Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 02/12/2025, n. 3910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3910 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03910/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01414/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1414 del 2025, proposto da
DE CH S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9456754845, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Russo, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Lombarda per L’Edilizia Residenziale di Milano - ER Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Lezzi, Federica Fischetti, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Lezzi in Milano, corso di Porta Vittoria 9;
nei confronti
DE Bo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del Provvedimento DIGE/25/386 dell’11.3.2023, notificato a mezzo pec in data 12.3.2023, mercè il quale l’Azienda Lombardia Edilizia Residenziale – ALER Milano, con riferimento alla “procedura aperta indetta da ALER Milano per l'affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di conduzione a canone, pronto intervento e reperibilità al di fuori del normale orario di lavoro degli impianti elevatori (ascensori, montacarichi e servoscala), nonché dell'esecuzione degli interventi di manutenzione connessi al servizio, dell'ammodernamento degli impianti esistenti e della realizzazione di nuovi impianti ascensori per gli immobili di proprietà della Concedente e/o gestiti dalla stessa, siti in Milano e provincia” si risolveva per l’aggiudicazione in favore del costituendo R.TI. DEL BO S.P.A. - DEL BO SERVIZI S.P.A. del Lotto n. 3 (gara rep. n. 414/2022), id. CIG 9456754845; delle note ALER del 25.11.2024, 10.12.2024, 17.1.2025 e 20.1.2025 e 04.02.2025, rese nel corso del contraddittorio attivato per la verifica di congruità dell’offerta del R.T.I. DEL BO S.P.A. – DEL BO SERVIZI S.P.A.; di tutti i verbali di seduta pubblica e privata e della relazione finale del 19.2.2025, con cui il RUP ha giudicato congrua l’offerta economica del R.T.I. DEL BO S.P.A. - DEL BO SERVIZI S.P.A.; di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale, anche di quelli di cui si ignorano estremi e contenuti, parimenti lesivo, ivi compresi, se e per quanto occorra, del Bando e/o del Disciplinare di gara, e, in via subordinata, per l’annullamento della procedura di gara, limitatamente al Lotto n. 3 id. CIG 9456754845, nella misura in cui ha previsto e posto nella disponibilità dei concorrenti un PEF recante dati economici erronei ed in contrasto con i valori riportati negli N.P. di progetto, tali da aver ingenerato confusione nei concorrenti ed una chiara violazione dei presidi concorrenziali, nonché per l’annullamento di tutti i verbali di seduta riservata e pubblica e tutti gli atti che sono stati adottati dalla S.A. nelle more del presente giudizio, ivi compresi, se e per quanto occorra, la proposta di aggiudicazione e/o l’aggiudicazione della commessa nonché il verbale di consegna degli impianti eventualmente adottato; in via principale, per l’accertamento del diritto della DEL VECCHIO S.R.L. a vedersi aggiudicato il servizio; per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nel corso della definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 104/2010, con il R.T.I. DEL BO S.P.A. – DEL BO SERVIZI S.P.A.; per la reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante l’obbligo a carico della Stazione appaltante di sottoscrizione del relativo contratto, attesa la disponibilità della ricorrente a subentrare, ai sensi dell'art. 121, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2010, espressamente dichiarata con la proposizione del presente atto, nella denegata ipotesi in cui nelle more esso sia stipulato dall’affidataria; ancora, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'ecc.mo Collegio non dovesse dichiarare l'inefficacia del contratto d'appalto eventualmente stipulato, per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento per equivalente dei danni subiti, nella misura in cui verranno provati in corso di giudizio e, comunque, non inferiore all'utile di impresa, maggiorato dei pregiudizi patrimoniali per danno curricolare, oltre interessi e rivalutazione e per il risarcimento dei danni ingiustamente patiti e patiendi, nella misura in cui saranno provati
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da DEL BO S.P.A. il 12\5\2025 :
l’annullamento, previa sospensione cautelare,
