Sentenza 11 febbraio 2010
Massime • 2
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto obbligato non può liberarsi dagli stessi adducendo che il minore cui si fanno mancare i mezzi di sussistenza non sia il proprio figlio, dovendosi ritenere necessario al riguardo il passaggio in giudicato della sentenza civile che accolga la relativa domanda di disconoscimento della paternità.
Ai fini della configurabilità del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto obbligato in sede di separazione legale dei coniugi non ha la facoltà di sostituire, di sua iniziativa, la somma di denaro stabilita dal giudice civile a titolo di contributo per il mantenimento della prole con "cose" o "beni" che, secondo una sua scelta arbitraria, meglio corrispondano alle esigenze del minore beneficiario. (Nel caso di specie si trattava di due "computers" portatili, di capi di abbigliamento e di uno strumento musicale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2010, n. 8998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8998 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 11/02/2010
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 297
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 34499/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.C.M., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza 16 maggio 2008 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la decisione 22 giugno 2006 del Tribunale di Milano, la quale ha dichiarato il ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, perché, omettendo di corrispondere alcuna somma di denaro, nonché la somma stabilita dal Giudice civile quale contributo per il mantenimento del figlio B. P. di anni 10, gli faceva mancare mezzi di sussistenza;
In (OMISSIS);
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, netta persona del Sostituto Procuratore Generate Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso ed il difensore dell'imputato avv. MACCIONI che ha concluso per l'annullamento della decisione.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
L'imputato ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la decisione 22 giugno 2006 del Tribunale di Milano, la quale ha dichiarato il ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, perche, omettendo di corrispondere alcuna somma di denaro nonché la somma stabilita dal Giudice civile quale contributo per il mantenimento del figlio B.P. di anni 10, gli faceva mancare i mezzi di sussistenza, dall'(OMISSIS).
1.) la sentenza della Corte di appello impugnata.
Nell'atto di appello il difensore ha criticato l'assunto del primo Giudice che ha ritenuto che le dazioni del padre fossero "regali costosi" e "sicuramente non necessari per le esigenze primarie di vita" al figlio (nato il (OMISSIS)) dell'età di 10 anni:
nella specie, 2 computer del valore complessivo di L. 12 milioni;
giubbotti; magliette e vestiario, un flauto.
Per l'appellante sarebbe da ciò emersa l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato che è riconducibile alla mancata prestazione dei mezzi di sussistenza derivanti da inottemperanza agli obblighi sanciti in sede civile.
In buona sostanza ed in altre parole quello che il primo giudice ha definito "svariati e costosi regali" donati dal B. al figlio non sarebbero altro che i mezzi di sussistenza, in quanto si trattava di strumenti indispensabili per la vita del bambino, in particolare i due computer dell'importo di L. 12 milioni, erano necessari per l'apprendimento in ambito scolastico, tenuto conto dello sviluppo tecnologico della odierna società.
Anche i giubbotti, le magliette ed il vestiario costituirebbero elementi indispensabili per la vita dell'individuo, giusta l'indicazione della giurisprudenza che ricomprende nel concetto di mezzi di sussistenza, oltre al vitto e ai canoni di locazione e delle utenze, il vestiario e le spese per l'istruzione dei figli. La Corte distrettuale, netta decisione oggetto di ricorso, ha in proposito osservato invece:
a) come l'Imputato, nel corso del suo esame, abbia affermato di aver provveduto direttamente, anche su espressa richiesta dei suoceri - nonni materni del bambino - a fornire al figlio le cose che gli potevano servire, come computer portatili, il flauto per suonare a scuola, giubbotti e magliette, ed abbia anche precisato, in merito alla mancata corresponsione dell'assegno, di essere stato nelle condizioni di pagarlo tant'è che questi regali erano di valore economico superiore;
b) come la spesa ed il costo dei 2 computers appaiano manifestamente esorbitanti le primarie esigenze scolastiche di un bambino di 10 anni così come esorbitanti, rispetto alle primarie esigenze di vestiario, siano i capi di abbigliamento, per lo più firmati e costosi, che il prevenuto aveva comperato per il figlio;
c) come la decisione, alla quale si determinava l'appellante (presumibilmente anche a causa della forte conflittualità con la moglie separata) e cioè di procedere lui stesso all'acquisto diretto di ciò che, a suo giudizio, abbisognava al figlio, anziché versare nelle mani del genitore affidatario la somma esattamente stabilita in sede di separazione, debba considerarsi connotata dal carattere dell'arbitrarietà a fronte del chiaro dettato contenuto nel verbale di separazione consensuale in data (OMISSIS) omologato dal Tribunale di Milano il (OMISSIS).
