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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/05/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.5274 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024,
promosso da:
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'Avv. PERRA ROSSANA che la rappresenta e difende per procura speciale in atti
Ricorrente contro nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in VIA CP_1
MACCHIAVELLI, 36 09100 CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. GAIA ANTONIO che la rappresenta e difende per procura speciale in atti
Resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1. Dare atto che la convivenza, dalla data dell'omologa della separazione e fino a oggi, non è mai ripresa, e conseguentemente dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 10.12.1995, in Cagliari, fra e ordinando Parte_1 CP_1
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cagliari, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione della sentenza sui registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel comune di residenza;
2. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
3. Confermare l'assegnazione della casa coniugale a , proprietario esclusivo della stessa”. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e con ricorso Parte_1 CP_1
depositato da in data 19/08/2024, all'udienza del 29.01.2025 le parti hanno dato atto Pt_1
di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio domandando breve rinvio per la formalizzazione dell'accordo.
Con note di trattazione scritta depositate il 12.02.2025 hanno depositato l'accordo delle parti.
All'udienza del 13.02.2025 il Giudice ha pronunciato ordinanza ai sensi dell'art.473 bis 22 c.p.c.
disponendo in conformità alle condizioni concordate, inoltre, non essendovi necessità di ulteriore istruzione, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 19.08.2024), erano trascorsi i termini di legge. Opera inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrot ta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e Pt_1 CP_1
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a CAGLIARI il 10/12/1995
tra , nato a [...], il [...] e nata a Parte_1 CP_1
CAGLIARI (CA), il 29/08/1971, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 642, parte II, serie A, anno 1995 - Comune di
CAGLIARI).
Sull'accordo delle parti:
2. dà atto che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
3. dà atto che la casa coniugale rimarrà nella disponibilità del sig. , proprietario Parte_1
esclusivo della stessa;
3. compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
20/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti