Sentenza 20 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di reati contro la famiglia, le condotte di inadempimento degli obblighi di natura economica previsti dall'art. 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54 costituiscono un unico reato permanente, la cui consumazione termina con l'adempimento integrale dell'obbligo ovvero con la data di deliberazione della sentenza di primo grado, quando dal giudizio emerga espressamente che l'omissione si è protratta anche dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio.
Commentari • 2
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Rassegna di giurisprudenza Si segnala che la Corte di appello milanese ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 570-bis, in relazione agli articoli 3 e 30 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la disciplina in esso prevista si applichi anche nei confronti di colui che non adempia alle prescrizioni di natura economica stabilite in favore deifigli maggiorenni e senza colpa non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio (Corte di appello di Milano, Sez. 1, 9 ottobre 2018). Nel reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile previsto dall'art. 12-sexies L. 898/1970, il generico rinvio, “quoad poenam”, all'art. 570 deve intendersi …
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1. Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, [alla tutela legale] o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032 (1)(2). 2. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. 3. Il delitto è punibile a querela …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2015, n. 5423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5423 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente - del 20/01/2015
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 71
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 27844/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
nei confronti di:
B.G. N. IL (OMISSIS) ;
inoltre:
B.G. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 2439/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 25/02/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SELVAGGI Eugenio che ha concluso per inammissibilità ricorso dell'imputato;
annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso del procuratore generale di Brescia;
udito, per la parte civile, l'avv. Alviano Glaviano Goffredo d'ufficio per l'accoglimento del proprio ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
1. B.G. era imputato di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore, nato il (OMISSIS), senza mai contribuire al suo mantenimento e, da ultimo (a partire dal febbraio 2006), senza versare la somma mensile di Euro 300 (con rivalutazione Istat), fissata dal Tribunale per i minorenni di Brescia, tanto da costringere la madre del minore a richiedere l'aiuto economico dei servizi sociali comunali;
con permanenza in atto.
Tale fatto era originariamente ascritto ai sensi dell'art. 570 c.p., comma 2, n. 2: per tale reato il Tribunale di Brescia con sentenza del 21.5.13 lo ha condannato alla pena di dieci mesi di reclusione e 1.000 Euro di multa (contestualmente assolvendolo da altre due imputazioni, di maltrattamenti e violenza sessuale). In data 25.2.14 la Corte d'appello di Brescia ha: riqualificato il reato ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 12-sexies e L. n. 54 del 2006, art. 3 dichiarato prescritti i fatti precedenti il
25.8.2006, rideterminato la pena in sei mesi di reclusione, confermato nel resto.
2. Hanno proposto ricorso sia l'imputato che la parte pubblica.
2.1 Con atto formalmente personale B.G. enuncia due motivi:
- inosservanza o erronea applicazione della legge penale sui punti del non aver valutato la sua detenzione carceraria quale impossibilità de jure ad adempiere all'obbligo di corresponsione dell'assegno e, comunque, la sua attivazione perché altri propri congiunti provvedessero quale adempimento;
non contestata in fatto dalla Corte d'appello la sua restrizione dal 2006 (prima in carcere poi in comunità), sarebbe erroneo in diritto l'assunto che tale condizione per sè non costituirebbe causa di forza maggiore relativamente all'inadempimento; in ogni caso, poiché il minore sarebbe stato periodicamente ospitato e mantenuto dai genitori del ricorrente, su sua attivazione, in concreto l'adempimento relativo agli obblighi di mantenimento vi sarebbe stato, sia pure con modalità diverse dalla mera corresponsione della somma de qua;
- contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per aver prescisso dalla deposizione della persona offesa sul punto del suo adempimento dell'obbligazione familiare: il ricorrente richiama la dichiarazione con la quale all'udienza del 25.11.2008 il difensore della parte civile ha spiegato la revoca della costituzione (essere già da due anni in corso versamenti e comportamenti dell'imputato nei confronti del minore tali da ridimensionare l'interesse della parte offesa a partecipare al dibattimenti), dichiarazione che per sè avrebbe dovuto essere considerata idonea ad inficiare l'affermazione di responsabilità.
