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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/10/2025, n. 7761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7761 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38141/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38141/2024 promossa da: in persona del legale rappresentante pro-tempore, Ing. partita IVA: Parte_1 Parte_2
con sede in Milano (MI), P.zza Castello n. 9, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto P.IVA_1
Morelli, c.f. e l'avv. Luca Parrillo, c.f. , ed CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2 elettivament io dei difensori in Modena ( 4, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione
Parte attrice opponente
Contro
P.I. con sede legale in Via Euganea n. 53 , 35030 Controparte_1 P.IVA_2
ZA DE (PD), in persona del legale rappresentante Sig. , C.F.: CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Colucci del Foro di Padova, C.F. C.F._3
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Padova (PD), C.F._4
Via E. Scrovegni n. 1/3, in forza di procura speciale allegata al ricorso per ingiunzione
Parte convenuta opposta
Conclusioni delle parti: parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Giudice Istruttore designato, ogni contraria istanza ed eccezione reietta,
In via principale e nel merito:
- accertata la veridicità delle asserzioni attoree, dichiarare nullo, invalido, illegittimo e di nessun effetto l'opposto decreto ingiuntivo n. 27039/2024, n. 11622/2024 R.G., emesso dal Tribunale di Milano in data 28/08/2024, conseguentemente revocarlo per tutte le motivazioni di cui in premessa;
- dichiarare in ogni caso non dovute da parte della odierna opponente le somme intimate dalla ricorrente nel summenzionato decreto ingiuntivo, limitando eventualmente l'obbligazione in capo all'opponente all'importo che risulterà dovuto all'esito dell'esperita istruttoria.
In ogni caso:
pagina 1 di 4 - con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, con richiesta di distrazione a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. parte convenuta:
Voglia l'On.le Autorità adita, respinta ogni avversa azione, eccezione ed istanza,
In via preliminare:
Concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c.. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, ed essendo, al contrario documentata la correttezza dei calcoli sottesi alle fatture azionate, oltre che esplicitamente riconosciuta la sussistenza del rapporto professionale intercorso tra le parti e la bontà dell'operato dell'ingiungente.
In via preliminare subordinata:
Nella davvero non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza testè formulata, concedersi la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c., seconda parte, per la somma non contestata di €. 28.907,51, oltre interessi ex d.lgs 231/02 come da ingiunzione. In principalità e nel merito:
-rigettare ogni domanda e/o eccezione avversaria, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 11622/2024 del 31.7.24 emesso dal Tribunale di Milano e, in ogni caso, condannare per le ragioni tutte ampiamente argomentate in narrativa, l'opponente, al pagamento, in favore della convenuta opposta, per i titoli di cui al ricorso monitorio, della somma di € 35.348,43, salva la somma maggiore o minore venisse ritenuta di giustizia ed equità, oltre interessi di cui al D.L. 231/2002 dalla data delle singole fatture al saldo:
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze ex D.M. 55/14 della presente causa, oltre 15% spese generali, 4% C.P.A., 22% I.V.A..
In via istruttoria:
Ci si riporta alla produzione documentale agli atti.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 14.10.2024 conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Milano proponendo opposizione avverso il decreto n. Controparte_1
11622/2024 emesso dal 28.8.2024 (e notificato il 2.9.2024) con cui veniva ingiunto alla stessa il pagamento della somma di euro 35.348,43, oltre interessi e spese della procedura monitoria. La ricorrente aveva rappresentato di avere svolto in favore di prestazioni di assistenza Parte_1 nell'elaborazione di progetti di riqualificazione energetica, maturando così il diritto al compenso di cui alle fatture poste a base del ricorso per ingiunzione. L'opponente contestava unicamente il criterio di computo seguito dall'opposta che aveva preso quale riferimento per il calcolo dei suoi compensi il valore delle opere ivato, anziché il valore netto, ed in particolare deduceva: “I rapporti tra ed i professionisti dalla stessa incaricati, tra cui anche l'odierna Pt_1 convenuta, risultano infatti regolati dalla convenzione con professionisti e tecnici che si produce in allegato, cui fanno chiaramente riferimento le fatture emesse da visto il riferimento espresso alle “Percentuali Controparte_1 riconosciute per attività del Gruppo 2 – 4 %”. Orbene all'art. 4) della convenzione suddetta (doc. 2), “Compensi e modalità di pagamento” è espressamente previsto: “Al professionista, per lo svolgimento dell'incarico in oggetto come da
