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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 4112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4112 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Antonietta Savino Consigliere rel.
3. dr. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 25 novembre 2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1108 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2025
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Loredana Caduto, presso Parte_1 il cui studio elettivamente domicilia in Caserta, via Cesare Battisti n.85
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e CP_1 difesa dagli avv. Daniela Lumaca e Marina Ragozzino, con le quali è elettivamente domiciliata in Caserta, via Unità Italiana n.28 presso la sede dell'Ente
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l' 11/5/2025, il ricorrente in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n.2455/24, pubblicata il 12/11/2024, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda, volta al pagamento dell'indennità di posizione unificata nella misura quantificata, come prevista dal CCNL della dirigenza sanitaria per l'incarico di direzione di struttura semplice di cui alla lett. b) del CCNL, avendo svolto, da dicembre 2014, l'incarico di referente della , presso Parte_2 la struttura UOMI del Distretto Sanitario 20 di Casal del Principe. L'appellante ha censurato la decisione per l'erronea interpretazione dei requisiti necessari per la qualificazione di una struttura semplice, ai sensi dell'art. 27 del CCNL, avendo il primo giudice ritenuto necessario un formale atto aziendale che qualificasse la struttura dove aveva operato in qualità di referente, con piena autonomia gestionale e responsabilità di risultato, come risultava dalla documentazione in atti.
Il Tribunale aveva inoltre confuso il ruolo di referente svolto con un incarico di alta specializzazione, non compatibile con l'attività espletata.
Infine anche a voler considerare il difetto di formale conferimento dell'incarico, egli aveva diritto, per le superiori mansioni svolte, alla retribuzione rivendicata ex art. 2126 c.c. e 36 Cost..
L'appellante ha chiesto, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda di primo grado, con la condanna della Cont
resistente al pagamento in suo favore dell'importo di euro 31.305,95, giusta conteggi allegati, a titolo di retribuzione di posizione unificata ex art. 37 e 39 CCNL Dirigenza sanitaria, per l'incarico di fatto svolto di direzione di struttura semplice, oltre gli accessori di legge. Con vittoria di spese del doppio grado.
Cont Ricostituito il contraddittorio, l'appellata si è costituita in giudizio, resistendo al gravame di cui ha eccepito l'infondatezza.
All'esito dell'udienza, dopo il deposito delle note scritte delle parti, la Corte ha deciso la causa con le modalità ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Occorre evidenziare, in punto di fatto, che non è in contestazione e comunque è circostanza documentata che all'odierno appellante, dirigente medico della in servizio presso UOMI Controparte_2 al Distretto sanitario 20 di Casal di Principe, siano state assegnate le funzioni di dirigente referente della Parte_2 presso il predetto Distretto sanitario, come risulta
[...] dalla disposizione di servizio del Direttore del distretto e dalla ricognizione a firma del dott. (cfr. la disposizione Persona_1 prot. n. 2391 del 05/12/2014 e quella prot. n. 1230 del 15/09/2015 in atti).
Risulta inoltre, che, con nota prot. 216771 del 08/10/2019, il Direttore del distretto certificava lo svolgimento di attività di referente della UO “ del e, altresì, Parte_2 Pt_1 chiedeva per lo stesso il conferimento dell'incarico di dirigente dell'Unità operativa citata esprimendo parere favorevole. Risulta, infine, che, con disposizione n. prot. 54528 del 09.10.2015, il Commissario Straordinario della ha conferito al dott. CP_1
l'incarico professionale di alta specializzazione ex art. 27 Pt_1 lett. c) del CCNL come “Responsabile dell'attività . Pt_2
Tanto premesso, l'odierno impugnante, sul presupposto di avere svolto, con continuità, a decorrere da dicembre 2014, le funzioni di responsabile della UO “ , Parte_2 corrispondenti a quelle superiori di responsabile di struttura semplice ex art. 27 lett. B del CCNL, ribadisce in questo grado del giudizio di avere diritto alle differenze retributive maturate a titolo di retribuzione di posizione unificata.
