Sentenza 18 settembre 1997
Massime • 1
Nei reati permanenti, la formulazione dell'imputazione segna in ogni caso il momento temporale ultimo della contestazione del reato ed ogni slittamento del termine di cessazione della permanenza necessita di una formale contestazione integrativa da parte dell'accusa, indipendentemente dal fatto che nel capo d'imputazione sia stata indicata la data di cessazione della permanenza o lasciata aperta la relativa contestazione. Fissare nel secondo caso il momento della cessazione della permanenza in coincidenza con la pronuncia della sentenza, violerebbe l'esclusiva attribuzione al Pm dell'esercizio dell'azione penale e l'obbligo di descrizione del fatto nel decreto che dispone il giudizio, da cui discende quello dell'indicazione precisa della collocazione temporale della condotta, per i rilevantissimi riflessi giuridici che tale indicazione ha, non solo diritto di difesa, ma anche sulla prescrizione e sulla successione temporale delle norme. Spetta inoltre all'accusa individuare la data di cessazione della permanenza dovendosi, in caso contrario, ritenere che essa coincida con quella della contestazione della violazione. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha ritenuto estinto per prescrizione un reato di violazione edilizia per il quale, nel decreto di citazione a giudizio, veniva indicata solo la data della constatazione della violazione e non quella della cessazione della permanenza).
Commentario • 1
- 1. La decorrenza del termine di prescrizione per il reato permanenteRedazione · https://www.diritto.it/ · 27 marzo 2020
Di seguito un breve disamina sulla decorrenza della prescrizione nel reato permanente. Il presente contributo in tema di decorrenza della prescrizione nel reato permanente è tratto da “La prescrizione del reato in vigore dal 1° gennaio 2020” di Antonio Di Tullio D'Elisiis. Per il reato permanente, deve farsi riferimento al “giorno in cui è cessata la permanenza” (art. 158, co. 1, terzo capoverso, c.p.) vale a dire il “momento in cui ha fine la situazione antigiuridica per fatto volontario del colpevole o per altri eventi che rendano impossibile il protrarsi dello stato di danno o di pericolo, oppure”[1], come vedremo da qui a poco, “la pronunzia della sentenza di primo grado, nel caso in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/09/1997, n. 11221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11221 |
| Data del deposito : | 18 settembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Tridico G. Salvatore Presidente del 18/09/1997
1. Dott. Rizzo Aldo Consigliere SENTENZA
2. Dott. Quintadamo Nicola " N.2006
3. Dott. Grassi Aldo " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Teresi Alfredo " N. 3916/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da MA PA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 23.9.96 dal Pretore di AP;
Visti gli atti;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Sebastiano Rizzo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Wladimiro De Nunzio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23.9.96 il Pretore di AP assolveva UL PA dai reati di cui ai capi 2 e 5 dell'imputazione, mentre lo condannava alla complessiva pena di L. 600.000 di ammenda per i reati di cui agli artt. 20 e 58 D.P.R. 303/56, agli artt. 40 e 58 D.P.R. 30/56 ed agli artt. 34 e 389 D.P.R. 547/55, allo stesso contestati al capi 1, 3), 4 dell'imputazione.
Contro l'emessa pronuncia di condanna l'imputato ha proposto ricorso per cassazione ed ha dedotto il vizio di motivazione, assumendo che il Pretore non aveva indicato le ragioni per le quali aveva dato credito al teste di accusa e non a quello indicato dalla difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Ancor prima di esaminare la fondatezza del dedotto vizio di motivazione, occorre valutare, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 129 cpv. c.p.p., se i reati di cui al D.P.R. 303/56 ed al D.P.R. 547/55 contestati all'imputato, sono da ritenere estinti per prescrizione.
È da dire subito che se si dovesse accogliere il principio più volte affermato da questa Corte, secondo il quale nel caso di reato permanente la permanenza cessa con la sentenza di primo grado (V. da ult. Cass. sez. I 18.1.96 n. 561, Cass. sez. 12.2.96 n. 6578, Cass. sez. VI 5.9.96 n. 8244, Cass. sez. IV 25.2.97 n. 1793, Cass. sez. I 26.4.97 n. 2303, Cass. sez. III 3.5.97 n. 1721), sarebbe conseguenziale ritenere che nel caso in esame i reati addebitati al UL non sono prescritti.
