Sentenza 13 marzo 2012
Massime • 2
Sussiste concorso formale eterogeneo e non rapporto di consunzione fra il delitto previsto dall'art. 12 sexies legge n. 898 del 1970 e quello previsto dall'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen.
Le fattispecie prevista dai ai commi primo e secondo dell'art. 570 cod. pen. configurano due reati autonomi e non una progressione criminosa che possa far ritenere assorbita la contestazione del comma primo nella seconda disposizione.
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La norma che incrimina la mancata assistenza familiare è norma a più fattispecie, che sono del tutto distinte, perchè relative a fatti eterogenei nel loro sostrato fattuale ed altresì nella considerazione sociale; l'una, riconducibile al comma 1, inerisce alla violazione dei doveri di assistenza morale, che sono proiezione tipica dei doveri di cura che innervano la genitorialità (evocati, dalla prospettiva del figlio, dall'art. 315-bis c.c.) e sono preordinati allo sviluppo armonico della personalità del minore; l'altra, prevista dal comma 2, posta a presidio dei bisogni più strettamente materiali della persona, si sostanzia nella mancata somministrazione delle provvidenze economiche …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2012, n. 12307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12307 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 13/03/2012
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 376
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 37690/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. B.M.M.A.R. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza del 15/06/2011 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Gaeta Pietro, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
uditi il difensore avv. Scaccabarozzi Ilaria in favore della parte civile, che si è riportata alle conclusioni scritte;
udito l'avv. De Vita Alberto per il ricorrente che si è riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La difesa di M.M.A.R..B. propone ricorso avverso la sentenza dei 15 giugno 2011 con la quale è stata confermata la condanna disposta dal giudice di primo grado per il reato di cui all'art. 570 c.p., L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies e L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3.
Con il primo motivo si contesta violazione di legge processuale eccependo la nullità dell'azione penale ed il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, osservando che la Corte ha ambiguamente confermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 570 c.p., che pareva riferirsi nella sua motivazione alla violazione dell'obbligo morale di assistenza dei familiari, situazione di fatto non contestata nel decreto che dispone il giudizio, posto che in esso l'unico riferimento al fatto storico riguarda inadempimenti di natura economica, situazione che deve far ritenere circoscritta la contestazione all'art. 570 c.p., comma 2. Tale interpretazione risulta confermata dal richiamo operato dal primo giudice alla piena compatibilità di tale fattispecie con quella di cui all'art. 12 sexies citato ed ulteriormente avvalorato dall'applicazione congiunta della pena pecuniaria e detentiva. Richiamata la motivazione della Corte sul punto, si ritiene non condivisibile l'interpretazione sulla base della quale risulta operato un riferimento al primo comma della disciplina incriminatrice, in ragione della mancata contestazione, e nel merito, nella parte in cui ha ritenuto la possibilità della verificazione congiunta dei due reati contestati, in conformità a quanto già valutato dal primo giudice, per violazione del principio del bis in idem sostanziale.
Sotto quest'ultimo profilo si eccepisce inosservanza dall'applicazione della legge penale con riferimento all'art. 81 c.p. ed agli artt. 15 ed 84 c.p., ritenuto il chiaro rapporto di sussidiarietà tra le discipline incriminatrici inquadrabile nella figura della consunzione, in ragione della quale trova applicazione solo la norma più grave quando il fatto storico sia tale da privare la fattispecie meno grave di significato autonomo, come si ritiene che avvenga nella specie.
Si rileva l'omessa motivazione in relazione all'accertamento del reato di cui all'art. 570 c.p., comma 1, essendosi operato sul punto un riferimento all'esposizione del giudice di primo grado, che non aveva ritenuto tale reato, la cui sussistenza, in ogni caso, dovrebbe essere circoscritta nei confronti del solo figlio, poiché la sentenza di divorzio fa venir meno l'obbligo di assistenza nei confronti del coniuge.
2. Si lamenta con il secondo motivo mancanza di contraddittorietà della prova in ordine alla sussistenza dei reati ritenuti dal primo giudice, richiamando la situazione lavorativa dell'imputato, all'accordo intervenuto con l'ex moglie per il versamento di una somma globale, la diversa determinazione concordata dell'importo dell'assegno di mantenimento, nonché la persistenza dell'ipoteca giudiziale sull'immobile del ricorrente, per escludere in fatto la mancanza dei mezzi di sussistenza, presupposto necessario per l'integrazione dei reati ipotizzati.