Il Tribunale, nella sentenza in questa sede impugnata, dopo avere riportato le previsioni dell'art. 27 del CCNL in tema di tipologia di incarichi dirigenziali, ha escluso il diritto fatto valere per la preminente ragione che non era stato allegato e documentato alcunchè per ritenere che l'ufficio di assegnazione fosse Cont qualificato, in base all'atto aziendale della previsto dal predetto art. 27, una unità operativa semplice all'interno della unità operativa complessa, dove egli aveva operato, facente capo al Direttore del Distretto Sanitario, che era l'unico responsabile Cont della struttura, come rappresentato dalla resistente.
Di tanto si duole l'impugnante sostenendo l'erronea interpretazione dell'art. 27 CCNL, da parte del primo giudice, atteso che, ai fini della qualificazione della struttura come semplice, rilevava esclusivamente l'attività svolta di rilevanza esterna, con autonomia di gestione delle risorse e responsabilità dei risultati, esclusa dal Tribunale nonostante tanto risultasse dalla documentazione prodotta, non essendo necessario alcun atto aziendale;
ha richiamato in proposito giurisprudenza della Suprema Corte, che ha chiarito la distinzione tra un incarico di direzione di struttura semplice e uno di alta specializzazione, quale quello formalmente conferitogli nel 2015, di cui, sia nel ricorso di prime cure che in questo grado del gravame, l'appellante non tiene alcun conto.
La censura non è fondata.
Ed invero questo collegio condivide appieno quanto osservato dal Tribunale circa il preminente rilievo dato alla circostanza che non vi fosse alcun elemento per ritenere che, in base all'atto aziendale richiamato dall'art. 27 del CCNL, l'ufficio di adibizione fosse una struttura semplice, ossia una articolazione interna alla quale era attribuita la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie, qualificanti, ai sensi dell'art. 27, co. 3, CCNL 20.6.2000 -normativo 1998-2001, la struttura semplice, e che, in tale atto, fossero previsti incarichi dirigenziali di struttura semplice per la posizione di referente espletata in via di fatto dal
. Pt_1 Contrariamente all'assunto di parte appellante, l'atto aziendale di organizzazione degli uffici è assolutamente rilevante nel caso concreto e pertanto non vi è stata alcuna errata interpretazione della normativa contrattuale di riferimento da parte del Tribunale.
Ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte, “In tema di dirigenza medica, il conferimento di incarico di direzione di struttura semplice, di alta professionalità, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di attività con valutazione positiva da parte del collegio tecnico è condizionato all'esistenza di posti disponibili (secondo l'assetto organizzativo dell'Ente fissato dall'atto aziendale), alla copertura finanziaria, oltre che al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva (cfr in tal senso Cass. 2023/11574).
La peculiarità dell'incarico di referente assegnato nel dicembre 2014 (del tutto svincolato da una procedura concorsuale e da un contratto scritto di lavoro specifico in cui fossero definiti oggetto, durata, obiettivi, trattamento economico, come previsto dall'art. 27 del CCNL più volte menzionato) non consente assolutamente di assimilarlo tout court a quello previsto dalle norme legali e contrattuali per il Dirigente di Unità Operativa di Struttura semplice, come invece richiesto.
Inoltre, costituisce principio giurisprudenziale consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità quello secondo cui nell'ambito della dirigenza sanitaria non trova applicazione l'art. 2103 c.c. con riferimento al mancato riconoscimento delle mansioni superiori, atteso che l'inapplicabilità di tale disposizione ai dirigenti del pubblico impiego privatizzato, che è sancita in via generale dall'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 e che trova origine nel fatto che la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale a ricoprire un incarico dirigenziale, è ribadita per la dirigenza sanitaria, inserita in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello, dall'art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 e dall'art. 28, comma 6, del c.c.n.l. 8 giugno 2000 (v. per tutte Cass. n.91/2019)”.
In particolare, la Suprema Corte ha da tempo posto in evidenza che nell'impiego pubblico contrattualizzato esiste una scissione, ignota al diritto privato, tra l'acquisto della qualifica di dirigente ed il successivo conferimento delle funzioni dirigenziali (Cass. n.2233/2007; Cass. n. 18198/2013; Cass. n. 8077/2014; Cass. nn. 19520 e 32877 del 2018; Cass. n. 20840/2019).