pagina 2 di 4 art. 2 ed in conformità a quanto stabilito dal DM del 17/6/2016, nell'ambito di un ampio accordo quadro che prevede di attivare la propria competenza professionale su rilevanti blocchi di inerenti composti sia da condomini di varia entità che da villette autonome, verrà corrisposto un compenso forfettario (calcolato sul costo delle opere realizzate per singolo intervento) come da tabella seguente: - GRUPPO 1 – CONDOMINI 4,0 % - VILLETTE 5,0 %; - GRUPPO 2 – CONDOMINI 4,0 % - VILLETTE 4,0 %.”. con le fatture allegate al decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto, ha chiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 35.266,83 con riferimento all'attività professionale svolta per i seguenti cantieri e committenti: , , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
, e . Avuto riguardo alle attività indicate nelle fatture ed applicando i parametri
[...] Persona_5 Persona_6 previsti dal sopra citato art. 4 della convenzione, gli importi richiesti dal ricorrente risultano però errati. La convenuta ha, infatti, calcolato il compenso dovuto prendendo come riferimento il valore delle opere ivato, anziché come previsto in convenzione il valore netto, assommando anche la Cassa professionale (al 5 %) che in realtà è parte dell'imponibile. Prendendo come base di calcolo i valori corretti, l'importo maturato da per l'attività Controparte_1 prestata risulta in realtà pari ad € 28,907,51=, in luogo degli € 35.267,16 monitoriamente richiesti”. Chiedeva pertanto la revoca del decreto con vittoria delle spese del giudizio.
In data 13.12.2024 si costituiva in giudizio che contestava quanto sostenuto Controparte_1 ed adverso, dovendosi a suo dire interpretare la frase contenuta nell'accordo inter partes, art. 4, “costo delle opere per ogni singolo intervento” come riferito alla somma dei due fattori, imponibile ed iva, soprattutto perché l'attività professionale era stata eseguita in favore di persone fisiche, per le quali anche l'iva rappresentava un costo, non essendo detraibile. In ogni caso, lamentava come la controparte non avesse comunque versato neppure la minor somma riconosciuta come dovuta. In particolare deduceva: “In buona sostanza, appare lapalissiana la circostanza che il costo delle opere su cui la Controparte_1 ha correttamente effettuato i conteggi sia rappresentato dall'imponibile e iva, posto che, a maggior ragione in caso di
[...] provati, solo la somma dei due fattori anzidetti rappresenta il cd. “costo” (non rappresentando l'iva posta detraibile). A fortiori, si rileva come nel contratto non vi sia in alcun modo la specificazione che, come sostiene artatamente controparte, la percentuale del compenso avrebbe dovuto essere calcolata sull'imponibile, di talchè, in assenza di esplicita limitazione o accordo in tal senso, non può che considerarsi il costo complessivo dell'operazione. Né, peraltro, l'accordo prevede che il compenso per i professionisti e tecnici che hanno svolto le opere oggetto del contratto debba ritenersi nella percentuali indicati (4% o 5%) senza l'aggiunta degli accessori di legge, posto che, come noto, ai compensi concordati sono per legge da sommarsi gli accessori di legge, salva contraria pattuizione. Infine, a riprova che i conteggi operati dalla convenuta opposta sono corretti e sono stati avallati dall'odierna opponente prima ancora dell'emissione delle fatture si allegano sub docc. 17-22) i quadri economici delle opere e dei relativi costi per l'efficientamento energetico realizzate nei singoli cantieri redatti dalla stessa ingiungente e caricati a portale durante la pratica. Proprio sulla base di tali quadri economici e degli importi (IVATI) ivi indicati e caricati a portale, l'attrice opponente , previo accurato controllo ed avvallo, ha emesso le relative fatture finali ai clienti ed asseverato le opere come dalla documentazione relativa a ciascuno dei cantieri asseverati che si producono, per completezza, sub docc. 24-29)”. Chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto vinte le spese.