2.2 Il procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia enuncia unico motivo di violazione degli artt. 157 e 158 c.p. e L. n. 54 del 2006, art. 3 in relazione alla declaratoria di intervenuta prescrizione per i fatti commessi fino al 25.8.2006. Ritenuta incidentalmente corretta la riqualificazione ai sensi della L. n. 54 del 2006, art. 3, la parte pubblica deduce che tutti i reati rilevanti nella fattispecie (art. 570 c.p., comma 2, n. 2, L. n. 54 del 2006, art. 3, L. n. 898 del 1970, art. 12-sexies)
condividerebbero la natura di reato omissivo proprio di natura permanente: il termine mensile fissato dal giudice civile rileverebbe solo a fini civilistici (come quello ex art. 156 c.c., comma 6). RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Entrambi i ricorsi sono fondati nei termini che seguono.
4. Il peculiare sviluppo dell'imputazione nel corso del processo impone preliminarmente, alla luce della motivazione d'appello, alcuni rilievi in diritto, ancorché la mancata impugnazione della parte pubblica sui punti interessati non permetta di darvi seguito congruo. Come si è ricordato, l'originaria imputazione era quella ex art. 570 c.p., comma 2, n. 2 e per tale reato è intervenuta condanna in primo grado, argomentata con motivazione specifica del Tribunale, attenta a dar conto dell'avere l'imputato fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore dalla nascita, con permanenza in atto. La Corte d'appello ha sostanzialmente derubricato il fatto riqualificandolo ai sensi della L. n. 54 del 2006, art. 3, apparentemente ritenendo contestata la mera inosservanza dell'obbligo di contribuzione del minore, quale "ancorato" al provvedimento del Tribunale per i minorenni che aveva fissato in 300 Euro mensili l'assegno di mantenimento in favore del figlio minore. Ma ciò ha fatto non dopo aver escluso che, con tale inadempimento (operante quindi solo dal provvedimento del tribunale per i minorenni), fossero venuti meno i mezzi di sussistenza del minore, bensì all'apparenza giudicando irrilevante tale aspetto (p. 5, penultimo periodo), dando prevalenza a quello, diverso, dell'obiettiva mancata corresponsione della somma: quasi che (pag. 4 ultimo periodo: "così come il più contiene il meno") il reato L. n. 54 del 2006, ex art. 3 assorbisse la fattispecie incriminatrice ex art. 570 c.p., comma 2, n.
2. Il che costituisce innanzitutto errore di diritto.
Infatti, è vero che tuttora permane un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte sul rapporto tra l'art. 570 c.p., comma 2, n. 2 e L. n. 54 del 2006, art. 3 (o la L. n. 898 del 1970, art. 12-sexies che presenta problematica del tutto analoga): alcune sentenze affermano il concorso formale eterogeneo (Sez. 6, sentenze n. 12307/2012, 34736/2011, 32540/2005) altre l'assorbimento (Sez. 6, sentenze n. 44629/2013). Ma in presenza dell'evento: "aver fatto mancare i mezzi di sussistenza", il reato ex art. 570 c.p., comma 2, n. 2 o concorre o assorbe, mai può essere assorbito (sul punto anche, specificamente sia pure con diverse soluzioni, le sentenze 12307/2012 e 44629/2013). La Corte d'appello avrebbe pertanto potuto non applicare l'art. 570 c.p., comma 2, n. 2 solo dopo avere espressamente escluso, con pertinente e specifico apprezzamento in fatto, che con la condotta descritta fossero venuti meno i mezzi di sussistenza del minore, evento descritto nell'imputazione e argomentato specificamente dal Tribunale (Sez. 6 sent. 16458/2011, 6575/2009). In secondo luogo deve sul punto pure rilevarsi che l'imputazione risulta, dal punto di vista letterale, diversa da quella che pare considerata dai Giudici d'appello. Invero il fatto descritto è "... senza mai contribuire al suo mantenimento e, da ultimo (a partire dal febbraio 2006), senza versare la somma mensile ...": quindi oggetto della contestazione era una condotta che pure precede il momento in cui il Tribunale per i minorenni aveva deliberato il proprio provvedimento, aspetto rimasto ignorato e non giudicato nella sentenza d'appello (vuoi per escluderne in fatto la sussistenza, vuoi per ricondurlo a irrilevanza penale).