In conclusione la Corte distrettuale ha affermato la regola di interpretazione, secondo la quale, le elargizioni o i doni in natura, erogati direttamente al minore e non al genitore affidatario non possano avere rilievo scriminante, anche per la non garanzia (che in questo caso può dirsi certezza) della loro effettiva destinazione ai bisogni essenziali del minore al cui soddisfacimento neppure (come i computers) sono destinati.
Nè a diverso esito ha condotto infine il fatto che alle primarie necessità del bambino già provvedeva la madre, tenuto conto che il prevenuto era tenuto per legge a provvedervi anch'esso. Da ciò - per la Corte distrettuale - la ritenuta integrazione del reato sotto il profilo materiate e psicologico.
2.) i motivi di ricorso e la decisione di rigetto della Corte. Con un unico motivo di impugnazione si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della ritenuta sussistenza dell'azione esecutiva e della soggettività dell'art. 570 c.p., comma 2, n. 2. 2.1.) azione esecutiva del delitto ex art. 570 c.p., comma 2, n.
2. Sostiene sul punto il ricorso che, vivendo il minore con la madre, ad essa competeva il pari obbligo di ovviare allo stato di bisogno del figlio, quali il vitto, l'alloggio ed il pagamento delle utenze, spese quest'ultime che - secondo il difensore - comportavano un "esborso esiguo".
Il motivo è inaccoglibile.
Per risalente giurisprudenza di questa sezione, perché si realizzi la fattispecie di reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, è sufficiente che il soggetto attivo abbia determinato una situazione di pericolo, senza che assuma alcun rilievo il fatto che persone diverse - sia l'altro genitore sia terze persone - impediscano, provvedendo in via sussidiaria, che la situazione di pericolo si trasformi in situazione di vero e proprio danno (cfr. Cass. Pen. sez. 6^, 2736/2009, Rv. 242854; conformi: U.P. 22 settembre 1998, Trombetta, e successive conformi).
Inoltre, se è ben vero che in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella nozione penalistica di "mezzi di sussistenza" di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, - diversa dalla più ampia nozione civilistica di "mantenimento" - debbono ritenersi compresi accanto ai mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto, l'alloggio e il vestiario), anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana, quali, l'abbigliamento, i libri di istruzione, i mezzi di trasporto, i mezzi di comunicazione (Cass. Pen. Sez. 6^, 2736/2009 Rv. 242855),..... è altrettanto vero che tale secondaria componente della nozione di mezzi di sussistenza viene in considerazione soltanto laddove siano preventivamente adeguatamente soddisfatti gli anzidetti bisogni essenziali (Cass. Pen. sez. 6^, 25 novembre 2009, Salamon).
Il limitato "soddisfacimento delle altre complementari esigenze della vita quotidiana" ed il loro ordine fisiologico ("primum vivere") non può infatti essere "rovesciato", come avvenuto nella specie, dalla unilaterale iniziativa dell'obbligato, con prestazioni surrogatorie, pacificamente smodate, avuto riguardo al valore dei due computers ed agli altri capi di vestiario.
Per concludere: in tale quadro di "adempimenti dovuti", quand'anche si potessero ritenere ammissibili forme sostitutive dell'obbligo di versamento in danaro, quale contributo stabilito dal giudice, e consistenti nella dazione di "altre utilità" o nel procacciamento di "altri vantaggi" al minore - come avvenuto nella specie, sia pure in valore complessivo non corrispondente all'obbligo determinato dal giudice civile - tali mezzi sostitutivi non solo dovrebbero operare, direttamente ed immediatamente nella sfera della disponibilità giuridica e di fatto del beneficiario, ma dovrebbero soprattutto realizzarsi senza detrimento o rischio di compromissione delle ragioni di sussistenza "altre e diverse" da quelle secondarie, pretesamente soddisfatte con la scelta arbitraria di quello specifico adempimento alternativo da parte dell'obbligato.
In altri termini: il corretto adempimento dell'obbligazione che consiste nella dazione (messa a disposizione del minore) dei mezzi di sussistenza, nella qualità e nel valore fissato dal giudice, comporta, di necessità ed agli effetti dell'applicazione dei disposti normativi dell'art. 570 cpv. c.p., n. 2, l'apprestamento solo ed esclusivamente di quel bene o di quel valore che il giudice della separazione o del divorzio ha ritenuto di determinare, nel dialettico confronto delle parti e nel superiore interesse del soggetto debole, oggetto di tutela privilegiata.
