Sentenza 11 giugno 1999
Massime • 1
Il senso complessivo della disciplina dettata dall'art. 36 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 ( che ha sostituito ed autenticamente interpretato i commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662) si compendia in una presa d'atto dei diritti scaturenti dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, con la conseguente introduzione di norme intese a regolarne la soddisfazione e a deflazionare il contenzioso in atto. Ne consegue che la previsione di estinzione non opera in tutti i casi in cui si pongano questioni pregiudiziali o preliminari la cui soluzione comporti una decisione in ordine alla spettanza o non del diritto alle prestazioni di cui alle sentenze della Corte Costituzionali citate; per quanto riguarda in particolare il diritto alla cd. cristallizzazione, la previsione di estinzione opera (in relazione sia alle conseguenti differenze pensionistiche, sia agli accessori) solo se la questione dibattuta verta sulla esistenza del requisito reddituale, mentre è inapplicabile ove sia in discussione il diritto stesso alla cristallizzazione, come nel caso in cui l'Inps sostenga che a seguito della decadenza dal diritto a pretendere l'integrazione al minimo sulla seconda pensione venga travolto anche il diritto ad ottenerne la cristallizzazione per il periodo successivo al 30 settembre 1983.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1999, n. 5789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5789 |
| Data del deposito : | 11 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dai magistrati:
Dott. Giacomo De Tommaso - Presidente
" Ettore Mercurio - Consigliere
" Stefano AR Evangelista "
" Pasquale Picone " rel.
" Gabriella Coletti "
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Carlo De Angelis, Andrea Barbuto e Gabriella Pescosolido, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
RD NA e BI SI, elettivamente domiciliate in Roma, via Arno, n.47, presso l'avv. Franco Agostini, che le rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrenti -
nonché contro
UR ES, IN OT, NE FI, OT LE, DE OS BE in qualità di erede di AR RE, SE AR, SPADETTO NA, TORRESAN NO;
- intimati -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Treviso n^ 1532 in data 27 dicembre 1995 (R.G. 5114/93+5378/93).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.1.1999 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pivetti che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Treviso ha deciso con unica sentenza, previa riunione dei giudizi: a) sull'appello proposto dall'Inps contro la sentenza del Pretore di Treviso n. 495/1993, di accertamento del diritto dì ES GH a conservare l'importo della seconda pensione integrata al trattamento minimo, alla data del 30 settembre 1983 per il periodo successivo, fino al riassorbimento nel successivi aumenti, con la condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale che aveva determinato l'accoglimento della domanda;
b) sull'appello proposto da OT RD, FI ON, LE ZO, BE De SI, in qualità di erede di AR RE, AR NA, NA RD, NA ET, NO RR e SI BB contro la sentenza n. 73/1993 del Pretore di Treviso, di rigetto delle domande dirette all'accertamento del diritto all'integrazione al minimo sulla seconda pensione fino al 30 settembre 1983 ed alla conservazione dell'importo "cristallizzato" per il periodo successivo.
Nella prima causa l'appello dell'Inps è stato respinto e . in relazione a tale controversia rileva nel giudizio di cassazione esclusivamente il motivo di impugnazione concernente la decorrenza di interessi e rivalutazione, decorrenza che, secondo l'appellante non poteva essere anteriore al compimento del periodo di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale. Il Tribunale ne ha ritenuto l'infondatezza, dovendosi far riferimento esclusivamente alla data della domanda amministrativa, dalla quale erano trascorsi ben più di 120 giorni.
L'appello degli assicurati contro la sentenza n. 73/93 del Pretore di Treviso è stato accolto dal Tribunale con la motivazione che la decadenza sostanziale comminata dall'art. 47 d.P.R., comma 2^ del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, come interpretato autenticamente dall'art. 6 del d.l. 20 marzo 1991 n. 103, convertito in l. 1 giugno 1991 n. 166, decorre dall'insorgenza del diritto ai singoli rate4 ma non con riguardo al procedimento di liquidazione originaria della pensione non integrata, dovendo decorrere il termine decadenziale dal compimento del procedimento amministrativo relativo alla specifica domanda di integrazione, in quanto rivolta a conseguire un diritto autonomo, momento rispetto al quale l'azione giudiziaria risultava tempestiva.
