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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/10/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 242/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 242 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione il 19.6.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. tra
C.F. ), elettivamente domiciliata in Pisa, via Santa Parte_1 C.F._1
Marta n. 70/74, presso lo studio dell'avv. ROBERTO NOCENT, che la rappresenta e difende, giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- attrice contro
(C.F. , elettivamente domiciliato in Pisa, Borgo Stretto n. 46, CP_1 C.F._2 presso lo studio degli avv.ti SARA MICHELETTI, ELENA PEPE e DANIELA QUINTO, che lo rappresentano e difendono, giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- convenuto
Oggetto: “Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e ulteriori repliche.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in riassunzione all'esito della declaratoria di incompetenza del G.d.P. di Pisa (ordinanza comunicata all'attrice il 18.10.2021),
[...]
a chiesto al Tribunale di Pisa di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Parte_1
Giudice adito, contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE decidendo sulla domanda di regolamento di
1 confini, stabilire i confini tra le proprietà dell'attrice e del convenuto secondo la perizia depositata in atti (Doc. N° 1 fase dinanzi al Giudice di Pace); IN VIA RICONVENZIONALE rigettare la domanda/eccezione di usucapione formulata ex adverso in sede di comparsa di costituzione in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese e di Onorari di Giudizio”
A sostegno delle domande svolte, l'attrice ha dedotto, richiamando espressamente l'atto introduttivo del giudizio incardinato dinanzi al G.d.P.: - di essere proprietaria del terreno identificato al
NCEU del Comune di Pisa foglio di mappa 68, p.lla 110; - che il terreno confina ad ovest con quello di identificato al medesimo foglio di mappa, p.lla 165; - che tra le due proprietà mancano i CP_1 confini;
- che la controparte rifiuta un'individuazione condivisa del confine, proposta anche all'esito del sopralluogo del geom. - che il tentativo di mediazione introdotto su delega del Controparte_2
G.d.P. si è concluso con esito negativo;
- di avere quindi interesse ad una pronuncia giudiziale idonea a stabilire il confine tra i richiamati terreni, pur in assenza del consenso del CP_1
In data 4.4.2022 si è costituito il convenuto, il quale ha chiesto il rigetto della domanda avversaria eccependo, da un lato, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice con riferimento all'area demaniale e, dall'altro, l'intervenuta usucapione della “proprietà rimasta inglobata all'interno del muro e della recinzione”.
Nel dettaglio, il convenuto ha assunto: - che i confini tra le proprietà erano stati individuati trenta/quaranta anni fa, quando suo padre aveva preso possesso della p.lla 165; - che il confine è costituito dal muro di pietra e dalla recinzione di pali e rete d'acciaio, in parte oggetto di recente demolizione;
- che se uno sconfinamento, anche se minimo, c'è stato, esso convenuto ha in ogni caso usucapito la proprietà del terreno inglobato all'interno del muro e della recinzione;
- che, da ultimo, l'attrice non sarebbe legittimata attiva per il regolamento di confini sul bene demaniale che confina con il proprio terreno (alla p.lla 110).
La causa è stata istruita per tabulas, con CTU volta alla descrizione dello stato dei luoghi, all'esame delle risultanze catastali e all'individuazione del confine tra le proprietà (relazione finale depositata l'1.12.2023) e con assunzione dei testi citati dalla convenuta a sostegno dell'eccezione riconvenzionale di usucapione (udienza del 19.6.2024).
All'udienza del 25.9.2024 il giudice ha sottoposto alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.; tuttavia, mentre la parte attrice ha dichiarato di aderirvi, il convenuto all'udienza del
5.12.2024 ha dichiarato di non accettare, proponendo una diversa regolamentazione delle spese di lite.
2 Alla successiva udienza (cartolare) del 19.6.2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., nella misura massima di legge.
****
1. Il presente giudizio verte dell'accertamento del confine tra il bene immobile (terreno) identificato al
NCEU del Comune di Pisa foglio di mappa 68, p.lla 110, di proprietà dell'attrice, e il bene immobile
(terreno) identificato al NCEU del Comune di Pisa foglio di mappa 68, p.lla 165, di proprietà del convenuto, che confina con il lato ovest del primo.
2. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla difesa della convenuta, atteso che dalla lettura delle conclusioni rassegnate da on si Parte_1 ricava alcun riferimento al fatto che l'azione spiegata interessi anche il bene demaniale (terreno) su cui la stessa vanta un diritto di concessione, identificato al NCEU del Comune di Pisa foglio di mappa 68,
p.lla 163. Al contrario, è la stessa difesa attrice a dichiarare di non avere mai esteso la propria domanda alla situazione di fatto e di diritto di detto bene, che si colloca sul lato nord del proprio terreno e lambisce il fiume Arno, con conseguente infondatezza dell'eccezione avversaria.