- di tutti gli atti, le determinazioni e i verbali con cui ALER Milano, con riferimento al Lotto 3 (CIG 9456754845) della “Procedura aperta per l’affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss del D.lgs 50/16 e smi del servizio di conduzione a canone pronto intervento e reperibilità al di fuori del normale orario di lavoro, degli impianti elevatori (ascensori, montacarichi e servoscala), nonché dell’esecuzione degli interventi di manutenzione connessi al servizio, dell’ammodernamento degli impianti esistenti e della realizzazione di nuovi impianti ascensori per gli immobili di proprietà ER Milano e/o gestiti dalla stessa siti in Milano e provincia”, non ha escluso il ricorrente principale DE CH S.r.l.;
- di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, ancorché non conosciuti, e in particolare degli atti con cui ALER in sede di verifica ha ritenuto di non dare rilievo ostativo alla presenza a carico di DE CH S.r.l. di una annotazione interdittiva inserita da ANAC nel Casellario Informatico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Lombarda per L’Edilizia Residenziale di Milano - ER Milano e di DE Bo S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. ER Di MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, già aggiudicataria della procedura aperta indetta da ALER Milano per l'affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di conduzione a canone, pronto intervento e reperibilità al di fuori del normale orario di lavoro degli impianti elevatori (ascensori, montacarichi e servoscala) nonché dell'esecuzione degli interventi di manutenzione connessi al servizio, dell'ammodernamento degli impianti esistenti e della realizzazione di nuovi impianti ascensori per gli immobili di proprietà della Concedente e/o gestiti dalla stessa, siti in Milano e provincia, ha impugnato il Provvedimento DIGE/25/386 dell’11.3.2025, notificato a mezzo pec in data 12.3.2025, mercè il quale l’Azienda Lombardia Edilizia Residenziale – ALER Milano, ha aggiudicato il Lotto n. 3 della gara al costituendo R.TI. DEL BO S.P.A. - DEL BO SERVIZI S.P.A. id. CIG 9456754845.
Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
I. Domanda principale - violazione e falsa applicazione dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 – eccesso di potere – manifesta ingiustizia – erronea ponderazione della fattispecie contemplata - violazione dei principi che informano il sub-procedimento di verifica di anomalia delle offerte – violazione dell'art. 97 della costituzione - violazione della lex specialis e segnatamente dell’art. 20 del disciplinare - irragionevolezza – carenza di istruttoria – illogicita’– altri profili.
Secondo il ricorrente l’offerta prodotta dal R.T.I. DEL BO non ha superato, nemmeno all’esito del procedimento avviato dalla Stazione appaltante, il sospetto di anomalia impresso dal combinato disposto degli artt. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e 20 del Disciplinare di gara, giacché, nel vano tentativo di assestare un riequilibrio economico alla commessa, gravemente inferto dal ribasso del 52% riservato al canone di manutenzione ordinaria, l’aggiudicataria ha adoperato impropriamente dati contabili riferiti agli interventi di natura straordinaria (cfr. voci b, c, e d del C.s.a., su cui ha praticato il 9% di ribasso) che, sotto il profilo logico prima ancora che strettamente giuridico, costituiscono elementi del tutto “accidentali e/o eventuali” della commessa, assumendo dappoi – a supporto dell’esiguo monte-ore prefigurato in sede di giustifica – dati empirici manifestamente erronei siccome impropriamente codificati dal PEF di gara.
II. In via subordinata – illegittimità della lex specialis – indeterminatezza dei dati progettuali – violazione dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 – eccesso di potere – manifesta ingiustizia – violazione della par condicio competitorum – sviamento - violazione dell'art. 97 della costituzione –irragionevolezza – illogicità– altri profili.
La ricorrente lamenta che nel giudizio instaurato dalla controinteressata contro la sua esclusione i giudici amministrativi (TAR Lombardia, Milano, sez. I, n. 1347/2024 e Consiglio di Stato, sez. V, n. 8196/2024) hanno stabilito che la commessa in esame va configurata come appalto invece che come concessione per cui sarebbe irragionevole che la verifica di congruità sia stata risolta alla luce del PEF presentato quando il bando qualificava la gara come concessione, per cui chiede che si giunga all’annullamento della procedura.
