Cass. pen., sez. III, sentenza 18/09/1997, n. 11221
CASS
Sentenza 18 settembre 1997

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Massime1

Nei reati permanenti, la formulazione dell'imputazione segna in ogni caso il momento temporale ultimo della contestazione del reato ed ogni slittamento del termine di cessazione della permanenza necessita di una formale contestazione integrativa da parte dell'accusa, indipendentemente dal fatto che nel capo d'imputazione sia stata indicata la data di cessazione della permanenza o lasciata aperta la relativa contestazione. Fissare nel secondo caso il momento della cessazione della permanenza in coincidenza con la pronuncia della sentenza, violerebbe l'esclusiva attribuzione al Pm dell'esercizio dell'azione penale e l'obbligo di descrizione del fatto nel decreto che dispone il giudizio, da cui discende quello dell'indicazione precisa della collocazione temporale della condotta, per i rilevantissimi riflessi giuridici che tale indicazione ha, non solo diritto di difesa, ma anche sulla prescrizione e sulla successione temporale delle norme. Spetta inoltre all'accusa individuare la data di cessazione della permanenza dovendosi, in caso contrario, ritenere che essa coincida con quella della contestazione della violazione. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha ritenuto estinto per prescrizione un reato di violazione edilizia per il quale, nel decreto di citazione a giudizio, veniva indicata solo la data della constatazione della violazione e non quella della cessazione della permanenza).

Commentario1

  • 1La decorrenza del termine di prescrizione per il reato permanente
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 27 marzo 2020

    Di seguito un breve disamina sulla decorrenza della prescrizione nel reato permanente. Il presente contributo in tema di decorrenza della prescrizione nel reato permanente è tratto da “La prescrizione del reato in vigore dal 1° gennaio 2020” di Antonio Di Tullio D'Elisiis. Per il reato permanente, deve farsi riferimento al “giorno in cui è cessata la permanenza” (art. 158, co. 1, terzo capoverso, c.p.) vale a dire il “momento in cui ha fine la situazione antigiuridica per fatto volontario del colpevole o per altri eventi che rendano impossibile il protrarsi dello stato di danno o di pericolo, oppure”[1], come vedremo da qui a poco, “la pronunzia della sentenza di primo grado, nel caso in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 18/09/1997, n. 11221
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11221
Data del deposito : 18 settembre 1997

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