Sentenza 18 settembre 2003
Massime • 2
Il ricorso per cassazione non è improcedibile, ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ., allorché, pur non avendo il ricorrente prodotto copia autentica del provvedimento impugnato, quest'ultimo sia inserito in originale nel fascicolo di ufficio debitamente trasmesso dall'ufficio del giudice "a quo" su richiesta, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 369, del ricorrente.
In tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la piena consapevolezza della infondatezza delle proprie istanze o della loro inammissibilità è causa di inesistenza del danno non patrimoniale, perché incompatibile con l'ansia connessa all'incertezza sull'esito del processo; ma di detta consapevolezza deve fornire la prova chi la eccepisce per negare l'esistenza dell'indicato danno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/09/2003, n. 13741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13741 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. BERRUTI PE Maria - Consigliere -
Dott. RODORF Renato - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi riuniti iscritti ai n.ri 12239 e 15650 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2002 proposti da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente in carica, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso questa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12.
- ricorrente -
contro
AL IU, rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall'avv. PE Grimaldi e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, P.le Clodio n. 56, nello studio del Dott. Fabrizio Casella.
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso il decreto della Corte d'appello di Salerno, del 12 - 13 febbraio 2002. Udita, all'udienza del 10 aprile 2003, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte.
Uditi gli avv. Paltiello e Grimaldi per le parti, a sostegno dei rispettivi ricorsi e delle proprie difese e il P.M. Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PE OM, con ricorso del 2 ottobre 2001, conveniva in giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Salerno la Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché fosse condannata a pagargli il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivati dalla irragionevole durata d'un processo introdotto con ricorso del 13 novembre 1995 al T.A.R. di Catanzaro per l'annullamento del provvedimento di diniego di licenza per il commercio di preziosi, anche esso emesso con ritardo, dal Questore di Cosenza, motivato da un'infondata denuncia per furto e ricettazione del ricorrente. Nonostante due istanze per la fissazione dell'udienza di discussione, nel 1996 e nel 1998, il processo non era ancora concluso al momento della domanda, ma poco dopo questa, il Questore, a seguito di nuova istanza, rilasciava la predetta licenza e il T.A.R., con sentenza del 25 - 28 gennaio 2002, dichiarava inammissibile il ricorso. La Corte d'appello adita, con decreto del 12 febbraio 2002, ha accolto parzialmente la domanda e condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare al OM euro 3.098,74 (L. 6.000.000) per danni non patrimoniali derivati dall'irragionevole durata dell'indicato processo, compensando le spese di causa. Costituitasi l'Avvocatura dello Stato in rappresentanza del Ministero della Giustizia e non della convenuta Presidenza del Consiglio, la Corte non dichiarava questa contumace, avendo la stessa difesa erariale affermato l'esistenza di un errore materiale nell'indicare l'Amministrazione che si costitutiva, dovendosi ritenere sola parte in causa la Presidenza evocata in essa. Secondo la Corte territoriale, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo sanziona la sola durata irragionevole dei processi relativi a diritti e obbligazioni civili e di quelli penali, mentre la posizione del OM per ottenere dalla P.A. la licenza di commercio era di interesse legittimo e doveva qualificarsi quindi irrilevante il tempo del procedimento amministrativo concluso dal diniego del Questore di Cosenza per l'azione, dovendosi considerare per questa la sola durata del processo dinanzi al T.A.R. di Catanzaro. Neppure rilevava, ai fini dell'azione de qua, l'esito del processo amministrativo, d'inammissibilità del ricorso non notificato all'Avvocatura di Stato;
peraltro l'evidente non complessità del caso comportava che il processo non poteva durare più di tre anni e che quindi eccedeva la durata ragionevole di esso l'ulteriore periodo di tre anni e tre mesi circa, rispetto al termine entro il quale il T.A.R. avrebbe dovuto decidere. Poiché i danni patrimoniali per i quali doveva procedersi ad equa riparazione non potevano essere quelli dipesi dal diniego della licenza oggetto del processo, che ne aveva confermato la legittimità pure se per una preclusione che non atteneva al merito dell'atto, soli danni riparabili erano i non patrimoniali. Questi, alla luce dell'interpretazione della Corte dei diritti dell'Uomo (da ora CEDU), secondo i giudici di merito, erano da collegare "in mancanza di diversi indizi, al tempo integrante il ritardo processuale irragionevole, per le conseguenze che esso è idoneo a indurre nella sfera dell'interessato sotto il profilo dell'incertezza in ordine all'esito della vicenda processuale e all'ansia che siffatto stato a sua volta produce (danno morale)." La Corte d'appello liquidava i danni nella misura già riportata sulla base dei criteri di liquidazione di solito applicati da essa stessa e dalla CEDU, compensando le spese di causa per giusti motivi. Per la cassazione di detto decreto ha proposto ricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con tre motivi e il OM ha svolto attività difensiva, con controricorso e ricorso incidentale di cinque motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente devono riunirsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., i due ricorsi contro lo stesso provvedimento.
