Sentenza 11 febbraio 2009
Massime • 1
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, quando la condotta è contestata con l'individuazione della sola data d'inizio, deve ritenersi che il reato è permanente e il termine di prescrizione decorre dalla data della sentenza di condanna di primo grado e non dalla data di emissione del decreto di citazione a giudizio, ovvero da quella del formale esercizio dell'azione penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2009, n. 7321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7321 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 11/02/2009
Dott. IPPOLITO RA - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 258
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 018701/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA CE, N. IL 20/10/1948;
avverso SENTENZA del 02/12/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CITTERIO CARLO;
udito il Procuratore Generale Dott. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore dell'imputato, Avv. BARTONE Nicola, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2.12.2005 la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza con cui il 25.2.2004 il Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Ischia aveva condannato RA CE alla pena di quattro mesi di reclusione, con i benefici e il risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio, giudicandolo colpevole di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie separata ZI DA ed ai tre figli minori. Il capo di imputazione recava l'indicazione temporale "dal dicembre 1992", e l'imputato era stato assolto per la condotta fino al febbraio 1995.
La Corte territoriale disattendeva i tre motivi di appello, argomentando quanto all'eccezione di tardività della querela presentata dalla ZI che il reato era procedibile d'ufficio in relazione ai figli;
quanto alle richieste assolutorie, che l'accordo intercorso tra le parti doveva interpretarsi nel senso di sospendere per i soli due primi anni l'obbligo di corresponsione da parte del RA, in ragione della cessione alla moglie dell'attività economica, a lei già intestata e svolta in comune, e contestualmente all'assunzione da parte di costei dell'obbligo di pagare somme determinate, anche con cambiali scadenti nei due anni successivi, sicché nessuna giustificazione aveva la successiva permanente omissione dell'uomo, comunque trattandosi di accordo illecito perché su materia - l'adempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli minori - sottratto alla disponibilità delle parti, ed in ogni caso non essendo stata data alcuna prova della sua indigenza ed essendo irrilevante che la madre avesse lei provveduto adeguatamente ai bisogni dei minori;
quanto infine all'eccezione di prescrizione, perché trattandosi di reato permanente e non avendo mai più il RA corrisposto alcunché, la prescrizione decorreva dalla data della sentenza di primo grado.
2. Il ricorso proposto dai difensori fiduciari deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, per difetto e manifesta illogicità nella motivazione e nella valutazione delle risultanze processuali, con richiamo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B, C, D ed E.
Con primo motivo si deduce in particolare violazione dell'art. 570 c.p.p., comma 3 e art. 124 c.p.p. perché, essendo stata tempestivamente eccepita la mancanza di tempestiva querela da parte della moglie parte lesa, erroneamente la Corte d'appello aveva argomentato la procedibilità d'ufficio per l'omessa contribuzione in favore dei tre figli minori, ancorché il capo di imputazione espressamente facesse riferimento, oltre che ai figli minori, pure al coniuge: in realtà si trattava di reati concorrenti e, in accoglimento dell'eccezione, il giudice del merito avrebbe dovuto scorporare la parte di pena relativa appunto al coniuge. Da qui la richiesta di annullamento con rinvio per la determinazione della pena per quanto spettante i discendenti di età minore.