3. Nel merito, è noto che l'actio finium regundorum trova il proprio referente codicistico nell'art. 950 c.c.
e presuppone l'incertezza oggettiva o soggettiva dei confini tra i fondi, avendo ad oggetto per oggetto la determinazione delle rispettive proprietà delle parti in base ai titoli di acquisto, in modo da adeguare la situazione di fatto a quella di diritto.
La domanda, dunque, si distingue sia da quella di rivendica, in quanto tra le parti non vi è contestazione sull'esistenza del diritto di proprietà ma solo sulla sua estensione, sia dall'apposizione di termini, che postula la certezza dei confini rispetto ai quali sono venuti meno i segni esteriori.
Sul piano processuale, si tratta di un'azione bivalente: sia l'attore che il convenuto sono gravati dall'onere di dimostrare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudicante, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve stabilire il confine in relazione agli elementi che gli appaiono più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (Cass. civ., II, 15/07/2025, n.19504; Cass. civ., sez. II,
17/01/2025, n. 1195; Cass. civ., sez. II, 02/07/2024, n. 18108).
Laddove i due fondi limitrofi siano costituiti da lotti separati di un appezzamento originariamente unico, assumono importanza decisiva i tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto e richiamati in essi con valore negozialmente vincolante. (Cass. civ., sez. II, 30/07/2024, n. 21227); in proposito, la
Suprema Corte ha di recente ribadito che la prova principale per l'individuazione dell'esatto confine è
3 data dal tipo di frazionamento allegato ai contratti di compravendita aventi ad oggetto i fondi in contestazione che, quale elemento interpretativo della volontà negoziale, non lascia dubbi nella determinazione della linea confinaria esatta (Cass. civ., sez. II, 24/09/2024, n. 25484).
Dalla lettura della copiosa della giurisprudenza di legittimità emerge una graduazione dei mezzi di prova, talchè nell'indagine diretta all'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, il confine va accertato innanzitutto sulla base dei titoli di proprietà e, solo nell'incertezza di questi ultimi, può essere utilizzato ogni altro strumento di prova, incluse le risultanze catastali, mentre è del tutto ininfluente il confine de facto esistente in loco (come da ultimo precisato da Cass. civ., sez. II, 14/03/2025, n. 6876)
Ove nessuna delle parti fornisca tale prova, il giudice adito, sulla base del comma 3 della norma citata, ha l'obbligo di delimitare i confini, pur nel rispetto del principio di disponibilità delle prove.
4. Nella fattispecie, prima di esaminare funditus la domanda di regolamento, è necessario accertare qual
è lo stato dei luoghi per come descritto dal CTU incaricato, la cui indagine si condivide in quanto completa, coerente ed immune da vizi logici o metodologici.
Nella richiamata relazione, si legge “La signora , quale parte attrice di questa causa, Parte_1 risulta proprietaria di un appezzamento di terreno della superficie catastale di Mq. 1740 su cui insiste un fabbricato destinato a civile abitazione posto il tutto nel comune di Pisa Viale G. D'Annunzio N°230 identificato dalla particella n°110 del foglio di mappa n°68 del Catasto Fabbricati di Pisa. L'intera area risulta recintata su tre lati mentre la parte a nord risulta confinante con altro terreno demaniale di cui la signora è concessionaria fino alla sponda del fiume Arno identificato da porzione della particella
n°463. Il signor quale parte convenuta di questa causa, risulta proprietario di un CP_1 appezzamento di terreno della superficie catastale di Mq. 1370 sul quale insiste un manufatto destinato ad attività commerciale posto il tutto nel comune di Pisa Viale G. D'Annunzio N°232 identificato dalla particella n°165 del foglio di mappa n°68 del Catasto Fabbricati di Pisa. L'intera area risulta recintata su tre lati mentre la parte a nord risulta confinante con altro terreno demaniale di cui il signor CP_1 concessionario fino alla sponda del fiume Arno identificato da porzione della particella n°463. (vedi
Allegato “C”).
