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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/03/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2350/2019
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
- sezione civile -
- settore lavoro -
- in composizione monocratica nella persona della dott. Manuela Esposito - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c previo riscontro telematico di deposito delle note scritte
PROMOSSO DA
Parte_1
- parte ricorrente-
Avv. Marco Palopoli
Email 1
nei confronti di
CP 1
- parte resistente-
Avv. Giulia Renzetti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, premesso di essere titolare di assegno sociale cat. As n. 04701687, esponeva che dal controllo del proprio cassetto fiscale apprendeva che la parte convenuta a partire dal mese di ottobre del 2017 effettuava trattenute mensili di euro 50,00 sull'assegno sociale suesposto, in particolare, in seguito ad approfondimenti veniva a conoscenza che con lettera datata 21 luglio 2017, 1' CP_1 sede di Rossano comunicava che per il periodo dal 01.01.2012 al
31.12.2013 erano stati pagati euro 3.228,30 in più sulla pensione cat. AS n.
04701687 perché "E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge". Adiva il Tribunale di Castrovillari al fine di sentir dichiarare la irripetibilità dell'indebito ai sensi dell'art. 13 comma 2 Legge n. 412/1991; o comunque l'insussistenza dell'indebito vantato dall' CP_1 per gli importi indicati e per l'effetto dichiarare nullo ed inefficace il provvedimento di contestazione e la condanna alla restituzione di tutte le somme riscosse a titolo dell'indebito per cui è causa, aumentate degli interessi e della rivalutazione monetaria sui singoli ratei dal dì delle indebite percezioni e sino al soddisfo, con vittoria di spese.
Si costituiva l' CP_1 chiedendo di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
La domanda è fondata e merita accoglimento
In via preliminare occorre chiarire che il giudizio in esame è diretto all'accertamento negativo di un indebito assistenziale.
Con riferimento alla qualificazione dell'indebito in oggetto come indebito di natura assistenziale, dunque, si osserva che la misura della maggiorazione sociale si qualifica misura assistenziale perché agisce in via trasversale, riguardando sia prestazioni fondate su presupposti contributivi che prestazioni che ne sono prive ed ha la funzione di garantire che ciascuna delle prestazioni indicate non risulti inferiore all'importo di un milione di lire, oggi euro 516,46.10, non attingendo ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale.
Nel caso di specie, peraltro, la maggiorazione sociale accede all'assegno sociale, confermando il regime giuridico previsto per l'indebito assistenziale.
L'ermeneusi della Corte di Cassazione, dunque, è ferma nel ritenere che la disciplina in tema di indebito sia differenziata, trattandosi di disposizioni speciali e non suscettibile di interpretazioni analogiche. Nel caso di specie trattasi di un indebito scaturito dal venir meno dei requisiti reddituali, dove la possibilità di ripetere le somme versate prima della comunicazione del provvedimento con cui è stata accertata l'insussistenza del diritto alla prestazione stessa -è preclusa dalla buona fede del percettore. Orbene, l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela. sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
In definitiva deve essere affermato il principio secondo cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma
9, convertito nella L. n. 291 del 1988, con la conseguenza che, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
(cfr. Cass. n. 13915/2021). Dunque, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, in altri termini, al pari di quanto accade in materia di c.d. indebito previdenziale reddituale, l'elemento condizionante la possibilità di ripetere le somme è rappresentato dal dolo del percettore. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, dunque, si osserva che non sussiste il dolo del ricorrente in quanto, nei suoi scritti di giudizio, la resistente deduce che la richiesta di recupero dei ratei di assegno sociale è derivata dalla ricostituzione della prestazione in godimento a seguito della documentazione reddituale presentata dal ricorrente e dalla coniuge In particolare, l'indebito prodotto è stato Persona 1
determinato da variazioni da casellario relative alla pensione della coniuge che influiscono sull'importo dell'assegno che viene ridotto in relazione al reddito del percettore (in cumulo con quello del coniuge).
Orbene, si ritiene che anzitutto essendo composto il reddito esclusivamente da prestazioni assistenziali la resistente era nella piena conoscibilità delle prestazioni previdenziali e assistenziali utili a determinare l'importo delle prestazioni medesime collegate al reddito della ricorrente. Come suesposto, inoltre, si osserva che è lo stesso CP_2 а riconoscere di aver riliquidato la prestazione assistenziale in godimento sulla base della documentazione depositata da parte ricorrente con Modello
RED (allegato n. 2 produzione di parte ricorrente).
L'erroneo computo della misura erogata dei ratei della prestazione previdenziale non può che essere imputato esclusivamente all'istituto resistente, in ogni caso nel pieno possesso di tutti i redditi della parte ricorrente.
Va dichiarata, di conseguenza, l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite dalla parte ricorrente dal 01.01.2012 al 31.12.2013
e va condannata, pertanto, la parte resistente CP_1 alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute a titolo di indebito per lo stesso periodo oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma 6 L. 412/1991, con decorrenza dalla data delle singole trattenute all'effettivo soddisfo¹.
Le spese di lite andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara irripetibili le somme percepite dalla parte ricorrente dal
01.01.2012 al 31.12.2013 e, per l'effetto, condanna la parte resistente
CP 1 alla restituzione in favore della parte ricorrente delle somme illegittimamente trattenute a titolo di indebito assistenziale per lo stesso periodo oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalle singole trattenute all'effettivo soddisfo;
condanna l' CP_1 al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro € 886,00 oltre C.P.A. e IVA come per legge.
Castrovillari, 24.3.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cfr. Cass. 22.05.2008, n. 13213.