1.1. Il primo motivo del ricorso principale della Presidenza del Consiglio dei Ministri denuncia violazione degli artt. 125 c.p.c., 3, comma 2, della L. 24 marzo 2001 n. 89, in rapporto all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., anche per insufficiente o inesistente motivazione sul punto decisivo della controversia dell'eccezione dell'Amministrazione in ordine all'omessa deduzione delle ragioni della domanda. L'art. 3, comma 2, della L. 89/01 rinvia all'art. 125 c.p.c., per identificare il contenuto minimo dell'atto introduttivo dell'azione d'equa riparazione, il quale deve contenere, in base alla norma del codice di rito, le ragioni della domanda: il OM nella domanda non aveva indicato ne il danno morale subito ne' quali fossero i fatti costitutivi dell'illecito fondante la richiesta risarcitoria. La Corte d'appello ha affermato che ragione dell'azione è il danno, senza chiarire quale questo fosse concretamente, negando l'esistenza di danni patrimoniali per effetto della durata del processo amministrativo, non potendo reintegrare il OM dei pregiudizi subiti per il diniego di licenza da presumere legittimo.
1.2. Si censura in secondo luogo la decisione di merito per violazione dell'art. 2, commi 1 e 2, L. 89/01, e dell'art. 2697 c.c., anche per difetto di motivazione, per non avere la Corte territoriale in alcun modo esaminato le deduzioni della Presidenza del Consiglio sulla mancanza degli elementi soggettivi e oggettivi della domanda, non essendovi prova di danni e del nesso causale tra essi e il preteso illecito. La legge 89/01 ha recepito dalla giurisprudenza della CEDU i parametri in base ai quali deve accertarsi la durata irragionevole del processo, individuandoli nel comportamento della parte che chiede la riparazione, in quello del giudice o meglio dell'apparato giudiziario e nella complessità del caso;
dell'esame di detti parametri, non v'è traccia nel decreto impugnato. Ai sensi dell'art. 2, 1^ e 2^ comma, della L. 89/01, il ricorrente doveva chiarire le ragioni per le quali la vicenda processuale a base della domanda di riparazione è durata in modo irragionevole e in che misura ciò è accaduto;
la sola circostanza del protrarsi del processo per diversi anni non determina il diritto all'equa riparazione ne' legittima l'affermazione di presunzioni in ordine all'esistenza dei requisiti dell'art. 2, 2^ comma, L. cit., perché i danni vanno dedotti e provati da chi li pretende.
La legge, diversamente dalla domanda in concreto proposta, non configura la causa petendi come illecito e l'azione come risarcitoria;
alcune norme richiamate in essa, come gli artt. 2056 e 1227 c.c., evidenziano che l'azione presuppone la prova dei danni ed avendo a suo fondamento il comportamento del giudice e quello della parte, da rilievo anche alla colpa di questa nell'avere prodotto o concorso alla produzione del danno. La violazione della durata ragionevole del processo ha come presupposto che l'oggetto di esso non sia di particolare complessità, che la condotta della parte che chiede l'equa riparazione non abbia essa determinato il protrarsi della causa e che il comportamento dell'autorità giudiziaria abbia causato il superamento della c.d. durata ragionevole. Non poteva non valutarsi dalla Corte territoriale l'inammissibilità del ricorso del OM al T.A.R., per l'errata notifica all'Amministrazione resistente, evocata senza notificare l'atto all'Avvocatura dello Stato, essendo incompatibile la denegata giustizia con la condotta di chi l'ha richiesta in modo tale da non poterla ottenere.
