TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/06/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13307/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita Chierici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 13307/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. DEYLA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA
PARTE APPELLANTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARCHESELLI LEONARDO CP_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Il Procuratore della parte appellante ha precisato le conclusioni come nell'atto di appello, chiedendo di rigettare le eccezioni avversarie:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in totale riforma della sentenza n.
1628/2024 ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata emessa dal Giudice di Pace, che ha Parte_2
definito la causa civile iscritta al R.G. 4719/2020 N.
pagina 1 di 5 - accogliere la domanda attorea e condannare la convenuta , in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento a favore dell'appellante della somma, euro 4.829,6
(quattromilaottocentoventinove//6) o di quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia col favore della rivalutazione e degli interessi dal dì del fatto al soddisfo;
- Rigettare la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta CP_1
- esperire l'esame testimoniale del Sig. , così come richiesto e formulato in atti ex art. Testimone_1
320 c.p.c.;
A norma dell'art.283 c.p.c. chiede che Codesto Giudice sospenda l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Il Procuratore di parte appellata ha precisato le conclusioni come da note autorizzate:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione rigettata,
In via pregiudiziale: accertato che l'atto di impugnazione è stato notificato oltre il termine di 30 giorni ex art. 325 c.p.c., dichiarare l'inammissibilità dell'appello, confermando il passaggio in giudicato della Sentenza n. 1628/2024 emessa dal Giudice di Pace di Bologna in data 09.07.2024 a definizione del giudizio di primo grado R.G. n. 4719/2020;
In via preliminare: accertata e dichiarata, per le ragioni di cui in narrativa, l'insussistenza dei presupposti per la sospensione della provvisoria esecutività della Sentenza, confermare l'esecutorietà della Sentenza n. 1628/2024 emessa dal Giudice di Pace di Bologna in data 09.07.2024 a definizione del giudizio di primo grado R.G. n. 4719/2020;
Nel merito, in via principale: rigettare, siccome infondata in fatto ed in diritto l'impugnazione avversaria ed ogni domanda con esso formulata e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la
Sentenza n. 1628/2024 emessa dal Giudice di Pace di Bologna in data 09.07.2024 a definizione del giudizio di primo grado R.G. n. 4719/2020;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. Parte_1
1628/2024, pubblicata il 09.07.2024, che aveva respinto le domande formulate dall'attrice nel primo grado di giudizio, nei confronti della società accogliendo invece la domanda CP_1
pagina 2 di 5 riconvenzionale proposta da quest'ultima e condannando l'attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di € 458,81 e delle spese processuali.
In particolare, nel giudizio di primo grado, l'attrice deduceva l'inadempimento da parte di CP_1
del contratto di manutenzione di un impianto elevatore ad uso privato, non avendo la società convenuta provveduto alle necessarie riparazioni;
a tal fine, chiedeva l'accertamento della responsabilità contrattuale di controparte e la condanna della stessa al risarcimento del danno, quantificato in complessivi € 4.829,60, comprendenti € 829,60 per spese di riparazione corrisposte ad altra impresa che aveva eseguito le riparazioni ed € 4.000,00 per “il grave disagio e il danno derivato all'attrice per la sospensione, a far data dal mese di dicembre 2018, del funzionamento dell'impianto elevatore…” (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione).
Parte convenuta si costituiva in giudizio e contestava le deduzioni avversarie, sostenendo di aver dato esecuzione al contratto di manutenzione con diligenza e correttezza ed evidenziando l'arbitrarietà della quantificazione del danno;
in via riconvenzionale, domandava la condanna di parte attrice al pagamento, in suo favore, della somma di € 458,81 a saldo delle fatture emesse per l'intervento di riparazione correttamente eseguito.
2. Nell'atto di appello impugnava il capo della sentenza di primo grado, che aveva Parte_1
ritenuto l'incapacità a testimoniare del teste da lei indicato, (suo convivente more Testimone_1
uxorio), nonché il capo della sentenza che aveva accertato l'adempimento della convenuta e la corretta esecuzione del contratto di manutenzione, all'esito delle deposizioni dei testi dalla stessa indicati.
Nel presente giudizio di appello si costituiva eccependo, in via pregiudiziale, CP_1
l'inammissibilità dell'atto di appello per tardività della notificazione ex artt. 325, 326 c.p.c.; nel merito, contestava le deduzioni e le argomentazioni avversarie, sostenendo di aver eseguito esattamente la prestazione e di aver diritto al pagamento del relativo compenso, risultante dalla fattura emessa nei confronti di Parte_1
Nella prima udienza di comparizione delle parti, l'appellante non compariva;
su richiesta della parte appellata, veniva fissata udienza ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa, con concessione alle parti di un termine per il deposito di note conclusionali, di cui l'appellante non si avvaleva.