5. Venendo al ricorso dell'imputato, osserva la Corte che questi aveva dedotto con l'appello i temi della forza maggiore e della mancanza di volontà di inadempimento, indicando due contesti di fatto che avrebbero sorretto l'assunto: la propria restrizione (prima carceraria e poi in comunità) e la "presenza" (affettiva/economica) a mezzo dei propri genitori.
La risposta della Corte d'appello risulta muovere da una ricostruzione dei tempi non adeguata alle peculiarità in fatto del caso, quale emergenti dalle motivazioni delle due sentenze di merito.
5.1 Invero, il periodo da tenere in considerazione per l'omissione ritenuta dalla Corte d'appello a seguito della commentata riqualificazione parrebbe quello che va dal 2006 al 25 novembre del 2008: il Tribunale, infatti (p. 5 sentenza primo grado), ha espressamente richiamato le dichiarazioni fatte in tale udienza dalla madre del minore, quale prova della permanenza dell'omissione (anche solo parziale) in quel momento. Dalle due sentenze di merito non risultano invece richiamate dichiarazioni successive o prove anche solo documentali che confermino il protrarsi della condotta oltre tale data (data in cui intervenne anche la revoca della costituzione di parte civile), sicché manca la motivazione sul punto della decisione relativo al protrarsi della condotta omissiva oltre il 25.11.2008.
Relativamente a tale punto va ricordata la giurisprudenza di questa Corte che, pur confermando il principio di diritto per cui, in tema di violazione degli obblighi di assistenza (anche economica) familiare, quando la condotta è contestata con l'individuazione della sola data d'inizio deve ritenersi che il reato è permanente e che il termine di prescrizione decorre dalla data della sentenza di condanna di primo grado e non dalla data di emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero da quella del formale esercizio dell'azione penale, ha chiarito due aspetti essenziali per la sua corretta applicazione.
Tali precisazioni sono ("che la consumazione deve chiaramente essere contestata come in atto (S.U. sent. 11021/1998 in proc. Montanari) e che questa regola ha valore meramente processuale, non determinando alcun'inversione dell'onere della prova che sempre grava sull'accusa (sicché l'effettiva consumazione oltre la data del decreto di chiamata in giudizio non è mai presunta, ne' vi è un onere dell'imputato di provare il proprio adempimento, sempre spettando alla parte pubblica di dare prova adeguata del protrarsi dell'omissione: Sez. 3, sent. 10640/1999): precisazioni essenziali per superare le obiezioni pur pregevolmente esposte in Sez. 3, sent. 11221/1997 (così Sez. 6, sent. 7321/2009).