Secondo la ricorrente, il tempo per decidere era stato nel caso ragionevole proprio a causa dell'inammissibilità della domanda, in quanto esattamente il T.A.R. a-dito ha deciso prima i ricorsi per cui la tutela del bene della vita domandato appariva meritevole di accoglimento, pronunciandosi successivamente sull'inammissibile ricorso del OM.
Oltre al profilo soggettivo della condotta di chi domanda l'equa riparazione, occorre valutare anche quello oggettivo: una domanda di equa riparazione per lite temeraria non potrebbe essere accolta, dovendosi, per tale profilo, tener conto del comportamento della parte, che ha dato luogo ad un'azione che, ove fosse stata diligente, non avrebbe iniziato ovvero avrebbe introdotto in modo non difforme dal modello normativo. La soccombenza nel giudizio che causa la domanda di equa riparazione comporta una palese responsabilità del soccombente, che non può richiedere tutela del diritto alla ragionevole durata di una azione inutile e infondata, che ha dato luogo a un processo che con altri ha contribuito a ritardare la macchina giudiziaria;
un'eventuale diversa valutazione della condotta dell'attore potrebbe dare luogo alla strumentalizzazione di domande infondate, per iniziare processi di durata irragionevole e quindi introdurre giudizi di riparazione. Nel caso è mancata la prova dell'irragionevole durata e del fatto che essa sia dipesa dalla condotta colposa dell'Amministrazione e di un danno causalmente riconducibile all'illecito superamento del termine ragionevole di cui sopra;
la stessa CEDU, che nega l'esistenza di un dovere del cittadino di collaborare con l'autorità giudiziaria per accelerare i processi, afferma che l'inerzia di essa può aver rilievo nel computo del termine eccedente la soglia di ragionevolezza del processo, al punto che è riconosciuto un onere della parte di dare impulso al processo.
Sul piano oggettivo la Corte d'appello non ha indicato quali siano stati i danni ne' ha individuato il nesso di causalità tra il tempo eccedente quello ragionevole di durata del processo e i pregiudizi, comunque non e-videnziati nella stessa domanda proposta dal OM. La legge 89/01 accorda l'equa riparazione a chi ha subito danni, per effetto della violazione dell'art. 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo; in ordine al danno non patrimoniale, riconosciuto nel caso di specie, per l'incertezza sull'esito della controversia, esso doveva provarsi, non bastando la mera ragionevolezza delle asserzioni di parte sull'esistenza di un pregiudizio morale per ritenere questo esistente. Peraltro un danno non patrimoniale non può prescindere dalle obbiettive caratteristiche del giudizio in rapporto alla posizione soggettiva della parte lesa, non essendo tutti i giudizi idonei a cagionare pregiudizi di detta natura;
è errato ritenere il danno in re ipsa, dovendosi esso calcolare in rapporto al tempo eccedente la durata ragionevole, come causa delle conseguenze dannose lamentate.
1.3. Il terzo motivo del ricorso principale lamenta l'insufficiente o inesistente motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) del decreto impugnato sul punto decisivo della controversia dei criteri di liquidazione del danno. Anche la valutazione equitativa del danno comporta che il giudice deve dare atto del ragionamento seguito per la liquidazione del quantum spettante all'istante, dato che solo se non vi siano vizi motivazionali, la liquidazione equitativa non è censurabile in sede di legittimità; la Corte di merito si è limitata ad applicare i criteri di liquidazione della CEDU senza tener conto di alcun parametro oggettivo, quale la gravità della violazione, l'entità della sofferenza patita per la particolarità del caso di specie, etc.