Con secondo motivo i ricorrenti deducono violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1369 e 1371 c.c. per l'erronea interpretazione e valutazione data dai giudici di merito alla locuzione "Tanto per un periodo di due anni dalla sottoscrizione del presente atto" che, a loro dire, non atterrebbe ad una limitazione della rinuncia alla corresponsione dell'assegno mensile bensì, a fronte di una definitiva rinuncia con assunzione in proprio di ogni futura obbligazione anche nei confronti dei figli minori, alla richiesta di modifica formale dei patti di separazione da rivolgere all'autorità giudiziaria. In ogni caso, avendo il giudice di appello utilizzato l'espressione "pare", argomentando la sua interpretazione dell'accordo, ciò attesterebbe un'incertezza obiettiva, come tale idonea per sè ad imporre l'assoluzione del RA per mancanza di dolo, quantomeno ai sensi dell'art. 47 c.p.. Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 570 c.p., comma 2, perché il reato risulterebbe integrato solo qualora dall'omesso versamento fossero venuti effettivamente a mancare i mezzi di sussistenza, il che non si verificherebbe quando altri coobbligati abbiano comunque provveduto (Cass. 23.6.29 80). Nel caso di specie, da un lato il RA avrebbe ceduto alla moglie, madre dei minori, le fonti di produzione del reddito da cui ricavarsi la somma concordata;
dall'altra la stessa ZI avrebbe escluso che i figli versassero in stato di bisogno, proprio grazie ai proventi che a lei derivavano da quell'attività economica. Sarebbe contraddittoria la motivazione del giudice del merito, laddove ha assolto l'imputato per i due anni ritenuti oggetto dell'accordo (1993 - 1995) ed invece ha condannato per il restante periodo, quando tuttavia la fonte di reddito per la ZI era la medesima in entrambi i periodi. Con ulteriore ed autonoma deduzione i ricorrenti denunciano l'insussistenza dell'elemento costitutivo dello stato di bisogno anche per altra ragione: i figli RA, nato nel 1975, e LE, nato nel 1976, erano maggiorenni all'arto della denuncia e nessuno dei due inabile al lavoro, svolgendo il primo attività commerciale in campo fotografico ed il secondo essendo cooperatore in una società di trasporti. Il terzo figlio, AN, nato nel 1983, non sarebbe per quanto prima dedotto mai versato in stato di bisogno e comunque sarebbe diventato cooperatore nel negozio ora solo materno. L'imputato andava quindi assolto, anche solo per mancanza del dolo, per errore rilevante ai sensi dell'art. 47 c.p.. E comunque, essendo mancata la prova sulla loro inabilità al lavoro la permanenza del reato sarebbe cessata dai conseguimenti delle diverse maggiori età, con la conseguente necessità di rideterminazione della pena, scorporando quella relativa al periodo temporale successivo alla maggiore età.
Con quarto motivo si censura violazione di legge sostanziale e processuale per la mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Erroneamente la Corte territoriale avrebbe indicato come termine finale della permanenza la data della sentenza di primo grado, mentre esso avrebbe dovuto essere individuato dalla data della richiesta del pubblico ministero al GIP della fissazione dell'udienza dibattimentale, nel caso concreto avanzata il 14.1.1997. In ogni caso, anche ai fini prescrizionali rileverebbe la data di acquisizione della maggiore età dei figli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione. La non limpida successione delle deduzioni difensive nei motivi di appello ed in quelli del ricorso in cassazione, con il ripetuto sovrapporsi di allegazioni contemporaneamente rilevanti per aspetti procedurali e di merito, non sempre coordinati tra loro ed anzi con successive diverse prospettazioni sugli stessi punti (solo oggi, per esempio, il difensore ha introdotto, e oralmente, il tema dell'effettivo contenuto dell'atto di originaria querela, che la Corte non può conoscere non essendo mai stato oggetto di specifica precedente e mirata doglianza, mentre solo nel ricorso per Cassazione il punto della prescrizione viene affrontato con specifico riferimento all'età dei figli, nell'atto di appello essendo stato tale punti trattato solo sotto l'aspetto del riferimento alla data del decreto di citazione piuttosto che della deliberazione di sentenza - pagg. 19 e 20 -), impone di trattare congiuntamente i motivi in rito e quelli nel merito.