2. Con ricorso incidentale l’aggiudicataria R.T.I. DEL BO ha chiesto l’inammissibilità del ricorso perché il ricorrente principale DE CH avrebbe dovuto essere escluso dalla gara controversa in ragione della sussistenza a suo carico del motivo ostativo previsto dall’art. 80, co. 5, lett. f-ter), D.Lgs. n. 50/16 (applicabile ratione temporis alla gara medesima), in quanto iscritto nel Casellario Informatico tenuto da ANAC per aver presentato falsa dichiarazione nell’ambito della precedente gara indetta dall’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale ACER Campania relativa alla conduzione ordinaria e straordinaria degli impianti ascensori nei Comuni di Napoli e Provincia (CIG 78231603DC).
La difesa di ER ha chiesto l'irricevibilità del ricorso incidentale per tardività o comunque per il suo rigetto ed il rigetto del ricorso principale.
All’udienza del 5 novembre 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
3. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La ricorrente contesta che l’offerta dell’aggiudicataria sarebbe anomala per aver proposto un ribasso del 52% sul canone di manutenzione ordinaria, e di aver “adoperato impropriamente dati contabili riferiti agli interventi di natura straordinaria (cfr. voci b, c, e d del C.s.a., su cui ha praticato il 9% di ribasso) che, sotto il profilo logico prima ancora che strettamente giuridico, costituiscono elementi del tutto “accidentali e/o eventuali” della commessa, assumendo dappoi – a supporto dell’esiguo monte-ore prefigurato in sede di giustifica – dati empirici manifestamente erronei siccome
impropriamente codificati dal PEF di gara”.
In merito occorre premettere che il vizio sollevato ha per oggetto in sostanza la ripartizione delle ore di lavoro che sono state destinate nell’offerta economica ad una voce dell’offerta e la loro valorizzazione economica.
Occorre rilevare che secondo la giurisprudenza (ex plurimis Cons. Stato, sez. V – sentenza 20 ottobre 2023 n. 9126) il giudizio sull’anomalia dell’offerta espresso dalla stazione appaltante è rimesso a valutazione tecnico-discrezionale della stessa, insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato renda palese l’inattendibilità complessiva del giudizio o dell’offerta. In tale contesto, la valutazione svolta sull’anomalia, ha carattere sintetico e globale e non richiede, in caso di esito favorevole, un’approfondita motivazione da parte dell’amministrazione.
Nel caso di specie la ricorrente contesta che i costi totali della manutenzione ordinaria sarebbero stati sottostimati, a cagione del ribasso del 52%, mentre i costi delle altre voci sarebbero stati sovrastimati, come desumibile dal ribasso del solo 9%.
Tale valutazione, presa nel suo complesso non è idonea a rendere anomala l’offerta, in quanto non inficia il carattere generale che la valutazione di anomalia deve mantenere, ma semmai avrebbe potuto essere valorizzata quale sintomo di un’irragionevole attribuzione di punteggio, visto che il metodo di attribuzione dei punteggi dell’offerta economica di cui all’art. 18.3 del capitolato distingue il punteggio da attribuire al ribasso percentuale offerto rispetto all'importo del canone annuo posto a base d’asta ed il ribasso percentuale offerto sui prezzi unitari indicati nell'Elenco prezzi posto a base di gara, al fine della liquidazione degli interventi non ricompresi nel canone.
Venendo al dettaglio occorre rilevare che secondo la ricorrente i costi della manutenzione ordinaria sarebbero pari a € 3.343.217,60 di cui la manodopera sarebbe pari a € 2.037.202,81, secondo le giustificazioni della controinteressata, mentre dall’esame dell’offerta risulta che le spese per il personale ammontano a €. 3.790.736 ed in sede di giustificazioni il costo complessivo della manodopera è di 4.071.876,73 €, di cui 3.031.274 € (€ 2.037.202,81 + € 994.071,74) per le prestazioni di manutenzione ordinaria e correttiva.
Erra, peraltro, la ricorrente nell’affermare che i servizi extra canone hanno carattere di mera eventualità, laddove invece comprendono un servizio di manutenzione programmata “inteso come pianificazione di una serie di interventi e controlli, cadenzati in ordine di tempo, finalizzati a sovraintendere al normale funzionamento degli impianti provvedendo a tutte le regolazioni, controlli e monitoraggi necessari a mantenere in perfetta efficienza gli impianti medesimi, garantendone la piena fruibilità e livelli prestazionali” (art. 7.1 del capitolato speciale).
