CASS
Sentenza 13 gennaio 2011
Sentenza 13 gennaio 2011
Massime • 1
In tema di reato permanente, il diritto di presentare querela può essere esercitato dall'inizio della permanenza fino alla decorrenza del termine di tre mesi dal giorno della sua cessazione e la sua effettiva presentazione rende procedibili tutti i fatti consumati nell'arco della permanenza. (Fattispecie in tema di omessa corresponsione dei mezzi di sussistenza al figlio minore da parte del genitore).
Commentario • 1
- 1. Invasione di terreni: è reato flagrante per tutto il tempo dell'occupazioneAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 15 giugno 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2011, n. 2241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2241 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2011 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
Je suis IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA DEL 13/01/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N.48 Dott. TITO GARRIBBA
- Presidente
-
Dott. ARTURO CORTESE
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 3484/2009- Consigliere - Dott. LUIGI LANZA
Dott. LINA MATERA
- Consigliere -
Rel. Consigliere - Dott. CARLO CITTERIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) V.R. N. IL "omissis" avverso la sentenza n. 67/2007 CORTE APPELLO di PALERMO, del
20/09/2007
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/01/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO Udito il Procuratore Generale in personadel Dott. J'Angels che ha concluso per l'annullaments seusa rinvio
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv. O S C U R A T A 3484/10 RG 1
RAGIONI DELLA DECISIONE
era contestato il reato di cui 1. A V.R.
all'art. 570 c.p., commesso in "omissis" dal 22.12.1999 fino "alla
P.G. data odierna" nei confronti della moglie parte civile
- e fino al 3.9.2000 (data della costituitasi A.maggiore età) nei confronti della figlia
Con sentenza del 28.9.2006 il Tribunale palermitano lo condannava alla pena di giustizia, nonché al risarcimento dei danni in favore della per la cui liquidazione P.
rinviava alla sede civile, assegnando una provvisionale.
Con sentenza del 20.9.2007 22.9.2008, la Corte
territoriale: riqualificava i fatti in danno della P.
successivi al 7.5.2004 (data della sentenza di divorzio) ai sensi dell'art. 12 sexies della legge 898/1970; riteneva la
continuazione tra i reati così qualificati e quello già giudicato con la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 19.12.2000, divenuta irrevocabile il 16.10.2002, rideterminando la pena per il nostro procedimento in tre mesi e 300,00 euro di multa quale aumento rispetto alla pena applicata nel processo definito, che rideterminava nel suo complesso e con la sospensione condizionale. Confermava le statuizioni civili.
sottoscritto il2. Ricorre con atto personalmente
V. con unico articolato motivo deducendo erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 124,
570 e 81 c.p., carenza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine al punto della tardività o carenza della condizione di procedibilità del reato (afferente la sola posizione della
P. Precisata in fatto la successione degli eventi e, in
particolare, che già il 5.6.2003 la P. si era
costituita nel giudizio per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario prospettando con specifiche argomentazioni l'asserita volontaria e consapevole sottrazione all'obbligo di contribuzione al mantenimento di sé edel √.
༢ O S C U R A T A 3484/10 RG 2
аела Ilgila, mentre SOLO il 26.1.2004 aveva presentato la
querela, il ricorrente contestava che la ritenuta permanenza del reato in atto dal 22.12.1999 secondo la contestazione, quindi dal periodo temporale immediatamente successivo a quello considerato dalla precedente sentenza (deliberata il 21.12.1999)
0 anche la ritenuta continuazione rendessero tempestiva la querela. Concludeva pertanto per l'annullamento della sentenza nella parte relativa alla contestazione in danno della P. anche con annullamento delle corrispondenti statuizioni civili.
3. Il ricorrente pone solo il tema della procedibilità del reato, sicché risulta 'attaccato' esclusivamente il punto della decisione afferente l'affermazione di colpevolezza relativamente al reato ex art. 570 c.p. in danno della
P. posto che il delitto ex art. 12 sexies legge
898/70 (ritenuto dalla Corte distrettuale per le condotte omissive successive al 7.5.2004 e protrattesi fino alla data della sentenza di primo grado) è procedibile d'ufficio (Sez. 6, sent. 39938 del 25.9
- 13.10.2009 e Sez. 6, sent. 39392 del 3
insegnamento è da condividere rispetto a 24.10.2007, il cui remoto, di Sez. 6, sent. 21673 del 2.3- quello, diverso ma
7.5.2004, posto che il rinvio operato dall'art. 12 sexies è, come la lettera inequivoca della norma in realtà indica, alle 'pene' e non anche alla disciplina complessiva del reato richiamato, anche afferente la procedibilità, aspetto del tutto autonomo rispetto al punto del contenuto del trattamento sanzionatorio).