Nè è in facoltà dell'obbligato sostituire (nella specie per quasi due anni) la somma di denaro, mensilmente dovuta a tale titolo, con "cose" o "beni" che, a suo avviso, meglio corrispondono alle esigenze del minore beneficiario: l'utilizzo in concreto della somma versata compete infatti al coniuge affidatario il quale, proprio per tale sua qualità, gode in proposito di una limitata discrezionalità il cui mancato rispetto, in danno del minore figlio, può trovare sanzione - ricorrendone le condizioni - nella stessa norma, in relazione all'art. 570 cpv. c.p., n.
2. Il motivo va quindi sul punto rigettato.
2.2) la prova del dolo nel delitto ex art. 570 c.p., comma 2, n.
2. Con ulteriore sviluppo dello stesso unico motivo il ricorso sostiene il difetto dell'elemento psicologico, essendo onere dell'accusa provare che l'obbligato, nel momento in cui effettuava le "elargizioni" in favore del figlio ("che la moglie gli confidò poi di essere nato da un rapporto adulterino") fosse pienamente consapevole di erogare mezzi insufficienti di insussistenza per il minore stesso.
Il motivo è infondato.
È risaputo che la prova della volontà, che sottende e supporta ogni reato, in mancanza di confessione, è prevalentemente affidata alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l'azione e delle quali deve essere verificata la oggettiva idoneità in relazione all'evento penalmente rilevante, in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione (cfr. in termini: Cass. pen. sez. 1^, 6 giugno 1989/22 febbraio 1990 Caldarelli;
sez. 1^, 2 giugno 1989 - 22 febbraio 1990, Della Pasqua).
In tale contesto, nella procedura di indagine e verifica della sussistenza dell'elemento intenzionale, che ha sorretto e sostenuto l'azione, è pertanto necessario:
a) considerare tutte le circostanze esteriori che in qualche modo possano essere espressione dell'atteggiamento psicologico dell'agente (cfr.: Cass. Pen. sez. 1^ 27 ottobre 1986 - 28 aprile 1987 n. 2973 in ric. Mazzeo);
b) inferire, unicamente dalla esistenza di tali circostanze - salva la presenza di circostanze che lascino ragionevolmente supporre uno sviluppo degli eventi diverso o deviato rispetto a quello normale ed usuale - la sussistenza di una rappresentazione e di una volizione del fatto, sulla base delle comuni regole di esperienza, procedendo cioè ad un estensione analogica, dell'id quod plerumque accidit, al caso concreto (cfr.: Cass. Pen. sez. 1^, 13 gennaio - 8 aprile 1986, n. 54 in ric. Comparato;
Cass. Pen. sez. 1^, 6 novembre 1986 - 22 maggio 1987 n. 3110 in ric. Marziano);
c) non utilizzare, per la individuazione del processo volitivo (normalmente del tutto intimo, e della direzione della volontà, che ne costituisce il risultato) lo strumento della usuale indagine probatoria, ma operare, a tale effetto, mediante una valutazione correlata tra elementi estrinseci ed elementi intrinseci alla azione criminosa, che possa fornire al giudice la dimostrazione esauriente della sussistenza della "voluntas" tipica dell'illecito in questione, ovvero della sua esclusione (cfr.: Cass. Pen. 19 ottobre - 18 maggio 1988 n. 2299, in ric. Battaglino). Il raffronto comparativo e critico con tali regole dimostra che il recupero della soggettività, tipica del reato contestato, è stato nella specie effettuato dai giudici di merito avuto complessivo riguardo alle inoppugnabili circostanze del fatto, in aderenza alle emergenze processuali e con un giudizio finale, privo di salti logici, con una serie di scansioni che, dai fatti accertati, sono risalite alla individuazione della consapevolezza della condotta e dei suoi esiti, nel rispetto dei protocolli valutativi indicati dal legislatore in punto di verifica dell'elemento intenzionale della condotta.
Trattasi di giustificazione coerentemente sviluppata, conforme alle regole di comune esperienza, strettamente correlata allo sviluppo dei fatti, e, per ciò stesso non suscettibile di valutazione alternativa da parte del giudice di legittimità.
Da ultimo, per rispondere all'inciso che attiene alla "confidenza della moglie circa l'illegittimità del figlio", va ribadito che la persona tenuta agli obblighi di assistenza familiare non può liberarsi dagli stessi - ne' pretendere un difetto di consapevolezza in punto di elemento soggettivo - adducendo che il minore, cui si fanno mancare i mezzi di sussistenza non sia figlio proprio: e ciò fino a quando la paternità non sia disconosciuta nelle forme di legge, ossia fino a quando non sia passata in giudicato la sentenza del giudice civile che accolga la relativa domanda giudiziale (Cass. Pen. Sez. 6^, 3893/1999 Rv. 216426 Scaletta). Il ricorso pertanto, nella verificata tenuta logica e coerenza strutturale del provvedimento impugnato, risulta infondato e la parte proponente va condannata ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010