Il Tribunale ha, quindi condannato l'Inps a corrispondere agli appellanti l'integrazione al minimo fino al 30 settembre 1983, con interessi e rivalutazione dal centoventunesino giorno successivo alla domanda amministrativa e fino al pagamento;
eccettuale NA ET e NO RR, a corrispondere l'importo della pensione integrata dovuto alla data del 30 settembre 1983 per il periodo successivo fino al 31 dicembre 1983 per AR NA, fino al 31 dicembre 1987 per FI NE e BE De SI fino al riassorbimento nei successivi aumenti per gli altri.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'Inps per due motivi, al quale hanno resistito con controricorso NA RD e SI BB. Non si sono costituite le restanti parti intimate. Motivi della decisione
1. Preliminarmente la Corte rileva l'inammissibilità del controricorso perché notificato in data 30 settembre 1996, oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c. (il ricorso è stato notificato in data 4 aprile 1996).
2. Il primo motivo di ricorso si riferisce alle statuizioni della sentenza impugnata concernenti tutte le parti resistenti fatta eccezione per ES GH.
Con esso, denunziando la violazione e la falsa applicazione dell'art.47 d.P.R. 639/1970 e dell'art. 6 d.l. 103/1991, convertito in 1.
166/1991, nonché il vizio della motivazione, l'Inps svolge la tesi secondo la quale la decadenza estingue il diritto a tutti i ratei maturati - salva la possibilità di proporre una nuova domanda amministrativa per conseguire i ratei maturandi - con riferimento alla prestazione previdenziale originariamente richiesta, senza che possa riconoscersi alcuna autonomia ad una parte del trattamento pensionistico, rappresentato dalla cosiddetta integrazione al minimo.
3. Il secondo motivo di ricorso concerne le statuizioni della sentenza impugnata relative agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, accessori riconosciuti alle parti resistenti ES GH, OT RD, NA RD e SI BB. Con esso, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Inps deduce che per il periodo successivo all'entrata in vigore della norma doveva escludersi il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
4. L'esame degli esposti motivi deve essere preceduto da una riflessione sulla portata della previsione dell'estinzione d'ufficio del giudizio sancita dall'art. 36, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998 n. 448. Tale norma (che ha sostituito quella - di contenuto analogo - dettata dall'art. 1, comma 183, della legge n.662 del 1996) recita testualmente: "I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1 commi 181 e 182, della legge 28 dicembre 1996, n. 662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto." Prevede, cioè, un'estinzione subordinata alla duplice condizione della pendenza del giudizio alla data del 1^ gennaio 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 448 del 1998 ai sensi dell'art . 83 della medesima) e della sua inerenza alle "questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1898, n. 862". Pacifica essendo, nel caso in esame, la condizione (o requisito) di carattere temporale, si pone quindi il problema se le questioni poste dai due motivi di ricorso dell'INPS rientrino fra quelle cui si riferisce la previsione legislativa di estinzione sopra trascritta. Il senso complessivo della disciplina dettata - con riguardo alle prestazioni derivanti dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 - dai suddetti commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, come sostituiti o autenticamente interpretati dall'art. 36 della legge n. 448 del 1998, si compendia in una presa d'atto dei diritti scaturenti dalle citate sentenze costituzionali e dell'inderogabile necessità di assicurarne la soddisfazione, con la conseguente introduzione di norme intese a regolare le modalità dell'intervento satisfattivo ed a deflazionare il contenzioso in atto;
cosicché la questione attinente all'esistenza del diritto, ove non collegata a ragioni relative al requisito reddituale (espressamente considerato dal citato comma 182), non costituisce questione cui sia riferibile la previsione di estinzione in esame.