Le contestate contravvenzioni hanno infatti natura di reato permanente, sicché, anche se nel capo di imputazione è precisato che sono state accertate il 20.1.94, come data di cessazione della permanenza dovrebbe essere assunta quella della sentenza del Pretore di AP emessa il 2.9.96 e quindi, in base a quanto disposto dall'art. 158 c.p., la prescrizione dei reati non sarebbe maturata. Sennonché sulla legittimità della regola affermata con le ricordate sentenze è opportuno operare una riflessione anche perché essa non trova conforto in alcuna disposizione di legge. Peraltro la sua portata va al di là dello specifico riguardante l'inizio della prescrizione dei reati permanenti e comporta conseguenze che incidono sull'applicazione di diversi istituti di diritto penale e processuale.
Ed invero, se si afferma che la cessazione della permanenza del reato si verifica con la sentenza di primo grado, un tale principio non può non trovare applicazione tutte le volte che assume rilevanza giuridica la data in cui il reato permanente è stato consumato, come ad esempio in tema di amnistia o di indulto, di successioni di leggi e, nell'ambito processuale, in tema di "bis in idem" o di arresto in flagranza.
Del resto già nel caso in esame, se si accogliesse la ricordata giurisprudenza, le conseguenze non riguarderebbero soltanto l'individuazione del momento di inizio della prescrizione. Prima della sentenza emessa dal Pretore di AP è stato emanato il D.L.vo 758/94 che ha aggravato le pene per una serie di reati, tra i quali quelli di cui al D.P.R. 203/56 ed al D.P.R. 547/55, prevedendo per essi, seppur in via alternativa, anche la pena dell'arresto.
Or se si dovesse ritenere che i reati addebitati all'imputato sono perdurati sino alla sentenza emessa dal Pretore, le nuove disposizioni, in forza di quanto disposto dall'art. 2 c.p., dovrebbero trovare applicazione in quanto entrate in vigore durante la commissione dei reati stessi.
Come conseguenza, il Pretore di AP avrebbe potuto infliggere la pena dell'arresto anziché quella dell'ammenda e, ai fini che qui interessano, dovremmo dire che, a norma dell'art. 157 c.p., il termine ordinario di prescrizione dei reati è di tre e non di due anni, dato che con la riforma è stata introdotta la pena dell'arresto.
Ma il principio più volte enunciato da questa Corte, proprio in considerazione dei molteplici effetti che ad esso sono collegabili, merita di essere sottoposto ad un attento vaglio anche perché, quando il problema della cessazione della permanenza è stato affrontato con riferimento ad istituti diversi dalla prescrizione, non sono mancate decisioni di segno opposto, come ad esempio è accaduto in materia di estinzione del reato per amnistia (Cass. sez. III 18.1.94 n. 122, Cass. sez. I 1.2.96 n. 1174). Si pone allora l'esigenza di procedere ad una attenta analisi del problema chiarendo anzitutto se nell'ambito processuale la cessazione della permanenza va assunta negli stessi termini nei quali essa si configura nel diritto penale sostanziale.
2. La cessazione della permanenza nel diritto penale sostanziale Sotto il profilo del diritto penale sostanziale è pacifico sia in dottrina che in giurisprudenza che la cessazione della permanenza si verifica quando l'autore del reato desiste dal suo comportamento antigiuridico, ovvero quando il perdurare della condotta criminosa non è più possibile o per l'intervento dell'autorità o perché è venuto meno l'oggetto materiale del reato ovvero per altra causa. Deve però dirsi che allorquando in concreto occorre individuare il momento in cui cessa la permanenza, insorgono problemi e non solo perché non sempre è facile stabilire se un reato ha natura istantanea o permanente, come ad esempio accade quando la norma penale punisce il mancato compimento di una azione entro un determinato termine.
