Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2010, n. 8998
CASS
Sentenza 11 febbraio 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto obbligato non può liberarsi dagli stessi adducendo che il minore cui si fanno mancare i mezzi di sussistenza non sia il proprio figlio, dovendosi ritenere necessario al riguardo il passaggio in giudicato della sentenza civile che accolga la relativa domanda di disconoscimento della paternità.

Ai fini della configurabilità del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il soggetto obbligato in sede di separazione legale dei coniugi non ha la facoltà di sostituire, di sua iniziativa, la somma di denaro stabilita dal giudice civile a titolo di contributo per il mantenimento della prole con "cose" o "beni" che, secondo una sua scelta arbitraria, meglio corrispondano alle esigenze del minore beneficiario. (Nel caso di specie si trattava di due "computers" portatili, di capi di abbigliamento e di uno strumento musicale).

Commentari2

  • 1Cassazione Penale Sentenza n. 17691 del 23/04/2014
    Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 28 agosto 2014

  • 2Come e in che termini l’incapacità economica del genitore tenuto agli obblighi di assistenza nei confronti dei figli rileva come esimente: brevi cenni sui profili…
    https://www.filodiritto.com/ · 6 ottobre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2010, n. 8998
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8998
Data del deposito : 11 febbraio 2010

Testo completo