Alla prima udienza del 10.4.2025 le parti si riportavano alle rispettive istanze. Con ordinanza in pari data veniva fissata come da richiesta delle parti l'udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***** Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva
L'opposizione è fondata e merita accoglimento. pagina 3 di 4 La vertenza riguarda unicamente il criterio di calcolo seguito dall'opposta per la determinazione dell'importo del compenso alla stessa spettante per le prestazioni professionali e tecniche di assistenza nell'elaborazione di progetti di riqualificazione energetica. L'esecuzione dell'attività e la correttezza della stessa non sono state contestate. La contestazione riguarda unicamente il criterio di calcolo degli onorari spettanti all'opposta. Ritiene il Tribunale che l'opposta abbia effettivamente errato nella determinazione del compenso richiesto in via monitoria, avendo preso come riferimento per il calcolo degli onorari il valore delle opere ivato, anziché il valore netto, ed avendo sommato anche la cassa professionale. L'accordo inter partes all'art. 4 prevedeva come già ricordato che il compenso dei professionisti venisse calcolato sul costo delle opere, da intendersi inequivocabilmente come valore delle opere, comprensivo di ogni onere, senza ulteriori maggiorazioni. Il riferimento alle persone fisiche fatto dall'opposta è del tutto fuori luogo posto che il contratto è stato stipulato tra società, come anche l'assenza di indicazioni esplicite nel contratto. Come noto, l'IVA non è un costo di produzione, ma un'imposta che viene addebitata al cliente e versata allo Stato. L'IVA è dunque un costo fiscale che si aggiunge al corrispettivo pattuito e non fa parte del costo base dell'appalto, salva diversa espressa pattuizione (Cass. 6244/2019). Peraltro, il contratto in oggetto richiama il DM 17.6.2016 e di conseguenza il codice dei contratti pubblici, ove è espressamente escluso che il valore dell'appalto sia comprensivo dell'IVA. Per quanto detto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato. Parte opponente deve essere condannata al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro 28.907,51, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo. Per quanto attiene alle spese del giudizio, se è vero che l'opponente ha dichiarato di essere disponibile a definire il giudizio con il versamento della somma a suo dire correttamente calcolata, è anche vero che la stessa nel corso del processo non ha mai provveduto al pagamento della minor somma riconosciuta in favore dell'opposta. Pertanto, stante la revoca del decreto ed il comportamento processuale delle parti, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro 28.907,51, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Milano, 15.10.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38141/2024 promossa da: in persona del legale rappresentante pro-tempore, Ing. partita IVA: Parte_1 Parte_2
con sede in Milano (MI), P.zza Castello n. 9, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto P.IVA_1
Morelli, c.f. e l'avv. Luca Parrillo, c.f. , ed CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2 elettivament io dei difensori in Modena ( 4, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione
Parte attrice opponente
Contro
P.I. con sede legale in Via Euganea n. 53 , 35030 Controparte_1 P.IVA_2
ZA DE (PD), in persona del legale rappresentante Sig. , C.F.: CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Colucci del Foro di Padova, C.F. C.F._3
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Padova (PD), C.F._4
Via E. Scrovegni n. 1/3, in forza di procura speciale allegata al ricorso per ingiunzione
Parte convenuta opposta
Conclusioni delle parti: parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Giudice Istruttore designato, ogni contraria istanza ed eccezione reietta,
In via principale e nel merito:
- accertata la veridicità delle asserzioni attoree, dichiarare nullo, invalido, illegittimo e di nessun effetto l'opposto decreto ingiuntivo n. 27039/2024, n. 11622/2024 R.G., emesso dal Tribunale di Milano in data 28/08/2024, conseguentemente revocarlo per tutte le motivazioni di cui in premessa;
- dichiarare in ogni caso non dovute da parte della odierna opponente le somme intimate dalla ricorrente nel summenzionato decreto ingiuntivo, limitando eventualmente l'obbligazione in capo all'opponente all'importo che risulterà dovuto all'esito dell'esperita istruttoria.
In ogni caso:
pagina 1 di 4 - con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, con richiesta di distrazione a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. parte convenuta:
Voglia l'On.le Autorità adita, respinta ogni avversa azione, eccezione ed istanza,
In via preliminare:
Concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c.. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, ed essendo, al contrario documentata la correttezza dei calcoli sottesi alle fatture azionate, oltre che esplicitamente riconosciuta la sussistenza del rapporto professionale intercorso tra le parti e la bontà dell'operato dell'ingiungente.