Le due proprietà sono confinanti con un lato perpendicolare alla strada (tratto A-B dell'Allegato “D/1”) che risulta materializzato da due recinzioni: una in muratura e l'altra in pali di cemento e rete metallica
a maglia sciolta posta parallelamente a poca distanza avvolta da una incolta vegetazione che per certi tratti la sovrasta. Le due proprietà hanno accesso direttamente dal Viale D'Annunzio mediante due
4 distinti passi carrabili entrambi dotati di un cancello in ferro come raffigurato dalla foto allegata (vedi
Allegato “D/2”)
In prossimità della sponda del fiume Arno la signora ha realizzato, per tutto il tratto in Parte_1 concessione, una banchina in cemento più avanzata rispetto a quella realizzata dal signor che CP_1 viene utilizzata per l'ormeggio di imbarcazioni. Aderente al lato sporgente ovest della banchina della signora il signor ha realizzato un pontile in legno che si dirige diagonalmente verso Parte_1 CP_1
l'interno del fiume per poi procedere parallelamente alla sponda per un breve tratto. Il tutto è stato realizzato per consentire l'ormeggio delle imbarcazioni collegate all'attività commerciale del signor
(pagg. 4 e 5 della relazione peritale). CP_1
5. Tali i luoghi di causa, dalle ricerche documentali presso gli archivi dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio del Provinciale del Territorio di Pisa sono stati rinvenuti due tipi di frazionamento che trattavano la particella n. 88 dalla quale venivano create le attuali particelle n. 165 e n. 110 (pag. 6 della CTU): si tratta, in particolare, del frazionamento redatto su estratto di mappa con Prot.n. 7045 allegato alla nota di voltura n.722 dell'anno 1969 (all. G-1 alla relazione finale) e del frazionamento redatto su estratto di mappa con Prot. n. 8726 allegato alla nota di voltura n. 319 dell'anno 1970 (all. G-2 alla relazione finale).
Il confine oggetto di contestazione deriva dal tipo di frazionamento allegato alla nota di voltura n. 319 del 1970: la linea di confine, all'epoca, “veniva riferita al confine posto sull'asse di un corso d'acqua che un tempo attraversava a cielo aperto la golena dal Viale D'annunzio al Fiume Arno” (pag. 6).
Tale l'origine del confine, rispetto alla quale – in assenza di una espressa indicazione del confine nelle mappe catastali è dirimente la consultazione dei dati indicati nel richiamato frazionamento - il CTU correttamente ha confrontato l'attuale stato dei luoghi, riscontrato in sede di sopralluogo, con la posizione del confine segnata dall'atto di frazionamento (ricostruita secondo indici oggettivi), per verificarne la compatibilità.
Più precisamente, il CTU ha confrontato l'attuale confine, segnato dalle recinzioni esistenti (pagg. 6 e 7 della relazione peritale: “attualmente le due proprietà sono entrambe delimitate, sul lato adiacente al
Viale “Lungarno G. D'Annunzio”, da una recinzione parallela a detta viabilità e che tra la recinzione e la sede stradale scorre un fossato a cielo aperto. Lungo detta recinzione, a circa 50 cm. dalla colonna sinistra del cancello carrabile della proprietà della signora si trova un palo metallico, Parte_1 apparentemente di vecchia data (Vedi Allegato “H”), dal quale si sviluppa, in direzione sud-nord, la divisione che di fatto separa le due proprietà in causa, caratterizzata anch'essa da rete metallica appoggiata sul fianco est dei pali in cemento ormai non molto stabili. (Vedi Allegato “I-1A e I-1B”)
5 quest'ultima recinzione, che nel tratto più a sud risulta interamente coperta da vegetazione, si prolunga verso il Fiume Arno anche oltre la linea di confine che separa le proprietà in questione dal terreno demaniale (linea che risulta in entrambi i casi non materializzata).
Appena ad est della predetta recinzione, ma non per la stessa lunghezza, si sviluppa una recinzione in muro dello spessore di cm.13 con sovrastante una copertina a cavallo del muro formata da mattoni pieni posti per coltello di cm. 24 (Vedi Allegato “I-2”) (realizzato dalla proprietà che nel tratto Parte_1 in cui non è ricoperto da vegetazione risulta collocato tra 17 e 21 cm rispetto ai pali di cemento che sostengono la rete metallica della recinzione precedentemente descritta.”) al fine di verificare la posizione delle stesse nell'ambito delle tolleranze della ricostruzione del tipo di frazionamento.
Ebbene, da tale confronto è emerso che il confine tra le due proprietà, che è stato riportato sulla mappa di impianto ricostruendo il tipo di frazionamento allegato alla nota di voltura n. 319 del 1970
(appoggiando le misure progressive all'asse del corso d'acqua) nello stato dei luoghi, “sul lato sud interseca il vecchio palo di metallo posto lungo la recinzione metallica, a poca distanza dalla sua origine che indicativamente corrisponde all'asse della fossa che costeggia la sede stradale (Vedi Allegato “N-
1”), invece “sul lato nord eccede di circa 75 cm, in direzione est, la vecchia recinzione costituita da rete
a maglia sciolta e pali in cemento (Vedi Allegato “N-2”)” (pag. 9 della CTU).