L'intervenuta condanna per il reato ex art. 570 c.p., dopo la sentenza d'appello, riguarda il periodo dal 21.12.1999 e il 6.5.2004: la querela risulta proposta il 26.1.2004.
3.1 La questione di diritto posta dal ricorso è come il termine ordinario di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato, per l'utile esercizio del diritto di querela, operi nel caso di reato permanente e, in particolare, "se il mancato tempestivo esercizio rispetto al momento dell'effettiva conoscenza, nonostante la natura permanente del reato, renda improcedibili le condotte antecedenti i tre mesi dalla O S C U R AT A 3484/10 RG 3
proposizione della querela o, addirittura, tutte le condotte, passate ma anche future se rientranti nella medesima permanenza",
in ragione della sopravvenuta 'impossibilità' (normativa: l'art. 124.1 c.p. utilizza infatti la locuzione "non può essere indice del venir meno del diritto/potereesercitato", non esercitato) di esercitare il diritto.
Sez. 6, n.11556 del Questa Corte ha, con le sentenze
10.06.2010,ww 19.11.2008 17.03.2009 e n. 22219 del 11.05
evidenziato il dato normativo offerto dal capoverso dell'art. 382
c.p.p., che afferma il protrarsi dello stato di flagranza nei reati permanenti fino al momento in cui sia cessata la
permanenza, affermando conseguentemente che la querela proposta in costanza di flagranza deve considerarsi comunque tempestiva almeno con riferimento al 'corrispondente' periodo pregresso e,
tenuto conto dell'intrinseca struttura unitaria del reato permanente, anche con riferimento al periodo successivo, finché si protrae la permanenza.
Tale conclusione va confermata, con la precisazione ed il chiarimento che seguono.
Come osservato fin da risalente dottrina, il termine di legge per l'esercizio del diritto di querela una volta che il
-
legislatore abbia scelto di subordinare all'istanza di parte la procedibilità di un determinato reato muove da un duplice ragionevole presupposto: evitare che per tutto il tempo nel quale matura la prescrizione del reato rimanga aperta la possibilità di perseguirlo;
consentire un congruo lasso di tempo per le relative valutazioni del soggetto passivo del reato.
La previsione del decorso del termine per l'esercizio del diritto di querela છે quindi strutturalmente connessa
all'inizio del decorso della prescrizione. Termine per la querela e decorso della prescrizione presuppongono pertanto la certa e definitiva consumazione del reato cui si riferiscono. Nel caso del reato permanente, la prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza (art. 158.1 c.p.).
Ancora, dal punto di vista sistematico la rinuncia all'esercizio di un diritto processuale non può che valere per i che precedono il momento della rinuncia, quindi per la fatti situazione allo stato degli atti del momento in cui essa
9 O S C U R A T A 3484/10 RG 4
interviene, unica in grado di attribuire effettiva consapevolezza alla scelta della rinuncia.
-Ed allora, sia la natura del reato la permanenza in impedisce il decorso della prescrizione, elemento atto sistematico connessO e congruo al decorso del termine per la proposizione della querela, quando prevista -, sia l'indicazione normativa il reato permanente è flagrante fino alla cessazione
+++
della permanenza, art. 382.2 c.p.p. -, sia l'aspetto sistematico la rinuncia all'esercizio di un diritto processuale
-
tendenzialmente non può che valere per i soli fatti, sostanziali o di procedimento, pregressi concorrono all'affermazione del principio di diritto per il quale nel caso di reato permanente, il diritto di querela può essere esercitato dall'inizio della permanenza fino alla decorrenza del termine di tre mesi dal giorno della sua cessazione, rendendo sempre procedibili tutti i fatti consumati dall'inizio fino alla cessazione della permanenza medesima.