Anche nel caso in cui è certa la natura permanente del reato nascono altre questioni che sono in diretta correlazione con la individuazione del tipo di comportamento che determina il perdurare della permanenza.
Nei reati permanenti il mantenimento dello stato antigiuridico non sempre è dovuto, secondo la concezione c.d. bifasica, ad un comportamento omissivo dell'agente che non rimuove la situazione di illiceità da lui prodotta.
Ed invero, nel caso in cui la c.d. instaurazione del reato è determinata da una condotta positiva, occorre valutare, in base alla struttura del reato, se la norma penale punisce la situazione di fatto prodotta dal comportamento iniziale ovvero punisce il perdurare degli atti positivi che caratterizzano la condotta criminosa.
La differenza fra le due ipotesi non è di poco momento poiché mentre nel primo caso, il comportamento omissivo dell'agente comporta la permanenza del reato, nel secondo ne determina la cessazione.
Ecco perché lascia perplessi che, ad esempio, con riferimento al reato di cui all'art. 20 lett. b) L. 47/85, sia stato affermato che tale reato perdura sino all'ultimazione dell'opera abusiva (Cass. sez. III 12.5.94 n. 5654, Cass. sez. III 12.12.95 n. 1212). Considerato che la norma punisce l'esecuzione abusiva di lavori edilizi sembra incontestabile che il reato permane sino a quando tali lavori vengono eseguiti.
In conseguenza, se la prosecuzione dell'attività edilizia è stata interrotta o comunque non v'è prova che sia continuata, il giudice dovrebbe ritenere che la permanenza è cessata, a nulla poi rilevando che l'opera non sia stata ultimata, poiché il completamento del manufatto è circostanza del tutto estranea alla fattispecie criminosa.
3. La cessazione processuale della permanenza.
Ma al di là delle questioni che si pongono sotto il profilo del diritto penale sostanziale, allorché si tratta di individuare il momento nel quale cessa la permanenza del reato, ben altre difficoltà insorgono allorché un tale problema è esaminato nell'ambito processuale.
Occorre considerare che non sempre il reato permanente per il quale si procede è un reato la cui esecuzione si è esaurita. È ben possibile che il procedimento penale venga iniziato per un reato la cui permanenza non e cessata, la quale, per ipotesi, può anche perdurare per tutto l'iter del processo e persino oltre la data della pronuncia definitiva.
Or proprio perché il processo penale può anche riguardare un reato permanente che non si è consumato, è anzitutto da precisare che in sede processuale viene a rilevanza non già la cessazione sostanziale della permanenza ma la sua cessazione processuale o interruzione, la quale segna il termine sino al quale il reato è attribuito all'imputato.
E evidente che le due figure coincidono quando è contestato un reato la cui permanenza è cessata.
Fuori da tale ipotesi esse vanno tenute distinte perché, se la condotta criminosa non si è esaurita, non può certo dirsi che il reato è addebitabile all'imputato sino alla sua futura definitiva consumazione o comunque senza che vi sia determinatezza sulla sua data finale.
A prescindere da ogni rilievo sull'ammissibilità di una imputazione che abbia per oggetto una condotta criminosa non ancora verificatasi, è un dato del sistema processuale che il fatto contestato all'imputato deve essere certo e determinato in tutti i suoi elementi, compreso quello temporale.
Occorre ricordare che il codice di rito prevede che è causa di nullità la insufficiente enunciazione del fatto contenuto nel decreto che dispone il giudizio o nel decreto di citazione a giudizio (artt. 429 e 555 c.p.p.). Tra gli elementi del fatto certamente è da comprendere anche la data sino alla quale esso è attribuito all'imputato polche l'indicazione del momento temporale è essenziale ai fini della identificazione del fatto storico contestato. Non si vede, infatti, come il giudice possa valutare la sussistenza degli estremi oggettivi del reato se il fatto addebitato non è delimitato nei suoi precisi confini temporali.
Peraltro, la data finale del commesso reato deve essere certa poiché, come si è già detto, essa assume rilevanza per accertare se il reato è prescritto, per verificare se è applicabile l'amnistia o l'indulto, per stabilire quale legge va applicata nel caso di successioni di leggi o per accertare se sussistono gli estremi del "bis in idem" processuale.
