Sentenza 16 maggio 2003
Massime • 4
In relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, nella quale ipotesi, peraltro, la parte che denunzia la mancata ammissione della consulenza ha l'onere di precisare ,sotto il profilo causale, come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata.
Il travisamento dei fatti non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poiché, risolvendosi nell'inesatta percezione, da parte del giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione, ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ..
Nel controllo in sede di legittimità della adeguatezza della motivazione del giudizio di fatto contenuto nella sentenza impugnata, i confini tra - da un lato - la debita verifica della indicazione da parte del giudice di merito di ragioni sufficienti, senza le quali la sentenza è invalida, e - dall'altro - il non ammissibile controllo della bontà e giustizia della decisione possono essere identificati tenendo presente che, in linea di principio, quando la motivazione lascia comprendere le ragioni della decisione, la sentenza è valida. Tale rilievo non esclude la necessità che dalla motivazione risulti il rispetto, nella soluzione della questione di fatto, dei relativi canoni metodologici, dall'ordinamento direttamente espressi o comunque da esso ricavabili. Deve rimanere fermo, però, che la verifica compiuta al riguardo può concernere la legittimità della base del convincimento espresso dal giudice di merito e non questo convincimento in sè stesso, come tale incensurabile . È in questione, cioè, non la giustizia o meno della decisione, ma la presenza di difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta, che tali possono ritenersi solo se sussiste un'adeguata incidenza causale dell'errore oggetto di possibile rilievo in cassazione ( esigenza a cui la legge allude con il riferimento al "punto decisivo").In relazione, poi, al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e del carattere limitato del relativo mezzo di impugnazione, il vizio di motivazione non può costituire oggetto di una generica doglianza, ma sussiste l'onere del ricorrente di indicare le relative circostanze ed elementi, con riferimento anche alla incidenza causale dell'errore in questione.
Il sindacato della Corte di Cassazione sulla sentenza del giudice di rinvio, gravata di ricorso per infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronunzia di annullamento, si risolve nel controllo dei poteri propri di detto giudice per effetto di tale affidamento, e dell'osservanza dei relativi limiti, la cui estensione varia a seconda che l'annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia. Nella prima ipotesi, infatti, egli è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda invece la sentenza rescindente , indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà, non limita il potere del giudice di rinvio all'esame dei soli punti specificati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2003, n. 7635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7635 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE EM, IE AN, IE OM, quali eredi di NN LI e di RI AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL GESÙ 62, presso lo studio dell'avvocato MICHELE DI GIANNI, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
STATI UNITI AMERICA, legalmente rappresentanti dal Dr. James A. Grasser, Capo dell'Ufficio Europeo del Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti d'America, elettivamente domiciliata in ROMA FORO TRAIANO 1/A, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO COSMELLI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ENRICO BUGLIELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 21/99 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 26/01/99 e depositata il 02/02/99 (R.G. 265/91);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Michele DI GIANNI;
udito l'Avvocato Giorgio COSMELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 15.5.1974 LI NN, premesso che aveva rifornito di acqua potabile da circa 15 anni, in esecuzione di contratti annuali di appalto, le navi militari USA, ancorate nelle rade di Napoli e Pozzuoli;
che i contratti prevedevano il quantitativo minimo di 50 tonnellate ed il prezzo per tonnellata nelle ore diurne, con la maggiorazione del 45% per le ore notturne e per giorni festivi e la percentuale di prezzo pari a L. 220 per tonnellata, ordinata ma non ritirata;
che l'ultimo termine contrattuale era scaduto il 30.6.1972 e che il Comando navale USA aveva rifiutato il pagamento di L. 19.036.590, pari al corrispettivo delle fatture da 132 a 161 del 1972; che inoltre detto Comando era tenuto al pagamento della somma di L. 49.500.000 per maggiorazioni per prestazioni eseguite nei giorni festivi ed al pagamento della somma di L. 99 milioni per acqua ordinata e non ritirata, conveniva il Governo degli Stati Uniti davanti al tribunale di Napoli per sentirlo condannare al pagamento della complessiva somma di L. 167.536.590, oltre interessi ed al risarcimento di danni all'onorabilità civile e commerciale.
Rimaneva contumace il Governo USA.
Il tribunale di Napoli, con sentenza depositata il 30.7.1982, condannava il convenuto al pagamento della somma di L. 19.036.590, rigettando le altre domande.