All'esito del superamento della procedura concorsuale si costituisce il rapporto fondamentale, che è a tempo indeterminato, e sullo stesso si innesta, poi, l'incarico temporaneo in quanto, a seguito della contrattualizzazione, «la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del dipendente (che tale qualifica ha acquisito mediante contratto di lavoro stipulato all'esito della procedura concorsuale) a svolgerle concretamente per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale» (Cass. n. 8674/2018). Anche la disciplina della dirigenza medica è modulata sulla distinzione fra accesso alla dirigenza sanitaria, che implica lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al d.P.R. n. 483/1997, all'esito delle quali si instaura il rapporto a tempo indeterminato, e conferimento dell'incarico dirigenziale, che è a termine ed è disciplinato, oltre che dagli artt. 15 e 15 ter del d.lgs. n. 502/1992, dalle disposizioni contrattuali (rilevano in questa sede gli artt. da 27 a 34 del CCNL 8.6.2000 e gli artt. da 25 a 32 del CCNL 3.11.2005). Queste ultime, nel prevedere i criteri di attribuzione dell'incarico e nel subordinarne il rinnovo alla previa valutazione positiva del dirigente, così come nello stabilire le conseguenze della valutazione negativa, presuppongono quella che, si è detto, è la caratteristica del rapporto dirigenziale, ossia l'innestarsi del conferimento a termine dell'incarico su un rapporto a tempo indeterminato, che, se non risolto, prosegue anche una volta venuto a scadenza o revocato l'incarico conferito al dirigente (v. Cass. 15 giugno 2000, n. 8162, Cass. 31 luglio 2002, n. 11368).
Questo Collegio intende dare continuità all'orientamento espresso dalle richiamate pronunce, perché l'esegesi del quadro normativo e contrattuale non consente di estendere ai dirigenti in generale, ed alla dirigenza medica in particolare, norme e principi che regolano il rapporto di lavoro non dirigenziale.
Trova dunque applicazione, nel caso in esame, l'art. 24 del D.Lgs. n.165/2001, che in tutte le versioni succedutesi nel tempo, ha delegato alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo del personale con qualifica dirigenziale, da correlarsi quanto al trattamento accessorio alle funzioni attribuite, ed al comma 3 ha fissato il principio di onnicomprensività, stabilendo che il trattamento medesimo "remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa"” (così Cassazione civile sez. lav., 21/10/2024 n.27182).
Per tutte le ragioni fin qui evidenziate va conseguentemente ribadita in questo grado del giudizio l'infondatezza della domanda del
, volta a conseguire il medesimo trattamento retributivo del Pt_1 dirigente del ruolo sanitario di struttura sanitaria semplice, in particolare il pagamento della retribuzione di posizione unificata, prevista per tale tipologia di incarico, che non compete, stante l'infondatezza delle censure mosse avverso la sentenza impugnata, che tale trattamento non ha riconosciuto, a nulla rilevando la documentazione prodotta, che attesta esclusivamente l'incarico di referente ricevuto, senza specificare, come già ben rilevato dal Tribunale, se a tale figura fosse connessa l'autonomia gestionale di risorse anche economiche. il fatto poi che dalla documentazione prodotta si desuma – secondo l'impugnante - un diverso assetto di quel servizio è circostanza apoditticamente affermata, senza contare che l'avvalersi di mezzi e personale della struttura più ampia di inserimento non significa certo autonomia nella gestione di quei mezzi e dipendenti, così come la responsabilità per le prestazioni del modulo non coincidono con le più ampie responsabilità gestionali di una struttura semplice.
Pertanto, per tutto quanto fin qui osservato, non può che confermarsi la statuizione del giudice di primo grado.
Le spese di lite del presente grado vanno compensate interamente tenuto conto della complessità della questione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 25/11/25
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Antonietta Savino Consigliere rel.