5.2 La Corte d'appello, una volta "amputato" e riqualificato il fatto originariamente contestato (nei termini prima commentati: paragrafo 4), avrebbe pertanto dovuto esaminare le prospettazioni dell'imputato, sulla sua obiettiva impossibilità di adempiere al pagamento mensile integrale della somma indicata dal Tribunale per i minorenni, prima individuando il concreto periodo oggetto della prova dell'inadempimento (in particolare indicando le prove specifiche del suo eventuale protrarsi oltre il 28 novembre 2008 e fino alla deliberazione della sentenza di primo grado, altrimenti confrontandosi con il solo periodo precedente), poi valutare l'eventuale stato di detenzione dell'imputato per quel periodo (dalle sentenze di merito parrebbe sussistente quantomeno fino al 2008 e si indica dal 2006, non risultando dalle due sentenze la data del provvedimento del Tribunale per i minorenni che, dall'imputazione, risulterebbe pure collocato genericamente nel 2006), quindi verificare se l'affermazione astratta (e per sè corretta, con infondatezza sul punto del ricorso) dell'assenza di alcun automatismo tra stato di detenzione e forza maggiore per l'inadempimento trovasse, nel caso concreto, un'applicazione congrua alle sue peculiarità. Si vuoi dire, in altri termini, che altra è la situazione di persona detenuta che comunque risulti dagli atti godere di un proprio patrimonio o di fonti di reddito, dirette o indirette ed anche illecite, ed altra è la situazione di chi solo dall'eventuale lavoro in carcere potrebbe trarre quel reddito indispensabile ad adempiere le proprie obbligazioni. Sotto questo profilo, il concorso dei familiari può assumere rilievo per orientare l'apprezzamento sull'attivazione nei limiti oggettivi della propria possibilità contingente, quando risulti non spontaneo ma sollecitato e coordinato da parte del soggetto obbligato e in accordo con l'altro genitore cui il minore risulta affidato: per questo la Corte distrettuale avrebbe dovuto specificamente motivare se dagli atti (che questa Corte di legittimità non può conoscere) risultassero effettivamente avvenute partecipazioni dei genitori dell'imputato sul piano dell'assistenza anche materiale e se questi, ove comprovati, potessero o meno dar conto, quantomeno sul piano dell'elemento psicologico, della specifica attivazione del padre in relazione al contesto di eventuale detenzione ed in assenza di proprio patrimonio o reddito.
Si tratta di temi che vanno pertanto rivisitati con nuova specifica valutazione delle peculiarità della vicenda (anche nella sua ricostruita dinamica temporale), delle dichiarazioni degli interessati, delle prove documentali e comunque pertinenti al tema;
rivalutazione cui il Giudice del rinvio procederà con piena libertà di esito (purché sorretto da specifica motivazione nei suoi passaggi logico-giuridici).
6. Venendo al ricorso della parte pubblica osserva questa Corte che l'affermazione in diritto dei Giudici d'appello, secondo la quale trattandosi di condotta di mero inadempimento dell'obbligo di versare l'assegno mensile fissato dal giudice, si tratta di condotte che si perfezionano allo scadere delle singole obbligazioni, per cui il fatto è da ritenersi prescritto con riferimento alle condotte poste in essere fino al 25 agosto 2006, non può essere condivisa. L'omesso adempimento dell'obbligo di contribuzione economica gravante sul singolo genitore quale ne sia la fonte, normativa generale (artt. 147, 148 e 155 c.c. e L. n. 54 del 2006, artt. 1, 3 e 4; L. n. 898 del 1970, artt. 5, 6 e 12-sexies; art. 337-bis c.c.; art. 570 c.p., comma 2, n. 2) o giudiziale specifica, e in relazione al diverso suo possibile contenuto deve essere considerato nel suo complesso, con la conseguenza che la condotta/fattispecie penalmente rilevante assume natura di reato permanente, la cui consumazione inizia con la prima condotta che determina l'evento proprio delle singole fattispecie incriminatrici e cessa con l'ultima.
6.1 Il principio è pacificamente affermato da consolidata giurisprudenza relativamente alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 570 c.p., comma 2 e quindi all'omessa prestazione dei mezzi di sussistenza.
