più estesa ed approfondita che, per intuibili ragioni, può essere svolta solo dal giudice penale, con garanzia del contraddittorio, in sede di procedimento di esecuzione" (Cass. civ., Sez. 1, 12 novembre 1999, n. 12535). Pertanto, non può mai prescindersi dalla prova della effettiva terzietà di chi assume avere diritti sul bene oggetto di confisca, non potendo considerarsi terzo colui che, avendo ricavato vantaggi e utilità, non si sia trovato in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole. Il principio testé indicato deve essere integrato rilevando che anche nel sistema della I. n. 575 del 1965 è applicabile il principio enunciato in materia di confisca quale misura di sicurezza dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui i terzi che vantino diritti reali hanno l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confiscata, essendo evidente che essi sono tenuti a fornire la dimostrazione di tutti gli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di "appartenenza" e di "estraneità al reato", dalle quali dipende l'operatività della 3 801 situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca esercitato dallo Stato: di talché, nell'analoga ipotesi della confisca quale misura di prevenzione patrimoniale, sui terzi fa carico l'onere della prova sia relativamente alla titolarità dello "ius in re aliena", il cui titolo deve essere costituito da un atto di data certa anteriore al sequestro di cui al citato art.
2-ter, sia relativamente alla mancanza di qualsiasi collegamento del proprio diritto con l'attività illecita del proposto. In altri termini, posto che non può reputarsi estranea al reato la persona che abbia ricavato un utile dalla condotta illecita del reo come si verifica, appunto, qualora sulle cose che rappresentano il "provento" del reato sia stato costituito un diritto reale a garanzia di un proprio credito l'onere probatorio a carico del terzo ha ad oggetto la dimostrazione del - suo affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di oggettiva apparenza che rende scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza (SU, Bacherotti, cit.; Sez. 1, n. 12317 del 11.2.2005, Rv. 232245; Sez. 1, n. 32648 del 16.6.2009, Rv. 244816). Orbene, mentre i documenti allegati dall'istituto ricorrente (contratto di mutuo ipotecario, documentazione relativa all'apertura di affidamento in conto corrente e all'iscrizione di ipoteca giudiziale) sono idonei a provare, in quanto atti aventi data certa, l'esistenza e la titolarità di diritti reali di garanzia anteriori al sequestro, gli stessi documenti, per sé soli, non hanno, come correttamente rilevato nel provvedimento in esame, idonea capacità dimostrativa della buona fede delle banche che deliberarono e concessero quegli affidamenti (nella cui posizione LF S.p.a., quale cessionario dei relativi rapporti, è subentrato). L'ordinanza impugnata (si vedano in particolare pp. 7 e ss.) evidenzia infatti al riguardo che, a fronte di una pericolosità del IO risalente al 1990, la concessione degli affidamenti in questione avvenuta dal 1995 al 1999, per importi rilevantissimi, in favore dei proposti e di società da essi appositamente costituite avvenne in presenza di una palese sproporzione del valore dei - cespiti immobiliari acquisiti in garanzia (e, più in generale, del patrimonio dei coniugi IO) rispetto ai redditi leciti dei proposti, circostanze queste dalle quali il Tribunale deduce, con motivazione del tutto adeguata e immune da vizi logici e giuridici, l'assenza di una situazione di oggettiva apparenza idonea a scusare il difetto di diligenza delle banche finanziatrici nella valutazione del merito del credito da esse concesso ai proposti, da questi utilizzato a fini di mimetizzazione dell'illecita provenienza delle loro prevalenti risorse e dell'esercizio, anche in forma associativa, di attività usurarie. Priva di pregio appare infine, nel quadro testé riferito, la doglianza fondata sulla evidente capienza dell'ipoteca iscritta per L. 600.000.000 a garanzia del mutuo di L. 300.000.000 del Banco Ambrosiano Veneto. Tale circostanza è infatti ⚫ certamente significativa dell'oculatezza di quel prestito nella prospettiva di un eventuale recupero coatto del relativo credito, ma appare, nella migliore delle ipotesi, neutra rispetto alla (fallita) dimostrazione dell'ordinaria diligenza nella valutazione reddituale e patrimoniale dei proposti ai fini della concessione in loro favore dell'affidamento in questione. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della banca ricorrente al pagamento delle spese processuali. 881
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 3 dicembre 2015. Il Relatore Il Presidente Francesco Ippolitolo Stefano Mogini Stropin DEPOSITATO IN CANCELLERIA! 23 FEB 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pier Esposito