Sentenza 14 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2004, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO.RA.L. S.p.A. - COMPAGNIA RASPORTI LAZIALI - SOCIETÀ REGIONALE SOCIETÀ PER AZIONI (già LI.LA. S.p.A. e CO.RA.L. CONSORZIO RASPORTI PUBBLICI LAZIO ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CIRC.NE CLODIA 80, presso lo studio dell'avvocato NICOLA MILETO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI CE UN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 20446/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 22/06/00 - R.G.N. 29909/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/03 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato MILETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Roma confermava la sentenza del Pretore della stessa sede in data 15 ottobre 1996 - che aveva accolto le domande proposte da UN Di PO contro il proprio datore di lavoro, CO.RA.L - Consorzio trasporti pubblici Lazio, per ottenere declaratoria del diritto all'inquadramento nel quarto livello e pronunce consequenziali - sulla base del rilievo che il diritto alla qualifica pretesa è previsto da contratto collettivo aziendale (accordo del 21 maggio 1990) e non è preclusa - atto stesso livello di contrattazione (aziendale, appunto) -la disciplina della materia degli inquadramenti dei personale (ai sensi dell'art. 1 della legge n. 270/88).
Avverso la sentenza d'appello, la CO.RA.L S.p.a. (già CO.RA.L ) propone ricorso per Cassazione, affidato a cinque motivi ed illustrato da memoria.
L'intimato UN Di PO non si è costituito nel giudizio di Cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1 legge 12 luglio 1988, n. 270, in relazione agli art. 1 RD n. 148/31 15 Reg. all. A al detto
RD), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - la CO.RA.L S.p.a. (già CO.RA.L ) censura la sentenza impugnata - per avere riconosciuto al proprio dipendente (attuale intimato) il diritto all'inquadramento nella qualifica superiore pretesa (quarto livello), previsto da accordo aziendale (verbale d'intesa del 21 maggio 1990) - sebbene la disciplina, relativa alle qualifiche del personale addetto a pubblici servizi di trasporti, sia rimessa alla contrattazione collettiva nazionale di categoria, che non può essere derogata da contratti aziendali (a norma dell'articolo 1 legge 12 luglio 1988, n. 270, cit).
Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1 e 2 legge 12 luglio 1988, n. 270, in relazione agli articoli 2 e 3 del CCNL 23 luglio 1976 e all'articolo 3 dell'Accordo nazionale 12 luglio 1985) nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - la ricorrente censura la sentenza impugnata - per avere riconosciuto al proprio dipendente (attuale intimato) il diritto all'inquadramento nella qualifica superiore pretesa (quarto livello), previsto da accordo aziendale (verbale d'intesa del 21 maggio 1990) - in contrasto assoluto con i "principi stabiliti, in tema di ripartizione di competenze tra i vari livelli di contrattazione collettiva, in materia di lavoro degli autoferrotranvieri, con particolare riferimento alla progressione di carriere del personale".
Con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1322, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1368 c.c., in relazione all'articolo 9 dell'Accordo 27 febbraio 1987 ed all'Accordo nazionale 13 maggio 1987 - All. B), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - la ricorrente censura la sentenza impugnata - per avere riconosciuto al proprio dipendente (attuale intimato) il diritto all'inquadramento nella qualifica superiore pretesa (quarto livello), previsto da accordo aziendale (verbale d'intesa del 21 maggio 1990) - sebbene le fonti collettive invocate (articolo 9 dell'Accordo 27 febbraio 1987 ed Accordo nazionale 13 maggio 1987 - AH. B, appunto) non consentano alcuna deroga da parte della contrattazione aziendale.
Con il quarto motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 5 ter legge n. 3/79, 1418 c.c., in relazione all'art. 1, secondo comma, legge 12 luglio 1988, n. 270 ed all'articolo 9 dell'Accordo 27 febbraio 1987 ed Accordo nazionale 13 maggio 1987 - All. B), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - la ricorrente censura la sentenza impugnata - per avere riconosciuto al proprio dipendente (attuale intimato) il diritto all'inquadramento nella qualifica superiore pretesa (quarto livello), previsto da accordo aziendale (verbale d'intesa del 21 maggio 1990) - sebbene ne fosse comminata (dall'articolo 5 ter legge n. 3/79, cit.) per il contrasto con la contrattazione nazionale (siccome stabilito, legittimamente, con propria deliberazione n. 796 dell'11 luglio 1991).
