Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 03/04/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1406/2024 del R.G.A.C., pendente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Viterbo, via Giovanni Acerbi n. 21, Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Chiara Calandrini, che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione
Opponente
e
(c.f. ) e per essa mandataria la società (c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_2 Parte_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante p.t., che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto n. 306/2024 l'intestato tribunale in data 27.5.2024 ha ingiunto alla di Parte_1 pagare in favore la somma di € 33.199,66, oltre interessi e spese, dovuta a fronte Controparte_1 dell'erogazione di energia elettrica.
Con unico motivo di opposizione la ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, Parte_1 essendo le fatture poste a fondamento dell'ingiunzione intestate alla , in nessun modo legata CP_2 all'opponente; ha chiesto dunque l'accoglimento dell'opposizione e la vittoria delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio la , che ha aderito alla spiegata eccezione di legittimazione passiva, Controparte_1 dichiarando di rinunciare agli atti del giudizio, ma ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la causa è stata rinviata all'udienza del 3.4.2025 per la discussione orale.
Non essendo stata accettata la rinuncia agli atti da parte dell'opponente ai sensi dell'art. 306 cpc, la controversia va decisa nel merito.
L'opposizione è fondata.
E invero dalla documentazione versata agli atti emerge che le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo sono state emesse nei confronti della , che è evidentemente un soggetto del tutto Controparte_3 distinto dalla così che la non può vantare alcuna pretesa creditoria Parte_1 Controparte_1 verso l'opponente come azionata con l'ingiunzione.
In ogni caso esse sono liquidate in base al minimo tariffario, attesa la semplicità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando:
1. accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 306/2024
2. condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite che liquida nella misura di € 2.906 per compensi, oltre accessori di legge, in favore dell'opponente.
Così deciso in Viterbo all'udienza del 3.4.2025
Il giudice
Francesca Capuzzi