Proponeva appello il convenuto ed appello incidentale l'attore. La corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 20.3.1986, rigettava la domanda dello LI, che proponeva ricorso per Cassazione.
La S.C. con sentenza depositata il 20.3.1991, n. 2984, accoglieva alcune censure relative al vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, che cassava con rinvio alla corte di appello di Salerno. Il giudice di rinvio, davanti al quale la causa era stata riassunta dagli eredi dello LI, con sentenza depositata il 2.2.1999, rigettava la domanda.
Riteneva il giudice del rinvio che, poiché la sentenza era stata cassata per vizio di motivazione, egli poteva riesaminare ex novo tutte le risultanze processuali, non essendosi formato alcun giudicato o preclusione;
che le risultanze del processo penale svoltosi contro lo LI e tale PO, cittadino italiano dipendente del Comando Usa, per truffa, conclusosi con declaratoria di prescrizione dei reati, non potevano essere direttamente utilizzate per affermare o escludere la fondatezza delle pretese e che, in ogni caso, dette indagini investivano solo gli anni 1969, 1979, 1971 fino al 21.5.1972, mentre le fatture in questione, di cui alla domanda accolta dal tribunale erano quelle relative al periodo 12.5.1972 - 2.8.1972 (fatture da n. 132 a n. 161); che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, non esistevano le ricevute di bordo (ad eccezione di due per la nave El Paso); che dette fatture non recavano alcuna sottoscrizione, ad eccezione di quella del traduttore, ne' timbri del soggetto ordinante ne' sigle;
che, poiché la fornitura era contestata dal convenuto, le fatture non avevano alcun valore probatorio, poiché il convenuto contestava la stessa effettuazione delle prestazioni indicate nelle fatture;
che l'attore non aveva fornito la prova degli ordini scritti, che secondo il contratto, dovevano essere effettuati per ottenere le prestazioni di fornitura di acqua, nonché le attestazioni di ricezione firmate dai militari americani, relative al quantitativo di acqua ed all'orario di fornitura, come era previsto in contratto;
che la perizia penale non investiva le forniture di cui alle predette fatture;
che su tali punti non si era pronunziata la S.C.. Pertanto la Corte di merito riteneva di non poter accogliere la domanda relativa al pagamento delle predette fatture, ivi compresa la fattura relativa alle forniture di acqua alla nave El Paso, in data 31.5. ed 1.6.1972. Per la stessa faceva presente il giudice del rinvio che la fattura indicava un quantitativo di acqua superiore a quello riportato nella ricevuta di bordo e che, in ogni caso, mancava l'ordine scritto di consegna, in violazione delle disposizioni contrattuali.
Quanto alla domanda per il pagamento delle maggiorazioni per prestazioni effettuate over time o nei giorni festivi, ovvero per i quantitativi di acqua ordinati e non ritirati, rilevava la corte che mancava la prova di quale fosse la pattuizione in merito fino al 1969; che nessuna ammissione proveniva dal convenuto;
che la consulenza sul punto era inammissibile;
che, quanto ai periodi successivi al 1969, lo LI non aveva fornito la prova di dette prestazioni effettuate con diritto a maggiorazione, ne' il rispetto delle suddette forme contrattuali (ordine scritto e documentazione scritta di ricezione da parte di marinai americani);
che lo LI non aveva provato gli ordini di fornitura e il quantitativo di acqua poi successivamente non consegnato, con le specifiche formalità previste nel contratto.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione IL IO, NA LI, IC LI, che hanno anche presentato memoria. Resiste con controricorso il Governo degli Stati Uniti d'America.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 384 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., nonché la motivazione illogica e contraddittoria. Ritengono
i ricorrenti che il giudice del rinvio ha disatteso i principi fissati dalla sentenza di Cassazione, la quale aveva dato per certo l'esistenza di un certo quantitativo di acqua fornito dall'attore al convenuto dal marzo al giugno 1972, per cui doveva detto giudice limitarsi a calcolarne il quantitativo.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo è infondato e che lo stesso vada rigettato.
