Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2003, n. 21935
CASS
Sentenza 1 aprile 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione prevista dal primo comma dell'art. 41 cod. proc. pen. va riferita alle formalità concernenti la dichiarazione di ricusazione e non già a quelle successive, tra le quali il deposito della copia dell'atto presso la cancelleria del giudice ricusato.

Commentario1

  • 1Art. 41 c.p.p. Decisione sulla dichiarazione di ricusazione
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2003, n. 21935
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21935
Data del deposito : 1 aprile 2003

Testo completo