Tuttavia, le tecniche di misurazione utilizzate presentano un margine di tolleranza, talchè le differenze sono rilevanti solo se superiori ad un metro. Il caso in esame rientra, di evidenza, entro il limite di tolleranza, e ciò consente – condivisibilmente – di affermare che rispetto al momento del frazionamento
(1969) le differenze sono talmente lievi, rispetto all'attuale collocamento della rete e del muro, da poter essere trascurate.
Dunque, “il confine tra la proprietà e la proprietà nterseca il paletto in ferro posto a Parte_1 CP_1 circa cm.50 dalla colonna del cancello carrabile della signora lungo il Viale D'annunzio e Parte_1 lambisce il fianco est dei pali in cemento che sostengono la rete a maglia sciolta collocati ad una distanza di circa 17-21 cm. dalla recinzione in muratura sempre di proprietà ” (conclusioni a pag. Parte_1
11 della CTU, confermate anche a pag. 16 all'esito delle osservazioni dei CTP).
6. L'eccezione di usucapione sollevata dal convenuto è infondata.
Premesso che l'actio finium regundorum è compatibile con l'eccezione di usucapione (nel senso che quest'ultima non determina il mutamento dell'oggetto della controversia, limitandosi il convenuto ad opporre all'avversa contestazione una situazione idonea, se fondata, ad eliminare tale incertezza, senza contestare l'originario titolo del diritto di proprietà della controparte), nel caso che ne occupa CP_1
6 a mosso tale eccezione sul presupposto, errato, che vi fosse una “violazione” del confine, invero CP_1 mai dedotta dall'attrice.
Si legge, infatti, a pag. 4 della comparsa conclusionale che “Il CTU ha infatti confermato come non vi sia stata alcuna violazione dei confini e quindi che lo stato dei luoghi, al di là di quanto pretenderebbe controparte, non debba in alcun modo essere modificato e/o rivisto.”; tale argomento difensivo non considera però che la on ha agito in giudizio per sentire accertare la violazione del Parte_1 confine che assume esistente, bensì per porre fine ad una situazione di oggettiva incertezza dello stesso, riscontrata anche dal CTU laddove ha accertato che, in effetti, il confine non è presente nelle mappe catastali. La circostanza per cui il confine attuale coincide, di fatto, con il confine giuridico delle due proprietà è il risultato dell'accertamento del CTU e non può essere attribuita ad un'allegazione della difesa attrice la quale, si ripete, non ha mai ventilato di essere proprietaria anche della porzione di terreno compresa tra il muro di sua proprietà e la recinzione presente pochi centimetri più in là.
Detto altrimenti, l'accertamento dell'intervenuta usucapione – essendo stato domandato in via di eccezione – non è di per sé lo strumento processuale idoneo a paralizzare la domanda dell'attrice, la quale era finalizzata al mero accertamento del confine tra i fondi;
ove mai ntendesse proporre CP_1 domanda di accertamento dell'usucapione della piccola porzione di terreno compresa tra il muro e la rete dovrebbe proporre separato giudizio per usucapione, introducendo apposita domanda (domanda di accertamento che, nella specie, non risulta proposta nelle conclusioni, e che dunque esula dal thema decidendum).
7. In conclusione, la domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta.
E' invece infondata l'eccezione di usucapione del convenuto (il quale, soccombente, non è legittimato a chiede l'applicazione di sanzioni contro l'attrice per non avere accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice).
Le spese di lite sono poste a carico del convenuto soccombente (art. 91 c.p.c.).
Dette spese si liquidano in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della lite – complessità media, dei parametri minimi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
I costi della CTU, già liquidati con separato decreto, sono posti definitivamente a carico solidale di entrambe le parti, tenuto conto della natura dell'accertamento e dell'oggetto del giudizio.
7
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico dott.ssa Alessandra Migliorino, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede in accoglimento della domanda attorea:
ACCERTA che il confine tra il bene immobile di proprietà dell'attrice (terreno), identificato al NCEU del Comune di Pisa foglio di mappa 68, p.lla 110, e il bene immobile di proprietà del convenuto (terreno), identificato al NCEU del Comune di Pisa foglio di mappa 68, p.lla 165, è quello che interseca il paletto in ferro posto a circa cm.50 dalla colonna del cancello carrabile di ungo il Parte_1
Viale D'annunzio e lambisce il fianco est dei pali in cemento che sostengono la rete a maglia sciolta collocati ad una distanza di circa 17-21 cm. dalla recinzione in muratura sempre di proprietà della
Parte_1
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione;
CONDANNA il convenuto alla refusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in euro
545,00 per spese vive, ed euro 5.431,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
PONE definitivamente i costi della CTU, già liquidati con separato decreto, a carico solidale di entrambe le parti.
Si comunichi.