Pacifico allora essendo che l'imputazione non può che riguardare un fatto del quale sia definita la data in cui è stato commesso e che pertanto, anche nel caso di reato permanente, deve esser parimenti certa la data sino alla quale esso è attribuito all'imputato, si pone il problema di stabilire a quale momento fare riferimento se essa non è indicata nel capo di imputazione.
4. La cessazione processuale della permanenza secondo l'orientamento della giurisprudenza.
Come si è già detto, è pacifico in giurisprudenza che nel caso di reato permanente la permanenza cessa con la sentenza di primo grado. A sostegno di una tale tesi è stato affermato che il riferimento alla sentenza di primo grado trova giustificazione in quanto questa fissa la contestazione finale dell'addebito (Cass. sez. II 3.10.80, Narvella) e costituisce titolo legale per l'azione civile di restituzione e di risarcimento del danno (Cass. sez. VI 14.3.90 n. 0 3563). Per la verità tali motivazioni non sembrano condivisibili. Può già dirsi che è fuori dall'ordinamento giuridico far derivare gli effetti penali di una sentenza da quelli che essa produce in materia civile.
Parimenti. non sembra sostenibile che la sentenza di primo grado fissala contestazione finale dell'addebito.
Occorre considerare che la formulazione dell'accusa è atto del P.M. e che al giudice non è dato di poter superare i limiti del fatto contestato.
Si aggiunga poi che la sentenza di primo grado non fissa alcuna contestazione dell'addebito dato che non opera sulla contestazione ma procede alla sua valutazione al fine di stabilire la responsabilità penale dell'imputato e, peraltro, il fatto accertato dal giudice di primo grado neppure è fissato in sentenza in termini definitivi poiché, a seguito di impugnazione, può essere modificato dal giudice dell'appello.
Nè può sostenersi che la sentenza di primo grado fissa la contestazione finale dell'addebito in quanto in grado di appello e in cassazione non sono consentite contestazioni suppletive. Una tale argomentazione semmai dimostra che la modificazione dell'imputazione originaria richiede appunto un'ulteriore contestazione da parte del P.M. per cui, in assenza di questa, il fatto addebitato non può che essere quello indicato nel decreto di citazione a giudizio. Più pregnante è la motivazione contenuta nella già citata sentenza delle Sezioni Unite n. 11930/94. Anche se non sono condivisibili tutte le conclusioni alle quali la sentenza perviene, essa ha il merito di avere affrontato il problema della cessazione processuale della permanenza nella sua globalità e con un approccio metodologico corretto, perché ancorato al fatto descritto nel capo di imputazione contestato.
La sentenza, nell'affermare che, nel caso in cui l'imputazione non indica la data finale del fatto addebitato, la permanenza del reato perdura sino alla sentenza di primo grado, fissa i seguenti principi:
1) l'idoneità del reato permanente a perdurare nel tempo comporta che l'originaria contestazione si estende all'intero sviluppo della fattispecie criminosa sino alla cessazione della condotta o dell'offesa e comunque non oltre la sentenza di primo grado;
2) una tale estensione della contestazione comporta che l'imputato sin dall'origine è chiamato a difendersi non soltanto in ordine alla parte del reato già realizzata ma anche riguardo a quella successiva;
3) in conseguenza il giudice è tenuto a valutare, ai fini della condanna e ad ogni altro effetto penale, anche la persistenza della condotta criminosa emersa dall'istruzione dibattimentale, senza che occorra una ulteriore specifica contestazione da parte del P.M.. Dall'esame di tali principi emerge che le Sezioni Unite si sono preoccupate di riportare il problema della cessazione processuale della permanenza in un alveo di compatibilità con le regole del sistema processuale.
Può infatti dirsi che se fosse condivisibile la prima affermazione, le altre due successive sarebbero pienamente accettabili perché risulterebbe ampiamente rispettato il principio della correlazione tra accusa contestata e sentenza.