3.1 Il capo di imputazione contesta all'imputato di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza "al coniuge... nonché ai figli minori". La condanna del primo grado ha affermato la responsabilità per tale imputazione, anzi precisando e giudicando che la costituzione di parte civile della ZI era intervenuta "in proprio", e in tal senso deliberando condanna generica dell'imputato al risarcimento dei danni nei confronti della donna. Questa statuizione è stata, in rito, impugnata denunciando solo la tardività della querela proposta dalla donna (pag. 2 atto di appello). Doglianza che è stata in realtà accolta dal giudice di appello, che l'ha superata rilevando la procedibilità d'ufficio nei confronti dei figli minori. La Corte distrettuale, tuttavia, non ha provveduto a quella che, in relazione all'argomentazione ed alla statuizione del Tribunale, era evidente atto consequenziale alla propria decisione, la revoca delle statuizioni civilistiche. Questo punto in rito della sentenza di appello viene impugnata in Cassazione solo con denuncia di violazione di legge per non avere il giudice di appello anche rideterminato la pena, una volta esclusa la donna dalle persone offese ed in ragione della ritenuta natura concorrente del reato di cui all'art. 570 c.p. quando vi siano più persone offese. Solamente trattando del punto/affermazione di responsabilità dell'imputazione (sul requisito dello stato di bisogno) e della prescrizione del reato (come accennato), non quindi sotto l'aspetto della procedibilità, con deduzione prospettata per la prima volta (ma nell'ambito di punti della decisione già oggetto di censura con l'atto di appello) il ricorrente evidenzia a tali limitati fini il dato dell'età dei tre figli, nati rispettivamente il 17.11.1974, il 18.7.1976 ed il 6.2.1983.
Il dato non risulta dalle sentenze ne' dall'imputazione, ne' questa Corte ha accesso agli atti ed in particolare, come detto e per le ragioni indicate, alla querela;
tuttavia osserva il Collegio come l'età dei figli sia stata indicata nell'atto di appello, sia pure solo nella parte di premessa descrittiva (pag. 3), senza che dalla sentenza di secondo grado emergano elementi in senso contrario, sicché tale dato può ritenersi acquisito ed utilizzabile nel grado del processo davanti a questa Corte di legittimità.
Poiché la condanna è intervenuta per le condotte dal febbraio 1995, deve allora constatarsi che per i primi due figli - RA e HE - difettava a tale data l'elemento costitutivo della minore età, sicché per la parte di imputazione che li riguarda deve trovare applicazione l'art. 129 c.p.p., senza che possa porsi alcuna questione su un'eventuale loro inabilità al lavoro, trattandosi di fatto anche in ipotesi del tutto diverso e mai contestato. Consegue a quanto finora argomentato che l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio quanto alle statuizioni relative ai figli RA e HE, nonché alla coniuge ZI Daniela.
3.2 Il terzo figlio, NI, risulta nato il [...], e quindi è divenuto maggiorenne nel febbraio del 2001. È solo in relazione alla sua posizione che vanno considerati gli ulteriori motivi in rito - con la richiesta di declaratoria di improcedibilità per prescrizione - e afferenti il punto di affermazione di responsabilità e determinazione della sanzione.
3.2.1 Essendo stata deliberata la sentenza di primo grado il 25.2.2004, deve innanzitutto trovare applicazione il termine prescrizionale previgente, di sette anni e sei mesi. Tale termine non risulta positivamente decorso con riferimento alla data di maggiore età (da identificare come data di interruzione della permanenza del reato), perché risulta dagli atti che il dibattimento di primo grado - iniziato con l'udienza del 17.12.1997 - è rimasto sospeso per quattro anni undici mesi e quindici giorni per cause addebitagli all'imputato ed alla sua difesa, in particolare essendovi stati rinvii per adesione a iniziative di astensione degli avvocati dalle udienze, dal 17.12.1997 al 7.4.2000, poi dal 22.2.2002 al 17.12.2003 (e comunque con sospensione dei termini prescrizionali, fg. 118). Il secondo periodo, successivo alla maggiore età di NI, rileva per spostare in avanti di tempo corrispondente il termine prescrizionale, quindi ad oggi non decorso.
Sul punto è anche infondata la prima parte del quarto motivo. Correttamente la Corte di appello si è adeguata alla giurisprudenza assolutamente maggioritaria di questa Corte di legittimità, secondo la quale quando, come nella fattispecie, la condotta è chiaramente contestata a consumazione ancora in atto (e il nostro capo di imputazione come visto indicava "dal dicembre 1992") il termine di prescrizione decorre dalla data della sentenza di condanna in primo grado, e non, come dedotto dal ricorrente, dalla data di emissione del decreto di citazione a giudizio, e comunque di esercizio formale dell'azione penale (Sez. 6, sent. 7191 del 4.12.2003 - 19.2.2004, PG in proc. Mantovani e Sez, 6, sent. 2843 del 26.11.2003 - 27.1.2004 in proc. Matta").
