Sentenza 30 ottobre 2008
Massime • 1
Nel caso in cui la violazione degli obblighi d'assistenza familiare sia contestata, sotto il profilo della sua durata nel tempo, con l'individuazione della sola data d'inizio della condotta, deve ritenersi che la condotta è permanente e cessa con la pronuncia della sentenza di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2008, n. 43793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43793 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Felice Saverio - Presidente - del 30/10/2008
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1390
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 12771/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE OR, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza in data 7-12-06 della Corte di Appello dell'Aquila;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Vincenzo Rotundo. Udite le richieste del P.G., dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1 Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello dell'Aquila, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado nei confronti di RE OR, ha assolto il predetto dal reato di danneggiamento a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato e ha rideterminato la pena a lui inflitta in ordine alle residue imputazioni a lui contestate (artt. 570 e 337 c.p. e L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1) in un anno ed un mese di reclusione),
confermando nel resto.
2 Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello dell'Aquila ha proposto ricorso per cassazione RE OR, chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 157 c.p., sostenendo che tutti i reati a lui ascritti alla data della sentenza di secondo grado erano estinti per prescrizione. In ogni caso, insiste per la sua assoluzione ex art. 530 c.p.p., comma 2, difettando la prova della sua responsabilità, e lamenta carenza di motivazione. 3 Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto il reato di cui all'art. 570 c.p. risulta contestato al prevenuto con la formula: "in Avezzano, dal 1995", sicché deve ritenersi permanente fino alla data della sentenza di primo grado (27-2-02), con conseguente spirare del termine massimo di prescrizione in data 27-8-09. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi in riferimento ai residui reati ascritti al RE, ritenuti dai giudici di merito, con non illogica motivazione, avvinti ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p. con il delitto di cui all'art. 570 c.p.. Le residue censure sono formulate in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati i capi o i punti oggetto di doglianza.
4 Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille), non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.000,00 (mille) Euro in favore alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2008