Ma il presupposto sul quale si fonda tutto il ragionamento della Corte desta perplessità, non sembrando ammissibile che la contestazione originaria possa implicitamente comprendere il successivo protrarsi della condotta criminosa e, ancor meno, il suo perdurare sino alla sentenza di primo grado.
Ed invero, la valorizzazione da parte del giudice di una data successiva e diversa da quella indicata nel capo di imputazione, oltre a porsi in contraddizione con le ricordate disposizioni di cui all'art. 429 e all'art. 555 c.p.p., le quali impongono, a pena di nullità, che il fatto contestato col decreto di citazione deve essere certo e determinato in ogni suo elemento, entra in stridente contrasto con alcuni principi fondamentali del processo penale. A) Violazione del principio della correlazione tra accusa contestata e sentenza.
Tale principio, fissato dall'art. 521 c.p.p., costituisce, a tutela del diritto di difesa, una delle chiavi di volta dell'intero sistema processuale ed obbliga il giudice a rispettare i limiti del fatto, quale formalmente contestato all'imputato.
La norma precisa che il fatto addebitato è quello "descritto nel decreto che dispone il giudizio" e, considerato il rilievo formale della contestazione, è da escludere, contrariamente a quanto affermato dalla ricordata sentenza delle Sezioni Unite e in precedenza da altra pronuncia di questa Corte (Cass. sez. VI 21.4.89 n. 2210), che ad esso possa essere attribuito un contenuto più ampio di quello enunciato.
Il giudice è tenuto a rispettare i confini del fatto contestato ed infatti può dare di esso una diversa definizione giuridica ma non può giudicare l'imputato per un fatto nuovo e diverso se non è stato ritualmente contestato dal P.M., a norma dell'art. 518 c.p.p.. La rilevanza di un tale divieto è sancito dall'art. 522 c.p.p. il quale statuisce che la sentenza di condanna pronunciata in violazione di esso è affetta da nullità.
Or se il codice di rito dispone che la sentenza non può Riguardare un fatto che sia nuovo rispetto a quello formalmente contestato, è da escludere che il giudice possa valutare la protrazione della permanenza del reato oltre la data indicata nel capo di imputazione. Il perdurare della condotta criminosa oltre tale data costituisce infatti un fatto ontologicamente distinto e diverso rispetto a quello descritto nel decreto di citazione a giudizio per cui, in assenza di una contestazione supplettiva da parte del P.M., se è preso in esame dal giudice, risulta violata la disposizione di cui all'art. 521 c.p.p.. B) Violazione dell'iniziativa spettante al P.M. nell'esercizio dell'azione penale.
L'art. 50 c.p.p., in sintonia con quanto sancito dall'art. 112 Cost., afferma che spetta al P.M. l'iniziativa dell'esercizio dell'azione penale ed il successivo art. 179 c.p.p. sancisce a pena di nullità assoluta ed insanabile la violazione di un tale principio.
Or non v'è dubbio che il giudice, nel caso in cui valuta il protrarsi della permanenza del reato oltre la data indicata nel capo di imputazione, si sostituisce al P.M. nell'esercizio dell'azione penale, dato che in ordine a tale fatto il P.M. non ha formulato alcuna accusa sicché, anche sotto questo profilo, la sua decisione risulta viziata da nullità assoluta ed insanabile.
C) Violazione del diritto di difesa Può poi aggiungersi che, qualora il giudice ritiene che la condotta criminosa è perdurata sino alla sentenza di primo grado, risulta altresì violato il diritto di difesa e non solo perché in ordine a tale ulteriore fatto l'imputato non era tenuto a difendersi, in quanto a lui non ritualmente contestato.
Se si considera quanto disposto dagli artt. 178 e 179 c.p.p., può sostenersi che la valutazione di un fatto che non ha, formato oggetto dell'atto di citazione per il giudizio è causa di nullità assoluta ed insanabile, dato che per esso risulta omessa la citazione.