2. Preliminarmente va respinta l'eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso principale, per violazione dell'art. 366, 1comma, c.p.c., perché difetterebbe dell'esposizione sommaria dei fatti, contenendo solo una riproduzione del decreto impugnato il quale, per sua struttura e natura, non ha una narrativa che riporti lo svolgimento del processo. L'eccezione del OM non può non far rilevare d'ufficio che nel caso non è stata depositata in Cancelleria copia autentica del decreto impugnato, come previsto "a pena di improcedibilità" del ricorso, dall'art. 369, 2^ comma, n. 2, c.p.c., essendo informale la copia dell'atto inserita nell'impugnazione. Il rigore della giurisprudenza su detta improcedibilità deriva dalla necessità di garantire la certezza di conformità all'originale dell'atto impugnato, con la conseguenza che in genere non si ammettono equipollenti alla copia autentica di cui all'art. 369 c.p.c. (tra molte cfr. le recenti Cass. 16 dicembre 2002 n. 17995, 16 settembre 2002 n. 13473, 23 agosto 2002 n. 12434,2 novembre 2001 n. 13566). Nel caso di specie, il provvedimento oggetto di ricorso è stato emesso all'esito di una riserva in calce al verbale di udienza ed è inserito in originale nel fascicolo di ufficio, che è in atti perché chiesto dallo stesso ricorrente,con la conseguenza che risulta assicurata la verificabilità della fedele riproduzione del provvedimento impugnato e il ricorso deve quindi ritenersi procedibile (nello stesso senso Cass. 20 giugno 1964 n. 1605), a differenza degli altri casi nei quali non vi sia copia autentica depositata con il ricorso e nel fascicolo d'ufficio siano inserite sempre e solo copie del provvedimento oggetto di ricorso (Cass. 19 aprile 1996 n. 3699). L'eccezione proposta sul piano sostanziale ex art. 366, 1^ comma, c.p.c., è anche essa infondata perché deve rilevarsi che nel caso il decreto integralmente riprodotto corpo del ricorso e letto in connessione con l'insieme dell'impugnazione rileva origine e oggetto della controversia e le posizioni assunte dalle parti nell'ambito del processo;
il ricorso è quindi ammissibile (così per l'impugnazione contenente copia della sentenza impugnata, Cass. 16 ottobre 2001 n. 12599 e 6 novembre 1999 n. 12384, e per la deduzione dei fatti di causa dalla lettura complessiva, dell'atto inserito nel ricorso e di questo, Cass. 3 giugno 2002 n. 7998, 21 novembre 2001 n. 14728, 17 aprile 2000 n. 4937, 22 maggio 1999 n. 4998, 27 novembre 1998 n. 12039).
2.1.Il primo motivo del ricorso principale non è fondato, in quanto l'atto introduttivo dell'azione dinanzi alla Corte di merito indica"le ragioni della domanda", di cui all'art. 125 c.p.c., individuate, nell'epigrafe del decreto impugnato, nella "violazione del termine ragionevole della controversia iscritta al n. 2515/95 R.G. T.A.R. di Catanzaro e del procedimento dinanzi al Questore di Cosenza per il rilascio di licenza per l'esercizio di commercio di oggetti preziosi", con chiara indicazione dei fatti a base delle richieste dell'attore fondate sulla durata della causa di cui sopra considerata irragionevole (sulla causa petendi come insieme di fatti e non delle ragioni giu-ridiche a base della domanda, ex coeteris, Cass. 17 gennaio 2002 n. 475, 4 giugno 2 001 n. 7523, 27 ottobre 2000 n. 14142 e 13 dicembre 1996 n. 11157).
Pur apparendo formalmente errato il petitum costituito nella richiesta dei danni a titolo risarcitorio e non di equa riparazione, risulta chiara la prospettazione della causa petendi costituita dalla irragionevole durata del processo indicato e dagli effetti dannosi di questa e quindi non è violato l'art. 125 c.p.c.; sulla prospettazione del ricorso è fondato il decreto impugnato che legge in chiave sostanziale il petitum risarcitorio, come richiesta di danni con la conseguenza che risponde ad una domanda conforme al modello di legge, in quanto contenente gli elementi della norma processuale citata che deve negarsi sia stata violata. Il primo motivo di ricorso è quindi infondato.