Ne consegue che la declaratoria officiosa di estinzione non può riguardare giudizi che abbiano ad oggetto l'esame di eccezioni di decadenza, perché l'essersi questa verificata (o non) è questione che attiene all'esistenza del diritto e non alle modalità di adempimento dell'obbligazione e analogamente è da ritenere con riguardo a qualsiasi altro caso nel quale si pongano questioni pregiudiziali o preliminari la cui soluzione possa comportare una decisione in ordine alla spettanza o non del diritto alle prestazioni di cui alle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994. La declaratoria di estinzione interessa, invece, le controversie il cui oggetto sia costituito dalla determinazione degli accessori del credito (interessi e rivalutazione sui ratei arretrati): in tal caso la questione trova specifica soluzione nella disciplina dettata dal comma 182 della legge n. 662 del 1996, come sostituito dall'art. 36, primo comma della legge n. 448 del 1998 (attribuzione dei cinque per cento dell'importo complessivo maturato alla data del 31 dicembre 1995; per gli anni successivi e sulle somme ancora da rimborsare, interessi sulla base di un tasso annuo pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato con riferimento all'anno precedente); nonché i giudizi che abbiano ad oggetto questioni concernenti il dato temporale di riferimento per l'accertamento del requisito reddituale che condizioni "il diritto all'integrazione del trattamento" (prima proposizione del comma 182). Ma, evidentemente, l'estinzione di ufficio non può riguardare le controversie il cui oggetto sia costituito dalla determinazione degli accessori del credito (interessi e rivalutazione) ai ratei arretrati dovuti a titolo di integrazione al minimo, in quanto questione esulante da quelle concernenti la cd. cristallizzazione e, quindi, estranea al motivo delle questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della legge n. 662 del 1996. 5. Dall'enunciata interpretazione dell'art. 36 della legge n. 448 del 1998 deriva che il primo motivo di ricorso - con il quale l'INPS si duole del mancato rilievo della decadenza, senza censurare l'espressa affermazione del Tribunale relativa alla spettanza della cd. cristallizzazione alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994 e con riguardo al relativo requisito reddituale - si sottrae alla previsione di estinzione anzidetta, essendo, a tal fine, irrilevante il fatto che l'eventuale accertamento della decadenza dall'integrazione comporti l'esclusione del diritto alla cd. cristallizzazione.
La Corte giudica il motivo in esame infondato.
La questione posta dal ricorrente esame è stata risolta dalla giurisprudenza della Corte con l'intervento delle sezioni unite (Cass., sez. un., 24 febbraio 1997, n. 1691) che hanno enunciato il seguente principio di diritto: "Nel regime precedente all'art. 4 d.l. 19 settembre 1992 n. 384, conv. dalla l. 14 novembre 1992 n. 438, non applicabile ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore di quest'ultima disposizione, la verifica del rispetto del termine di decadenza sostanziale previsto dall'art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 - come autenticamente interpretato dall'art. 6 d.l. 29 marzo 1991 n. 103, conv. con modificazioni dalla l. 1 giugno 1991 n. 166, che ha inciso esclusivamente sulla natura del termine decennale in questione e sugli effetti del suo inutile decorso, lasciando per il resto del tutto immutati gli altri elementi della fattispecie disciplinata dall'art. 47 cit. e quindi anche la decorrenza del suddetto termine - deve essere compiuta con riferimento alla data di presentazione della domanda amministrativa di integrazione al minimo della pensione, non potendo essere considerato equivalente, agli effetti della disposizione sopra indicata, il provvedimento di liquidazione della pensione non integrata, che non investe di per sè l'autonomo diritto all'integrazione al minimo, ma solo la spettanza del trattamento pensionistico."
