Sentenza 17 ottobre 2013
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 570 comma secondo, n. 2 cod. pen. (in esso risultando assorbito il reato previsto dall'art. 12 sexies della legge 1.12.1970, n. 898, come richiamato dall'art. 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54) la condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l'assegno di mantenimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/10/2013, n. 44629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44629 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 17/10/2013
Dott. IPPOLITO F. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1506
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 14569/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.M. , nato a (omesso) ;
contro la sentenza della Corte di appello di Milano del 20/01/2012;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del cons. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per l'annullamento con rinvio sulla pena e l'inammissibilità nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 26 febbraio 2010, il Tribunale di Lodi condannò M..B. alla pena di sei mesi di reclusione e
400,00 Euro di multa, nonché al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita, per il reato previsto dall'art. 570 cpv. c.p., n. 2, per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza ai propri due figli minori, omettendo di versare alla moglie l'assegno di mantenimento di Euro 400,00 così come disposto dal Tribunale di Lodi in sede di separazione con provvedimento del 30 settembre 2005, ed omettendo di provvedere in altro modo alle loro primarie esigenze di vita.
2. Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione di primo grado, ricorre per cassazione l'imputato, con impugnazione personalmente sottoscritta, e deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza sul proprio stato di indigenza e sull'elemento soggettivo del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. In parte infondato, in parte inammissibile è il motivo relativo agli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, avendo la Corte territoriale compiutamente argomentato, con motivazione giuridicamente corretta, completa e logicamente plausibile, sullo stato di bisogno dei figli minori, sull'assenza di dimostrazione dell'indigenza evocata dall'imputato, sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Il ricorrente, peraltro, propone censure che implicano una diversa ricostruzione del fatto, inammissibili in questa sede di legittimità.
3. Inammissibile per manifesta infondatezza è la doglianza sull'indeterminatezza della pena, risultando chiarissimo (anche dal ricorso e dall'atto di appello, nel quale l'imputato non si doleva affatto del trattamento sanzionatorio) che il Tribunale ha inflitto la pena di sei mesi di reclusione e 400,00 Euro di multa.
4. Correttamente i giudici del merito hanno applicato la pena congiunta della reclusione e della multa, prevista dall'art. 570 c.p., comma 2, n.
2. All'imputato era stato contestato di aver omesso di adempiere all'obbligo di pagare l'assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di separazione coniugale e di avere, con tale inadempimento, fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori. Formalmente tale doppia contestazione comprende sia la fattispecie prevista dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3, che ha esteso al coniuge separato l'applicabilità della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, sia la fattispecie prevista dal codice penale all'art. 570, comma 2, n. 2.
Trattasi di diverse violazioni di legge che, tuttavia, determinano un concorso apparente di reati, in quanto, in situazioni siffatte, il delitto di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori implica l'omissione del versamento dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile.
Come hanno recentemente precisato le Sezioni Unite, quest'ultima violazione non integra il reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, giacché il generico rinvio, quoad poenam, all'art. 570 c.p., operato dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 21, (ed ora anche dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3), deve intendersi riferito alle pene alternative previste dall'art. 570 c.p., comma 1, (Cass. Sez. U, n. 23866 del 31/01/2013, rv. 255269). Ne deriva che mentre può essere realizzata la violazione dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, o della L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3, senza che siano fatti mancare i mezzi di sussistenza alle parti offese indicate nell'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, il genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l'assegno di mantenimento, commette un unico reato, quello previsto dall'art. 570 c.p., comma 2, n.
2. La violazione meno grave (l'omissione di versamento dell'assegno di mantenimento) per il principio di assorbimento, volto ad evitare il bis in idem sostanziale, perde infatti la sua autonomia e viene ricompresa nella accertata sussistenza della più grave violazione della norma prevalente per severità di trattamento sanzionatorio (aver fatto mancare i mezzi di sussistenza nei confronti del beneficiario dell'assegno di mantenimento).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2013