Ma al di là di questi rilievi è da considerare che la struttura del processo penale è imperniata sul presupposto che con il decreto di citazione a giudizio sono contestati all'imputato fatti accaduti e non già che devono ancora accadere. Al riguardo è sufficiente ricordare le norme di cui agli artt. 429 e 555 c.p.p., le quali, al fine di garantire il diritto di difesa, sanciscono a pena di nullità che il fatto contestato all'imputato coi decreto di citazione deve essere determinato nel suoi elementi, nonché le norme di cui agli artt. 468 e 567 c.p.p. le quali, stabilendo a pena di inammissibilità che la lista a discolpa deve essere presentata prima della data fissata per il dibattimento, ovviamente presuppongono che all'imputato è addebitato un fatto già verificatosi e non certo che potrà accadere nel corso del dibattimento.
Or proprio considerando il contenuto delle norme di cui agli artt.468 e 567 c.p.p. ci si rende conto che, accogliendo il principio secondo il quale la permanenza del reato cessa alla data della sentenza di primo grado, si realizza una palese violazione del principio fissato dall'art. 24 comma 2 Cost., per il quale la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, dato che in ordine al perdurare della permanenza nel corso del dibattimento l'imputato non è nelle condizioni di predisporre la sua difesa.
D) Violazione del principio di cui all'art. 129 c.p.p. Chi sostiene che la permanenza cessa con la sentenza di primo grado non sempre considera che un fatto può essere valutato dal giudice a carico dell'imputato solo se sussiste agli atti la prova che esso in concreto è stato realizzato.
Ed invero, il doveroso rispetto della norma di cui all'art. 129 c.p.p. comporta che il giudice deve procedere al proscioglimento dell'imputato per quel fatto, o parte di esso, che risulta del tutto carente di prova.
Sotto questo profilo sono da apprezzare la sentenza delle Sezioni Unite n. 11930/94 ed altre successive (Cass. sez. VI 28.2.95 n. 0 4696) le quali, prendendo le distanze dalle numerose pronunce, per le quali il perdurare della permanenza oltre la data indicata in imputazione e sino alla sentenza di primo grado è visto come una conseguenza automatica della natura permanente del reato, precisano che il giudice può tener conto dell'ulteriore protrarsi della condotta criminosa se esso emerge dalla istruzione dibattimentale. Ma sulla base di una tale corretta osservazione, che ha il merito di riaffermare il principio per il quale un fatto può essere attribuito all'imputato solo se in concreto risulta provato, dovrebbe essere evidente che il giudice viola anche la norma di cui all'art. 129 c.p.p. se valuta a carico dell'imputato la permanenza del reato sino alla sentenza di primo grado poiché nel corso dell'istruzione dibattimentale dinanzi al primo giudice è materialmente impossibile accertare che la condotta criminosa continuerà sino al momento in cui sarà emessa la sentenza. Si potrà dire che l'imputato può sempre dimostrare che la sua condotta criminosa è cessata in precedenza. Ma, al di là di quanto già rilevato, con riferimento allo sbarramento temporale fissato dagli artt. 468 e 567 c.p.p., è da osservare che così ragionando si opera un'inammissibile inversione dell'onere della prova. Ed infatti è principio cardine del nostro sistema processuale che spetta al P.M. fornire la prova in ordine alla fondatezza dell'accusa, se una tale prova manca il giudice, lungi dal porre a carico dell'imputato il fatto addebitato, per esso ha l'obbligo di pronunciare il proscioglimento.
