Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2015, n. 5423
CASS
Sentenza 20 gennaio 2015

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Massime1

In tema di reati contro la famiglia, le condotte di inadempimento degli obblighi di natura economica previsti dall'art. 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54 costituiscono un unico reato permanente, la cui consumazione termina con l'adempimento integrale dell'obbligo ovvero con la data di deliberazione della sentenza di primo grado, quando dal giudizio emerga espressamente che l'omissione si è protratta anche dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio.

Commentari2

  • 1Art. 570-bis - Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Si segnala che la Corte di appello milanese ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 570-bis, in relazione agli articoli 3 e 30 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la disciplina in esso prevista si applichi anche nei confronti di colui che non adempia alle prescrizioni di natura economica stabilite in favore deifigli maggiorenni e senza colpa non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio (Corte di appello di Milano, Sez. 1, 9 ottobre 2018). Nel reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile previsto dall'art. 12-sexies L. 898/1970, il generico rinvio, “quoad poenam”, all'art. 570 deve intendersi …

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  • 2Art. 570 - Violazione degli obblighi di assistenza familiare
    https://www.filodiritto.com/

    1. Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, [alla tutela legale] o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032 (1)(2). 2. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. 3. Il delitto è punibile a querela …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2015, n. 5423
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5423
Data del deposito : 20 gennaio 2015

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