Sentenza 5 aprile 2011
Massime • 1
Integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il genitore separato che ometta anche solo parzialmente il versamento in favore dei figli minori di quanto stabilito per il loro mantenimento, a prescindere da ogni accertamento sulla sufficienza della somma prestata in concreto alla loro sussistenza. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio consegue all'estensione alla separazione della previsione di cui all'art. 12 sexies L. 1 dicembre 1970, n. 898 ad opera dell'art. 3 L. 8 febbraio 2006, n. 54).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2011, n. 16458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16458 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 05/04/2011
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 581
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - N. 20589/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. B.A. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza del 27/02/2009 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Stabile Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La difesa di A..B. propone ricorso avverso la sentenza del 27/07/2009 con la quale la Corte d'appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha affermato la sua responsabilità per il reato di cui all'art. 570 c.p., condannandolo al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Con il primo motivo si lamenta violazione di legge in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 125 c.p.p., e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) per non aver la pronuncia impugnata riportato nella parte narrativa le deduzioni difensive, il cui accoglimento aveva giustificato la pronuncia assolutoria di primo grado, dando atto esclusivamente dei rilievi degli appellanti.
2. Con il secondo motivo si lamenta illogicità della motivazione, osservando che la Corte è partita dall'erroneo presupposto di fatto che il primo giudice avesse considerato incluso nell'imputazione solo il periodo giugno 2005-giugno 2006 ed è giunta a ritenere integrata la condotta per l'annualità successiva sulla base della pretesa mancanza di prova dei pagamenti in quest'ultimo periodo, gravando così impropriamente l'imputato di un onere probatorio che non gli compete.
Allo stesso modo, in maniera illogica, si è presupposto lo stato di necessità della moglie dell'imputato nell'arco temporale richiamato senza che di ciò sia stata fornita alcuna dimostrazione nel processo, risultando al contrario dalla documentazione in atti che gli introiti della donna in tale periodo fossero superiori a quelli dichiarati.
3. Si ravvisa inoltre ulteriore incongruenza nella pronuncia ove in motivazione si ritiene l'esistenza del reato di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies, mentre nel dispositivo, non provvedendo sulla modifica dell'accusa, si dichiara la responsabilità per il reato come contestato.
Si chiede pertanto di cassare la sentenza impugnata, con le conseguenze del caso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. In ordine al primo motivo si rileva che non risulta mancante nel provvedimento impugnato alcuno degli elementi essenziali, previsti a pena di nullità dall'art. 546 c.p.p.. In particolare la sentenza d'appello nella descrizione di fatto ben può limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni poste a fondamento del ricorso, senza dover necessariamente riportare tutto l'iter del giudizio di primo grado, in quanto, pacificamente sul piano narrativo i due provvedimenti di merito si integrano. In particolare la disposizione richiamata richiede, ai fine di una completa motivazione, che il giudice dia conto delle prove poste a base della decisione ed enunci le ragioni per cui non ritenga attendibili le prove contrarie, elementi tutti presenti nel provvedimento impugnato.
Nella sentenza della Corte d'appello infatti è stato posto in luce, da un canto, che l'imputazione riguardava anche l'annualità successiva a quella considerata dal primo giudice, periodo di inadempimento adeguatamente contestato nel capo di imputazione, rispetto al quale la difesa non aveva provato, e neppure allegato, l'intervenuto pagamento.
Sotto tale aspetto la difesa si limita a richiamare le circostanze di fatto già emerse nel corso del giudizio di merito, in particolare esponendo una pretesa difficoltà economica dell'obbligato, senza considerare le diverse emergenze valutate dalla Corte che, quanto all'entità dell'obbligo, considera la somma ridotta che proprio B. aveva ritenuto di essere in grado di pagare, come indicata nel ricorso da lui presentato in sede civile per ottenere la riduzione dell'assegno, ex art. 710 c.p.c., e si limita a prendere atto che egli non aveva provveduto a corrispondere per il periodo di riferimento, ingiustamente non valutato dal primo giudice, neppure tale minore somma, rientrante, per sua espressa dichiarazione, nelle sue pur ridotte possibilità.
L'eccezione di nullità è quindi inammissibile, in quanto non risultano violate le norma di legge richiamate, ed in quanto contrastata dai riferimenti di fatto indicati, compiutamente valorizzati nel provvedimento impugnato.
2. A fronte delle deduzioni riportate la difesa ha fatto riferimento, per sorreggere la contestazione di incompletezza della motivazione contenuta nel secondo motivo di ricorso, ad una pretesa inversione dell'onere della prova, del tutto insussistente, pacifico essendo che, nell'impossibilità di fornire una prova negativa, il creditore può solo allegare l'inadempimento, come è avvenuto nella specie, gravando sul debitore la dimostrazione di aver adempiuto. Non sussiste neppure l'illogicità della motivazione, individuata nella diversa qualificazione giuridica del fatto, cui non è seguita, secondo il ricorrente, la previsione di tale differente formulazione dell'accusa nel capo di imputazione. Come chiaramente espresso in sentenza, a fronte delle obiezioni mosse dal ricorrente riguardo la mancanza dello stato di bisogno dei figli, la pronuncia oltre che far riferimento alla pacifica giurisprudenza che ritiene il minore, per sua stessa natura, in stato di bisogno, ha operato il richiamo alla novella di cui alla L. 8 febbraio 2006, n. 54 in materia di affido dei minori, che ha introdotto al suo art. 3 una modifica della disposizione penale, prevedendo che, "in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica la L. 1 dicembre 1970, n.898, art. 12 sexies". Correttamente il giudice di merito ha ritenuto che tale richiamo imponga di sanzionare penalmente qualsiasi inadempimento, anche parziale, all'obbligo di versamento, svincolando l'accertamento della sussistenza della fattispecie penale, rimasta identica della sua previsione all'art. 570 c.p. contestato, dall'accertamento di sufficienza, per i bisogni del minore, anche della diversa somma versata nel concreto. La previsione richiamata opera riguardo al diritto dei figli al mantenimento, il superamento della discrasia di trattamento che in precedenza si realizzava nel caso di obbligo gravante su genitore separato rispetto a quello che sorgeva, con maggior incisività di tutela, a seguito della pronuncia di divorzio, che aveva già dato spinto in passato i giudici di merito a sollevare eccezione di costituzionalità, sia pure superate dalla pronuncia della Corte Costituzionale del 19 luglio 1989 n. 472. Peraltro l'accertamento sollecitato risulta, nel caso concreto, irrilevante non solo giuridicamente, ma anche in fatto, non essendo dubbio che nell'ultimo anno coperto dalla contestazione l'inadempimento sia stato totale. In ragione di ciò, non essendovi stata alcuna diversa qualificazione giuridica, ma solo il richiamo alla novella normativa di equiparazione delle fattispecie, non sussiste neppure la contraddittorietà della motivazione eccepita per di più in termini del tutto generici, in quanto articolata su elementi di fatto del tutto diversi dal chiaro iter motivazionale della pronuncia.
10. All'accertamento di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma in favore della cassa delle ammende, determinata come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2011