Sentenza 1 aprile 2003
Massime • 1
L'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione prevista dal primo comma dell'art. 41 cod. proc. pen. va riferita alle formalità concernenti la dichiarazione di ricusazione e non già a quelle successive, tra le quali il deposito della copia dell'atto presso la cancelleria del giudice ricusato.
Commentario • 1
- 1. Art. 41 c.p.p. Decisione sulla dichiarazione di ricusazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2003, n. 21935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21935 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
composta dai signori magistrati:
dott. Renato Acquarone Presidente
dott. Ilario Martella Consigliere
dott. Francesco Serpico Consigliere
dott. Francesco Gramendola Consigliere
dott. Giorgio Colla Consigliere
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR RT;
avverso l'ordinanza del 2 luglio 2002 della Corte d'appello di Napoli;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio alla Corte del distretto. FATTO E DIRITTO
1. - Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione dei GUP del Tribunale di Benevento, dott. Marilisa Rinaldi, in quanto non era stata depositata copia della richiesta presso la cancelleria del giudice ricusato e perché non risultavano allegati alla istanza tutti i documenti che invece si indicavano come allegati nella stessa domanda.
2. - Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione il Fiore il quale ne chiede l'annullamento per violazione degli artt. 38, terzo comma, e 41, primo comma, c.p.p., rilevando che le formalità da adempiersi a pena di inammissibilità della richiesta di ricusazione riguardano la dichiarazione e non gli atti successivi quali il deposito della copia presso la cancelleria del giudice a quo.
3. - Il ricorso è fondato. Come ha rilevato il P.g. in sede, se è vero che l'art. 41, comma primo, c.p.p. stabilisce che la dichiarazione di ricusazione è inammissibile se non sono state rispettate le formalità relative alla dichiarazione, il principio di tassatività che vige in materia impone di ritenere che l'espressione del codice si riferisca alle formalità concernenti la dichiarazione di ricusazione e non già a quelle successive, tra le quali il deposito della copia dell'atto presso la cancelleria dei giudice ricusato. Non solo, ma poiché tale deposito ha la funzione di rendere partecipe della presentazione dell'atto il giudice ricusato perché assuma i conseguenti provvedimenti sul procedimento in corso, non pare che tale partecipazione non possa essere affidata ad atti equipollenti quali l'allegazione della copia al verbale di udienza il giorno successivo alla proposizione dell'istanza nel corso della stessa udienza preliminare per la quale era stata formulata. Trattasi di modalità di deposito della copia che adempie alla funzione per la quale è prevista in modo altrettanto se non maggiormente efficace rispetto alla previsione codicistica. 4. - Quanto al residuo motivo, va rilevata la estrema genericità della motivazione del provvedimento oggi impugnato, il quale, a fronte della allegazione e del deposito (unitamente alla istanza di ricusazione) di una nutrita serie di documenti (tutti specificati nel ricorso), non indica quali siano quelli mancanti e quale sia la rilevanza della loro mancata allegazione nel procedimento di ricusazione, il che rende impossibile il controllo sulla correttezza della motivazione sulla soluzione adottata di inammissibilità del gravame, e quindi un completo esercizio del diritto di difesa. 5. - Il provvedimento impugnato va pertanto annullato senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli perché decida nel merito dell'istanza di ricusazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 MAGGIO 2003.