3. dr. Daniele Colucci Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 25 novembre 2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1108 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2025
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Loredana Caduto, presso Parte_1 il cui studio elettivamente domicilia in Caserta, via Cesare Battisti n.85
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e CP_1 difesa dagli avv. Daniela Lumaca e Marina Ragozzino, con le quali è elettivamente domiciliata in Caserta, via Unità Italiana n.28 presso la sede dell'Ente
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l' 11/5/2025, il ricorrente in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n.2455/24, pubblicata il 12/11/2024, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda, volta al pagamento dell'indennità di posizione unificata nella misura quantificata, come prevista dal CCNL della dirigenza sanitaria per l'incarico di direzione di struttura semplice di cui alla lett. b) del CCNL, avendo svolto, da dicembre 2014, l'incarico di referente della , presso Parte_2 la struttura UOMI del Distretto Sanitario 20 di Casal del Principe. L'appellante ha censurato la decisione per l'erronea interpretazione dei requisiti necessari per la qualificazione di una struttura semplice, ai sensi dell'art. 27 del CCNL, avendo il primo giudice ritenuto necessario un formale atto aziendale che qualificasse la struttura dove aveva operato in qualità di referente, con piena autonomia gestionale e responsabilità di risultato, come risultava dalla documentazione in atti.
Il Tribunale aveva inoltre confuso il ruolo di referente svolto con un incarico di alta specializzazione, non compatibile con l'attività espletata.
Infine anche a voler considerare il difetto di formale conferimento dell'incarico, egli aveva diritto, per le superiori mansioni svolte, alla retribuzione rivendicata ex art. 2126 c.c. e 36 Cost..
L'appellante ha chiesto, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda di primo grado, con la condanna della Cont
resistente al pagamento in suo favore dell'importo di euro 31.305,95, giusta conteggi allegati, a titolo di retribuzione di posizione unificata ex art. 37 e 39 CCNL Dirigenza sanitaria, per l'incarico di fatto svolto di direzione di struttura semplice, oltre gli accessori di legge. Con vittoria di spese del doppio grado.
Cont Ricostituito il contraddittorio, l'appellata si è costituita in giudizio, resistendo al gravame di cui ha eccepito l'infondatezza.
All'esito dell'udienza, dopo il deposito delle note scritte delle parti, la Corte ha deciso la causa con le modalità ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Occorre evidenziare, in punto di fatto, che non è in contestazione e comunque è circostanza documentata che all'odierno appellante, dirigente medico della in servizio presso UOMI Controparte_2 al Distretto sanitario 20 di Casal di Principe, siano state assegnate le funzioni di dirigente referente della Parte_2 presso il predetto Distretto sanitario, come risulta
[...] dalla disposizione di servizio del Direttore del distretto e dalla ricognizione a firma del dott. (cfr. la disposizione Persona_1 prot. n. 2391 del 05/12/2014 e quella prot. n. 1230 del 15/09/2015 in atti).
Risulta inoltre, che, con nota prot. 216771 del 08/10/2019, il Direttore del distretto certificava lo svolgimento di attività di referente della UO “ del e, altresì, Parte_2 Pt_1 chiedeva per lo stesso il conferimento dell'incarico di dirigente dell'Unità operativa citata esprimendo parere favorevole. Risulta, infine, che, con disposizione n. prot. 54528 del 09.10.2015, il Commissario Straordinario della ha conferito al dott. CP_1
l'incarico professionale di alta specializzazione ex art. 27 Pt_1 lett. c) del CCNL come “Responsabile dell'attività . Pt_2
Tanto premesso, l'odierno impugnante, sul presupposto di avere svolto, con continuità, a decorrere da dicembre 2014, le funzioni di responsabile della UO “ , Parte_2 corrispondenti a quelle superiori di responsabile di struttura semplice ex art. 27 lett. B del CCNL, ribadisce in questo grado del giudizio di avere diritto alle differenze retributive maturate a titolo di retribuzione di posizione unificata.
