Cass. civ., sez. I, sentenza 18/09/2003, n. 13741
CASS
Sentenza 18 settembre 2003

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Il ricorso per cassazione non è improcedibile, ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ., allorché, pur non avendo il ricorrente prodotto copia autentica del provvedimento impugnato, quest'ultimo sia inserito in originale nel fascicolo di ufficio debitamente trasmesso dall'ufficio del giudice "a quo" su richiesta, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 369, del ricorrente.

In tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la piena consapevolezza della infondatezza delle proprie istanze o della loro inammissibilità è causa di inesistenza del danno non patrimoniale, perché incompatibile con l'ansia connessa all'incertezza sull'esito del processo; ma di detta consapevolezza deve fornire la prova chi la eccepisce per negare l'esistenza dell'indicato danno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 18/09/2003, n. 13741
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13741
    Data del deposito : 18 settembre 2003

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