3. Con il terzo motivo si eccepisce violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine alla prevista subordinazione del beneficio della sospensione condizionale al versamento di una somma, a fronte della richiamata efficacia dell'ipoteca giudiziale in favore delle parti civili e dell'impossibilità per l'imputato di adempiere, considerata la sua situazione economica.
4. Si rileva da ultimo violazione di legge riguardo alla determinazione della pena, operata senza fare riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e senza considerare lo stato di disoccupazione e le ipoteche gravanti sull'abitazione, elementi idonei di incidere sull'intensità del dolo, che giustifica conseguentemente la loro considerazione a tal fine. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
In merito alla contestata configurabilità autonoma del reato di cui all'art. 570 c.p., comma 1, che si assume accertato solo dal giudice d'appello, in assenza di contestazione, si rileva che il giudice di secondo grado si è limitato a confermare la sentenza di primo grado nella sua interezza, circostanza che esclude la praticabilità dell'eccezione formulata dalla difesa. L'analisi del capo di imputazione sub 1), cui la violazione si riferisce, permette di accertare la presenza del richiamo all'art. 570 c.p. nella sua interezza ed della contestazione sia della condotta contraria all'ordine ed alla morale della famiglia, che della mancata assicurazione dei mezzi di sussistenza in favore dei familiari, che ingloba entrambe le previsioni incriminatrici contenute nella norma. La disposizione in esame configura due reati autonomi e non una progressione criminosa, che possa far ritenere assorbita la contestazione di cui al comma 1 nella seconda disposizione, ove si configuri quest'ultima.
L'esame dell'analitica sentenza di primo grado, non permette di condividere la lettura offerta dal ricorrente in merito all'intervenuta limitazione di responsabilità dell'imputato al solo reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2 poiché in essa si fa chiaro riferimento alla condotta integrata nel comma 1, con richiamo all'assoluta mancanza di assunzione di responsabilità da parte del padre riguardo alla cura ed assistenza del figlio, ed alle decisioni relative agli interventi ed alle terapie necessarie per il grave stato di salute del ragazzo, rimesse integralmente alla determinazione della moglie, ed in relazione alle quali egli si è limitato ad apporre la firma sui moduli prestampati offerti dai sanitari, senza alcuna condivisione nelle scelte di crescita e gestione del figlio, pur così gravose ed indifferibili. Non risulta probante in senso contrario il richiamo testuale operato dalla difesa alla parte della sentenza che pone a confronto le fattispecie di cui all'art. 570 c.p., comma 2, e quella prevista dalla L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies, in quanto tale limitato accostamento è diretta conseguenza dell'analogia di materia tra le due fattispecie, in assenza di qualsiasi espressa limitazione della propria cognizione ad una parte del capo di imputazione, che del resto non ha trovato conferma nell'esclusione di responsabilità, che ove intervenuta avrebbe dovuto essere esplicitata nel dispositivo. Per completezza si rileva che la dedotta esclusione non può desumersi dall'applicazione della sanzione in forma congiunta prevista per il reato più grave di cui al comma 2, poiché l'accertamento di responsabilità per entrambi i reati doveva necessariamente condurre ad applicare la sanzione più grave determinata nel concreto, mentre l'omesso aumento per la continuazione interna deve ascriversi ad errore, formulato a vantaggio dell'imputato.
La contestazione contenuta nel capo di imputazione, e la mancata espressa esclusione della condotta di cui al comma 1 della disposizione incriminatrice contestata, permette pertanto di valutare corretta la sentenza di secondo grado, esplicativa sul punto, e conseguentemente di escludere il profilo di nullità eccepito dal ricorrente ex artt. 521, 522 e 597 c.p.p. della pronuncia per difetto di contestazione.
Per di più si rileva, con riferimento a tale capo della pronuncia che, essendo mancato l'aumento di pena per tale autonomo reato, si verte in un caso di inammissibilità del gravame per difetto di interesse.