Pisa, 24 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 242 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione il 19.6.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. tra
C.F. ), elettivamente domiciliata in Pisa, via Santa Parte_1 C.F._1
Marta n. 70/74, presso lo studio dell'avv. ROBERTO NOCENT, che la rappresenta e difende, giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- attrice contro
(C.F. , elettivamente domiciliato in Pisa, Borgo Stretto n. 46, CP_1 C.F._2 presso lo studio degli avv.ti SARA MICHELETTI, ELENA PEPE e DANIELA QUINTO, che lo rappresentano e difendono, giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- convenuto
Oggetto: “Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e ulteriori repliche.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in riassunzione all'esito della declaratoria di incompetenza del G.d.P. di Pisa (ordinanza comunicata all'attrice il 18.10.2021),
[...]
a chiesto al Tribunale di Pisa di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Parte_1
Giudice adito, contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE decidendo sulla domanda di regolamento di
1 confini, stabilire i confini tra le proprietà dell'attrice e del convenuto secondo la perizia depositata in atti (Doc. N° 1 fase dinanzi al Giudice di Pace); IN VIA RICONVENZIONALE rigettare la domanda/eccezione di usucapione formulata ex adverso in sede di comparsa di costituzione in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese e di Onorari di Giudizio”
A sostegno delle domande svolte, l'attrice ha dedotto, richiamando espressamente l'atto introduttivo del giudizio incardinato dinanzi al G.d.P.: - di essere proprietaria del terreno identificato al
NCEU del Comune di Pisa foglio di mappa 68, p.lla 110; - che il terreno confina ad ovest con quello di identificato al medesimo foglio di mappa, p.lla 165; - che tra le due proprietà mancano i CP_1 confini;
- che la controparte rifiuta un'individuazione condivisa del confine, proposta anche all'esito del sopralluogo del geom. - che il tentativo di mediazione introdotto su delega del Controparte_2
G.d.P. si è concluso con esito negativo;
- di avere quindi interesse ad una pronuncia giudiziale idonea a stabilire il confine tra i richiamati terreni, pur in assenza del consenso del CP_1
In data 4.4.2022 si è costituito il convenuto, il quale ha chiesto il rigetto della domanda avversaria eccependo, da un lato, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice con riferimento all'area demaniale e, dall'altro, l'intervenuta usucapione della “proprietà rimasta inglobata all'interno del muro e della recinzione”.
Nel dettaglio, il convenuto ha assunto: - che i confini tra le proprietà erano stati individuati trenta/quaranta anni fa, quando suo padre aveva preso possesso della p.lla 165; - che il confine è costituito dal muro di pietra e dalla recinzione di pali e rete d'acciaio, in parte oggetto di recente demolizione;
- che se uno sconfinamento, anche se minimo, c'è stato, esso convenuto ha in ogni caso usucapito la proprietà del terreno inglobato all'interno del muro e della recinzione;
- che, da ultimo, l'attrice non sarebbe legittimata attiva per il regolamento di confini sul bene demaniale che confina con il proprio terreno (alla p.lla 110).
La causa è stata istruita per tabulas, con CTU volta alla descrizione dello stato dei luoghi, all'esame delle risultanze catastali e all'individuazione del confine tra le proprietà (relazione finale depositata l'1.12.2023) e con assunzione dei testi citati dalla convenuta a sostegno dell'eccezione riconvenzionale di usucapione (udienza del 19.6.2024).
All'udienza del 25.9.2024 il giudice ha sottoposto alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.; tuttavia, mentre la parte attrice ha dichiarato di aderirvi, il convenuto all'udienza del
5.12.2024 ha dichiarato di non accettare, proponendo una diversa regolamentazione delle spese di lite.
2 Alla successiva udienza (cartolare) del 19.6.2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., nella misura massima di legge.
****
1. Il presente giudizio verte dell'accertamento del confine tra il bene immobile (terreno) identificato al
NCEU del Comune di Pisa foglio di mappa 68, p.lla 110, di proprietà dell'attrice, e il bene immobile
(terreno) identificato al NCEU del Comune di Pisa foglio di mappa 68, p.lla 165, di proprietà del convenuto, che confina con il lato ovest del primo.
2. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla difesa della convenuta, atteso che dalla lettura delle conclusioni rassegnate da on si Parte_1 ricava alcun riferimento al fatto che l'azione spiegata interessi anche il bene demaniale (terreno) su cui la stessa vanta un diritto di concessione, identificato al NCEU del Comune di Pisa foglio di mappa 68,
p.lla 163. Al contrario, è la stessa difesa attrice a dichiarare di non avere mai esteso la propria domanda alla situazione di fatto e di diritto di detto bene, che si colloca sul lato nord del proprio terreno e lambisce il fiume Arno, con conseguente infondatezza dell'eccezione avversaria.