5. Conclusioni Da quanto sin qui esposto emergono due fondamentali considerazioni.
La prima mette in evidenza che, fuori dalla ipotesi di contestazione suppletiva effettuata dal P.M. in dibattimento, il doveroso rispetto delle norme di cui all'art. 521, 178 e 179 in relazione all'art 50 c.p.p. impone che il fatto contestato all'imputato è soltanto quello descritto nel decreto di citazione a giudizio, secondo l'imputazione formulata dall'organo dell'accusa. La seconda consente di precisare che in ogni caso il riferimento alla sentenza di primo grado come momento di cessazione della permanenza non è ammissibile poiché, altrimenti, oltre ad essere violato il diritto di difesa, è violata altresì la norma di cui all'art. 129 c.p.p. dato che è comunque da escludere che nel corso del giudizio di primo grado può essere accertato che la condotta criminosa dell'imputato perdurerà fino al momento della sentenza. Ed allora, considerato che il principio fissato dall'art. 521 c.p.p. impone di tener conto dell'imputazione contenuta nel decreto di citazione a giudizio, sono da trarre le seguenti conclusioni. 1) Il capo di imputazione indica anche la data fino alla quale il reato permanente è addebitato. Tale data, in considerazione della rilevanza formale dell'imputazione, segna il momento sino al quale il reato è addebitabile all'imputato. Ne consegue che il giudice non può tener conto del protrarsi della condotta criminosa oltre tale data, salvo che non sia intervenuta in dibattimento la contestazione suppletiva del P.M., a norma dell'art. 518 c.p.p. (conf. Cass. Sez. Un. 11.11.94 n. 11930, Polizzi). 2) Il capo di imputazione indica soltanto la data in cui il reato permanente è stato accertato. Tale data è da assumere come data finale del fatto addebitato poiché, fuori dai casi di contestazione suppletiva in dibattimento, la quale comporta le conseguenze di cui all'art. 519 c.p.p., il doveroso rispetto degli artt. 24 e 112 Cost., nonché delle norme di cui agli artt. 521, 50, 129, 178 e 179 c.p.p., impone che all'imputato non può essere addebitata la protrazione della permanenza oltre la data indicata nella imputazione contestata col decreto di citazione a giudizio. È pertanto da escludere che, nella ipotesi in esame, si possa ritenere che la permanenza del reato processualmente cessa con la sentenza di primo grado o, come pure è stato sostenuto (Cass. sez. III 18.3.93 n. 0 2563) con il decreto penale di condanna. 3) Il capo di imputazione indica il protrarsi della permanenza oltre la data iniziale o quella di accertamento del reato, ma non anche la data finale, con il ricorso a formule quali "dal...", "il...e successivamente", "il...ed oltre" o altre similari. Pacifico essendo che in tal caso all'imputato è contestata la protrazione della permanenza oltre la data indicata nel capo di imputazione, deve però rilevarsi che anche qui, per le ragioni sopra esposte, è da escludere che la permanenza processualmente cessi con la sentenza di primo grado e piuttosto è da ritenere che il reato permanente è addebitato all'imputato sino alla data del decreto di citazione a giudizio. Ed invero, solo assumendo una tale data, e non altra successiva, è rispettato il principio della contestazione e non è violato il diritto di difesa a causa dello sbarramento temporale fissato dagli artt. 486 e 567 c.p.p. in ordine alla indicazione delle prove a discolpa.
In conclusione, quale che sia la formulazione del capo di imputazione, non è condivisibile la tesi giurisprudenziale secondo la quale, nel caso di reato permanente, la permanenza cessa con la sentenza di primo grado. Dovrebbe essere evidente che essa, oltre a porsi in contrasto con precise norme costituzionali e processuali, quali quelle più volte sopra indicate, finisce col mortificare il fondamento stesso del processo penale e i diritti primari del cittadino poiché ammette che col decreto di citazione a giudizio si possano legittimamente addebitare all'imputato comportamenti criminosi inesistenti, quale il futuro eventuale protrarsi della di lui condotta criminosa.
6. Il caso in esame Le superiori considerazioni comportano che, nel caso in esame, poiché l'imputazione contestata al UL indica soltanto la data in cui le contravvenzioni addebitate sono state accertate, a tale data occorre far riferimento per individuare il momento di cessazione della permanenza e quindi, a norma dell'art.158 c.p., l'inizio della decorrenza della prescrizione.
Or poiché le contravvenzioni sono state accertate il 20.1.94, esse, pur tenuto conto dell'intervenuta interruzione della prescrizione, alla data del 21.1.97 si sono prescritte.
Non ricorrono gli estremi per applicare la norma di cui all'art. 129 cpv. c.p.p. e pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi 1, 3 e 4 del capo di imputazione, perché estinti per prescrizione.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai n. 1, 3 e 4 del capo di imputazione, perché estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 1997