Sentenza 4 dicembre 2013
Massime • 1
Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare è reato permanente che si protrae unitariamente per tutto il periodo in cui perdura l'omesso adempimento, con la conseguenza che, anche con riferimento alla fase iniziale della condotta illecita, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione della permanenza, coincidente con il sopraggiunto pagamento o con l'accertamento della responsabilità nel giudizio di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2013, n. 51499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51499 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 04/12/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1871
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 31696/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.g. presso la Corte d'appello di Venezia;
nel procedimento a carico di:
1. T.V. , nato a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza del 17/05/2013 della Corte d'appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Petruzzellis Anna;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17/05/2013 la Corte d'appello di Venezia ha dichiarato estinto per prescrizione del reato di cui all'art. 570 c.p., consumato fino al 17 novembre 2005 in relazione al quale T.V.
aveva riportato condanna con sentenza del Tribunale della stessa città, sezione distaccata di Chioggia, ed ha confermato la condanna per i reati consumati successivamente a tale data e fino al (OMISSIS) , giorno a cui risaliva la pronuncia della sentenza di primo grado.
2. Ha proposto ricorso il P.G. contestando la valutazione operata dalla Corte di merito, fondata sull'esclusione della natura di reato permanente dell'imputazione contestata e sulla correlata necessità che il computo del termine utile per l'estinzione del reato si verifichi dalla data finale indicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il reato dì violazione degli obblighi di assistenza familiare ha natura permanente, risultando connesso ad un omesso adempimento che può interrompersi solo con il pagamento, e permane, in senso opposto, per tutto il periodo in cui l'omissione rimane costante (sul punto Sez. 6^, Sentenza n. 7191 del 04/12/2003, dep. 19/02/2004, imp. Mantovani. Rv. 228601).
L'art. 158 c.p., prevede espressamente che, per il reato permanente, al fine del calcolo prescrizionale la consumazione si intende compiuta solo con la cessazione della permanenza, che nella specie coincide o con il sopraggiunto pagamento, o con l'accertamento di responsabilità in primo grado, che interviene a delimitare giuridicamente la consumazione del reato (Sez. 6^, Sentenza n. 7321 del 11/02/2009, dep. 19/02/2009, imp. M., Rv. 242920). Conseguentemente non risponde ai criteri fissati dalla legge l'individuazione della ricorrenza della causa estintiva delle condotte consumate fino al 17 novembre 2005, individuata ripercorrendo i singoli inadempimenti fino a risalire nel tempo ai sette anni e mezzo antecedenti alla pronuncia, così confondendo la qualificazione di un reato di natura permanente, quale quello in esame, con un reato a consumazione istantanea, insussistente nella specie.
3. Per l'effetto la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al capo che provvede alla declaratoria di prescrizione del reato, che deve essere sottoposto a nuova valutazione da parte del giudice del rinvio, individuato in dispositivo, avente ad oggetto i profili di responsabilità riguardanti le condotte antecedenti alla data indicata, per le quali, per i motivi esposti, deve escludersi la ricorrenza della causa estintiva.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al proscioglimento dal reato per prescrizione, e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2013