L'affermazione di tale principio va ribadita, posto che con le due importanti puntualizzazioni che la consumazione deve chiaramente essere contestata come in atto (S.U. sent 11021 del 13.7 - 22.10.1998 in proc. Montanari) e che questa regola ha valore meramente processuale, non determinando alcun'inversione dell'onere della prova che sempre grava sull'accusa (sicché l'effettiva consumazione oltre la data del decreto di chiamata in giudizio non è mai presunta, ne' vi è un onere dell'imputato di provare il proprio adempimento, sempre spettando alla parte pubblica di dare prova adeguata del protrarsi dell'omissione: Sez. 3, sent. 10640 del 3 - 15.9.1999 in proc. Valerio) risulta idonea a superare le obiezioni pur pregevolmente esposte in Sez. 3, sent. 11221 del 18.9 - 6.12.1997, in proc. Masullo.
3.2.2 Deve quindi procedersi all'esame del secondo e del terzo motivo.
Il secondo motivo è infondato. Il ricorrente sostanzialmente si limita a riproporre la propria tesi interpretativa della locuzione "tanto per un periodo di due anni dalla sottoscrizione del presente atto", contenuta nella convenzione, con le medesime argomentazioni già valutate e disattese dal Tribunale e poi dalla Corte d'appello, con interpretazione immune da vizi di ordine logico. Del resto - e si tratta di argomento comunque assorbente - risponde a diritto e logica l'affermazione dei due giudici del merito secondo cui, quand'anche l'atto avesse dovuto essere interpretato nel senso prospettato dalla difesa - il che non è -, si sarebbe trattato di convenzione illecita giacché per la ragione indicata nell'esame del prossimo motivo in nessun modo le parti avrebbero potuto esonerare in permanenza uno dei genitori dall'adempimento degli obblighi indisponibili in ordine alla personale e permanente attivazione per assicurare ai figli minori i mezzi di sussistenza.
Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto è ormai consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità che l'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli di età minore permane indipendentemente dalle vicissitudini dei rapporti coniugali, ne' l'assolvimento del predetto obbligo da parte di uno dei genitori, o da altri congiunti, esenta in alcun modo l'altro (Sez. 6, sent. 27051 del 14.4 - 13.7.2008 in proc. Russo). 3.3.3 È invece fondato il motivo relativo alla necessità di rideterminare la pena, escludendo da quella collettivamente determinata dal Tribunale (che a pag. 4 della sua sentenza ha indicato la pena base in sei mesi di reclusione, riducendola di un terzo per le contestualmente riconosciute attenuanti generiche) la parte relativa alla coniuge e (a seguito dell'odierna decisione di questa Corte) ai due fratelli. Come insegnato da S.U. sent. 8413 del 20.12.2007 - 26.2.2008 in proc. Cassa, la condotta di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza in danno di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare non configura un unico reato, bensì una pluralità di reati in concorso formale o, ricorrendone i presupposti, in continuazione tra loro. Il giudice del rinvio dovrà pertanto riquantificare la pena tenendo conto del proscioglimento di tre dei soggetti indicati nell'imputazione come persone offese, rideterminando integralmente il calcolo (mancando nella statuizione del Tribunale, confermata dalla Corte distrettuale, l'aumento per la continuazione o il concorso formale), ferma restando la necessità di un trattamento finale più favorevole. L'impugnata sentenza va pertanto annullata con rinvio sul punto quantificazione della pena, rimanendo in giudicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 624 c.p.p., il punto dell'affermazione di responsabilità in relazione alla posizione del figlio NI. Nel resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati in danno del coniuge e dei figli AN e HE, e rinvia per la determinazione della pena in ordine al residuo reato in danno del figlio NI ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2009