Con il quinto motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme f di diritto (art. 72, r comma, DPR 4 ottobre 1986, n. 902, 40 Reg. spec. AL ), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - la ricorrente censura la sentenza impugnata - per avere omesso di considerare che la propria- delibera consortile - recante il recepimento di detto accordo aziendale (verbale d'intesa del 21 maggio 1990) - era stata approvata dal Comitato regionale di controllo (Co.re.co.) subordinatamente a condizione per avere omesso di considerare che la propria delibera consortile - recante il recepimento di detto accordo aziendale (verbale d'intesa del 21 maggio 1990) - era stata approvata dal Comitato regionale di controllo (Co.re.co.) subordinatamente a condizione e, perciò, era rimasta inefficace - in dipendenza della mancata attuazione della condizione - mentre la stessa ricorrente prendeva atto della nullità di detto accordo aziendale (con propria deliberazione, meramente dichiarativa, n. 796 dell'11 luglio 1991) ed "adottava i provvedimenti consequenziali, idonei ad assicurare effettività, all'interno dell'organizzazione aziendale, alla constatata nullità dell'accordo stipulato in violazione di inderogabili disposizioni di legge".
Il ricorso è fondato.
2. Invero l'articolo 1 della legge 12 luglio 1988, n. 270 (Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure) - intitolato Delegificazione - sancisce testualmente:
"1. A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge V febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, è abrogata e la disciplina della materia è rimessa alla contrattazione nazionale di categoria.
2. Dalla stessa data le disposizioni contenute nel regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, ivi comprese le norme di legge modificative, sostitutive ed aggiuntive a tale regolamento, possono essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria ed i regolamenti d'azienda non possono derogare ai contratti collettivi.
3. Tutti i regolamenti aziendali concernenti la disciplina del personale inidoneo e gli avanzamenti e le promozioni adottati ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1978, n. 30, ovvero vigenti in forza del citato regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, le eventuali contrattazioni aziendali e/o individuali adottate nella materia, nonché le deliberazioni aventi ad oggetto la determinazione degli organici delle aziende di pubblico servizio di trasporto, cessano di avere efficacia al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.". Ne risulta, quindi, rimessa alla contrattazione collettiva nazionale di categoria (comma 1) - che, peraltro, è la sola legittimata a derogare (comma 2) alla normativa precedente (di cui al regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931 n. 148 e alle successive leggi modificative, sostitutive e aggiuntive dello stesso) - la disciplina, relativa alle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, mentre le eventuali contrattazioni aziendali e/o individuali in materia cessano di avere efficacia, con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 5571/98, 13212/99, 6612/00, 13377/01, 5586/02) - le controversie, relative alle qualifiche da attribuire a detto personale, non possono essere decise, sulla base di previsioni di accordi aziendali, ma individuando - nella contrattazione collettiva nazionale di categoria - la qualifica più adeguata alle mansioni espletate dal lavoratore.
Oltre a risultare palesemente coerente con il tenore letterale della disposizione in esame (articolo 1 della legge 12 luglio 1988, n. 270, cit), l'interpretazione - che ne viene proposta dall'orientamento, finora costante, della giurisprudenza di questa Corte (vedine precedenti citati) - corrisponde perfettamente, altresì, alla intenzione del legislatore (ratio legis) - quale risulta (anche) dai lavori preparatori - di perseguire "l'unificazione, al livello nazionale, della disciplina contrattuale dei rapporti di lavoro, con il superamento delle notevoli disparità tra aziende di trasporto, che hanno reso complessa l'individuazione e l'attuazione di un sistema di costi standards, cui adeguare con equità ed efficacia i contributi a carico della collettività", rimuovendo "una sorta di "giungla" delle qualifiche e delle progressioni di carriera" (così, testualmente la relazione al disegno di legge - AC n. 2572 del 1988 - divenuto legge n. 270 del 1988, cit.). In tale prospettiva - prosegue la stessa relazione - si è proceduto, coerentemente, ad "una riscrittura completa dell'organizzazione delle aziende di trasporto locale, sulla base di una contrattazione nazionale non più derogabile in sede aziendale: di qui la necessità, espressa nell'articolo 1 del disegno di legge, di una nuova gerarchia delle fonti di disciplina del rapporto di lavoro (.....)". La sentenza impugnata si discosta dal principio di diritto enunciato - in quanto riconosce l'inquadramento nella qualifica superiore pretesa, a lavoratore dipendente da azienda esercente servizi pubblici di trasporto, sulla base delle previsioni di accordo collettivo aziendale - e merita, quindi, le censure - che le vengono mosse, con il primo motivo del ricorso principale - nonché quelle consequenziali, che occupano gli altri motivi dello stesso ricorso.
3. il ricorso, pertanto, dev'essere accolto.
Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio (art. 384, 1 comma, ultimo periodo).
Sulla base del principio di diritto enunciato, infatti, la causa può essere decisa nel merito - senza che siano necessari, all'uopo, accertamenti di fatto ulteriori - rigettando le domande proposte UN Di PO contro la CO.RA.L S.p.a. (già CO.RA.L ). Sussistono giusti motivi (ari 92 c.p.c.) per compensare tra le parti le spese dell'intero processo (art. 385, 2 comma, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
Cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
Decidendo nel merito, rigetta le domande proposte da UN Di PO contro la CO.RA.L S.p.a. (già CO.RA.L );
Compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Cosi deciso in Roma, il 10 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004