Va osservato preliminarmente che il sindacato della Corte di cassazione sulla sentenza del giudice di rinvio, gravata di ricorso per infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronunzia di annullamento, si risolve nel controllo dei poteri propri di detto giudice per effetto di tale affidamento, e dell'osservanza dei relativi limiti la cui estensione varia a seconda che l'annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto, ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia. Nella prima ipotesi, infatti, egli è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato nella sentenza di
Cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda - invece - la sentenza rescindente, indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà, non limita il potere del giudice di rinvio all'esame dei soli punti specificati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (Cass. civ., sez. un., 28 ottobre 1997, n. 10598). Il giudice di rinvio, quindi, in caso di cassazione della sentenza per vizio di motivazione è libero di riesaminare ex novo tutte le risultanze processuali e di risolvere le questioni devolutegli, senza limitazione di sorta (Cass. S.U. 13.9.1997, n. 9095); egli può liberamente valutare i fatti già accertati e le prove acquisite e, salve le preclusioni e le decadenze verificatesi, accertare nuovi fatti ed acquisire nuove prove (Cass. 24 gennaio 1996, n. 540; Cass. 15 aprile 1995, n. 4299).
2.2. Nella fattispecie la sentenza di questa Corte n. 2984 del 1991 ha accolto il ricorso e cassato la sentenza esclusivamente per vizio di motivazione (contraddittorieta) della sentenza della corte di appello di Napoli, rilevando che esisteva contraddizione tra la premessa che vi era stata fornitura di acqua da parte dell'attore al convenuto, per quanto con falsificazione di atti e documenti, e l'esclusione di ogni forma di corrispettivo in favore dell'attore, mentre, avendo il giudice fatto quella premessa ed avendo ritenuto esistenti i buoni di consegna, per quanto in numero limitato, avrebbe dovuto pur sempre, in mancanza di diversi elementi probatori o di diversa specifica motivazione, liquidare un corrispettivo. Ne consegue che la sentenza di legittimità non aveva dato per accertato definitivamente alcun elemento di fatto, ma aveva solo riscontrato una contraddittorietà tra la premessa effettuata dalla sentenza di appello, secondo cui una fornitura di acqua vi era stata e di cui alle fatture dal n. 132 ed al n. 161, e la conclusione che, essendoci un comportamento fraudolento dello LI e di altri, non era dovuto alcun corrispettivo.
Il Giudice del rinvio era quindi libero di riesaminare non solo la conclusione, ma anche la premessa fattuale, e cioè l'esistenza di detta fornitura di acqua ovvero se detta fornitura fosse stata effettuata in conformità delle clausole contrattuali. Ciò, appunto, ha effettuato il giudice del rinvio e, quindi, non ha violato non solo l'art. 384 c.p.c., come lamentato dai ricorrenti (che invece attiene solo all'enunciazione del principio di diritto, nel caso in cui il ricorso sia stato accolto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto), ma non ha violato neppure i principi in tema di poteri del giudice del rinvio, in relazione ai limiti oggettivi di tale giudizio.
3. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per motivazione illogica o contraddittoria della sentenza, assumendo che in una prima parte la sentenza impugnata ha ritenuto che erano ininfluenti nel presente procedimento gli accertamenti in fatto risultanti dalla sentenza penale e poi nella seconda parte ha dato rilievo a detti accertamenti.
4. Il motivo è manifestamente infondato.
Infatti la sentenza di rinvio ha solo rilevato che la sentenza penale non faceva stato in questo procedimento civile e che gli accertamenti penali avevano un limitatissimo valore nel presente procedimento, poiché attenevano a periodi o fatti diversi rispetto a quello delle domande.
Il giudice di rinvio ha fondato il rigetto delle domande essenzialmente sulla mancanza di prove delle assunte forniture ed, in ogni caso, sul mancato rispetto delle regole contrattuali esistenti tra le parti.
5. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione sotto altro profilo dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per illogicità della motivazione.
Assumono i ricorrenti che erroneamente il giudice del rinvio non ha tenuto conto della documentazione e delle fatture acquisite al processo penale, relative alle forniture dal 1968 al 1971. 6. Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione sotto altro profilo dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. Assumono i ricorrenti che la corte di rinvio ha fatto totale confusione tra le fatture alle quali si riportavano i motivi di appello e di Cassazione e le fatture esibite nel fascicolo di parte, relative alle forniture tra marzo e giugno 1972, per cui ha deciso sulla base di documenti diversi da quelli che dovevano essere presi in esame.