3. Nel merito, è noto che l'actio finium regundorum trova il proprio referente codicistico nell'art. 950 c.c.
e presuppone l'incertezza oggettiva o soggettiva dei confini tra i fondi, avendo ad oggetto per oggetto la determinazione delle rispettive proprietà delle parti in base ai titoli di acquisto, in modo da adeguare la situazione di fatto a quella di diritto.
La domanda, dunque, si distingue sia da quella di rivendica, in quanto tra le parti non vi è contestazione sull'esistenza del diritto di proprietà ma solo sulla sua estensione, sia dall'apposizione di termini, che postula la certezza dei confini rispetto ai quali sono venuti meno i segni esteriori.
Sul piano processuale, si tratta di un'azione bivalente: sia l'attore che il convenuto sono gravati dall'onere di dimostrare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudicante, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve stabilire il confine in relazione agli elementi che gli appaiono più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (Cass. civ., II, 15/07/2025, n.19504; Cass. civ., sez. II,
17/01/2025, n. 1195; Cass. civ., sez. II, 02/07/2024, n. 18108).
Laddove i due fondi limitrofi siano costituiti da lotti separati di un appezzamento originariamente unico, assumono importanza decisiva i tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto e richiamati in essi con valore negozialmente vincolante. (Cass. civ., sez. II, 30/07/2024, n. 21227); in proposito, la
Suprema Corte ha di recente ribadito che la prova principale per l'individuazione dell'esatto confine è
3 data dal tipo di frazionamento allegato ai contratti di compravendita aventi ad oggetto i fondi in contestazione che, quale elemento interpretativo della volontà negoziale, non lascia dubbi nella determinazione della linea confinaria esatta (Cass. civ., sez. II, 24/09/2024, n. 25484).
Dalla lettura della copiosa della giurisprudenza di legittimità emerge una graduazione dei mezzi di prova, talchè nell'indagine diretta all'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, il confine va accertato innanzitutto sulla base dei titoli di proprietà e, solo nell'incertezza di questi ultimi, può essere utilizzato ogni altro strumento di prova, incluse le risultanze catastali, mentre è del tutto ininfluente il confine de facto esistente in loco (come da ultimo precisato da Cass. civ., sez. II, 14/03/2025, n. 6876)
Ove nessuna delle parti fornisca tale prova, il giudice adito, sulla base del comma 3 della norma citata, ha l'obbligo di delimitare i confini, pur nel rispetto del principio di disponibilità delle prove.
4. Nella fattispecie, prima di esaminare funditus la domanda di regolamento, è necessario accertare qual
è lo stato dei luoghi per come descritto dal CTU incaricato, la cui indagine si condivide in quanto completa, coerente ed immune da vizi logici o metodologici.
Nella richiamata relazione, si legge “La signora , quale parte attrice di questa causa, Parte_1 risulta proprietaria di un appezzamento di terreno della superficie catastale di Mq. 1740 su cui insiste un fabbricato destinato a civile abitazione posto il tutto nel comune di Pisa Viale G. D'Annunzio N°230 identificato dalla particella n°110 del foglio di mappa n°68 del Catasto Fabbricati di Pisa. L'intera area risulta recintata su tre lati mentre la parte a nord risulta confinante con altro terreno demaniale di cui la signora è concessionaria fino alla sponda del fiume Arno identificato da porzione della particella
n°463. Il signor quale parte convenuta di questa causa, risulta proprietario di un CP_1 appezzamento di terreno della superficie catastale di Mq. 1370 sul quale insiste un manufatto destinato ad attività commerciale posto il tutto nel comune di Pisa Viale G. D'Annunzio N°232 identificato dalla particella n°165 del foglio di mappa n°68 del Catasto Fabbricati di Pisa. L'intera area risulta recintata su tre lati mentre la parte a nord risulta confinante con altro terreno demaniale di cui il signor CP_1 concessionario fino alla sponda del fiume Arno identificato da porzione della particella n°463. (vedi
Allegato “C”).
