Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1999, n. 5789
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Sentenza 11 giugno 1999

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Il senso complessivo della disciplina dettata dall'art. 36 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 ( che ha sostituito ed autenticamente interpretato i commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662) si compendia in una presa d'atto dei diritti scaturenti dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, con la conseguente introduzione di norme intese a regolarne la soddisfazione e a deflazionare il contenzioso in atto. Ne consegue che la previsione di estinzione non opera in tutti i casi in cui si pongano questioni pregiudiziali o preliminari la cui soluzione comporti una decisione in ordine alla spettanza o non del diritto alle prestazioni di cui alle sentenze della Corte Costituzionali citate; per quanto riguarda in particolare il diritto alla cd. cristallizzazione, la previsione di estinzione opera (in relazione sia alle conseguenti differenze pensionistiche, sia agli accessori) solo se la questione dibattuta verta sulla esistenza del requisito reddituale, mentre è inapplicabile ove sia in discussione il diritto stesso alla cristallizzazione, come nel caso in cui l'Inps sostenga che a seguito della decadenza dal diritto a pretendere l'integrazione al minimo sulla seconda pensione venga travolto anche il diritto ad ottenerne la cristallizzazione per il periodo successivo al 30 settembre 1983.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1999, n. 5789
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5789
    Data del deposito : 11 giugno 1999

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