Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2014, n. 23017
CASS
Sentenza 29 maggio 2014

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Massime2

Ai fini della determinazione della competenza territoriale per il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., deve aversi riguardo al luogo di effettiva dimora dell'avente diritto alla prestazione dei mezzi di sussistenza.

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, integra il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., la condotta del soggetto obbligato che, non versando in uno stato di indigenza, determinativo dell'assoluta impossibilità di contribuire al mantenimento della prole, si limita ad effettuare versamenti occasionali, ovvero sostituisce arbitrariamente la somma di danaro stabilita dal giudice civile con "regalie" di beni voluttuari o comunque inidonei ad assicurare il quotidiano soddisfacimento delle esigenze primarie.

Commentari2

  • 1esclusa la tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
    https://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/

    Cass.pen., Sez, VI, 23 aprile 2025, n. 15785 Massima: L'obbligo di mantenimento non può essere aggirato con regalie o supplenza di terzi, le quali non riducono l'offensività dell'illecito penale previsto dall'art. 570-bis c.p., soprattutto quando il mancato versamento esprima una precisa e ostinata deliberazione di non corrispondere quanto dovuto per il figlio. A cura di Avv. Sara Spanò L'obbligo di mantenimento non può essere aggirato con regalie o supplenza di terzi che non riducono l'offensività dell'illecito penale soprattutto quando, il mancato versamento esprima una precisa ed ostinata deliberazione di non versare alla madre quanto dovuto per il figlio. Ai fini dell'applicazione …

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  • 2Assegno di mantenimento non può essere sostituito da regali (Cass. Pen. 23017/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    Il regalo occasionale da parte del genitore obbligato al mantenimento non è alternativo alla regolare contribuzione. Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 29 ? 3 giugno 2014, n. 23017 Presidente De Roberto ? Relatore Citterio Considerato in fatto 1. Con sentenza del 18 gennaio 2013 la Corte d'appello di Catania ha confermato la condanna di A.P. per reato ex articolo 570 secondo comma codice penale, come deliberata dal Tribunale di Modica il 26 gennaio 2009. Questo il capo d'imputazione: reato ex articolo 570.2 c.p., per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie, dalla quale era separato non per colpa, non versando l'assegno di mantenimento di 300,00 euro a titolo di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2014, n. 23017
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23017
Data del deposito : 29 maggio 2014

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