Le due proprietà sono confinanti con un lato perpendicolare alla strada (tratto A-B dell'Allegato “D/1”) che risulta materializzato da due recinzioni: una in muratura e l'altra in pali di cemento e rete metallica
a maglia sciolta posta parallelamente a poca distanza avvolta da una incolta vegetazione che per certi tratti la sovrasta. Le due proprietà hanno accesso direttamente dal Viale D'Annunzio mediante due
4 distinti passi carrabili entrambi dotati di un cancello in ferro come raffigurato dalla foto allegata (vedi
Allegato “D/2”)
In prossimità della sponda del fiume Arno la signora ha realizzato, per tutto il tratto in Parte_1 concessione, una banchina in cemento più avanzata rispetto a quella realizzata dal signor che CP_1 viene utilizzata per l'ormeggio di imbarcazioni. Aderente al lato sporgente ovest della banchina della signora il signor ha realizzato un pontile in legno che si dirige diagonalmente verso Parte_1 CP_1
l'interno del fiume per poi procedere parallelamente alla sponda per un breve tratto. Il tutto è stato realizzato per consentire l'ormeggio delle imbarcazioni collegate all'attività commerciale del signor
(pagg. 4 e 5 della relazione peritale). CP_1
5. Tali i luoghi di causa, dalle ricerche documentali presso gli archivi dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio del Provinciale del Territorio di Pisa sono stati rinvenuti due tipi di frazionamento che trattavano la particella n. 88 dalla quale venivano create le attuali particelle n. 165 e n. 110 (pag. 6 della CTU): si tratta, in particolare, del frazionamento redatto su estratto di mappa con Prot.n. 7045 allegato alla nota di voltura n.722 dell'anno 1969 (all. G-1 alla relazione finale) e del frazionamento redatto su estratto di mappa con Prot. n. 8726 allegato alla nota di voltura n. 319 dell'anno 1970 (all. G-2 alla relazione finale).
Il confine oggetto di contestazione deriva dal tipo di frazionamento allegato alla nota di voltura n. 319 del 1970: la linea di confine, all'epoca, “veniva riferita al confine posto sull'asse di un corso d'acqua che un tempo attraversava a cielo aperto la golena dal Viale D'annunzio al Fiume Arno” (pag. 6).
Tale l'origine del confine, rispetto alla quale – in assenza di una espressa indicazione del confine nelle mappe catastali è dirimente la consultazione dei dati indicati nel richiamato frazionamento - il CTU correttamente ha confrontato l'attuale stato dei luoghi, riscontrato in sede di sopralluogo, con la posizione del confine segnata dall'atto di frazionamento (ricostruita secondo indici oggettivi), per verificarne la compatibilità.
Più precisamente, il CTU ha confrontato l'attuale confine, segnato dalle recinzioni esistenti (pagg. 6 e 7 della relazione peritale: “attualmente le due proprietà sono entrambe delimitate, sul lato adiacente al
Viale “Lungarno G. D'Annunzio”, da una recinzione parallela a detta viabilità e che tra la recinzione e la sede stradale scorre un fossato a cielo aperto. Lungo detta recinzione, a circa 50 cm. dalla colonna sinistra del cancello carrabile della proprietà della signora si trova un palo metallico, Parte_1 apparentemente di vecchia data (Vedi Allegato “H”), dal quale si sviluppa, in direzione sud-nord, la divisione che di fatto separa le due proprietà in causa, caratterizzata anch'essa da rete metallica appoggiata sul fianco est dei pali in cemento ormai non molto stabili. (Vedi Allegato “I-1A e I-1B”)
5 quest'ultima recinzione, che nel tratto più a sud risulta interamente coperta da vegetazione, si prolunga verso il Fiume Arno anche oltre la linea di confine che separa le proprietà in questione dal terreno demaniale (linea che risulta in entrambi i casi non materializzata).
Appena ad est della predetta recinzione, ma non per la stessa lunghezza, si sviluppa una recinzione in muro dello spessore di cm.13 con sovrastante una copertina a cavallo del muro formata da mattoni pieni posti per coltello di cm. 24 (Vedi Allegato “I-2”) (realizzato dalla proprietà che nel tratto Parte_1 in cui non è ricoperto da vegetazione risulta collocato tra 17 e 21 cm rispetto ai pali di cemento che sostengono la rete metallica della recinzione precedentemente descritta.”) al fine di verificare la posizione delle stesse nell'ambito delle tolleranze della ricostruzione del tipo di frazionamento.
Ebbene, da tale confronto è emerso che il confine tra le due proprietà, che è stato riportato sulla mappa di impianto ricostruendo il tipo di frazionamento allegato alla nota di voltura n. 319 del 1970
(appoggiando le misure progressive all'asse del corso d'acqua) nello stato dei luoghi, “sul lato sud interseca il vecchio palo di metallo posto lungo la recinzione metallica, a poca distanza dalla sua origine che indicativamente corrisponde all'asse della fossa che costeggia la sede stradale (Vedi Allegato “N-
1”), invece “sul lato nord eccede di circa 75 cm, in direzione est, la vecchia recinzione costituita da rete
a maglia sciolta e pali in cemento (Vedi Allegato “N-2”)” (pag. 9 della CTU).