In proposito va evidenziato come l'esperienza giudiziaria attesti che frequentemente la condotta concretamente ascritta all'imputato di reato ex art. 570 c.p., comma 2, n. 2 sia proprio quella di non aver corrisposto con regolarità la somma deliberata dal giudice della separazione, in contesti di fatto nei quali, ovviamente, quella mancata tempestiva corresponsione, totale o anche parziale, abbia determinato l'effettivo venir meno dei mezzi di sussistenza (con l'ulteriore rilievo che lo stato di bisogno per i minori privi di autonomo reddito: Sez. 6 sent. 23599/2013). La giurisprudenza penale tuttavia mai ha dubitato che, pur in contesto nel quale dal parallelo ed autonomo punto di vista civilistico l'inadempimento autonomamente rilevante si consolidava mensilmente, le plurime condotte di singolo inadempimento dovessero essere considerate, ai fini penali, unitariamente, dando vita ad un reato di natura permanente: per tutte, Sez. 6 sentenze: 51499/2013, 2241/2011, 22219/2010, 7321/2009, 43793/2008, 7191/2003. Il dato appare utile per giungere ad una prima conclusione: la incriminazione diretta del mero singolo inadempimento, novità "strutturale" introdotta dalla L. n. 898 del 1970, art. 12-sexies e L. n. 54 del 2006, art. 3, per sè non è decisiva a mutare la valutazione sul protrarsi della consumazione dei singoli inadempimenti, ai fini penali. Sul punto, più suggestivo che fondato appare il possibile rilievo che nel caso dell'evento "far mancare i mezzi di sussistenza" il singolo inadempimento potrebbe essere irrilevante, quando occasionale, mentre lo stesso avrebbe autonoma rilevanza penale secondo le due norme di speciale incriminazione. Invero, non solo va innanzitutto tenuta presente la consolidata giurisprudenza sull'art. 570 c.p., comma 2, n. 2 che spiega l'esigenza della tempestiva periodica contribuzione, propria della permanenza delle peculiari esigenze di sussistenza (per tutte Sez. 6 sentenze 8998/2010, 23017/2014); ma, più specificamente, ciò che rileva, nella prospettiva del reato permanente, non è il momento iniziale della compiuta rilevanza penale, bensì la continuità della condotta illecita fino alla sua cessazione. Sotto questo profilo, non vi è differenza tra la pluralità di omissioni successive a quella/quelle che determina/no il protrarsi dello stato di bisogno e la pluralità di inadempimenti civilistici connessi dalla violazione di un unico obbligo assistenziale.
Invero, le Sezioni unite di questa Corte hanno qualificato il reato L. n. 898 del 1970, ex art. 12-sexies quale reato omissivo proprio, di carattere formale, il cui soggetto attivo può essere solo chi è tenuto alla prestazione dell'assegno di divorzio e la cui condotta consiste nell'inadempimento dell'obbligo economico stabilito dal provvedimento del giudice (sent. 23866/2013). Tale assegno periodico ha, per giurisprudenza anche civile, natura (esclusivamente) assistenziale e questa è la ragione fondamentale indicata dalle Sezioni unite per la conclusione dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 570 c.p., comma 1. Si tratta di argomentazioni sostanzialmente pertinenti anche alla corrispondente struttura della disciplina prevista dalla L. n. 54 del 2006, art. 3 in effetti pure richiamata nella medesima sentenza. Si noti che proprio la diversità tra il concetto di "assistenza" e quello di "sostentamento" è in concreto la fonte della questione del rapporto (concorso formale o consunzione) tra tali due norme (di natura formale, in relazione al mancato pagamento della somma/assistenziale) e il capoverso n. 2 dell'art. 570 c.p. (che riguarda invece solo il più ristretto ambito della sussistenza), richiamata nel precedente paragrafo 4. Chiaro è il principio di diritto poi affermato dalle Sezioni unite, secondo cui la violazione dei doveri di assistenza materiale di coniuge e genitore, previsti dalle norme del codice civile rientra tendenzialmente nella tutela penale dell'art. 570 c.p., comma 1 ("ovviamente nella sussistenza di tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie") con la conclusione che, stante il generico richiamo dell'art. 570 c.p., art. 12-sexies per l'individuazione del trattamento sanzionatorio, nelle due fattispecie incriminatrici speciali va applicata la pena alternativa prevista da tale comma 1.