7.1. I due motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente. Essi sono inammissibili.
Infatti, quanto all'assunto che il giudice avrebbe fatto confusione tra le fatture poste a base della domanda, la censura si risolve in un travisamento del fatto. A tal fine va rilevato il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per Cassazione, poiché, risolvendosi in un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c..(Cass. 15.5.1997, n. 4310; Cass. 2.5.1996, n. 4018).
7.2. Quanto alla censura che il giudice non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta, a parte il rilievo che il giudice del rinvio da atto specificamente di tutti i documenti contenuti nel fascicolo di parte, va, in ogni caso, osservato che il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
Infatti, qualora, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t., ecc.), è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi - mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative dell'esame della documentazione contenuta negli incarti processuali (Cass. civ., sez. 2^, 1 febbraio 1995, n. 1161). Tanto non si è verificato nella fattispecie, non avendo la ricorrente trascritto nel ricorso quelle parti della documentazione prodotta, da cui emergerebbe il suo assunto e non considerate da giudice di merito.
8. Con il quinto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per motivazione illogica, contraddittoria ed insufficiente.
Assumono i ricorrenti che la sentenza impugnata erroneamente ha ritenuto che il convenuto avesse sempre contestato le forniture, mentre esso aveva solo contestato la quantità e gli orari delle forniture.
Inoltre ritengono i ricorrenti che, poiché le navi americane avevano bisogno di acqua, queste necessariamente dovevano essere state rifornite di acqua dall'appaltatore del servizio, per cui una volta date per certe le forniture si doveva ritenere che l'attore aveva provato le sue forniture, incombendo al convenuto fornire la prova contraria.
9. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. È inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza nella parte in cui assume che il convenuto non avesse contestato le prestazioni, senza indicare e riportare specificamente nel ricorso queste assunte ammissioni del convenuto, ovviamente con riferimento alle prestazioni oggetto di causa.
È infondato nella parte in cui ritiene che sia illogica la sentenza, per non aver ritenuto che, essendo necessaria la fornitura di acqua, questa fosse stata necessariamente effettuata dall'attore. La sentenza impugnata, infatti, si è solo limitata a dire che non risultava provato che l'acqua in questione fosse stata fornita dall'attore in relazione alle fatture dal n. 132 al n. 161, emesse dallo stesso attore ed in ogni caso che detta fornitura non era stata fatta con le modalità previste nel contratto, cioè con richiesta scritta della fornitura e con ricevuta di bordo, entrambe sottoscritte da militari americani, essendo prive di valore probatorio le fatture emesse dallo stesso attore, senza alcuna sottoscrizione da parte del ricevente, che contestava le prestazioni.
Nè gli attuali ricorrenti hanno impugnato l'interpretazione delle clausole contrattuali effettuate dal giudice del rinvio o i principi giuridici in tema di valore probatorio delle fatture, affermati dal detto giudice.
9. Con il sesto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione sotto altro profilo dell'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c, nonché la motivazione illogica o insufficiente.
Secondo i ricorrenti la corte di legittimità aveva osservato che non si potesse negare il pagamento di quelle fatture recanti l'ora e la data di consegna, e che in ogni caso con motivazione illogica la sentenza ha negato anche il pagamento per le due forniture effettuate alla Nave El Paso. Quanto alla prima censura, essa è infondata per i motivi già esposti al punto in tema di sentenza di Cassazione per accoglimento del ricorso con cui si faceva valere esclusivamente un vizio motivazionale. Quanto alla seconda censura non è illogica la motivazione della sentenza che ha rigettato la domanda in merito alle prestazioni di fornitura di acqua alla Nave El Paso, fondando il rigetto sul rilievo che la ricevuta di bordo indicava un quantitativo di acqua inferiore a quello indicato nella fattura e che, in ogni caso, mancava nella fattispecie la richiesta di consegna redatta dall'organo americano competente, giuste le pattuizioni contrattuali, in tema di regolarità delle forniture. 10. Con il settimo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 360 n. 5, ritenendo apparente la motivazione, quanto alla domanda di pagamento della maggiorazione del 45% per over time per tutto il periodo di undici anni antecedente al contratto 1968-1969, pari a L. 49.500.000.
Ritengono i ricorrenti che la sentenza impugnata ha disatteso le disposizioni della sentenza di Cassazione;
che in ogni caso non si poteva dubitare che, ad onta delle imposizioni di forma e di modalità di cui al contratto, il convenuto si era avvalso dell'acqua fornita dall'attore e di cui alle fatture dal n. 21 al n. 76; che erroneamente era stata ritenuta irrilevante la richiesta di consulenza.