Tuttavia, le tecniche di misurazione utilizzate presentano un margine di tolleranza, talchè le differenze sono rilevanti solo se superiori ad un metro. Il caso in esame rientra, di evidenza, entro il limite di tolleranza, e ciò consente – condivisibilmente – di affermare che rispetto al momento del frazionamento
(1969) le differenze sono talmente lievi, rispetto all'attuale collocamento della rete e del muro, da poter essere trascurate.
Dunque, “il confine tra la proprietà e la proprietà nterseca il paletto in ferro posto a Parte_1 CP_1 circa cm.50 dalla colonna del cancello carrabile della signora lungo il Viale D'annunzio e Parte_1 lambisce il fianco est dei pali in cemento che sostengono la rete a maglia sciolta collocati ad una distanza di circa 17-21 cm. dalla recinzione in muratura sempre di proprietà ” (conclusioni a pag. Parte_1
11 della CTU, confermate anche a pag. 16 all'esito delle osservazioni dei CTP).
6. L'eccezione di usucapione sollevata dal convenuto è infondata.
Premesso che l'actio finium regundorum è compatibile con l'eccezione di usucapione (nel senso che quest'ultima non determina il mutamento dell'oggetto della controversia, limitandosi il convenuto ad opporre all'avversa contestazione una situazione idonea, se fondata, ad eliminare tale incertezza, senza contestare l'originario titolo del diritto di proprietà della controparte), nel caso che ne occupa CP_1
6 a mosso tale eccezione sul presupposto, errato, che vi fosse una “violazione” del confine, invero CP_1 mai dedotta dall'attrice.
Si legge, infatti, a pag. 4 della comparsa conclusionale che “Il CTU ha infatti confermato come non vi sia stata alcuna violazione dei confini e quindi che lo stato dei luoghi, al di là di quanto pretenderebbe controparte, non debba in alcun modo essere modificato e/o rivisto.”; tale argomento difensivo non considera però che la on ha agito in giudizio per sentire accertare la violazione del Parte_1 confine che assume esistente, bensì per porre fine ad una situazione di oggettiva incertezza dello stesso, riscontrata anche dal CTU laddove ha accertato che, in effetti, il confine non è presente nelle mappe catastali. La circostanza per cui il confine attuale coincide, di fatto, con il confine giuridico delle due proprietà è il risultato dell'accertamento del CTU e non può essere attribuita ad un'allegazione della difesa attrice la quale, si ripete, non ha mai ventilato di essere proprietaria anche della porzione di terreno compresa tra il muro di sua proprietà e la recinzione presente pochi centimetri più in là.
Detto altrimenti, l'accertamento dell'intervenuta usucapione – essendo stato domandato in via di eccezione – non è di per sé lo strumento processuale idoneo a paralizzare la domanda dell'attrice, la quale era finalizzata al mero accertamento del confine tra i fondi;
ove mai ntendesse proporre CP_1 domanda di accertamento dell'usucapione della piccola porzione di terreno compresa tra il muro e la rete dovrebbe proporre separato giudizio per usucapione, introducendo apposita domanda (domanda di accertamento che, nella specie, non risulta proposta nelle conclusioni, e che dunque esula dal thema decidendum).
7. In conclusione, la domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta.
E' invece infondata l'eccezione di usucapione del convenuto (il quale, soccombente, non è legittimato a chiede l'applicazione di sanzioni contro l'attrice per non avere accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice).
Le spese di lite sono poste a carico del convenuto soccombente (art. 91 c.p.c.).
Dette spese si liquidano in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della lite – complessità media, dei parametri minimi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
I costi della CTU, già liquidati con separato decreto, sono posti definitivamente a carico solidale di entrambe le parti, tenuto conto della natura dell'accertamento e dell'oggetto del giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico dott.ssa Alessandra Migliorino, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede in accoglimento della domanda attorea:
ACCERTA che il confine tra il bene immobile di proprietà dell'attrice (terreno), identificato al NCEU del Comune di Pisa foglio di mappa 68, p.lla 110, e il bene immobile di proprietà del convenuto (terreno), identificato al NCEU del Comune di Pisa foglio di mappa 68, p.lla 165, è quello che interseca il paletto in ferro posto a circa cm.50 dalla colonna del cancello carrabile di ungo il Parte_1
Viale D'annunzio e lambisce il fianco est dei pali in cemento che sostengono la rete a maglia sciolta collocati ad una distanza di circa 17-21 cm. dalla recinzione in muratura sempre di proprietà della
Parte_1
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione;
CONDANNA il convenuto alla refusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in euro
545,00 per spese vive, ed euro 5.431,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
PONE definitivamente i costi della CTU, già liquidati con separato decreto, a carico solidale di entrambe le parti.
Si comunichi.
Pisa, 24 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
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