Nel caso di specie è pacifico che la querela sia stata presentata prima della cessazione della permanenza del reato di cui all'art. 570 c.p., sicché il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13.1.2011
Il consigliere estensore Il presidente
Carlo Citterio Tito Garribba
Last Litteris
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 22 GEN. 2011.
IL CANCELLIERE C1 SUPER
IA Scalia
خصووی
REPUBBLICA ITALIANA
Je suis IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA DEL 13/01/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N.48 Dott. TITO GARRIBBA
- Presidente
-
Dott. ARTURO CORTESE
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 3484/2009- Consigliere - Dott. LUIGI LANZA
Dott. LINA MATERA
- Consigliere -
Rel. Consigliere - Dott. CARLO CITTERIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) V.R. N. IL "omissis" avverso la sentenza n. 67/2007 CORTE APPELLO di PALERMO, del
20/09/2007
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/01/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO Udito il Procuratore Generale in personadel Dott. J'Angels che ha concluso per l'annullaments seusa rinvio
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv. O S C U R A T A 3484/10 RG 1
RAGIONI DELLA DECISIONE
era contestato il reato di cui 1. A V.R.
all'art. 570 c.p., commesso in "omissis" dal 22.12.1999 fino "alla
P.G. data odierna" nei confronti della moglie parte civile
- e fino al 3.9.2000 (data della costituitasi A.maggiore età) nei confronti della figlia
Con sentenza del 28.9.2006 il Tribunale palermitano lo condannava alla pena di giustizia, nonché al risarcimento dei danni in favore della per la cui liquidazione P.
rinviava alla sede civile, assegnando una provvisionale.
Con sentenza del 20.9.2007 22.9.2008, la Corte
territoriale: riqualificava i fatti in danno della P.
successivi al 7.5.2004 (data della sentenza di divorzio) ai sensi dell'art. 12 sexies della legge 898/1970; riteneva la
continuazione tra i reati così qualificati e quello già giudicato con la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 19.12.2000, divenuta irrevocabile il 16.10.2002, rideterminando la pena per il nostro procedimento in tre mesi e 300,00 euro di multa quale aumento rispetto alla pena applicata nel processo definito, che rideterminava nel suo complesso e con la sospensione condizionale. Confermava le statuizioni civili.
sottoscritto il2. Ricorre con atto personalmente
V. con unico articolato motivo deducendo erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 124,
570 e 81 c.p., carenza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine al punto della tardività o carenza della condizione di procedibilità del reato (afferente la sola posizione della
P. Precisata in fatto la successione degli eventi e, in
particolare, che già il 5.6.2003 la P. si era
costituita nel giudizio per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario prospettando con specifiche argomentazioni l'asserita volontaria e consapevole sottrazione all'obbligo di contribuzione al mantenimento di sé edel √.
༢ O S C U R A T A 3484/10 RG 2
аела Ilgila, mentre SOLO il 26.1.2004 aveva presentato la
querela, il ricorrente contestava che la ritenuta permanenza del reato in atto dal 22.12.1999 secondo la contestazione, quindi dal periodo temporale immediatamente successivo a quello considerato dalla precedente sentenza (deliberata il 21.12.1999)
0 anche la ritenuta continuazione rendessero tempestiva la querela. Concludeva pertanto per l'annullamento della sentenza nella parte relativa alla contestazione in danno della P. anche con annullamento delle corrispondenti statuizioni civili.
3. Il ricorrente pone solo il tema della procedibilità del reato, sicché risulta 'attaccato' esclusivamente il punto della decisione afferente l'affermazione di colpevolezza relativamente al reato ex art. 570 c.p. in danno della
P. posto che il delitto ex art. 12 sexies legge
898/70 (ritenuto dalla Corte distrettuale per le condotte omissive successive al 7.5.2004 e protrattesi fino alla data della sentenza di primo grado) è procedibile d'ufficio (Sez. 6, sent. 39938 del 25.9
- 13.10.2009 e Sez. 6, sent. 39392 del 3
insegnamento è da condividere rispetto a 24.10.2007, il cui remoto, di Sez. 6, sent. 21673 del 2.3- quello, diverso ma
7.5.2004, posto che il rinvio operato dall'art. 12 sexies è, come la lettera inequivoca della norma in realtà indica, alle 'pene' e non anche alla disciplina complessiva del reato richiamato, anche afferente la procedibilità, aspetto del tutto autonomo rispetto al punto del contenuto del trattamento sanzionatorio).