11. Con l'ottavo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. sotto il profilo di motivazione contraddittoria ed insufficiente, per aver negato il rimborso di L. 220 a tonnellata per fornitura di acqua non consumata al di sotto del minimo contrattuale di 50 tonnellate per ogni singolo ordine. Ritiene la ricorrente che sussiste uno sviamento della motivazione per avere la sentenza impugnata ritenuto che, poiché mancava un ordine scritto di consegna, non vi sarebbe stata una continuità della prestazione. Inoltre, secondo i ricorrenti, la sentenza impugnata erra nell'individuare il sistema di calcolo delle L. 220 per tonnellata di acqua ordinata e non ritirata.
12.1. Ritiene questa Corte che i due motivi di ricorso, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente. Essi sono infondati e vanno rigettati. Il giudice di merito ha rigettato i suddetti due punti della domanda, con una motivazione che non è illogica, ne' insufficiente ne' contraddittoria, e, quindi è esente da censure in questa sede di legittimità.
Infatti ha ritenuto che non risultava provato quale fosse la regolamentazione pattizia tra le parti anteriore al contratto del 1969 e quindi in merito all'ipotesi di maggiorazioni per prestazioni effettuate fuori dalle ore diurne ovvero nei giorni festivi, ovvero per ordini effettuati di acqua, poi non ritirata, ne' in merito a minimi contrattuali. In altri termini non ha il giudice di rinvio negato che le forniture fossero effettuate dal ricorrente, anche precedentemente a detto periodo di cui al contratto del 1969, ma ha solo ritenuto che la prova in merito alle maggiorazioni dei corrispettivi, per le due ipotesi peculiari suddette, non risultavano fornite.
Quanto al periodo successivo a tale data il giudice di rinvio ha ritenuto che l'attore non avesse provato la regolarità degli ordini, gli orari di fornitura, i quantitativi richiesti dal committente e quelli effettivamente forniti.
12.2. In proposito, inoltre, il giudice di merito, interpretando le clausole contrattuali, ha ritenuto che per il contraente americano era essenziale che la fornitura seguisse il procedimento ivi indicato, e cioè richiesta scritta e ricevuta di bordo, ritenendo quindi che solo le prestazioni che avessero rispettato dette clausole contrattuali potessero fondare una domanda del corrispettivo contrattuale.
Non avendo i ricorrenti impugnato detta interpretazione delle clausole contrattuali, non può ritenersi viziata la motivazione esposta dal giudice di rinvio.
12.3. Nel controllo in sede di legittimità della adeguatezza della motivazione del giudizio di fatto contenuto nella sentenza impugnata, i confini tra - da un lato - la debita verifica della indicazione da parte del giudice di merito di ragioni sufficienti, senza le quali la sentenza è invalida, e dall'altro - il non ammissibile controllo della bontà e giustizia della decisione possono essere identificati tenendo presente che, in linea di principio, quando la motivazione lascia comprendere le ragioni della decisione, la sentenza è valida.
Tale rilievo non esclude la necessità che dalla motivazione (alla luce del disposto del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.) risulti il rispetto, nella soluzione della questione di fatto, dei relativi canoni metodologici, dall'ordinamento direttamente espressi o comunque da esso ricavabili. Deve rimanere fermo, però, che la verifica compiuta al riguardo può concernere la legittimità della base del convincimento espresso dal giudice di merito e non questo convincimento in se stesso, come tale incensurabile. È in questione, cioè, non la giustizia o meno della decisione, ma la presenza di difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta, che tali possono ritenersi solo se sussiste un'adeguata incidenza causale dell'errore oggetto di possibile rilievo in Cassazione (esigenza a cui la legge allude con il riferimento al punto decisivo) (Cass. 16 gennaio 1996, n. 326). 13. Infondata è anche la censura, secondo cui erroneamente il giudice di rinvio avrebbe ritenuto irrilevante la richiesta consulenza tecnica.
Infatti in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, nella quale ipotesi, peraltro, la parte che denunzia la mancata ammissione della consulenza ha l'onere di precisare, sotto il profilo causale, come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata (Cass. 16 marzo 1996, n. 2205). Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2003