L'orientamento è stato condiviso dalla giurisprudenza della sezione Lavoro (Cass. 9 agosto 1997, n. 7426) e nessun nuovo argomento prospetta il ricorrente che possa indurre a riesaminarlo. Deve, quindi, essere confermata la pronuncia di merito che ha accertato il diritto del pensionato all'integrazione al minimo del trattamento pensionistico con riferimento al periodo di dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda di integrazione, respinta dall'Inps anche con rigetto del successivo ricorso in sede amministrativa, ancorché la pensione, oggetto dell'integrazione, fosse stata liquidata in epoca maggiormente risalente.
6. Anche il tema controverso investito dal secondo motivo di ricorso risulta estraneo, per le ragioni che saranno precisate, all'ambito delle questioni per le quali si impone la declaratoria di estinzione di ufficio del giudizio.
a) Per quanto concerne la parte resistente ES GH, non vi è giudizio pendente sulle questioni prese in considerazione dalla legge. La censura alla sentenza impugnata è, infatti, inammissibile perché l'Inps, con il motivo di appello, aveva censurato la sentenza di primo grado esclusivamente in punto di decorrenza degli interessi e della rivalutazione, senza investire la questione del cumulo degli accessori, sulla quale, pertanto, si è formato il giudicato interno. b) In relazione alle altre parti resistenti, la statuizione della sentenza impugnata in ordine al loro diritto agli interessi e alla rivalutazione sugli arretrati dovuti a titolo di integrazione al minimo concerne, come si è detto, questione estranea a quelle per le quali si impone la declaratoria di estinzione.
Al riguardo, deve richiamarsi il principio di diritto, anch'esso assolutamente consolidato nella giurisprudenza della Corte, secondo il quale dal rapporto assistenziale e da quello previdenziale non scaturisce una singola e complessiva obbligazione avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, ma deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo;
ne consegue che l'inadempimento di ciascun rateo della prestazione determina il diritto al relativo risarcimento da mora sulla base della legislazione vigente al momento della sua maturazione, per cui, nel caso in cui l'inadempimento si verifichi con riguardo ai ratei maturati dopo il 30 dicembre 1991, deve applicarsi la norma di cui all'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in base alla quale l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento del maggior danno cagionatogli dalla diminuzione di valore del suo credito;
con l'ulteriore conseguenza, che viene in rilievo nella fattispecie, che la nuova disciplina - la quale, eliminando l'indicizzazione dei crediti in questione, ha modificato un carattere peculiare dei medesimi, quale risultava dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 156 del 1991 e 196 del 1993 - non si applica ai ratei maturati prima del suddetto termine la cui mora si protragga oltre il 31 dicembre 1991 (Cass, sez. un., 26 giugno 1996, n. 5895). Pertanto, il motivo è infondato nella parte in cui sostiene la tesi che anche per i ratei maturati fino al 30 dicembre 1991, se non ancora estinti alla predetta data, gli effetti del ritardo sono regolati dalla nuova disposizione normativa.
c) Lo stesso motivo è inammissibile nella parte in cui censura la sentenza impugnata per non aver applicato la norma predetta ai ratei maturati successivamente alla data indicata, in quanto censura una statuizione della sentenza impugnata che in realtà non vi è contenuta.
Infatti, come si evince agevolmente dal dispositivo della sentenza, la condanna al pagamento degli interessi e alla rivalutazione si riferisce esclusivamente a ratei spettanti fino al 30 settembre 1983, mentre non vi è alcuna decisione relativa agli accessori in ordine alle differenze spettanti per il periodo successivo. Ne discende altresì che la sentenza non si è minimamente occupata degli accessori spettanti sulle prestazioni previdenziali dovute a titolo di ed. cristallizzazione, sicché, anche per tale aspetto, non vi è giudizio pendente su una delle questioni per le quali opera l'estinzione del giudizio.
7. Nulla da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione nei confronti delle parti non costituite, nonché nei confronti di quelle costituite a causa dell'inammissibilità del controricorso e della mancata partecipazione alla discussione orale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere in ordine alle spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1999