Va inoltre chiarito che in considerazione dell’unitarietà dell’appalto l’appaltatore è tenuto a svolgere le sue prestazioni nell’ambito del contratto a seconda delle esigenze espresse dalla stazione appaltante, per cui non può ritenersi che la diversa distribuzione dei costi del personale sulle singole prestazioni richieste e distinte ai fini dell’attribuzione del punteggio, comporti il diritto dell’appaltatore a limitare le prestazioni stesse a quanto offerto per ciascuna di esse singolarmente considerate, in quanto l’offerta costituisce un atto unitario che va considerata nel suo complesso come quantità di risorse, in particolare per il personale, messe a disposizione dell’impresa. A ciò si aggiunge che la ricorrente non ha fornito alcuna prova che sia impossibile od estremamente improbabile il raggiungimento delle entrate relative alla parte variabile dell’offerta, per cui l’impianto generale dell’offerta non esce scalfito dalle contestazioni relative ad una sola voce, quella della manutenzione ordinaria, alla quale si aggiungono anche la manutenzione correttiva, gli ammodernamenti ed i nuovi impianti, che costituiscono comunque voci di un peso non irrilevante (solo la manutenzione correttiva pesa per € 994.071,74 di spese di personale).
Né in senso opposto la ricorrente può invocare la distinzione tra prestazioni obbligatorie e facoltative o eccezionali, al fine di spostare il baricentro della verifica di anomalia dell’offerta su una sola prestazione, in quanto non vi è prova che il servizio di manutenzione correttiva, i lavori di ammodernamento di impianti esistenti ed i lavori per interventi di nuova realizzazione impianti/montacarichi/servoscala delle case popolari dell’ALER di Milano costituiscano fatti del tutto eccezionali.
La distinzione tra prestazioni a canone (manutenzione ordinaria) e prestazioni a misura fatta dal bando, infatti, è connessa al carattere continuativo e di pronto intervento della prima prestazione rispetto alla diversa organizzazione e tempistica richieste dalle altre prestazioni, piuttosto che alla distinzione tra prestazioni ordinarie e straordinarie, come facilmente desumibile dallo stato mediamente disastrato degli impianti elevatori degli edifici gestiti con grande fatica dagli Istituti Autonomi delle case popolari i quali richiedono spesso interventi che vanno al di là dell’ordinario.
Da ultimo occorre rilevare che dall’esame incrociato delle offerte risulta che la ricorrente ha dichiarato un costo complessivo della manodopera di 3.790.735,00 €, che, come risulta dal suo PEF (Allegato 4), prevede un costo annuo di 234.088 € per le prestazioni di manutenzione ordinaria e correttiva, pari a 2.340.880 € nei 10 anni d’appalto, per cui la differenza tra le voci della manutenzione ordinaria delle due offerte è talmente ridotta da escludere che il giudizio della Commissione di gara sia macroscopicamente erroneo, come richiesto dalla giurisprudenza unanime. Il minor costo della manodopera nell’offerta aggiudicataria risulta per tabulas giustificato da tempistiche migliorative basate sull’organizzazione d’impresa.
4. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Il fatto che la verifica di congruità delle offerte sia stata effettuata sulla base dei PEF presentati è la conseguenza dell’indicazione contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 8196/2024 che ha annullato la gara solo nell’esclusione della controinteressata per mancata presentazione di un PEF non asseverato e non in toto a seguito della riqualificazione del contratto come appalto.
Ne consegue che sulla questione è sceso il giudicato e di conseguenza la stazione appaltante ha dovuto concludere la procedura sulla base dei documenti esistenti, con l’effetto che il PEF ha continuato a fare parte dell’offerta presentata.
5. In definitiva il ricorso principale va respinto. Consegue l’improcedibilità del ricorso incidentale di pare controinteressata
6. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso principale e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 5 novembre 2025, 18 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
IO UE, Presidente
ER Di MA, Consigliere, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER Di MA | IO UE |
IL SEGRETARIO