2.1. Pure il secondo motivo di ricorso è da rigettare. Deve rilevarsi che il decreto impugnato mutua dalla elaborazione dei principi giurisprudenzali della CEDU, il superamento della durata ragionevole del processo: "avuto riguardo all'oggetto del ricorso, la controversia non era certamente complessa ed anche il ricorrente ebbe più volte a sollecitare, con varie e ripetute istanze una definizione della causa che, quindi, poteva essere definita in un termine ragionevole di tre anni, sicché appare irragionevole l'ulteriore ritardo di anni 3 e mesi 3 circa e solo rispetto a tale ritardo deve procedersi alla liquidazione del danno". Sia pure concisamente è valutato con carattere prevalente l'oggetto della controversia, ritenuta di faci-lissima soluzione, proprio per la preclusione processuale connessa all'errata notifica del ricorso direttamente all'Amministrazione invece che all'Avvocatura erariale;
a detta semplicità della causa la Corte aggiunge l'attività d'impulso data al processo dall'attore (con le istanze di fissazione dell'udienza di discussione), pervenendo a ritenere ragionevole per l'unico grado di giudizio una durata di tre anni e quindi eccedente la soglia di ragionevolezza quella dei circa altri tre anni e tre mesi di durata del processo dinanzi al T.A.R. di Catanzaro. Secondo la ricorrente principale, doveva darsi rilievo negativo alla condotta della parte che ha iniziato in modo erroneo la causa al punto da non potere pretendere una risposta di merito, violando le norme sulla notificazione degli atti introduttivi dei giudizi alle Amministrazioni dello Stato (art. 11, 1^ comma r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, sostituito dall'art. 1 L. 25 marzo 1958 n. 260).
Secondo il ricorso, è illogico conciliare un diritto alla ragionevole durata del processo come strumento di realizzazione di posizioni sostanziali con il macroscopico errore di notificazione impeditivo della tutela giurisdizionale.
La Corte di merito, in ordine alla inammissibilità del ricorso, afferma che "la parte interessata ha diritto anche a che l'infondatezza o l'inammissibilità in rito della domanda, sia accertata in tempo ragionevole", e nel medesimo senso s'è pronunciata anche questa Corte (Cass. 19 febbraio 2003 n. 2478). Correttamente il provvedimento oggetto di ricorso non ascrive l'errata notificazione del ricorso al T.A.R. di Catanzaro alle condotte di parte che avrebbero inciso sulla durata del processo;
anzi la preclusione processuale rilevata con la sentenza, depositata tre giorni dopo la riserva di decisione, conferma per i giudici del merito l'assoluta semplicità del caso, che rende ingiustificata la durata del processo. L'inesistenza di vizi motivazionali nell'accertamento del carattere irragionevole della durata del giudizio almeno per anni tre e mesi tre, comporta che l'apprezzamento di merito della Corte salernitana sulla citata irragionevolezza, è incensurabile in sede di legittimità e per tale profilo il ricorso è quindi inammissibile (Cass. 3 gennaio 2003 n. 3). Il comportamento della parte rilevante per il computo della durata del processo è quello endoprocessuale che concorre a ritardare la soluzione della causa;
solo la piena consapevolezza della infondatezza delle proprie istanze o della loro inammissibilità potrebbe essere causa d'inesistenza del danno non patrimoniale, perché incompatibile con l'ansia connessa all'incertezza sull'esito del processo (Cass. 11 dicembre 2002 n. 17650),ma di detta consapevolezza deve dare prova chi la eccepisce per negare l'esistenza degli indicati danni. A differenza di quanto dedotto dalla ricorrente, nel caso non vi è stata alcuna automatica attribuzione di indennizzo, in rapporto all'accertata durata eccedente la soglia di ragionevolezza del processo e si è escluso il c.d. danno-evento in mancanza d'una violazione di un diritto fondamentale tutelato precettivamente dalla Carta costituzionale, chiarendosi che il danno riparabile è diverso da quello connesso alla vicenda giudiziaria per la quale è dedotta la violazione dell'art. 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo (su tali principi e nello stesso senso cfr. Cass. 3 gennaio 2003 n. 4, 19 dicembre 2002 n. 18130, 4 novembre 20002 n. 15449, 13 settembre 2002 n. 13422, 8 agosto 2202 n. 11987). Il fatto stesso che il decreto impugnato nega l'esistenza di danni patrimoniali, perché non provati, dimostra che in esso non si ritiene esservi pregiudizi in re ipsa, facendo coincidere con la mera irragionevole durata la prova del danno, come dedotto dalla ricorrente principale.