In via preliminare subordinata:
Nella davvero non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza testè formulata, concedersi la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c., seconda parte, per la somma non contestata di €. 28.907,51, oltre interessi ex d.lgs 231/02 come da ingiunzione. In principalità e nel merito:
-rigettare ogni domanda e/o eccezione avversaria, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 11622/2024 del 31.7.24 emesso dal Tribunale di Milano e, in ogni caso, condannare per le ragioni tutte ampiamente argomentate in narrativa, l'opponente, al pagamento, in favore della convenuta opposta, per i titoli di cui al ricorso monitorio, della somma di € 35.348,43, salva la somma maggiore o minore venisse ritenuta di giustizia ed equità, oltre interessi di cui al D.L. 231/2002 dalla data delle singole fatture al saldo:
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze ex D.M. 55/14 della presente causa, oltre 15% spese generali, 4% C.P.A., 22% I.V.A..
In via istruttoria:
Ci si riporta alla produzione documentale agli atti.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 14.10.2024 conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Milano proponendo opposizione avverso il decreto n. Controparte_1
11622/2024 emesso dal 28.8.2024 (e notificato il 2.9.2024) con cui veniva ingiunto alla stessa il pagamento della somma di euro 35.348,43, oltre interessi e spese della procedura monitoria. La ricorrente aveva rappresentato di avere svolto in favore di prestazioni di assistenza Parte_1 nell'elaborazione di progetti di riqualificazione energetica, maturando così il diritto al compenso di cui alle fatture poste a base del ricorso per ingiunzione. L'opponente contestava unicamente il criterio di computo seguito dall'opposta che aveva preso quale riferimento per il calcolo dei suoi compensi il valore delle opere ivato, anziché il valore netto, ed in particolare deduceva: “I rapporti tra ed i professionisti dalla stessa incaricati, tra cui anche l'odierna Pt_1 convenuta, risultano infatti regolati dalla convenzione con professionisti e tecnici che si produce in allegato, cui fanno chiaramente riferimento le fatture emesse da visto il riferimento espresso alle “Percentuali Controparte_1 riconosciute per attività del Gruppo 2 – 4 %”. Orbene all'art. 4) della convenzione suddetta (doc. 2), “Compensi e modalità di pagamento” è espressamente previsto: “Al professionista, per lo svolgimento dell'incarico in oggetto come da
pagina 2 di 4 art. 2 ed in conformità a quanto stabilito dal DM del 17/6/2016, nell'ambito di un ampio accordo quadro che prevede di attivare la propria competenza professionale su rilevanti blocchi di inerenti composti sia da condomini di varia entità che da villette autonome, verrà corrisposto un compenso forfettario (calcolato sul costo delle opere realizzate per singolo intervento) come da tabella seguente: - GRUPPO 1 – CONDOMINI 4,0 % - VILLETTE 5,0 %; - GRUPPO 2 – CONDOMINI 4,0 % - VILLETTE 4,0 %.”. con le fatture allegate al decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto, ha chiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 35.266,83 con riferimento all'attività professionale svolta per i seguenti cantieri e committenti: , , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
, e . Avuto riguardo alle attività indicate nelle fatture ed applicando i parametri
[...] Persona_5 Persona_6 previsti dal sopra citato art. 4 della convenzione, gli importi richiesti dal ricorrente risultano però errati. La convenuta ha, infatti, calcolato il compenso dovuto prendendo come riferimento il valore delle opere ivato, anziché come previsto in convenzione il valore netto, assommando anche la Cassa professionale (al 5 %) che in realtà è parte dell'imponibile. Prendendo come base di calcolo i valori corretti, l'importo maturato da per l'attività Controparte_1 prestata risulta in realtà pari ad € 28,907,51=, in luogo degli € 35.267,16 monitoriamente richiesti”. Chiedeva pertanto la revoca del decreto con vittoria delle spese del giudizio.