Infine, all'udienza così fissata, i Procuratori delle parti, entrambi comparsi, precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate.
pagina 3 di 5 3. L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello, sollevata da risulta fondata e CP_1
deve essere accolta.
Parte appellata ha infatti documentalmente provato di aver notificato alla controparte la sentenza di primo grado in data 25.07.2024, e che l'appellante ha provveduto alla notificazione dell'atto di appello, nei suoi confronti, in data 25.09.2024 (docc. 1, 2).
Tale notificazione risulta tardiva, perché eseguita oltre il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 325
c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale dei termini per la durata di trentuno giorni.
Il termine di trenta giorni, previsto per la proposizione dell'appello dall'art. 325 c.p.c., è espressamente indicato come perentorio dall'art. 326 c.p.c., ai sensi dell'art. 152 c.p.c., e decorre dalla notificazione della sentenza.
In merito all'eccezione sollevata dalla parte appellata, l'appellante non ha dedotto né provato alcunchè, limitandosi a chiederne il rigetto in sede di precisazione delle conclusioni, per infondatezza della stessa in fatto e in diritto.
Si consideri che l'onere della prova dell'osservanza del termine di impugnazione, e quindi della sua tempestività ed ammissibilità, incombe sulla parte impugnante, sicché il mancato assolvimento di tale onere comporta che il gravame debba essere dichiarato d'ufficio inammissibile (Cass. civ. n. 20054 del
13/07/2023; Cass. civ. n. 7660 del 21/04/2004).
Inoltre, l'inammissibilità dell'impugnazione, derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza, essendo correlata alla tutela di diritti indisponibili, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato (Cass. civ. n. 7634 del 09/03/2022; Cass. civ. n. 11666 del
05/06/2015).
Conseguentemente l'appello deve essere dichiarato inammissibile, per inosservanza del termine perentorio stabilito dalle norme processuali.
L'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale sollevata da parte convenuta, rilevabile anche d'ufficio, preclude la disamina nel merito delle questioni proposte dalle parti, cosicché la sentenza impugnata deve essere confermata.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione corrispondente all'ammontare della somma pretesa da parte appellante (da € 1.101 a € 5.200).
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 1628/2024, pubblicata il 09.07.2024, ogni diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita, così decide:
- dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese del presente giudizio Parte_1 CP_1
d'appello, che si liquidano in complessivi € 2.552,00 per compensi, oltre ad Iva, Cpa e 15 % per spese generali.
Bologna, 8 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita Chierici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 13307/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. DEYLA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA
PARTE APPELLANTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARCHESELLI LEONARDO CP_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Il Procuratore della parte appellante ha precisato le conclusioni come nell'atto di appello, chiedendo di rigettare le eccezioni avversarie:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in totale riforma della sentenza n.
1628/2024 ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata emessa dal Giudice di Pace, che ha Parte_2
definito la causa civile iscritta al R.G. 4719/2020 N.
pagina 1 di 5 - accogliere la domanda attorea e condannare la convenuta , in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento a favore dell'appellante della somma, euro 4.829,6
(quattromilaottocentoventinove//6) o di quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia col favore della rivalutazione e degli interessi dal dì del fatto al soddisfo;
- Rigettare la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta CP_1
- esperire l'esame testimoniale del Sig. , così come richiesto e formulato in atti ex art. Testimone_1
320 c.p.c.;
A norma dell'art.283 c.p.c. chiede che Codesto Giudice sospenda l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Il Procuratore di parte appellata ha precisato le conclusioni come da note autorizzate:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione rigettata,
In via pregiudiziale: accertato che l'atto di impugnazione è stato notificato oltre il termine di 30 giorni ex art. 325 c.p.c., dichiarare l'inammissibilità dell'appello, confermando il passaggio in giudicato della Sentenza n. 1628/2024 emessa dal Giudice di Pace di Bologna in data 09.07.2024 a definizione del giudizio di primo grado R.G. n. 4719/2020;
In via preliminare: accertata e dichiarata, per le ragioni di cui in narrativa, l'insussistenza dei presupposti per la sospensione della provvisoria esecutività della Sentenza, confermare l'esecutorietà della Sentenza n. 1628/2024 emessa dal Giudice di Pace di Bologna in data 09.07.2024 a definizione del giudizio di primo grado R.G. n. 4719/2020;
Nel merito, in via principale: rigettare, siccome infondata in fatto ed in diritto l'impugnazione avversaria ed ogni domanda con esso formulata e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la
Sentenza n. 1628/2024 emessa dal Giudice di Pace di Bologna in data 09.07.2024 a definizione del giudizio di primo grado R.G. n. 4719/2020;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. Parte_1
1628/2024, pubblicata il 09.07.2024, che aveva respinto le domande formulate dall'attrice nel primo grado di giudizio, nei confronti della società accogliendo invece la domanda CP_1
pagina 2 di 5 riconvenzionale proposta da quest'ultima e condannando l'attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di € 458,81 e delle spese processuali.