Il Tribunale, nella sentenza in questa sede impugnata, dopo avere riportato le previsioni dell'art. 27 del CCNL in tema di tipologia di incarichi dirigenziali, ha escluso il diritto fatto valere per la preminente ragione che non era stato allegato e documentato alcunchè per ritenere che l'ufficio di assegnazione fosse Cont qualificato, in base all'atto aziendale della previsto dal predetto art. 27, una unità operativa semplice all'interno della unità operativa complessa, dove egli aveva operato, facente capo al Direttore del Distretto Sanitario, che era l'unico responsabile Cont della struttura, come rappresentato dalla resistente.
Di tanto si duole l'impugnante sostenendo l'erronea interpretazione dell'art. 27 CCNL, da parte del primo giudice, atteso che, ai fini della qualificazione della struttura come semplice, rilevava esclusivamente l'attività svolta di rilevanza esterna, con autonomia di gestione delle risorse e responsabilità dei risultati, esclusa dal Tribunale nonostante tanto risultasse dalla documentazione prodotta, non essendo necessario alcun atto aziendale;
ha richiamato in proposito giurisprudenza della Suprema Corte, che ha chiarito la distinzione tra un incarico di direzione di struttura semplice e uno di alta specializzazione, quale quello formalmente conferitogli nel 2015, di cui, sia nel ricorso di prime cure che in questo grado del gravame, l'appellante non tiene alcun conto.
La censura non è fondata.
Ed invero questo collegio condivide appieno quanto osservato dal Tribunale circa il preminente rilievo dato alla circostanza che non vi fosse alcun elemento per ritenere che, in base all'atto aziendale richiamato dall'art. 27 del CCNL, l'ufficio di adibizione fosse una struttura semplice, ossia una articolazione interna alla quale era attribuita la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie, qualificanti, ai sensi dell'art. 27, co. 3, CCNL 20.6.2000 -normativo 1998-2001, la struttura semplice, e che, in tale atto, fossero previsti incarichi dirigenziali di struttura semplice per la posizione di referente espletata in via di fatto dal
. Pt_1 Contrariamente all'assunto di parte appellante, l'atto aziendale di organizzazione degli uffici è assolutamente rilevante nel caso concreto e pertanto non vi è stata alcuna errata interpretazione della normativa contrattuale di riferimento da parte del Tribunale.
Ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte, “In tema di dirigenza medica, il conferimento di incarico di direzione di struttura semplice, di alta professionalità, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di attività con valutazione positiva da parte del collegio tecnico è condizionato all'esistenza di posti disponibili (secondo l'assetto organizzativo dell'Ente fissato dall'atto aziendale), alla copertura finanziaria, oltre che al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva (cfr in tal senso Cass. 2023/11574).
La peculiarità dell'incarico di referente assegnato nel dicembre 2014 (del tutto svincolato da una procedura concorsuale e da un contratto scritto di lavoro specifico in cui fossero definiti oggetto, durata, obiettivi, trattamento economico, come previsto dall'art. 27 del CCNL più volte menzionato) non consente assolutamente di assimilarlo tout court a quello previsto dalle norme legali e contrattuali per il Dirigente di Unità Operativa di Struttura semplice, come invece richiesto.
Inoltre, costituisce principio giurisprudenziale consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità quello secondo cui nell'ambito della dirigenza sanitaria non trova applicazione l'art. 2103 c.c. con riferimento al mancato riconoscimento delle mansioni superiori, atteso che l'inapplicabilità di tale disposizione ai dirigenti del pubblico impiego privatizzato, che è sancita in via generale dall'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 e che trova origine nel fatto che la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale a ricoprire un incarico dirigenziale, è ribadita per la dirigenza sanitaria, inserita in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello, dall'art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 e dall'art. 28, comma 6, del c.c.n.l. 8 giugno 2000 (v. per tutte Cass. n.91/2019)”.
In particolare, la Suprema Corte ha da tempo posto in evidenza che nell'impiego pubblico contrattualizzato esiste una scissione, ignota al diritto privato, tra l'acquisto della qualifica di dirigente ed il successivo conferimento delle funzioni dirigenziali (Cass. n.2233/2007; Cass. n. 18198/2013; Cass. n. 8077/2014; Cass. nn. 19520 e 32877 del 2018; Cass. n. 20840/2019).