Analogamente infondato è il motivo di ricorso attinente alla pretesa consunzione del reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2 nella disposizione di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 12 sexties, essendo autonomo il campo di applicazione delle due disposizioni in esame. La norma più recente assiste con tutela penale il credito dei familiari successivamente alla sentenza di divorzio, mentre la norma del codice prevede una sanzione per l'ipotesi che tale inadempimento concretizzi mancanza di mezzi di sussistenza in danno del creditore, sfera di bisogni più ristretta rispetto a quella protetta dal versamento dell'assegno fissato in sede di divorzio, che riguarda, quanto ai figli, il diritto al mantenimento, che include anche il diritto del creditore a mantenere lo stesso livello di vita. Ne consegue che le condotte siano del tutto autonome, potendo realizzarsi la prima ipotesi senza che si consumi la seconda, qualora, ad esempio, l'obbligato si autoriduca l'importo dell'assegno, così consumando il reato speciale, senza privare dei mezzi di sussistenza i familiari, e soprattutto dovendo ravvisarsi un disvalore maggiore nell'ipotesi in cui l'inadempimento realizzi la condotta più deteriore in danno del creditore.
In entrambe le fattispecie, che pur astrattamente, ma non necessariamente, possono riferirsi al medesimo fatto storico, individuabile nell'inadempimento alle obbligazioni economiche da parte del genitore non affidatario, sussistono degli elementi specializzanti, costituiti per il reato di cui all'art. 570 c.p.p., comma 2 verificazione dello stato di bisogno del creditore, e nel caso della norma speciale nella presenza della sentenza di divorzio, che non consentono di ravvisare una progressione criminosa delle condotte ed impone, conformemente a quanto già più volte stabilito da questa Corte (da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 34736 del 16/06/2011, dep.26/09/2011, imp. P, Rv. 250839) per l'autonomia delle fattispecie, che rende del tutto conforme al modulo legale, anche sotto tale profilo, la sentenza impugnata.
Negli stessi termini deve concludersi riguardo all'eccezione di omessa motivazione della sentenza d'appello con riferimento all'accertamento del reato di cui all'art. 570 c.p., comma 1. Al di là del richiamo al difetto di interesse sul punto, di cui si è già detto, nella specie non sussiste alcuna carenza motivazionale, poiché la sentenza di primo grado fa ampio riferimento alle condizioni di bisogno del figlio del ricorrente, affetto da lesioni che lo rendono incapace di essere autonomo nella vita quotidiana, di comunicare verbalmente, rendendolo dipendente dagli altri anche nelle funzioni più elementari della vita quotidiana, ed alle sue necessità di accudimento e assistenza costanti ed insopprimibili, cui il padre si è sottratto, sicché il richiamo per relationem operato dalla pronuncia d'appello sul punto risulta del tutto esauriente.
Tale valutazione non può che trovare conferma alla luce dell'assoluta genericità dei motivi d'appello al riguardo, in relazione ai quali deve parametrarsi l'obbligo di motivazione, sulla base del principio devolutivo che regola il nostro sistema di impugnazioni, poiché nei motivi di gravame l'interessato si limitava a contestare la sua possibilità di adempiere e la possibilità giuridica del concorso tra il reato di cui all'art. 570 c.p. e quello di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies;
ne consegue che l'obbligo motivazionale del giudice d'appello deve considerarsi assolto in maniera sufficiente e corretta.
Da ultimo con riferimento al rilievo di illegittimità della sentenza, nella parte in cui ritiene la violazione dei cui all'art. 570 c.p. anche in relazione agli obblighi di assistenza della moglie,
non più sussistenti per effetto della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si rileva che la violazione di legge non risulta eccepita nei motivi d'appello, e per l'effetto risulta inammissibile ex art. 606 c.p.p., comma 3 oltre che essere inammissibile per difetto di interesse, in quanto pur essendosi secondo il capo di imputazione in presenza di due parti lese, di fatto non è stato operato l'aumento della sanzione per la continuazione interna.
2. Analogamente infondato è il secondo motivo di ricorso, riguardante la mancanza o contraddittorietà della prova riguardo la sussistenza dei reati contestati, per effetto dell'incapacità economica dell'obbligato. Sul punto si rileva che tale estremo, in quanto scriminante della rilevanza penale delle fattispecie contestate deve essere provato dall'obbligato, e nella specie entrambe le pronunce di merito danno atto che sia mancata qualsiasi prova al riguardo, prova che per di più deve avere ad oggetto non difficoltà economiche dell'obbligato, ma la sua assoluta impossibilità di adempiere.