In data 13.12.2024 si costituiva in giudizio che contestava quanto sostenuto Controparte_1 ed adverso, dovendosi a suo dire interpretare la frase contenuta nell'accordo inter partes, art. 4, “costo delle opere per ogni singolo intervento” come riferito alla somma dei due fattori, imponibile ed iva, soprattutto perché l'attività professionale era stata eseguita in favore di persone fisiche, per le quali anche l'iva rappresentava un costo, non essendo detraibile. In ogni caso, lamentava come la controparte non avesse comunque versato neppure la minor somma riconosciuta come dovuta. In particolare deduceva: “In buona sostanza, appare lapalissiana la circostanza che il costo delle opere su cui la Controparte_1 ha correttamente effettuato i conteggi sia rappresentato dall'imponibile e iva, posto che, a maggior ragione in caso di
[...] provati, solo la somma dei due fattori anzidetti rappresenta il cd. “costo” (non rappresentando l'iva posta detraibile). A fortiori, si rileva come nel contratto non vi sia in alcun modo la specificazione che, come sostiene artatamente controparte, la percentuale del compenso avrebbe dovuto essere calcolata sull'imponibile, di talchè, in assenza di esplicita limitazione o accordo in tal senso, non può che considerarsi il costo complessivo dell'operazione. Né, peraltro, l'accordo prevede che il compenso per i professionisti e tecnici che hanno svolto le opere oggetto del contratto debba ritenersi nella percentuali indicati (4% o 5%) senza l'aggiunta degli accessori di legge, posto che, come noto, ai compensi concordati sono per legge da sommarsi gli accessori di legge, salva contraria pattuizione. Infine, a riprova che i conteggi operati dalla convenuta opposta sono corretti e sono stati avallati dall'odierna opponente prima ancora dell'emissione delle fatture si allegano sub docc. 17-22) i quadri economici delle opere e dei relativi costi per l'efficientamento energetico realizzate nei singoli cantieri redatti dalla stessa ingiungente e caricati a portale durante la pratica. Proprio sulla base di tali quadri economici e degli importi (IVATI) ivi indicati e caricati a portale, l'attrice opponente , previo accurato controllo ed avvallo, ha emesso le relative fatture finali ai clienti ed asseverato le opere come dalla documentazione relativa a ciascuno dei cantieri asseverati che si producono, per completezza, sub docc. 24-29)”. Chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto vinte le spese.
Alla prima udienza del 10.4.2025 le parti si riportavano alle rispettive istanze. Con ordinanza in pari data veniva fissata come da richiesta delle parti l'udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***** Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva
L'opposizione è fondata e merita accoglimento. pagina 3 di 4 La vertenza riguarda unicamente il criterio di calcolo seguito dall'opposta per la determinazione dell'importo del compenso alla stessa spettante per le prestazioni professionali e tecniche di assistenza nell'elaborazione di progetti di riqualificazione energetica. L'esecuzione dell'attività e la correttezza della stessa non sono state contestate. La contestazione riguarda unicamente il criterio di calcolo degli onorari spettanti all'opposta. Ritiene il Tribunale che l'opposta abbia effettivamente errato nella determinazione del compenso richiesto in via monitoria, avendo preso come riferimento per il calcolo degli onorari il valore delle opere ivato, anziché il valore netto, ed avendo sommato anche la cassa professionale. L'accordo inter partes all'art. 4 prevedeva come già ricordato che il compenso dei professionisti venisse calcolato sul costo delle opere, da intendersi inequivocabilmente come valore delle opere, comprensivo di ogni onere, senza ulteriori maggiorazioni. Il riferimento alle persone fisiche fatto dall'opposta è del tutto fuori luogo posto che il contratto è stato stipulato tra società, come anche l'assenza di indicazioni esplicite nel contratto. Come noto, l'IVA non è un costo di produzione, ma un'imposta che viene addebitata al cliente e versata allo Stato. L'IVA è dunque un costo fiscale che si aggiunge al corrispettivo pattuito e non fa parte del costo base dell'appalto, salva diversa espressa pattuizione (Cass. 6244/2019). Peraltro, il contratto in oggetto richiama il DM 17.6.2016 e di conseguenza il codice dei contratti pubblici, ove è espressamente escluso che il valore dell'appalto sia comprensivo dell'IVA. Per quanto detto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato. Parte opponente deve essere condannata al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro 28.907,51, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo. Per quanto attiene alle spese del giudizio, se è vero che l'opponente ha dichiarato di essere disponibile a definire il giudizio con il versamento della somma a suo dire correttamente calcolata, è anche vero che la stessa nel corso del processo non ha mai provveduto al pagamento della minor somma riconosciuta in favore dell'opposta. Pertanto, stante la revoca del decreto ed il comportamento processuale delle parti, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro 28.907,51, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Milano, 15.10.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
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