All'esito del superamento della procedura concorsuale si costituisce il rapporto fondamentale, che è a tempo indeterminato, e sullo stesso si innesta, poi, l'incarico temporaneo in quanto, a seguito della contrattualizzazione, «la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del dipendente (che tale qualifica ha acquisito mediante contratto di lavoro stipulato all'esito della procedura concorsuale) a svolgerle concretamente per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale» (Cass. n. 8674/2018). Anche la disciplina della dirigenza medica è modulata sulla distinzione fra accesso alla dirigenza sanitaria, che implica lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al d.P.R. n. 483/1997, all'esito delle quali si instaura il rapporto a tempo indeterminato, e conferimento dell'incarico dirigenziale, che è a termine ed è disciplinato, oltre che dagli artt. 15 e 15 ter del d.lgs. n. 502/1992, dalle disposizioni contrattuali (rilevano in questa sede gli artt. da 27 a 34 del CCNL 8.6.2000 e gli artt. da 25 a 32 del CCNL 3.11.2005). Queste ultime, nel prevedere i criteri di attribuzione dell'incarico e nel subordinarne il rinnovo alla previa valutazione positiva del dirigente, così come nello stabilire le conseguenze della valutazione negativa, presuppongono quella che, si è detto, è la caratteristica del rapporto dirigenziale, ossia l'innestarsi del conferimento a termine dell'incarico su un rapporto a tempo indeterminato, che, se non risolto, prosegue anche una volta venuto a scadenza o revocato l'incarico conferito al dirigente (v. Cass. 15 giugno 2000, n. 8162, Cass. 31 luglio 2002, n. 11368).
Questo Collegio intende dare continuità all'orientamento espresso dalle richiamate pronunce, perché l'esegesi del quadro normativo e contrattuale non consente di estendere ai dirigenti in generale, ed alla dirigenza medica in particolare, norme e principi che regolano il rapporto di lavoro non dirigenziale.
Trova dunque applicazione, nel caso in esame, l'art. 24 del D.Lgs. n.165/2001, che in tutte le versioni succedutesi nel tempo, ha delegato alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo del personale con qualifica dirigenziale, da correlarsi quanto al trattamento accessorio alle funzioni attribuite, ed al comma 3 ha fissato il principio di onnicomprensività, stabilendo che il trattamento medesimo "remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa"” (così Cassazione civile sez. lav., 21/10/2024 n.27182).
Per tutte le ragioni fin qui evidenziate va conseguentemente ribadita in questo grado del giudizio l'infondatezza della domanda del
, volta a conseguire il medesimo trattamento retributivo del Pt_1 dirigente del ruolo sanitario di struttura sanitaria semplice, in particolare il pagamento della retribuzione di posizione unificata, prevista per tale tipologia di incarico, che non compete, stante l'infondatezza delle censure mosse avverso la sentenza impugnata, che tale trattamento non ha riconosciuto, a nulla rilevando la documentazione prodotta, che attesta esclusivamente l'incarico di referente ricevuto, senza specificare, come già ben rilevato dal Tribunale, se a tale figura fosse connessa l'autonomia gestionale di risorse anche economiche. il fatto poi che dalla documentazione prodotta si desuma – secondo l'impugnante - un diverso assetto di quel servizio è circostanza apoditticamente affermata, senza contare che l'avvalersi di mezzi e personale della struttura più ampia di inserimento non significa certo autonomia nella gestione di quei mezzi e dipendenti, così come la responsabilità per le prestazioni del modulo non coincidono con le più ampie responsabilità gestionali di una struttura semplice.
Pertanto, per tutto quanto fin qui osservato, non può che confermarsi la statuizione del giudice di primo grado.
Le spese di lite del presente grado vanno compensate interamente tenuto conto della complessità della questione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello.
Compensa le spese del grado.
Dà atto che Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 25/11/25
Il Consigliere rel. est. Il Presidente