In questa sede il ricorrente non lamenta la mancata considerazione di prove offerte ai giudici di merito, e da questi ingiustamente non considerate, ma si limita ad allegare atti relativi alle procedure attivate, e poi concluse su accordo dei coniugi, con le quali si da atto che la ex moglie abbia acconsentito ad una riduzione dell'assegno, percependo delle somme a tacitazione dei crediti maturati, atti che si riferiscono a periodi antecedenti le contestazioni di questo procedimento, che riguardano il periodo 2006- 2010, che conseguentemente non assumono alcuna rilevanza con riguardo agli inadempimento contestati.
Per contro, proprio le condizioni di salute del ragazzo, che richiedono interventi quotidiani e non rinviabili, evidenziano l'impossibilità di ritenere che somme versate una tantum, con estremo ritardo rispetto alla maturazione del credito, possano offrire la prova della mancanza dello stato di bisogno del creditore, soprattutto ove questo stato si riferisca temporalmente alle nuove esigenze di vita maturate nel periodo successivo a quello di percezione degli arretrati per le esigenze pregresse. Nè risulta possibile escludere lo stato di bisogno per effetto dell'ipoteca iscritta dalla ex moglie del ricorrente su di un bene immobile a lui intestato, trattandosi di un diritto di garanzia che non ha immediata ricaduta sulla possibilità di far fronte quotidianamente alle esigenze di vita.
3. Analogamente deve concludersi riguardo alla pretesa illegittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena all'estinzione del debito quantificato nella pronuncia di primo grado. Ancora una volta l'interessato fa riferimento alla propria situazione di difficoltà economica in maniera del tutto generica, al pari di quanto risulta aver prospettato nel giudizio di merito, a fronte della diversa situazione di fatto accertata nel corso del giudizio di primo grado, ove si da atto di una dimissione volontaria del B. dal precedente lavoro, che gli (Consentito di mantenere cariche societarie che gli hanno permesso la continuità di un più che agiato regime vita, decisamente sopra la media, che esclude qualsiasi condizione di indigenza, e rispetto alla quale neppure in questa sede si contesta il travisamento della prova, con individuazione di elementi di fatto di segno diverso, offerti alla cognizione del giudice di merito e da questi ingiustamente ignorati.
4. Negli stessi termini va rigettato il motivo di ricorso attinente l'entità della pena, che si assume determinata senza considerare le condizioni di vita dell'interessato, sulle quali si richiama a quanto esposto sub 3., mentre a complessa vicenda, per come ricostruita nella sentenza di primo grado, con la rappresentazione delle varie attività realizzate da B. per sottrarsi ai suoi obblighi denota una intensità del dolo che correttamente ha indotto il giudice ad una determinazione della sanzione in coerenza con i criteri di cui all'art. 133 c.p., rispetto alla quale deve escludersi qualsiasi violazione di legge, ed all'evidenza, il preteso difetto di motivazione.
Del tutto irrilevante risulta la produzione operata in data odierna dalla difesa del ricorrente della pronuncia del Tribunale di Isernia del 15/05/2011 di revocazione dell'alienazione dell'immobile del ricorrente in favore della sua nuova moglie, poiché l'utilità ritratta dalla parte civile da tale operazione risulta ancora priva di concretezza, e non esclude l'inadempimento penalmente rilevante, mentre per converso, per la parte in cui da atto della non provata insussistenza di ulteriori redditi in capo all'obbligato, fornisce ulteriore conferma della mancata allegazione, neppure in quella sede, di concrete prove dello stato di impossidenza, e contestualmente, della presenza di manovre dolosamente volte all'inadempimento degli obblighi civili, che connotano il dolo in maniera conforme a quanto valutato in sede penale nelle pronunce di merito impugnate.
5. Il rigetto del ricorso impone la condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione della spese di rappresentanza della parte civile in questo grado, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a rifondere alla parte civile S.L. , in proprio e nella qualità le spese sostenute nel presente grado che liquida in complessivi Euro 3.000, oltre I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2012