In particolare, nel giudizio di primo grado, l'attrice deduceva l'inadempimento da parte di CP_1
del contratto di manutenzione di un impianto elevatore ad uso privato, non avendo la società convenuta provveduto alle necessarie riparazioni;
a tal fine, chiedeva l'accertamento della responsabilità contrattuale di controparte e la condanna della stessa al risarcimento del danno, quantificato in complessivi € 4.829,60, comprendenti € 829,60 per spese di riparazione corrisposte ad altra impresa che aveva eseguito le riparazioni ed € 4.000,00 per “il grave disagio e il danno derivato all'attrice per la sospensione, a far data dal mese di dicembre 2018, del funzionamento dell'impianto elevatore…” (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione).
Parte convenuta si costituiva in giudizio e contestava le deduzioni avversarie, sostenendo di aver dato esecuzione al contratto di manutenzione con diligenza e correttezza ed evidenziando l'arbitrarietà della quantificazione del danno;
in via riconvenzionale, domandava la condanna di parte attrice al pagamento, in suo favore, della somma di € 458,81 a saldo delle fatture emesse per l'intervento di riparazione correttamente eseguito.
2. Nell'atto di appello impugnava il capo della sentenza di primo grado, che aveva Parte_1
ritenuto l'incapacità a testimoniare del teste da lei indicato, (suo convivente more Testimone_1
uxorio), nonché il capo della sentenza che aveva accertato l'adempimento della convenuta e la corretta esecuzione del contratto di manutenzione, all'esito delle deposizioni dei testi dalla stessa indicati.
Nel presente giudizio di appello si costituiva eccependo, in via pregiudiziale, CP_1
l'inammissibilità dell'atto di appello per tardività della notificazione ex artt. 325, 326 c.p.c.; nel merito, contestava le deduzioni e le argomentazioni avversarie, sostenendo di aver eseguito esattamente la prestazione e di aver diritto al pagamento del relativo compenso, risultante dalla fattura emessa nei confronti di Parte_1
Nella prima udienza di comparizione delle parti, l'appellante non compariva;
su richiesta della parte appellata, veniva fissata udienza ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa, con concessione alle parti di un termine per il deposito di note conclusionali, di cui l'appellante non si avvaleva.
Infine, all'udienza così fissata, i Procuratori delle parti, entrambi comparsi, precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate.
pagina 3 di 5 3. L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello, sollevata da risulta fondata e CP_1
deve essere accolta.
Parte appellata ha infatti documentalmente provato di aver notificato alla controparte la sentenza di primo grado in data 25.07.2024, e che l'appellante ha provveduto alla notificazione dell'atto di appello, nei suoi confronti, in data 25.09.2024 (docc. 1, 2).
Tale notificazione risulta tardiva, perché eseguita oltre il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 325
c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale dei termini per la durata di trentuno giorni.
Il termine di trenta giorni, previsto per la proposizione dell'appello dall'art. 325 c.p.c., è espressamente indicato come perentorio dall'art. 326 c.p.c., ai sensi dell'art. 152 c.p.c., e decorre dalla notificazione della sentenza.
In merito all'eccezione sollevata dalla parte appellata, l'appellante non ha dedotto né provato alcunchè, limitandosi a chiederne il rigetto in sede di precisazione delle conclusioni, per infondatezza della stessa in fatto e in diritto.
Si consideri che l'onere della prova dell'osservanza del termine di impugnazione, e quindi della sua tempestività ed ammissibilità, incombe sulla parte impugnante, sicché il mancato assolvimento di tale onere comporta che il gravame debba essere dichiarato d'ufficio inammissibile (Cass. civ. n. 20054 del
13/07/2023; Cass. civ. n. 7660 del 21/04/2004).
Inoltre, l'inammissibilità dell'impugnazione, derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza, essendo correlata alla tutela di diritti indisponibili, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato (Cass. civ. n. 7634 del 09/03/2022; Cass. civ. n. 11666 del
05/06/2015).
Conseguentemente l'appello deve essere dichiarato inammissibile, per inosservanza del termine perentorio stabilito dalle norme processuali.
L'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale sollevata da parte convenuta, rilevabile anche d'ufficio, preclude la disamina nel merito delle questioni proposte dalle parti, cosicché la sentenza impugnata deve essere confermata.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione corrispondente all'ammontare della somma pretesa da parte appellante (da € 1.101 a € 5.200).
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 1628/2024, pubblicata il 09.07.2024, ogni diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita, così decide:
- dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese del presente giudizio Parte_1 CP_1
d'appello, che si liquidano in complessivi € 2.552,00 per compensi, oltre ad Iva, Cpa e 15 % per spese generali.
Bologna, 8 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 5 di 5