Anzi, esattamente il decreto distingue i danni patrimoniali che al OM erano derivati dal diniego della licenza di commercio, da ritenersi negata presuntivamente in modo legittimo, per l'inammissibilità del ricorso al T.A.R., da quelli indimostrati conseguenti alla durata irragionevole del giudizio e per tale profilo conferma la ratio decidendi a base del rigetto della domanda dei pregiudizi di tale natura. Il provvedimento impugnato riconosce l'esistenza del danno morale che "secondo l' interpretazione consolidata della Corte Europea, cui evidentemente rimanda la legge n. 8 9/01, deve commisurarsi, in mancanza di diversi indizi,tempo integrante il ritardo processuale non ragionevole, per le conseguenze che esso è idoneo ad indurre nella sfera dell'interessato sotto il profilo della incertezza in ordine all'esito della vicenda processuale e all'ansia che siffatto stato a sua volta produce". Come si nota, la Corte territoriale riconosce nell'ambito dei danni non patrimoniali solo quello morale inteso come pregiudizio soggettivo da patema d'animo derivato dal prolungarsi di un processo che poteva essere risolto molto presto, proprio perché doveva dichiararsi inammissibile la domanda;
nessun danno all'integrità psico-fisica o alle posizioni soggettive personalissime del OM è sorto dal perdurare di un processo che poteva incidere sull'onorabilità del ricorrente, in quanto relativo comunque alla legittimità di un atto che incideva negativamente sull'attività lavorativa dell'interessato, per l'esistenza d'una denuncia per furto e ricettazione risultata poi infondata. L'incertezza sull'esito del procedimento ha dato luogo ad un patema d'animo, costituente danno morale, indennizzato equitativamente.
1.3. In ordine al terzo motivo di ricorso principale, i criteri di liquidazione equitativa sono individuati nel decreto impugnato come quelli in genere applicati dalla Corte "e prima ancora dalla Corte europea", per i quali per ogni anno di durata eccedente quella ragionevole il danno non patrimoniale da indennizzare è di circa L..2.000.000, per cui complessivamente si raggiunge la somma per la quale vi è stata la condanna. Pur essendo ovviamente frutto della prassi ed espressione di mera intuizione la liquidazione nella somma indicata del danno morale per ogni anno di durata eccedente quella ragionevole, il rinvio ai criteri di determinazione adottati dalla Corte europea spiega che essi si liquidano per ciascun anno di ritardo, in base a un prudente apprezzamento del giudice. L'intera motivazione, pure in relazione al particolare oggetto della causa relativa comunque a un atto amministrativo di rilevante importanza per la vita del OM, comporta la desumibilità delle ragioni di equità per le quali la Corte d'appello di Salerno si è adeguata ai limiti massimi di liquidazione dei danni morali secondo la CEDU e quindi anche il terzo motivo del ricorso principale è da rigettare (sul tema della liquidazione equitativa dei danni, nella materia, cfr. Cass. 7 febbraio 2003 n. 1822).
2. Il ricorso incidentale del OM censura il decreto per violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c., e dell'art. 3, 3^ comma della L. 89/01, avendo l'attore chiesto di dichiarare contumace la Presidenza del Consiglio, per essersi costituito in giudizio, in luogo di essa, il Ministero della Giustizia, ed essendosi negata tale declaratoria su un preteso errore materiale in sede di costituzione in giudizio, considerato irrilevante dai giudici di merito per il fatto che comunque l'Avvocatura dello Stato era il difensore dell'Amministrazione evocata in causa. In nessun atto v'è stata la costituzione della Presidenza del Consiglio e nessuna sanatoria può esservi nella costituzione del Ministero della Giustizia, legittimato passivo per altre azioni d'equa riparazione. Il secondo motivo di ricorso incidentale lamenta la violazione dell'art. 2, comma 2, L. 89 del 2001, per non avere la Corte territoriale tenuto conto dei tempi del procedimento amministrativo, che aveva dato luogo al diniego della licenza di commercio, pur sancendo la norma richiamata che rileva il comportamento di ogni autorità che ha concorso alla violazione, dovendo di conseguenza i tempi del procedimento amministrativo concorrere alla definizione della durata del processo. In ogni caso errata è la motivazione del decreto impugnato nel negare il diritto all'equa riparazione per i giudizi aventi ad oggetto solo interessi legittimi come quello per cui è causa;
la Corte avrebbe violato anche il terzo comma dell'art. 2 della L. 89/01,non avendo valutato il danno emergente e il lucro cessante.
