Art. 7.
Le cattedre di ruolo rimaste eventualmente vacanti dopo l'espletamento del concorso di cui all'articolo 3, sono conferite mediante concorso per titoli ed esami secondo le speciali modalita' che verranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Le cattedre di ruolo rimaste eventualmente vacanti dopo l'espletamento del concorso di cui all'articolo 3, sono conferite mediante concorso per titoli ed esami secondo le speciali modalita' che verranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.