Sentenza 3 settembre 1999
Massime • 1
Deve assegnarsi valore esclusivamente processuale e non di inversione dell'onere della prova alla regola secondo cui, qualora la contestazione di un reato permanente (nella specie, costruzione senza l'osservanza delle disposizioni tecniche previste dalla normativa antisismica), sia formulata con il semplice richiamo alla data di accertamento dell'illecito, non occorre che vengano specificati gli ulteriori momenti di verifica della violazione. Mentre, quindi, in base a detta regola, qualora dagli atti emerga la prova che la condotta illecita è proseguita anche dopo la data dell'accertamento, il giudice può tenerne conto, anche in assenza di ulteriore contestazione, lo stesso giudice non può, invece, mancando la suddetta prova, assegnare all'imputato il compito di dimostrare che egli non ha perseverato nell'illecito ma deve piuttosto ritenere, per il principio "in dubio pro reo", che vi sia stata desistenza, assumendo quindi,come data di consumazione del reato, anche ai fini della prescrizione, quella dell'accertamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/09/1999, n. 10640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10640 |
| Data del deposito : | 3 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
1. Dott. Papadia Umberto Presidente del 3/9/1999
2. " De Roberto Giovanni Consigliere SENTENZA
3. " Morgigni TO Consigliere N. 2955
4. " Delehaye Enrico Consigliere REGISTRO GENERALE
5. " Spagnuolo TO Consigliere N. 08150/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
ER TO, n.
3.10.69 S. Giovanni Rotondo
avverso la sentenza 1^ dicembre 1998 del pretore di Foggia sezione di S. Giovanni Rotondo;
Udita la relazione fatta dal consigliere dott. TO Morgigni;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale B. Ranieri, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, perché i reati sono estinti per prescrizione.
Svolgimento del processo.
Il 1^ dicembre 1998 il pretore di Foggia sezione di S. Giovanni Rotondo ha condannato TO AL alla pena di lire seicentomila d'ammenda, ritenuto colpevole dei seguenti reati: A) artt. 17 e 20 della legge n. 64 del 1974 (inizio dei lavori senza preavviso); B) artt. 18 e 20 della stessa legge n. 64 del 1974 (lavori iniziati senza il deposito del progetto) ; C) artt. 3 e 20 della stessa legge, per avere eseguito la costruzione di cui sopra in difformità dalle norme tecniche;
in S. Giovanni Rotondo, acc. il 30.9.94. Ricorre l'imputato, deducendo: 1) insussistenza di motivazione sull'affermazione della responsabilità, ritenuta sulla base dell'unico dato concernente la sua qualità di proprietario, desunta da atti menzionati in sentenza, ma dei quali non era stata data lettura;
2) violazione delle norme in materia di prova, in quanto il pretore avrebbe invertito il relativo onere, ricadente sull'accusa, avendo posto a suo carico la dimostrazione della data di ultimazione dei lavori o dell'intervenuto sequestro, provvedimento la cui esistenza era nota al medesimo magistrato, giudice nel procedimento concernente altri reati relativi all'immobile de quo;
3) l'intervenuta prescrizione dei reati.
Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato.
La questione processuale sollevata con riferimento all'inutilizzabilità degli atti, dei quali non è stata data lettura, non è nella specie proponibile, in quanto il pretore ha fondato la sua decisione su un documento (la sentenza della corte d'appello) esibita dalla stessa difesa, la quale non può, poi, dolersi, perché il magistrato non ha tratto dal documento stesso il convincimento auspicato dal ricorrente.
D'altronde la precisazione dell'imputato circa la sua qualità di proprietario induce la corte ad escludere che esista la prova evidente, richiesta dall'art. 129 cod. proc. pen., per l'immediata declaratoria dell'addotta "causa di non punibilità". Infatti occorre riconoscere la fondatezza del rilievo difensivo in ordine all'intervenuta prescrizione del reato.
Di recente le sezioni unite di questa corte il 14 luglio 1999 con sentenza n. 18 in proc. Lauriola hanno confermato l'orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui le violazioni formali alla legge antisismica hanno natura istantanea, mentre quelle concernenti le disposizioni tecniche sono permanenti e la permanenza cessa con l'ultimazione delle opere.
Ciò precisato, va rilevato che la natura permanente del reato non equivale a presunzione di colpevolezza. Nell'ipotesi in cui la contestazione sia formulata con il semplice richiamo alla data di accertamento dell'illecito, non occorre la specificazione nell'imputazione degli ulteriori momenti di verifica della violazione (in tal senso sezioni unite n. 11021 del 22/10/98 ud. 13/07/98 rv. 211385 ric. Montanari)
Questa regola ha, però, valore meramente processuale, ma non determina un'inversione dell'onere della prova, che grava pur sempre sull'accusa.
In tale caso, cioè, ove dagli atti emerge che, successivamente alla data del controllo eseguito, l'opera è proseguita, il giudice può tenere conto dell'ulteriore espletamento dei lavori, anche in assenza di contestazione;
ma non può assegnare all'imputato il compito di acclarare la sua innocenza, fornendo, tra l'altro, una prova in negativo. In questa ipotesi è parimenti necessario che il pubblico ministero dimostri l'esecuzione di ulteriori lavori dopo la data della contestazione. Qualora non sussista alcun elemento in tal senso, per il principio in dubio pro reo, si deve ritenere che il soggetto ha desistito dalla sua condotta e, se il termine massimo di prescrizione è stato raggiunto, il reato è estinto.
Nella specie, dal testo della sentenza impugnata non emerge alcun estremo che indichi la prosecuzione delle opere successivamente al 30 settembre 1994. Ne deriva che i reati sono estinti per prescrizione.
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione;
dispone trasmettersi copia della sentenza all'ufficio tecnico della regione Puglia. Così deciso in Roma, il 3 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 1999