Secondo il OM non sarebbero stati adottati dalla Corte territoriale i criteri della CEDU per liquidare il danno, apparendo il computo di esso fondato su una clausola di stile, che ignora sofferenze e umiliazioni, spese e danni, subiti da lui;
nessuna giustificazione vi è della compensazione delle spese di causa.
2.1. Anche il ricorso incidentale è infondato e da rigettare. La censura relativa alla mancata dichiarazione di contumacia dell'Amministrazione convenuta, per essersi l' Avvocatura dello Stato costituita per il Ministero di Grazia e Giustizia in luogo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lamenta in realtà solo una diversa valutazione data dai giudici rispetto a quella del OM, della memoria di costituzione della convenuta, atteso che, come rileva il decreto, "la stessa Avvocatura ha precisato che si è trattato di un mero errore materiale di intestazione della memoria costitutiva e che, comunque, la rappresentanza le spetta ex lege per entrambe le amministrazioni".
Anche a non voler rilevare la carenza di interesse in ordine alla mancata dichiarazione di contumacia lamentata nel primo motivo di ricorso incidentale, questa deriva da una valutazione della memoria costitutiva della convenuta e della condotta dell'Avvocatura dello Stato, per la quale non vi è nessuna specifica censura del ricorrente incidentale il cui ricorso sul punto è quindi non autosufficiente e in ogni caso infondato. Corretta è stata l'esclusione del procedimento amministrativo dal computo della durata del processo rilevante ai fini dell'equa riparazione;
detto procedimento è stato chiuso con il diniego di licenza oggetto di ricorso dinanzi al T.A.R. di Catanzaro e la sua durata (peraltro breve, di pochi mesi) non è da valutare per rilevare la violazione della soglia di ragionevolezza. Nessun rilievo ha per il profilo della violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo la natura di interesse legittimo della posizione del OM nella richiesta di licenza di commercio, non solo perché anche con riferimento a queste posizioni soggettive e al contenzioso dinanzi ai giudici amministrativi è ipotizzabile violazione della citata norma sovranazionale, purché vi sia danno patrimoniale, ma anche perché l'atto amministrativo che ha deciso su detto interesse, non rientra tra quelli che hanno concorso a produrre il ritardo di cui alla domanda, relativo al solo successivo procedimento giu- risdizionale dinanzi al T.A.R. di Catanzaro. Il ricorso incidentale è per tale profilo infondato e la censura che qualifica come apodittica la mancata individuazione di danni patrimoniali, per non avere riconosciuto il danno emergente e il lucro cessante subito dal OM, è inammissibile perché non autosufficiente, ancora non chiarendo in questa sede quali danni patrimoniali, ulteriori e diversi rispetto al mancato esercizio del commercio di cui al processo dinanzi ai giudici amministrativi, l'uomo abbia subito per effetto del prolungarsi del giudizio. L'affermata apoditticità della liquidazione equitativa del danno appare non autosufficiente come impugnativa, non specificando come si sarebbero dovuti liquidare i danni stessi, i quali peraltro, come già si rileva nel rigetto del terzo motivo del ricorso principale, sono stati correttamente determinati, secondo prassi e con prudente apprezzamento del giudice del merito.
In ordine alla compensazione delle spese, non si comprende quali siano i motivi di censura della statuizione sul punto, che appare corretta anche in relazione alla novità della normativa da applicare e alle ovvie difficoltà delle prime applicazione di essa. Il ricorso incidentale è quindi infondato. In conclusione, i ricorsi riuniti devono essere rigettati e le spese di questa fase devono compensarsi tra le parti, stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 aprile 2003. Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2003