L'intervenuta condanna per il reato ex art. 570 c.p., dopo la sentenza d'appello, riguarda il periodo dal 21.12.1999 e il 6.5.2004: la querela risulta proposta il 26.1.2004.
3.1 La questione di diritto posta dal ricorso è come il termine ordinario di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato, per l'utile esercizio del diritto di querela, operi nel caso di reato permanente e, in particolare, "se il mancato tempestivo esercizio rispetto al momento dell'effettiva conoscenza, nonostante la natura permanente del reato, renda improcedibili le condotte antecedenti i tre mesi dalla O S C U R AT A 3484/10 RG 3
proposizione della querela o, addirittura, tutte le condotte, passate ma anche future se rientranti nella medesima permanenza",
in ragione della sopravvenuta 'impossibilità' (normativa: l'art. 124.1 c.p. utilizza infatti la locuzione "non può essere indice del venir meno del diritto/potereesercitato", non esercitato) di esercitare il diritto.
Sez. 6, n.11556 del Questa Corte ha, con le sentenze
10.06.2010,ww 19.11.2008 17.03.2009 e n. 22219 del 11.05
evidenziato il dato normativo offerto dal capoverso dell'art. 382
c.p.p., che afferma il protrarsi dello stato di flagranza nei reati permanenti fino al momento in cui sia cessata la
permanenza, affermando conseguentemente che la querela proposta in costanza di flagranza deve considerarsi comunque tempestiva almeno con riferimento al 'corrispondente' periodo pregresso e,
tenuto conto dell'intrinseca struttura unitaria del reato permanente, anche con riferimento al periodo successivo, finché si protrae la permanenza.
Tale conclusione va confermata, con la precisazione ed il chiarimento che seguono.
Come osservato fin da risalente dottrina, il termine di legge per l'esercizio del diritto di querela una volta che il
-
legislatore abbia scelto di subordinare all'istanza di parte la procedibilità di un determinato reato muove da un duplice ragionevole presupposto: evitare che per tutto il tempo nel quale matura la prescrizione del reato rimanga aperta la possibilità di perseguirlo;
consentire un congruo lasso di tempo per le relative valutazioni del soggetto passivo del reato.
La previsione del decorso del termine per l'esercizio del diritto di querela છે quindi strutturalmente connessa
all'inizio del decorso della prescrizione. Termine per la querela e decorso della prescrizione presuppongono pertanto la certa e definitiva consumazione del reato cui si riferiscono. Nel caso del reato permanente, la prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza (art. 158.1 c.p.).
Ancora, dal punto di vista sistematico la rinuncia all'esercizio di un diritto processuale non può che valere per i che precedono il momento della rinuncia, quindi per la fatti situazione allo stato degli atti del momento in cui essa
9 O S C U R A T A 3484/10 RG 4
interviene, unica in grado di attribuire effettiva consapevolezza alla scelta della rinuncia.
-Ed allora, sia la natura del reato la permanenza in impedisce il decorso della prescrizione, elemento atto sistematico connessO e congruo al decorso del termine per la proposizione della querela, quando prevista -, sia l'indicazione normativa il reato permanente è flagrante fino alla cessazione
+++
della permanenza, art. 382.2 c.p.p. -, sia l'aspetto sistematico la rinuncia all'esercizio di un diritto processuale
-
tendenzialmente non può che valere per i soli fatti, sostanziali o di procedimento, pregressi concorrono all'affermazione del principio di diritto per il quale nel caso di reato permanente, il diritto di querela può essere esercitato dall'inizio della permanenza fino alla decorrenza del termine di tre mesi dal giorno della sua cessazione, rendendo sempre procedibili tutti i fatti consumati dall'inizio fino alla cessazione della permanenza medesima.
Nel caso di specie è pacifico che la querela sia stata presentata prima della cessazione della permanenza del reato di cui all'art. 570 c.p., sicché il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13.1.2011
Il consigliere estensore Il presidente
Carlo Citterio Tito Garribba
Last Litteris
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 22 GEN. 2011.
IL CANCELLIERE C1 SUPER
IA Scalia
خصووی