6.2 Orbene, proprio la comune natura assistenziale degli obblighi civili che sorgono dalla L. n. 898 del 1970 e L. n. 54 del 2006, e la loro ricordata "affinità sistematica e strutturale" alle fattispecie oggetto dei due commi dell'art. 570 c.p., spiega la natura permanente della eventuale pluralità di loro violazioni in un contesto unitario.
Del resto, pur in assenza di un'esplicita affermazione del corrispondente principio di diritto, che pertanto appare opportuno esplicitare in questa sede, dalla lettura delle relative motivazioni risulta che già in precedenza questa Corte si è espressa sostanzialmente in conformità (relativamente al reato L. n. 54 del 2006, ex art. 3), ancorché senza essere intervenuta specificamente sul tema in assenza di un motivo di ricorso espresso sul punto (così, tra le altre, Sez. 6 sent. 15435/2014, che ha escluso la prescrizione per singole condotte di inadempimento verificatesi pur dopo l'entrata in vigore della L. n. 54 del 2006; Sez. 6 sent. 33852/2014, in caso in cui nel protrarsi dell'omissione era stata considerata la mera riqualificazione giuridica;
Sez. 6 sent. 29337/2014; Sez. 2 sent. 28918/2014, che nega la intervenuta prescrizione per il protrarsi della condotta ex lege n. 898 del 1970 e Sez. 6 sent. 21611/2014, che la dichiara perché tutte le omissioni del ritenuto unico reato sono precedenti al tempo per procedere oltre utilmente;
Sez. 6 sent. 10110/2014 argomenta dalla natura permanente della condotta omissiva l'applicabilità della L. n. 54 del 2006 per omissioni che proseguono dopo la sua entrata in vigore;
Sez. 6 sent. 37079/2007, che da rilievo alla maggior durata delle condotte omissive per determinare il reato più grave in presenza di più violazioni della L. n. 898 del 1970, art. 12-sexies). Può quindi affermarsi il principio di diritto che le condotte di inadempimento L. n. 54 del 2006, ex art. 3 costituiscono un unico reato permanente, la cui consumazione termina con l'adempimento integrale dell'obbligo ovvero con la data di deliberazione della sentenza di primo grado, quando dal giudizio emerga espressamente che l'omissione si è protratta anche dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio.
Del resto, non appare ultroneo ricordare che attenta dottrina da tempo ha evidenziato la soluzione paradossale cui si perverrebbe optando per una ricostruzione sistematica che, nel caso di protrazione dell'inadempimento, desse autonomo rilievo al singolo inadempimento, riportando tale protrarsi nel fenomeno della continuazione anziché della permanenza: immaginando un lungo consapevole e deliberato protrarsi nel tempo dell'inadempimento, il limite del triplo rispetto alla occasionale pena base determinata per il primo episodio (previsto dall'art. 81 c.p.) condurrebbe all'inaccettabile conseguenza (sul piano sistematico e costituzionale) di una sorta di "licenza di delinquere" per i comportamenti ulteriori.
6.3 È pertanto fondato il ricorso della parte pubblica, il che comporta la necessità di rideterminare la pena (ove l'affermazione di colpevolezza dovesse essere confermata dal Giudice del rinvio) naturalmente nei limiti massimi di quella già applicata. Quella rivisitata dalla Corte bresciana risente infatti delle conseguenze della "lettura" operata sulla natura del reato (avendo operato una distinzione tra pena base e pena in aumento per la continuazione interna, con una quantificazione della pena base che da conto della infondata dichiarazione di parziale prescrizione e con una quantificazione di un autonomo aumento per la ritenuta ma insussistente continuazione interna).
P.Q.M.
In accoglimento dei ricorsi delle parti, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della alla Corte d'appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2015